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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG.2693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2693/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABBRI Parte_1 C.F._1 FABRIZIO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 35 48121 RAVENNA presso il difensore avv. FABBRI FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BLARDI MARLISA e dell'avv. SEMPRINI GIORGIA ) VIA A. DE C.F._2 GASPERI 8 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 8 RAVENNApresso il difensore avv. BLARDI MARLISA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
7.2.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio rassegnando Parte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “nel merito ogni contraria istanza azione ed eccezione reietta;
con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., ricostruito il fatto per cui è causa, tenuto conto delle norme violate e del grado di colpa e di responsabilità imputabile ai convenuti, in particolare alla struttura ospedaliera ed al proprio personale, ciascuno per proprio titolo dichiararsi • Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro- responsabile dei fatti
[...] di cui alla narrativa del presente atto e conseguentemente, per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore di , dei danni subiti Parte_1
a causa dei fatti meglio descritti in narrativa (lesioni meglio descritte nella perizia del Prof. prodotta agli atti) e quantificati allo Per_1 stato, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano in complessivi
€ 348.182,00 (euro trecentoquarantottomila-centottandaue/00) oltre rivalutazione ed interessi, dal fatto la saldo effettivo. Fatta sempre salva la rivalsa degli enti mutualistici e previdenziali per ogni somma da questi eventualmente corrisposta.
1.1. In particolare, ha esposto:
- di essere affetto da patologia di “depressione ricorrente in comorbidità con disturbo della personalità e disturbo ossessivo“ nota da tempo all CP_2 sia perché era seguito e curato dallo psichiatra dottor Controparte_3
, sia perché, in passato era stato ricoverato due volte presso
[...] il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (nel dicembre 2016, e nel giugno 2017, a seguito di due tentativi suicidari);
- che il giorno 20 marzo 2018 sua madre, rientrando a casa dal lavoro, verso le 13:30, lo ha trovato disteso sul letto, in condizioni di confusione mentale;
- che la madre, date le circostanze, ha realizzato che si era trattato di un tentativo di suicidio attuato mediante la smodata assunzione di psico- farmaci, e che, vincendo il suo tentativo di bloccarla, è riuscita a chiamare i soccorsi del 118 e, in quel frangente, a disarmarlo mentre cercava di colpirsi al petto con un cacciavite;
- che all'arrivo dell'ambulanza era ancora agitato ed in stato confusionale e non voleva accettare alcun soccorso, né salire sul mezzo, tanto che si è reso necessario l'intervento e l'assistenza dei Carabinieri di CP_3
i quali sono riusciti a convincerlo a farsi trasportare in ospedale;
- che la madre ha mostrato e consegnato al personale del 118 anche i flaconi vuoti dei potenti psicofarmaci che aveva assunto;
- che una volta giunto al Pronto Soccorso, è stato sostanzialmente abbandonato dal personale sanitario, che ha omesso di vigilarlo e di apprestare idonee misure di contenzione, e così, approfittando delle circostanze, ha lasciato il Pronto Soccorso e si è gettato dalla rampa delle scale situate appena fuori il P.S., riportando le gravi lesioni di cui domanda il risarcimento.
1.2 Ciò premesso, ha affermato la responsabilità della struttura sanitaria per non avere impedito il verificarsi dell'evento autolesivo e per l'insussistenza, o comunque il mancato rispetto, di un piano di gestione del rischio suicidario in ambito ospedaliero. Più in particolare, ha sostenuto la responsabilità della struttura convenuta per non aver nominato un referente cui spettavano le responsabilità e le risorse per l'esecuzione degli interventi di prevenzione nel caso di specie;
per non avere predisposto sale di attesa idonee a pazienti con particolari patologie, dotate di videocamere a circuito chiuso funzionanti, monitor controllati, oppure dotata di serrature esterne, o con allarme sonoro;
per non avere personale in numero sufficiente per consentire la vigilanza continuativa sui pazienti che la richiedono;
per non avere idonei sistemi di contenimento quali una barella o una carrozzella con cinghie, o una camera di sicurezza dotata di serratura chiusa dall'esterno; per la conformazione strutturale dell'immobile e degli ambienti esterni, privi di reti protettive o di parapetti sul muretto in cima allo strapiombo.
1.3 Ha inoltre dedotto l'inutilizzabilità della consulenza medico legale disposta nell'ambito dell'ATP da lui promosso in quanto la causa di merito non è stata introdotta nel termine di cui all'art. 8 L. n. 24/2017, e comunque ne ha contestato le risultanze nonché la pertinenza rispetto alla domanda formulata in questa sede che ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell per deficienze strutturali, gestorie ed CP_2 organizzative, con riferimento all'ipotesi di paziente a rischio suicidio in ingresso al P.S.
1.4 Ha inoltre esposto che la vicenda oggetto della domanda giudiziale è stata vagliata anche nell'ambito di un penale, conclusi con l'archiviazione.
1.5 Infine, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza della caduta nel vuoto, quantificati nella somma di euro €
348.182,00.
2. Si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto della CP_2 domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, ha dedotto l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria sia per fatto colposo dei sanitari sia per fatto colposo proprio, come risulta anche dalla CTU espletata nell'ambito dell'ATP, promosso dall'odierno attore.
3. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'ATP
RG n. 2251/2019. All'udienza del 7.2.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26.3.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
***
4.L'attore agisce nei confronti della convenuta al fine di accertarne CP_2 la responsabilità "per omessa vigilanza” nei suoi confronti e per non avere apprestato idonei presidi al contenimento di pazienti psichiatrici (cfr prima memoria 183/6 c.p.c. attore).
Dal tenore complessivo degli atti, è possibile affermare che la responsabilità dedotta dall'attore concerne sia fatti colposi commessi dai sanitari – consistiti nell'aver apprestato una vigilanza carente ed inadeguata - sia fatti colposi propri della struttura, consistita nella carente o inadeguata predisposizione di un piano per la prevenzione suicidi e per la mancata predisposizione di misure organizzative, strutturali, e gestionali idonee a fronteggiare il rischio di un evento suicidario, nell'ambito della gestione del paziente al Pronto Soccorso.
5.La responsabilità della struttura sanitaria convenuta è stata oggetto di scrutinio nell'ambito dell'ATP RG n. 2251-2019 promosso dall'odierno attore, i cui atti sono stati ritualmente acquisiti nel presente procedimento (art. 696 bis/5 c.p.c.).
6. I CCTTUU - dott. , medico legale, e dott. Persona_2 Persona_3 medico psichiatra, - nella loro consulenza hanno dapprima fornito un ampio inquadramento teorico del fenomeno del suicidario, delle cause che lo determinano e delle difficoltà legate alla valutazione del “rischio suicidario” in termini di prevedibilità ed evitabilità.
7. I CCTTUU, a questo proposito, hanno osservato che:” Il suicidio, (…) è ritenuto un evento multideterminato, generato non da una sola e diretta variabile, ma da diverse variabili che interagendo ed integrandosi tra loro in uno stesso individuo, in modo dinamico nel tempo, rappresentano una costellazione di variabili, tra le quali è anche da annoverare il disturbo psichico.”
7.1 Per quanto riguarda la particolare relazione che si dà tra suicidio e disturbo psichico, I CCTTUU hanno precisato che:“ il disturbo psichico non costituisce causa unica e diretta del suicidio, essendo per l'appunto, il suicidio un evento multideterminato: ne deriva che il disturbo psichico, quando presente, pur rappresentando una tra le molteplici variabili che possono aumentare il rischio suicidario (fattore di rischio), può non essere in nesso causale con la dinamica del suicidio stesso;
infatti, la maggior parte delle persone con disturbi psichici non ha comportamenti suicidari e non tutte le persone che si suicidano hanno un disturbo psichico”.
7.2 Dalla natura di evento multideterminato del suicidio, discende, secondo i CCTTUU, che la valutazione delle cause del suicidio “deve essere multiassiale (multiaxial diagnosis) e gli interventi per la sua prevenzione, anche nel singolo caso clinico, debbono essere di tipo multistrategico (multicomponent interventions); in pratica questo significa che l'intervento dello psichiatra sulla diagnosi e sulla terapia del disturbo psichico e sui provvedimenti cautelativi di prevenzione è da considerare, sotto il profilo clinico e forense, solo uno tra i molti altri interventi possibili (sanitari, economici, educativi, psicosociali di accesso alle cure ed al trattamento nelle situazioni di crisi, riduzione dello stigma, etc.) di competenza non strettamente psichiatrica, così che sotto il profilo forense deve essere considerato uno tra i tanti fattori di rischio suicidario da valutare nel singolo caso clinico ed in specifici contesti bio-psico-sociali”.
7.3 I CCTTUU, continuano sul punto, affermando che sarebbe “un ragionamento semplicistico, riduttivo ed errato sotto il profilo clinico e scientifico, creare correlazioni lineari ed univoche fra il disturbo mentale inquadrato nella dimensione diagnostica categoriale ed il suicidio (con affermazioni, quali, ad esempio: quel paziente si è ucciso perché depresso) in quanto non rispettoso non solo della multideterminatezza eziologica del suicidio, ma anche della realtà dei molteplici approcci clinici (diversi dalla diagnosi categoriale) che sono presenti ed operanti (indipendentemente dal loro valore forense) nella pratica psichiatrica” con la conseguenza che
“nella ricerca causale clinica (causalità materiale) del suicidio non può essere, infatti, ignorata la molteplicità delle cause più stabili
(biologiche, psichiatriche, etc.) e più aleatorie circostanziali (come, ad esempio, l'improvviso annuncio di una perdita, abbandono, di una separazione, oppure il venire a conoscenza di una malattia internistica potenzialmente fatale, o la morte di una persona cara, la perdita del lavoro, della propria abitazione, etc.), che si traducono, in ambito forense, nella necessità di considerare le difficoltà reali dell'operatore sanitario nella gestione del singolo caso clinico, tenendo conto degli inevitabili aspetti di imprevedibilità ed inevitabilità.”
7.4 Sulla scorta di tali considerazioni, hanno quindi chiarito che “il rischio suicidario non rimane sempre costante, ma può variare, spesso anche rapidamente, nel breve spazio di tempo;
inoltre i soggetti a rischio suicidario non sempre sono coerenti e decisi nelle loro intenzioni suicidarie (mi uccido/non mi uccido): più spesso sono ambivalenti ed impulsivi verso l'agito suicidario e non raramente il passaggio all'atto
è legato a circostanze imprevedibili ed inevitabili.”, con la conseguenza che la valutazione del rischio suicidario “deve anche essere rivolta alla attualità e concretezza(…); deve cioè poter evidenziare il pericolo attuale
(al momento dei fatti per cui si procede e non prima o dopo) e concreto
(non possibilità teoriche ma probabilità reali), in relazione ad evidenze cliniche condivise e nel rispetto di buona pratica clinica, nell'attualità
e concretezza del caso specifico e non attraverso astratte possibilità teoriche o ipotesi cliniche di ricerca o accumuli non contestualizzati, generici, diluiti nel tempo, di pretesi ed aspecifici fattori di rischio
(soprattutto interpretati col “senno del poi”). I fattori di rischio e di protezione sono quindi da considerare, sotto il profilo clinico e forense, ipotesi cliniche statistiche di ricerca, utilizzabili su grandi campioni di persone, ma non evidenze cliniche condivise applicabili, con correttezza clinico-scientifica e forense, al singolo caso in esame. In altre parole il desiderio di eliminare o ridurre drasticamente il suicidio e il sentimento di speranza illimitata nella onnipotenza della scienza medica attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e di protezione che potranno discriminare il soggetto che si ucciderà da quello che non si ucciderà, anche allo stato attuale delle conoscenze, è ancora sul piano della utopia con fondamenti clinici e scientifici assai fragili”.
8. Ciò posto, riguardo alla valutazione relativa alla correttezza della condotta del personale sanitario preposto al rischio suicidario, i CCTTU osservano che le difficoltà ricordate in materia di valutazione “non esonerano l'operatore sanitario dal considerare in tema di suicidio, con attenzione e criticità sotto l'aspetto di ipotesi clinica di ricerca, sia
i fattori di rischio che i fattori di protezione contestualizzati nel singolo caso clinico in valutazione, mettendo in atto le possibili strategie utili alla prevenzione del suicidio in relazione al caso specifico e alle informazioni attuali possedute su di esso, ricordando però a riguardo come, ad esempio, le linee guida dell'APA (American
Psychiatry Association), società scientifica psichiatrica tra le più accreditate, individua ben 60 fattori di rischio di suicidio: si comprende, pertanto, come sia difficile non riscontrarne parecchi per ogni paziente psichiatrico. Per fornire un altro esempio, un'altra accreditata linea guida per la prevenzione del suicidio nei giovani mette in luce circa 83 fattori di rischio suicidario distribuiti tra le variabili socio- demografiche, ambiente familiare, caratteristiche di personalità, stile cognitivo, variabili biologiche e genetiche, disturbi mentali, variabili ambientali stressanti, pensieri e comportamenti suicidari, disponibilità di mezzi letali”.
8.1 I CCTTUU allora chiariscono che “il suicidio in quanto tale non può di per sé essere assunto a dimostrazione del fallimento della strategia terapeutica e/o di vigilanza, correlando automaticamente un eventuale errore nell'operato dello psichiatra o dell'operatore sanitario in genere, errore che peraltro, anche se presente, dovrà essere attentamente valutato potendo risultare in determinati casi ininfluente ed irrilevante ai fini dei requisiti della causalità col suicidio (c.d. “causalizzazione dell'errore irrilevante”). Anche una sorveglianza a vista ventiquattro ore su ventiquattro non azzera le possibilità che il paziente si uccida, né tanto meno può farsi ricorso alla contenzione fisica che deve essere fortemente giustificata nella sua applicazione e che non può essere prolungata in modo indefinito, così come anche la stessa eliminazione di tutti i possibili mezzi letali con i quali il paziente potrebbe uccidersi non appare realistica (ad esempio impiccagione con i calzoni del pigiama).
Queste constatazioni non riducono l'importanza dei comportamenti cautelari di prevenzione, di prudenza e diligenza in relazione alla tipologia e gravità di rischio, che l'operatore sanitario è tenuto ad applicare nei riguardi di un paziente con rischio suicidario attuale e concreto, ma delineano in maniera realistica le reali possibilità di poter evitare un suicidio, in quanto non sempre misure di intervento legate al rischio possibile (teorico e statistico) su grandi masse hanno un valore forense reale e di fattibilità sul rischio probabile attuale e concreto di suicidio nel singolo caso clinico. Ritenere, quindi, che il suicidio del paziente possa sempre essere evitato col ricovero, la contenzione, l'osservazione continuata 24/24 ore, dosi massive di farmaci, etc. non è verosimile, né sotto il profilo clinico né su quello forense perché, appunto, non riflette la realtà clinica e forense.”
9. Ciò chiarito in termini di prevedibilità ed evitabilità dell'evento suicidario, i CCTTUU precisano che “Il giudizio di buona pratica clinica, quando un operatore sanitario assume decisioni su di un paziente a rischio suicidario, deve essere strettamente legato al momento dei fatti e, pertanto, l'operato del sanitario è da valutare in base alle numerose variabili cliniche presenti al momento delle decisioni quali, ad esempio, le informazioni sul paziente di cui concretamente si disponeva, la complessità dell'esame clinico, il giudizio sulla diversa fattibilità di ipotesi differenti di trattamento, le priorità d'urgenza ritenute indispensabili ed applicabili al momento, e non ultimo, alla ritenuta più probabile beneficialità del paziente in quella specifica circostanza di luogo, tempo, strutture e persone, tenendo nella dovuta considerazione il suo inalienabile diritto alla autodeterminazione informata.
10. Conclusa la parte teorico-metodologica, i CCTTUU passano all'analisi delle condotte del personale sanitario
11. I CCTTU, sulla base della documentazione a disposizione, hanno ricostruito la vicenda come segue: “(…) è emerso che in data 20.03.2018 il sig. veniva prelevato presso la sua abitazione Parte_1 dall'ambulanza del servizio 118 a seguito della chiamata effettuata dalla madre dello stesso allarmata per un'ingestione incongrua di un quantitativo non ben precisato di psicofarmaci (En e ) da parte del figlio in Per_4 considerazione che questi in passato aveva già due volte compiuto tentativi di suicidio. In tale occasione intervenivano anche i Carabinieri di
, a seguito di richiesta del personale del 118, in quanto il CP_3 paziente inizialmente rifiutava di salire sul mezzo di soccorso. Dalla documentazione in atti si apprende che il sig. veniva accompagnato Pt_1 dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Bufalini” di Cesena ove giungeva verso le 14,25 venendo preso in carico in accettazione verso le 14,29 dall'infermiera preposta al , la quale, Pt_2
a seguito della valutazione del paziente e dei parametri vitali rilevati, assegnava un CODICE di priorità IA (fine ore 14,32) allertando Pt_2 il medico di P.S. di prendere in carico il paziente appena l'ambulatorio si fosse liberato.
Dagli atti si apprende che l'infermiera, decideva comunque di “tenere il paziente davanti all'accettazione poiché solo e senza accompagnatori per poterlo osservare meglio in quanto le nostre sale d'attesa non ci permettono di tenere sotto controllo il paziente”. Alle ore 14,35 il paziente veniva chiamato dal medico del P.S. dott. per Persona_5 essere sottoposto a valutazione medica, ma non presentandosi alla visita
e non vedendolo più seduto in carrozzina se ne iniziavano le ricerche fino
a quando, verso le 14,55 circa, veniva ritrovato a terra, privo di coscienza, verosimilmente precipitato, alla base della rampa di ingresso al Pronto Soccorso, per cui veniva soccorso come da documentazione in atti.
12. I CCTTU allora, dopo aver ricostruito il quadro fattuale come sopra, ed in particolare avendo riscontrato che la precipitazione dell'attore si
è verificata nel lasso di tempo assai breve di tre minuti, intercorso tra l'assegnazione del codice di priorità al e la chiamata per la Pt_2 valutazione ad opera del medico del P.S., hanno circoscritto l'ambito di indagine alla verifica di eventuali profili di responsabilità dei sanitari relativi “alla valutazione della correttezza, secondo le leges artis e le specifiche linee guida del settore, della fase di TRIAGE e del monitoraggio del paziente in attesa della chiamata del medico, in relazione alle condizioni cliniche presentate in quel momento dal paziente”.
13 I CCTTUU avviano l'esame richiamando le linee guida che regolano la materia: “Le linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero”, redatte dal Ministero della Salute (Aggiornamento delle Linee Guida 2001) viene riportato che: “1. Definizione di Triage. Il Triage, quale primo momento d'accoglienza delle persone che giungono in PS, è una funzione infermieristica volta alla identificazione delle priorità assistenziali attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo, in grado di garantire la presa in carico degli utenti e definire l'ordine d'accesso al trattamento (…).
1.1. Finalità. Lo scopo del Triage è di gestire la presa in carico di tutte le persone che accedono al PS, con particolare attenzione a quelle in condizioni di criticità, valutandone i dati ed i segni clinici che contraddistinguono situazioni di rischio, complicanze e/o effetti indesiderati di trattamenti in atto, mediante l'osservazione clinica, l'impiego di scale/strumenti appropriate/i e idonei sistemi di monitoraggio. Gli obiettivi del Triage in PS si configurano, pertanto, nel: Identificare le persone che necessitano di cure immediate e garantirne il tempestivo avvio al trattamento, applicando le procedure idonee a fronteggiare le situazioni di criticità in attesa dell'intervento medico, con la finalità di ridurre il tempo libero da trattamento per tutte le patologie tempo sensibili;
Attribuire a tutti gli assistiti un codice di priorità di accesso alle cure in relazione alla criticità delle loro condizioni ed al possibile rischio evolutivo;
Contribuire all'ottimizzazione del processo di cura della persona assistita anche attraverso l'attivazione e l'inserimento in un percorso di valutazione e trattamento appropriato (es: patologie tempo- dipendenti, percorsi per soggetti fragili); Sorvegliare le persone in attesa e rivalutarne periodicamente le condizioni;
Gestire e modificare le priorità clinico-terapeutico-assistenziali sulla base di risorse, contesti e necessità contingenti;
Garantire l'adeguata e continua presa in carico delle persone in attesa e degli accompagnatori, fornendo assistenza ed informazioni pertinenti e comprensibili.(…).
2. Codici di priorità.
L'assegnazione del codice di priorità14 è l'esito della decisione infermieristica formulata nell'ambito dell'attività di Triage ed è basata sugli elementi rilevati nelle fasi di valutazione soggettiva ed oggettiva.
Ciò determina la priorità dell'accesso alle cure da attribuire al paziente in relazione alle sue condizioni cliniche, al rischio evolutivo e alla disponibilità delle risorse. Non necessariamente il codice di priorità assegnato al Triage corrisponde alla gravità del paziente;
soltanto l'integrazione con la successiva fase di valutazione, effettuata in sede di visita medica, permetterà di disporre degli elementi essenziali per la corretta formulazione del giudizio di gravità clinica del caso. Nella decisione di Triage, oltre ai sintomi ed al possibile rischio evolutivo, devono essere considerati anche ulteriori fattori che condizionano il livello di priorità e la qualità dell'assistenza da fornire per una corretta presa in carico, come il dolore, l'età, la disabilità, la fragilità, le particolarità organizzative e di contesto.
Per questi motivi
è necessario che la gestione della lista di attesa avvenga ad opera dell'infermiere di (…);
2.2 Rivalutazione di codici di priorità. Pt_2
L'inizio del Triage, ovvero la valutazione sulla porta, deve esser garantito di norma entro 5 minuti a tutti coloro che accedono al Pronto
Soccorso. La rivalutazione, quale imprescindibile fase del processo di
Triage, si definisce come l'attività professionale mirata a consentire il monitoraggio clinico dei pazienti in attesa, mediante il rilievo periodico dei parametri soggettivi e/o oggettivi che consentiranno di cogliere tempestivamente eventuali variazioni dello stato di salute. Nella Tabella
2 (Modalità e tempi di rivalutazione) sono riportati, per ognuno dei 5 codici e dei relativi tempi di attesa, le modalità di rivalutazione che comprendono il monitoraggio costante delle condizioni con osservazione diretta o video mediata per i casi di urgenza, la ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione nel caso di urgenze differibili, urgenze minori o non urgenze. Qualunque modifica dei parametri rilevata durante la fase di rivalutazione potrà determinare una variazione anche dei relativi tempi di attesa.(…);
3. Iter di pronto soccorso. L'iter di Pronto Soccorso si configura come il percorso successivo all'accoglienza del paziente, comprensivo della visita medica e degli accertamenti diagnostici fino alla definizione dell' esito che può essere costituito da: Ammissione in
Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.); Ricovero presso una unità di degenza della struttura ospedaliera mediante attivazione della relativa procedura con apertura della scheda di ammissione;
Trasferimento presso altra struttura per acuti o post acuti con l'attivazione della relativa procedura;
Invio al domicilio con affidamento alle strutture territoriali prevedendo, se necessario, il controllo presso strutture ambulatoriali ospedaliere. Per una corretta gestione del percorso diagnostico terapeutico dei pazienti che accedono al P.S. si raccomanda un tempo non superiore alle 8 ore dall'arrivo, anche nel caso di presentazioni cliniche complesse, in aderenza a quanto evidenziato nella letteratura internazionale”. In particolare le sopra riportate linee guida al punto 6.2.4 DISTURBO ACUTO
DEL COMPORTAMENTO NELL'ADULTO rilevano: “Per molte persone con alterazioni psichiche, il PS rappresenta il luogo in cui si avvia il primo punto di contatto con una fonte di aiuto. Di fronte al paziente fortemente agitato, bisogna considerare due elementi fondamentali: la tipologia di esordio, acuta o a lenta evoluzione nel tempo e il rapporto tra il paziente e l'ambiente circostante. Per l'attribuzione del codice di priorità, è fondamentale considerare quanto la situazione possa essere pericolosa per il paziente stesso e/o per le persone circostanti. E' necessario, pertanto, effettuare una sorveglianza attenta del paziente, garantendo “la sicurezza” degli operatori e del paziente stesso”. Rispetto al codice di priorità da attribuire in caso di un paziente con storia psichiatrica e condotte auto/eterolesive che giunga in P.S., la Normativa nazionale e regionale facente riferimento in particolare alle Linee guida 1/1996 (G.U. 17 maggio
1996), alle Linee Guida per il Sistema di Emergenza Urgenza in Applicazione del DPR 27/3/92, all'ATTO INTESA STATO REGIONI G.U. 285 DEL 07.12.2001
(con gli aggiornamenti sopra riportati), alla Deliberazione della Giunta
Regionale 26 luglio 2010, n.1184 (B.U.R. n° 1 del 2.1.2008: “APPROVAZIONE
DOCUMENTO TRIAGE INFERMIERISTICO IN P.S.”), alle RACC. 15 del Min. Salute del Febbraio 2013, nonché a vari manuali operativi, fra cui riportiamo quale esempio, rilevano come nel caso di “paziente con disturbi del comportamento”, ovvero individui in cui “il disturbo riguarda la sfera relazionale. Si identificano tre principali problemi: agitazione psico- motoria con risposta comportamentale aggressiva/violenta verso gli altri o verso sé stessi;
stato confusionale con incapacità di relazionarsi in modo finalistico con gli altri;
disorientamento spazio temporale”, il codice di priorità più corretto da applicare a siffatte condizioni sia il
c.d. “codice giallo” (priorità 2), che equivale da una condizione di
“urgenza”, ovvero ad una “condizione stabile con rischio evolutivo in cui l'attivazione del percorso assistenziale deve avvenire entro 15 min.”. In questi casi può essere prevista, a giudizio dell'operatore, un'osservazione diretta o video mediata a secondo delle condizioni del paziente e organizzativo-logistiche. Un accesso immediato alle aree di cura (c.d.
“codice rosso”, corrispondente ad un codice 1: stato di emergenza) viene previsto, in questi casi, solamente in presenza di un comportamento francamente violento, situazione per la quale vi è un'agitazione incontenibile come nel caso di un paziente che può presentare delirium, agitazione psicomotoria, allucinazioni, stato confusionale con grave compromissione della capacità di giudizio o ideazione. In merito poi al livello di vigilanza previsto nell'intervallo compreso fra l'attribuzione del codice di priorità e la visita medica, le linee guida sopra riportate evidenziano che in caso di attribuzione di codice giallo l'attivazione del percorso assistenziale deve avvenire entro 15 minuti e durante l'attesa il paziente deve essere sottoposto a sorveglianza attenta consistente in un'osservazione diretta o video mediata. In particolare a riguardo la letteratura di settore sottolinea come nel caso di un paziente con una storia di patologia psichiatrica caratterizzata da comportamenti autolesionistici o di tentativi di suicidio che giunge in P.S. sia consigliabile a seconda della specifica situazione “un'osservazione a vista o di mezzi di restrizione fisici o chimici per poterli valutare. Così come nella cura preospedaliera, si raccomanda di utilizzare il quantitativo minimo sufficiente di mezzi di restrizione fisici e/o chimici” in attesa poi di proseguire il percorso medico-assistenziale con la consulenza psichiatrica che dovrà poi portare alla decisione congiunta medico di P.S.- psichiatra.
13.1 In sostanza, dall'esame della normativa riepilogata, i CCTTUU osservano che “emerge (…) che nel caso di un paziente che giunga in P.S. per un tentato suicido o per la messa in atto di comportamenti autolesionistici risulta congrua e corretta l'attribuzione di un “codice giallo” di priorità e la messa in atto di una attenta osservazione in attesa della visita medica, attenta osservazione che si concretizza essenzialmente in un'osservazione diretta “a vista”. Nessun riferimento in condizioni similari viene fatto nelle linee guida di settore al dover mettere in atto una “sorveglianza continuativa”, ovvero un'osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito” e precisano inoltre che: “le linee guida in cui compare il riferimento alla cd. “vigilanza personalizzata”, prevista nel caso di pazienti per i livelli di rischio più alto di auto ed etero lesione, in cui può essere ricompresa eventualmente anche l'osservazione diretta con un operatore fisicamente presente vicino all'assistito, fanno riferimento ad un ambito di applicazione che riguarda l'effettuazione di una valutazione che sia stata già compiuta dal medico del P.S. avvalendosi eventualmente della consulenza dello psichiatra, in una fase pertanto successiva a quella compresa fra l'attribuzione del codice di priorità e
l'attesa di visita medica. Infatti a tal proposito le “Raccomandazioni per la prevenzione delle condotte suicidarie in ospedale, Regione Emilia
Romagna, 2008” fanno riferimento alla vigilanza personalizzata in un contesto di degenza ovvero alle “azioni da adottare nei reparti psichiatrici pubblici e privati per i pazienti a medio o ad altro rischio di suicidio”, rimarcando che “Se la valutazione di paziente a rischio medio-alto viene effettuata in Pronto Soccorso o nell'ambito di Percorsi ambulatoriali semplici e complessi: richiedere consulenza psichiatrica per inquadramento clinico e decisioni terapeutico-assistenziali”.
13.2 Quanto al protocollo in uso presso l'Ospedale Bufalini di Cesena, i
CCTTUU hanno rilevato che: “ il protocollo operativo “Interventi per la sorveglianza continuativa di un target specifico di pazienti a rischio di auto ed etero lesione”, dettato dalla Direzione Sanitaria, dell'Ospedale
“Bufalini” di Cesen , datato 29.01.2017 (ovvero quello CP_2 CP_1 richiamato dal consulente di parte dott. nelle sua Consulenza del Per_1
14.03.2019), inerente a: “Campo di Applicazione”: “La procedura viene applicata a quei pazienti a rischio di auto/eterolesione accettati in
Pronto Soccorso o ricoverati in degenza non psichiatrica (...)”. In particolare, infatti, in tale documento, viene sottolineato quanto segue:
“(…). Per sorveglianza continuativa si intende l'osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito. Il medico valuta il rischio auto/eterolesivo del paziente, in collaborazione con l'infermiere, al fine di pianificare le successive attività clinico-assistenziali, avvalendosi per casi specifici della consulenza psichiatrica. In presenza di tale rischio, dopo aver ritenuto non applicabili o non efficaci gli interventi per la gestione dei sintomi, il medico di UO in collaborazione con l'infermiere attiva il percorso per la sorveglianza continuativa. Il medico di reparto/servizio valuta il paziente e identifica i soggetti che devono essere supportati con sorveglianza continuativa. La sorveglianza continuativa descritta nella presente procedura si attiva solo per quei soggetti che non hanno indicazione al ricovero in degenza psichiatrica e che manifestano: 1.
Intenzione di allontanamento espressa e tentativi di allontanamento, se soggetti minori;
2. Condotte aggressive e pericolose conseguenti a intossicazione/astinenza da alcool e/o altre sostanze;
. Minacce francamente espresse con atteggiamenti e condotte aggressive nei confronti di sé e/o altri. (…). Qualora il rischio sia riferito a minacce francamente espresse con atteggiamenti e condotte aggressive nei confronti di sé e/o di altri, e/o in presenza di rischio suicidario, il medico dopo valutazione del caso, richiede la consulenza psichiatrica”.
14. Con riferimento al caso di specie, i CCTTU hanno quindi evidenziato che: “ (…)le risultanze documentali hanno rilevato come il sig. al Pt_1 momento della valutazione ad opera dell'infermiera di non presentava Pt_2 nessuna delle condizioni appena riportate tali da rendere indicata
l'attivazione di una sorveglianza continuativa, intesa come una osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito. Infatti nella “Relazione accettazione del paziente del 20.03.2018 ore 14,29”, presente in Atti, Parte_1 firmato dalla sig.ra , ovvero l'infermiera che effettuò il Persona_6
, viene riportato: “(…) a questo punto procedo alla rilevazione dei Pt_2 dati del paziente e lo valuto interrogandolo a mia volta e rilevando i parametri vitali che appiano nella norma. Il pz conferma anche a me di
Co aver assunto due giorni prima e il in data odierna. Il pz Parte_3 appare tranquillo e vigile, non si oppone al colloquio e riferisce di voler rimanere seduto in carrozzina e non stendersi in barella. Assegno un codice di priorità e avviso il dott. di prendere in carico il Per_7 Per_8 suddetto paziente non appena si fosse liberato l'ambulatorio”.
Analogamente nel “Verbale di sommarie informazioni assunte dalla persona informata sui fatti”, Commissariato di P.S. di Cesena, datato 20.03.2018, la stessa affermava: “(…) compilavo la scheda e parlavo con il paziente che si mostrava tranquillo e non voleva stare in barella ma in carrozzina
(…)”.
15. Quanto alla prevedibilità dell'evento suicidiario, i CCTTU hanno in primo luogo osservato, in termini generali: “oltre a quanto da noi precedentemente riportato e a cui si rimanda, bisogna a riguardo sottolineare come sotto il profilo nosografico possono distinguersi le seguenti situazioni: suicidio riuscito, tentato suicidio, velleità suicidaria, comportamenti autolesivi, suicidosi, equivalenti suicidari.
Appare a nostro avviso particolarmente importante sottolineare questo aspetto in quanto si riscontra sovente un impiego non corretto di detta terminologia, in particolare da parte di operatori non sanitari, derivandone una diversa collocazione nosografica di fenomeni che invece afferiscono alla medesima ezio-patogenesi, cosa che può condizionare una differente prospettiva prognostica e medico-legale. Infatti, se con il termine “suicidio riuscito”, si intende un gesto fatale pianificato e portato a termine con coscienza e aspettativa di morte, per “tentato suicidio” (o suicidio mancato) suole intendersi, invece, un gesto non fatale, ma deliberatamente iniziato e condotto a compimento con aspettativa di morte che non è giunto a compimento solo per cause fortuite, casuali e non dipendenti dalla volontà del soggetto;
la cd. “velleità suicidaria” o
“condotta parasuicidaria” riguarda invece l'attuazione di un gesto autolesivo deliberato ad esito non fatale, che spesso si traduce in tagli superficiali, assunzione incongrua di farmaci e/o tentativi compiuti in presenza di familiari o altre persone, che sottende più la voglia di allontanarsi dai problemi, anche attraverso il tentativo di indurre uno stato di sonno come strategia per rimuovere le problematiche esistenziali- ambientali, o di richiamare l'attenzione degli altri su di sé, in assenza di una chiara intenzionalità suicidaria. Quanto ai comportamenti
“autolesivi propriamente detti” (cd. “autolesionismo”), trattasi di gesti autolesivi non fatali, ovvero di attacchi all'integrità del proprio corpo con intento non primariamente suicidario, ma piuttosto finalizzati a trasformare un dolore psichico in dolore fisico, più facilmente gestibile, oppure a manipolare l'ambiente e gli altri, in modo da farsi accudire: tali comportamenti (cd. “algofilia”) risultano assai caratteristici di pazienti affetti da gravi disturbi di personalità. Infine se con il termine
“equivalenti suicidari” suole intendersi quelle condotte che espongono in maniera volontaria a rischio di morte (sport estremi, guida ad alta velocità, ecc.), si parla invece di “suicidosi” (o di “stile suicidario”) per riferirsi a quei tentativi ripetuti nel tempo, talvolta stereotipati, tanto da configurarsi quasi come uno “stile di vita”, o quantomeno di comunicazione, del soggetto. A riguardo, facendo riferimento in particolare ai cd. “disturbi di personalità” (ed in particolare al disturbo borderline di personalità), pur presentando essi un aumentato rischio relativo (RR 7) di suicidio rispetto alla popolazione generale (RR1), che risulta comunque nettamente inferiore non solo a disturbi psichiatrici maggiori, quale il disturbo bipolare (RR 28) e il disturbo depressivo maggiore (RR 21), ma anche a disturbi molto diffusi quali il Disturbo da Panico (RR 11), preme appunto sottolineare come in questa particolare categoria psicopatologica si evidenzia soprattutto una sorta di “stile suicidario”, ovvero di comportamenti parasuicidari piuttosto che comportamenti suicidari veri e propri, attraverso soprattutto un'assunzione incongrua di farmaci: risulta pertanto fondamentale, come da noi precedentemente delineato, distinguere in questi casi l'astratta possibilità del suicidio dalla sua concreta prevedibilità nel caso specifico. A riguardo è, infatti, importante sottolineare come comportamenti autolesionistici o suicidari appaiono tipici della patologia borderline, tanto che fra i criteri diagnostici del
DSM-520 previsti per questo disturbo viene per l'appunto riportato “5.
Ricorrenti comportamenti, gesti o minacce suicidarie, o comportamenti automutilanti”, che sono spesso indotti da vissuti di separazione o di rifiuto o dalla paura di assumere maggiori responsabilità, e che, riflettendo l'instabilità timica e l'estrema reattività di tali soggetti, soprattutto in risposta a stress interpersonali, rendono siffatti individui estremamente imprevedibili nella messa in atto di agiti auto o etero lesivi. A proposito va peraltro rilevato come non vi siano tuttavia evidenze che provino come gli screening per il rischio di suicidio riducano
i tentativi di suicidio o la mortalità e non vi è nessuna prova definitiva che suggerisca la superiorità di uno strumento di screening rispetto a qualsiasi altro, specialmente nello scenario”
16. Dopo aver svolto tale considerazione in termini generali, i CCTTTU, con specifico riferimento al caso in esame, hanno rilevato che: “dalle rilevanze documentali, nonché dagli elementi clinico-anamnestici emersi in corso di operazioni peritali, risulta che i comportamenti suicidari messi in atto dal sig. , come emerge dalla sua storia psichiatrica, Pt_1 risultino correlati alla presenza di un grave disturbo di personalità, entro cui trova accoglimento e chiarificazione la sintomatologia affettiva
e comportamentale da esso manifestata, riconducibile con alto grado di probabilità ad un “disturbo borderline di personalità” sulla base dei criteri diagnostici del DSM-523, configurandosi pertanto come condotte parasuicidarie messe in atto con modalità impulsive e in maniera ambivalente senza un chiaro intento suicidario, ma piuttosto alimentate da sentimenti di rabbia in risposta a situazioni di reale o immaginario abbandono e di conflittualità interpersonale. Infatti a riguardo lo stesso periziando interrogato in corso di operazioni peritali in merito alle condotte suicidarie da lui effettuate in passato riportava: “mi sono gettato nel canale di Cesenatico [ndr in data 07.12.2016] perché avevo molta rabbia, ce l'avevo con lo psicologo che mi seguiva perché quando aveva deciso di interrompere il rapporto terapeutico non mi aveva chiesto se volevo ancora continuare le sedute, …mi sentivo deluso e abbandonato.
(…), e anche quando nell'altra occasione [ndr in data 17.06.2017] ho assunto farmaci in maniera incongrua avevo molta rabbia nei confronti dei miei…non avevo veramente voglia di suicidarmi….”. Analogamente relativamente all'episodio in causa relativo al 20.03.2018 riferisce quanto segue: “era una settimana che non dormivo bene, volevo dormire di più…per questo ho preso più farmaci del dovuto…non volevo suicidarmi…non avevo
Co previsto l'effetto dei farmaci….mi ricordo di aver preso e Per_4 ma poi non mi ricordo quello che è successo”.
17 In considerazione di quanto testé rilevato, e sulla base delle dichiarazioni dello stesso attore, i CCTTUU hanno affermato che: “Le condotte suicidarie/parasucidiarie messe in atto dal sig. risultano Pt_1 pertanto caratterizzate da un rilevante livello di imprevedibilità stante la caratteristica del disturbo psichiatrico di cui risultava affetto caratterizzato da una marcata impulsività che per l'appunto poteva manifestarsi anche sotto forma di agiti autolesivi improvvisi. Infatti nel caso in esame va rilevato, in riferimento ai fatti in causa, come
l'allontanamento del sig. dal P.S. e la successiva precipitazione Pt_1 dalla rampa di accesso allo stesso si sia realizzato in un brevissimo frangente temporale (tre minuti fra l'assegnazione del codice di priorità- codice giallo- e la chiamata da parte del medico di P.S., quando invece le linee guida sopra riportate nel caso dell'assegnazione di un codice giallo prevedono l'attivazione del percorso assistenziale entro 15 minuti) e fosse stato preceduto da una fase di assoluta tranquillità e collaborazione, in assenza di elementi indicativi di un rischio imminente quali agitazione psico-motoria, intenzione di allontanamento espresso o propositi francamente espressi di condotte autolesive, come evidenziato dalla documentazione esaminata: non era pertanto presente nessuno elemento fra quelli indicati dalla letteratura e dalle linee guida di settore che lasciasse quindi prevedere concretamente l'esito successivamente verificatosi e che quindi rendesse necessario, come già precedentemente evidenziato, l'attribuzione di un codice di priorità maggiore (codice rosso) rispetto a quello effettivamente attribuito dall'infermiera del
Triage, e quindi una presa in carico immediata da parte del medico del
P.S., oppure una osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito. 18. Con particolare riferimento alle misure di prevenzione in concreto adottate dai sanitari dell , i CCTTUU hanno ritenuto che “la discreta CP_2
e continua sorveglianza adottata messa in atto dall'infermiera di Pt_2 dopo aver assegnato il codice di priorità (codice giallo) ed in attesa della visita del medico, consistente in una vigilanza a vista, quale risulta in atti e a cui si rimanda (Verbale di sommarie informazioni assunte dalla persona informata sui fatti”, Commissariato di P.S. di
Cesena, datato 20/03/18: “(…) tenevo il paziente di fronte al triage, a vista, (…) arrivava gente e mi accorgevo che si alzava e guardava dalla finestra e poi tornava a sedere”), appare, sulla base di una valutazione ex ante, decisione corretta e conforme alle linee guida in relazione al caso concreto.”, senza che rilevi, secondo i CCTTTU “l'esser passati da un codice “rosso B” attribuito dagli operatori del 118 al “codice giallo” assegnato dall'infermiera di Triage presso il P.S. dell'Ospedale “Bufalini” di Cesena, in quanto, come già rilevato, non solo “il percorso di triage
è un percorso dinamico, soggetto spesso a revisioni (…)” in considerazione anche del fatto che, soprattutto nell'intervento sul territorio, può applicarsi inizialmente una modalità di accesso “influenzata dallo stato emotivo dell'utente” e dalla condizione di “crisi ambientale”, e che pertanto deve essere sempre attualizzato al caso concreto e al momento specifico della valutazione effettuata, ma è anche influenzato dal ruolo infermieristico operante a vari livelli (Centrale Operativa, ambulanza
118, infermiere triagista del P.S.), dovendosi rilevare una maggiore attendibilità nel c.d “Triage Globale”, ovvero quello effettuato da
“personale infermieristico debitamente formato, abituato ad operare secondo protocolli propri di quella struttura, presente costantemente nella zona di arrivo dei pazienti” -come nel caso in esame riguardante per
l'appunto l'attribuzione di un codice di priorità da parte di un'infermiera triagista operante presso il P.S.-, che rappresenta, infatti, la conclusione dell'iter relativo al processo di Triage stesso”.
19. I CCTTU, all'esito della approfondita disamina del caso che si è qui ripercorsa nei tratti dirimenti, hanno quindi concluso come segue: “alla luce della documentazione presente agli atti, delle risultanze clinico- anamnestiche emerse in corso di colloquio peritale e delle linee guida di settore, riteniamo che in riferimento alle condizioni cliniche presentate dal sig. al momento dei fatti in causa, non possano essere rilevati Pt_1
a carico dei sanitari che ebbero in cura il ricorrente il giorno 20.03.2018, con riguardo all'obbligo di vigilanza dello stesso, profili di responsabilità, ritenendo che sia l'infermiera preposta al Triage sia i medici del Pronto Soccorso agirono secondo le leges artis che il caso imponeva sulla base degli elementi clinici in loro possesso al momento della valutazione del soggetto. Ritenere quindi che dai sanitari, indipendentemente dalle condizioni clinico-psichiatriche con cui si presentava il soggetto al momento della loro valutazione, sarebbe stato esigibile, in relazione ai fatti per cui si procede, una condotta diversa rispetto a quella da loro effettivamente messa in atto, risulta a nostro avviso, per tutte le considerazioni sopra esposte, errato da un punto di vista psichiatrico-forense, ricordando che in tema di “prevenzione di condotte suicidarie” il rischio non deve essere teorico o semplicemente possibile, unicamente sulla base di fattori anamnestici seppure recenti, ma devono essere presenti fattori di rischio contestualizzati nel caso specifico con riferimento alla loro attualità e concretezza, che depongano cioè per una reale probabilità e prevedibilità dell'evento. Riteniamo pertanto per tutti i motivi finora espressi che, tenuto conto dello specifico evento di danno, si debba escludere la sussistenza di un nesso causale riguardo l'obbligo di vigilanza a carico dei sanitari e l'evento dannoso poi concretizzatosi.”
20. Orbene, lo scrivente giudice aderisce integralmente al contenuto ed alle conclusioni dei CCTTUU, non ravvisandosi ragioni di ordine logico, giuridico, scientifico per discostarsene;
in particolare, le conclusioni sono giunti i CCTTUU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
20.1 Va respinta l'eccezione sollevata dalla difesa dell'attore secondo cui la consulenza tecnica sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio in quanto la riassunzione del giudizio di merito non è avvenuta nei termini di cui all'art. 8 della Legge n, 24/2017 dopo la conclusione dell'ATP.
Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 8 richiamato non determina l'inutilizzabilità della consulenza disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che resta perfettamente utilizzabile nel giudizio di merito tra le parti ( art. 696 bis/5 c.p.c.) ma comporta esclusivamente che il ricorrente non potrà far salvi gli effetti della domanda (art. 8/3 L. n. 24/2017) dalla data di introduzione del ricorso.
20.2 Per quanto riguarda invece la censura degli esiti della CTU in ragione del fatto che i consulenti si sono avvalsi per la formulazione delle loro valutazioni anche delle dichiarazioni rese da merita osservare, Pt_1 in primo luogo, che per l'espletamento dell'incarico medico legale al CTU non è precluso affatto l'ascolto del danneggiato (sul valore del colloquio psichiatrico, i CCTTTUU, nelle repliche al CTP di parte attrice, hanno osservato: “Il colloquio psichiatrico è il maggiore strumento semeiotico che permette di conoscere e valutare lo stato psichico attuale e precedente dell'essere umano (Niolu et al, 2007). Attraverso il colloquio psichiatrico non si raccolgono solamente notizie sulla storia clinica del soggetto e si identificano i sintomi per arrivare ad una diagnosi, ma si rilevano anche
i vissuti del paziente, ovvero la personale attribuzione di significato agli eventi della propria vita che appare particolarmente importante in un contesto valutativo in quanto “Sarà il riscontro della realtà dell'attore
– di quel preciso individuo, col suo vissuto irrepetibile- a risultare essenziale questa volta: e ciò sia per la determinazione del grado di invalidità (in relazione al mancato guadagno) sia per le altre voci negative (danno emergente, danno biologico danno morale”. Nel caso del danno psichico, in particolare, un ruolo centrale è rivestito dall'analisi concreta del periziando che può essere attuata solamente attraverso il colloquio clinico, unico strumento che può permettere un'analisi fenomenologica del danno alla persona (Cass. Civ. sez. II, n. 11851/2015), ovvero rilevare la modalità con cui il soggetto ha reagito agli eventi con
i quali si è confrontato, onde evidenziare la connotazione nell'attualità dei processi mentali rispetto ad una condizione psichica precedente stante che “tali processi differiscono da persona a persona, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, strutturandosi in un'organizzazione unica e complessa qual è la personalità di ciascun individuo” “ pag. 87-88 della Consulenza).
In secondo luogo, va rilevato che le dichiarazioni rese al CTU dal danneggiato contra se, costituiscono elementi indiziari, liberamente apprezzabili dal giudice ex art. 2735 c.c. (“Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice” Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24468)
Orbene, nel caso di specie, non v'è motivo, anche in assenza di specifiche indicazioni in senso contrario da parte dell'attore, per non reputare genuine e spontanee le dichiarazioni rese da ai CCTTUU. Pt_1
L'obiezione, sollevata dai CTP di parte attrice, secondo cui alle parole di non potrebbe essere fornita attendibilità in quanto frutto di Pt_1 una tendenza a negare la propria patologia psichiatrica, non trova alcun obiettivo riscontro, trattandosi di una mera ipotesi non supportata da alcun elemento concreto rispetto al caso di specie. Né costituisce valido riscontro l'affermazione resa da ove ha dichiarato che il“trauma Pt_1 cranico” riportato con la caduta “ha riorganizzato i neuroni ed ha migliorato la depressione. Ho avuto un cambio di personalità” giacché tale affermazione, come osservato dai CCTTUU può essere ricondotta ad un fenomeno di post traumatic growth, ossia di maturazione e crescita personale a seguito di eventi traumatici anche gravissimi.
20.3 Da ultimo, deve essere chiarito che i CCTTTU fondano le loro valutazioni sul presupposto fattuale che tra la valutazione operata al
TRIAGE - accettazione – e la chiamata del dott. per la visita, siano Per_5 passati non più di tre minuti (cfr. punti 11-12 della presenta sentenza.)
Parte attrice contesta tale ricostruzione, sostenendo al contrario che non sarebbe stato vigilato per ben 29 minuti. Pt_1
A questo proposito, va rilevato, in via preliminare, che la tesi sostenuta dall'attore pare fondarsi non già su di una ricostruzione diversa del fatto
- in termini di orari - bensì su di una diversa lettura del medesimo.
L'affermazione secondo cui l'attore non sarebbe stato vigilato per 29 minuti si basa infatti sulla quantificazione del lasso di tempo intercorso tra l'ingresso al PS di (14:29) e il ritrovamento del corpo dopo Pt_1 la caduta (14:58). La tesi va respinta in quanto estende il periodo di mancata vigilanza sino al momento in cui è stato ritrovato il corpo mentre invece l'omissione deve considerarsi cessata con la realizzazione da parte dei sanitari che non si trova più al Pronto Soccorso (14:34) poiché Pt_1 da quel momento in poi iniziano le ricerche con riattivazione della presa in carico del paziente.
In secondo luogo, l'attore sembra retroagire l'orario di ingresso di al PS alle 14:00 sulla base delle dichiarazioni rese da Pt_1 Tes_1 al Commissariato di PS di Cesena. Tuttavia, detta circostanza risulta smentita in via documentale dalla scheda di intervento del 118 presso l'abitazione di che indica quale orario di intervento le ore 14:11 Pt_1
(all. doc. n. 3). Infine, la contestazione degli orari risultanti dalla documentazione in atti formulata dall'attore avviene sulla base di generiche supposizioni operate dal CTU di parte (all.doc. n. 12 parte attrice cui l'attore si limita a rimandare, senza richiamare in modo specifico), nelle quali, in assenza di alcun supporto probatorio concreto, si dubita che tre minuti per compiere l'attività di accettazione siano un tempo congruo, e che i due medici, e , possano aver cercato Per_5 Per_8 insieme una volta che non si trovava. Pt_1
21. In definitiva, per quanto detto sinora, la domanda dell'attore va rigettata.
22. Non sono infatti emersi profili di responsabilità dei sanitari nella gestione e presa carico dell'attore, ed in particolare, non paiono censurabili la scelta di assegnare a , al momento dell'ingresso al Pt_1
Pronto Soccorso un e l'adozione di un sistema di sorveglianza CP_5
a vista.
23 In merito alla responsabilità dei sanitari, deve essere, per chiarezza, formulata una ulteriore considerazione.
Si è visto, che la scelta di sottoporre alla misura della Pt_1 sorveglianza a vista era adeguata alle circostanze del caso concreto.
Si è visto altresì che vi è stato uno spazio temporale – stimabile attorno ai tre minuti – nei quali è stato perso di vista. Pt_1
Ora, quand'anche si volesse ritenere che l'aver perso di vista per Pt_1 un lasso di tempo (indeterminabile ma che comunque nella sua latitudine massima può essere esteso sino a tre minuti) costituisca un inadempimento al dovere di sorveglianza a vista, previsto dalla normativa sopra ampiamente richiamata, ciò non consentirebbe comunque di giungere ad una affermazione di responsabilità della struttura sanitaria.
Va rammentato infatti che, in tema di colpa medica “Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare, avvalendosi eventualmente di presunzioni, anche il nesso di causalità fra quell'evento
e la condotta del professionista nella sua materialità , in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, ed impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.” Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28992
(c.d. teoria del doppio ciclo causale, prevalente in giurisprudenza).
A lume di ciò, va osservato che l'attore avrebbe dovuto dimostrare che, ove la sorveglianza a vista non avesse avuto soluzione di continuità, e quindi l'obbligazione in capo al personale sanitario fosse stata correttamente adempiuta, l'evento in concreto realizzatosi - la caduta – non si sarebbe verificata.
L'attore non ha provato tale circostanza: non ha infatti provato, né per vero allegato, alcuna circostanza dalla quale poter dedurre - anche in via presuntiva - che la sorveglianza a vista posta in essere senza alcuna soluzione di continuità avrebbe impedito il verificarsi del gesto autolesivo realizzatosi.
Ed anzi, in considerazione del fatto che ha lasciato il P.S. in Pt_1 modo repentino – caratteristica allegata dalla struttura convenuta e non specificamente contestata dall'attore –, pare potersi al contrario sostenere che l'attore, anche se guardato a vista ininterrottamente, sarebbe in ogni caso riuscito a compiere l'azione autolesiva di cui si discute.
In altre parole, difetta la prova, il cui onere incombe all'attore, del nesso di causalità materiale - da accertarsi secondo il criterio del “più probabile che non” – tra la condotta in concreto tenuta dai sanitari ed il verificarsi dell'evento lesivo. Con l'ulteriore importante specificazione che l'evento, quale secondo polo della relazione causale, va considerato non già quale evento astratto – in questo caso: rischio suicidario – bensì quale evento per come in concreto si è verificato (hic et nunc).
24. Non si ravvisa neppure alcuna forma di responsabilità diretta della struttura ospedaliera, evocata e precisata a pag. 12 dell'atto di citazione dall'attore. 24.1 L'attore afferma la diretta responsabilità dell per non avere CP_2 predisposto sale di attesa idonee a pazienti con particolari patologie, dotate di videocamere a circuito chiuso funzionanti, monitor controllati, oppure dotata di serrature esterne, o con allarme sonoro;
per non avere personale in numero sufficiente per consentire la vigilanza continuativa sui pazienti che la richiedono;
per non avere idonei sistemi di contenimento quali una barella o una carrozzella con cinghie, o una camera di sicurezza dotata di serratura chiusa dall'esterno; per la conformazione strutturale dell'immobile e degli ambienti esterni, privi di reti protettive o di parapetti sul muretto in cima allo strapiombo
24.2 I profili di censura non paiono sussistenti poiché si fondano tutti,
a ben vedere, sul presupposto secondo cui l'assegnazione del , CP_5 effettuata al , e la misura di sorveglianza in concreto adottata Pt_2 sarebbero state errate, e che, al contrario, era necessaria l'assegnazione di un codice più grave e l'applicazione di misure di sorveglianza assai più restrittive. Si è visto, tuttavia, che tale presupposto è erroneo e smentito dalle risultanze della CTU sopra richiamate, da cui emerge che le scelte effettuate dal personale sanitario erano adeguato alle circostanze del caso, e coerenti con le necessità terapeutiche che presentava Pt_1 al momento dell'ingresso al P.S.. Invero, la medesima considerazione vale per la censurata conformazione dello stato dei luoghi in ragione del fatto che consentivano la possibilità di un lancio nel vuoto, la cui pericolosità può essere predicata solo nel caso in cui la misura contenitiva necessaria nel caso specifico avesse richiesto l'adozione di misure idonee ad azzerare il rischio suicidario.
25. Alla luce delle considerazioni svolte, va infine rinnovato il giudizio di inammissibilità espresso in corso di giudizio delle prove orali richieste da parte attrice e riproposte con la formulazione delle conclusioni, vertendo su circostanze irrilevanti (capp. 1, 7, 8, 9) poiché riguardano la condotta tenuta dalla madre dell'attore o su circostanze non necessarie ai fini del decidere (cap. 4-11), documentali (2,3, 5, 6, 10,
12, 13) trattandosi di circostanze emergenti dalla documentazione presente in atti. La CTU richiesta sull'entità delle lesioni riportate dall'attore appare superflua stante la ritenuta assenza di responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
26. Le spese di lite del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della vicenda in causa valutata nella sua globalità, caratterizzata da fatti obiettivamente drammatici e dalla complessità dell'accertamento dei fatti.
Vanno parimenti compensate le spese di ATP in ragione della l'obiettiva necessità dell'approfondimento tecnico disposto per l'esatta ricostruzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione come in motivazione, così provvede:
a) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata da nei confronti di;
Parte_1 CP_2
b) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
c) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese dell'ATP RG n.
2251/2019.
Ravenna, 30/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2693/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FABBRI Parte_1 C.F._1 FABRIZIO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 35 48121 RAVENNA presso il difensore avv. FABBRI FABRIZIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BLARDI MARLISA e dell'avv. SEMPRINI GIORGIA ) VIA A. DE C.F._2 GASPERI 8 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 8 RAVENNApresso il difensore avv. BLARDI MARLISA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del
7.2.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. ha convenuto in giudizio rassegnando Parte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “nel merito ogni contraria istanza azione ed eccezione reietta;
con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., ricostruito il fatto per cui è causa, tenuto conto delle norme violate e del grado di colpa e di responsabilità imputabile ai convenuti, in particolare alla struttura ospedaliera ed al proprio personale, ciascuno per proprio titolo dichiararsi • Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro- responsabile dei fatti
[...] di cui alla narrativa del presente atto e conseguentemente, per l'effetto, condannarla al risarcimento, in favore di , dei danni subiti Parte_1
a causa dei fatti meglio descritti in narrativa (lesioni meglio descritte nella perizia del Prof. prodotta agli atti) e quantificati allo Per_1 stato, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano in complessivi
€ 348.182,00 (euro trecentoquarantottomila-centottandaue/00) oltre rivalutazione ed interessi, dal fatto la saldo effettivo. Fatta sempre salva la rivalsa degli enti mutualistici e previdenziali per ogni somma da questi eventualmente corrisposta.
1.1. In particolare, ha esposto:
- di essere affetto da patologia di “depressione ricorrente in comorbidità con disturbo della personalità e disturbo ossessivo“ nota da tempo all CP_2 sia perché era seguito e curato dallo psichiatra dottor Controparte_3
, sia perché, in passato era stato ricoverato due volte presso
[...] il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (nel dicembre 2016, e nel giugno 2017, a seguito di due tentativi suicidari);
- che il giorno 20 marzo 2018 sua madre, rientrando a casa dal lavoro, verso le 13:30, lo ha trovato disteso sul letto, in condizioni di confusione mentale;
- che la madre, date le circostanze, ha realizzato che si era trattato di un tentativo di suicidio attuato mediante la smodata assunzione di psico- farmaci, e che, vincendo il suo tentativo di bloccarla, è riuscita a chiamare i soccorsi del 118 e, in quel frangente, a disarmarlo mentre cercava di colpirsi al petto con un cacciavite;
- che all'arrivo dell'ambulanza era ancora agitato ed in stato confusionale e non voleva accettare alcun soccorso, né salire sul mezzo, tanto che si è reso necessario l'intervento e l'assistenza dei Carabinieri di CP_3
i quali sono riusciti a convincerlo a farsi trasportare in ospedale;
- che la madre ha mostrato e consegnato al personale del 118 anche i flaconi vuoti dei potenti psicofarmaci che aveva assunto;
- che una volta giunto al Pronto Soccorso, è stato sostanzialmente abbandonato dal personale sanitario, che ha omesso di vigilarlo e di apprestare idonee misure di contenzione, e così, approfittando delle circostanze, ha lasciato il Pronto Soccorso e si è gettato dalla rampa delle scale situate appena fuori il P.S., riportando le gravi lesioni di cui domanda il risarcimento.
1.2 Ciò premesso, ha affermato la responsabilità della struttura sanitaria per non avere impedito il verificarsi dell'evento autolesivo e per l'insussistenza, o comunque il mancato rispetto, di un piano di gestione del rischio suicidario in ambito ospedaliero. Più in particolare, ha sostenuto la responsabilità della struttura convenuta per non aver nominato un referente cui spettavano le responsabilità e le risorse per l'esecuzione degli interventi di prevenzione nel caso di specie;
per non avere predisposto sale di attesa idonee a pazienti con particolari patologie, dotate di videocamere a circuito chiuso funzionanti, monitor controllati, oppure dotata di serrature esterne, o con allarme sonoro;
per non avere personale in numero sufficiente per consentire la vigilanza continuativa sui pazienti che la richiedono;
per non avere idonei sistemi di contenimento quali una barella o una carrozzella con cinghie, o una camera di sicurezza dotata di serratura chiusa dall'esterno; per la conformazione strutturale dell'immobile e degli ambienti esterni, privi di reti protettive o di parapetti sul muretto in cima allo strapiombo.
1.3 Ha inoltre dedotto l'inutilizzabilità della consulenza medico legale disposta nell'ambito dell'ATP da lui promosso in quanto la causa di merito non è stata introdotta nel termine di cui all'art. 8 L. n. 24/2017, e comunque ne ha contestato le risultanze nonché la pertinenza rispetto alla domanda formulata in questa sede che ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell per deficienze strutturali, gestorie ed CP_2 organizzative, con riferimento all'ipotesi di paziente a rischio suicidio in ingresso al P.S.
1.4 Ha inoltre esposto che la vicenda oggetto della domanda giudiziale è stata vagliata anche nell'ambito di un penale, conclusi con l'archiviazione.
1.5 Infine, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in conseguenza della caduta nel vuoto, quantificati nella somma di euro €
348.182,00.
2. Si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto della CP_2 domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, ha dedotto l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria sia per fatto colposo dei sanitari sia per fatto colposo proprio, come risulta anche dalla CTU espletata nell'ambito dell'ATP, promosso dall'odierno attore.
3. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'ATP
RG n. 2251/2019. All'udienza del 7.2.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26.3.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
***
4.L'attore agisce nei confronti della convenuta al fine di accertarne CP_2 la responsabilità "per omessa vigilanza” nei suoi confronti e per non avere apprestato idonei presidi al contenimento di pazienti psichiatrici (cfr prima memoria 183/6 c.p.c. attore).
Dal tenore complessivo degli atti, è possibile affermare che la responsabilità dedotta dall'attore concerne sia fatti colposi commessi dai sanitari – consistiti nell'aver apprestato una vigilanza carente ed inadeguata - sia fatti colposi propri della struttura, consistita nella carente o inadeguata predisposizione di un piano per la prevenzione suicidi e per la mancata predisposizione di misure organizzative, strutturali, e gestionali idonee a fronteggiare il rischio di un evento suicidario, nell'ambito della gestione del paziente al Pronto Soccorso.
5.La responsabilità della struttura sanitaria convenuta è stata oggetto di scrutinio nell'ambito dell'ATP RG n. 2251-2019 promosso dall'odierno attore, i cui atti sono stati ritualmente acquisiti nel presente procedimento (art. 696 bis/5 c.p.c.).
6. I CCTTUU - dott. , medico legale, e dott. Persona_2 Persona_3 medico psichiatra, - nella loro consulenza hanno dapprima fornito un ampio inquadramento teorico del fenomeno del suicidario, delle cause che lo determinano e delle difficoltà legate alla valutazione del “rischio suicidario” in termini di prevedibilità ed evitabilità.
7. I CCTTUU, a questo proposito, hanno osservato che:” Il suicidio, (…) è ritenuto un evento multideterminato, generato non da una sola e diretta variabile, ma da diverse variabili che interagendo ed integrandosi tra loro in uno stesso individuo, in modo dinamico nel tempo, rappresentano una costellazione di variabili, tra le quali è anche da annoverare il disturbo psichico.”
7.1 Per quanto riguarda la particolare relazione che si dà tra suicidio e disturbo psichico, I CCTTUU hanno precisato che:“ il disturbo psichico non costituisce causa unica e diretta del suicidio, essendo per l'appunto, il suicidio un evento multideterminato: ne deriva che il disturbo psichico, quando presente, pur rappresentando una tra le molteplici variabili che possono aumentare il rischio suicidario (fattore di rischio), può non essere in nesso causale con la dinamica del suicidio stesso;
infatti, la maggior parte delle persone con disturbi psichici non ha comportamenti suicidari e non tutte le persone che si suicidano hanno un disturbo psichico”.
7.2 Dalla natura di evento multideterminato del suicidio, discende, secondo i CCTTUU, che la valutazione delle cause del suicidio “deve essere multiassiale (multiaxial diagnosis) e gli interventi per la sua prevenzione, anche nel singolo caso clinico, debbono essere di tipo multistrategico (multicomponent interventions); in pratica questo significa che l'intervento dello psichiatra sulla diagnosi e sulla terapia del disturbo psichico e sui provvedimenti cautelativi di prevenzione è da considerare, sotto il profilo clinico e forense, solo uno tra i molti altri interventi possibili (sanitari, economici, educativi, psicosociali di accesso alle cure ed al trattamento nelle situazioni di crisi, riduzione dello stigma, etc.) di competenza non strettamente psichiatrica, così che sotto il profilo forense deve essere considerato uno tra i tanti fattori di rischio suicidario da valutare nel singolo caso clinico ed in specifici contesti bio-psico-sociali”.
7.3 I CCTTUU, continuano sul punto, affermando che sarebbe “un ragionamento semplicistico, riduttivo ed errato sotto il profilo clinico e scientifico, creare correlazioni lineari ed univoche fra il disturbo mentale inquadrato nella dimensione diagnostica categoriale ed il suicidio (con affermazioni, quali, ad esempio: quel paziente si è ucciso perché depresso) in quanto non rispettoso non solo della multideterminatezza eziologica del suicidio, ma anche della realtà dei molteplici approcci clinici (diversi dalla diagnosi categoriale) che sono presenti ed operanti (indipendentemente dal loro valore forense) nella pratica psichiatrica” con la conseguenza che
“nella ricerca causale clinica (causalità materiale) del suicidio non può essere, infatti, ignorata la molteplicità delle cause più stabili
(biologiche, psichiatriche, etc.) e più aleatorie circostanziali (come, ad esempio, l'improvviso annuncio di una perdita, abbandono, di una separazione, oppure il venire a conoscenza di una malattia internistica potenzialmente fatale, o la morte di una persona cara, la perdita del lavoro, della propria abitazione, etc.), che si traducono, in ambito forense, nella necessità di considerare le difficoltà reali dell'operatore sanitario nella gestione del singolo caso clinico, tenendo conto degli inevitabili aspetti di imprevedibilità ed inevitabilità.”
7.4 Sulla scorta di tali considerazioni, hanno quindi chiarito che “il rischio suicidario non rimane sempre costante, ma può variare, spesso anche rapidamente, nel breve spazio di tempo;
inoltre i soggetti a rischio suicidario non sempre sono coerenti e decisi nelle loro intenzioni suicidarie (mi uccido/non mi uccido): più spesso sono ambivalenti ed impulsivi verso l'agito suicidario e non raramente il passaggio all'atto
è legato a circostanze imprevedibili ed inevitabili.”, con la conseguenza che la valutazione del rischio suicidario “deve anche essere rivolta alla attualità e concretezza(…); deve cioè poter evidenziare il pericolo attuale
(al momento dei fatti per cui si procede e non prima o dopo) e concreto
(non possibilità teoriche ma probabilità reali), in relazione ad evidenze cliniche condivise e nel rispetto di buona pratica clinica, nell'attualità
e concretezza del caso specifico e non attraverso astratte possibilità teoriche o ipotesi cliniche di ricerca o accumuli non contestualizzati, generici, diluiti nel tempo, di pretesi ed aspecifici fattori di rischio
(soprattutto interpretati col “senno del poi”). I fattori di rischio e di protezione sono quindi da considerare, sotto il profilo clinico e forense, ipotesi cliniche statistiche di ricerca, utilizzabili su grandi campioni di persone, ma non evidenze cliniche condivise applicabili, con correttezza clinico-scientifica e forense, al singolo caso in esame. In altre parole il desiderio di eliminare o ridurre drasticamente il suicidio e il sentimento di speranza illimitata nella onnipotenza della scienza medica attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e di protezione che potranno discriminare il soggetto che si ucciderà da quello che non si ucciderà, anche allo stato attuale delle conoscenze, è ancora sul piano della utopia con fondamenti clinici e scientifici assai fragili”.
8. Ciò posto, riguardo alla valutazione relativa alla correttezza della condotta del personale sanitario preposto al rischio suicidario, i CCTTU osservano che le difficoltà ricordate in materia di valutazione “non esonerano l'operatore sanitario dal considerare in tema di suicidio, con attenzione e criticità sotto l'aspetto di ipotesi clinica di ricerca, sia
i fattori di rischio che i fattori di protezione contestualizzati nel singolo caso clinico in valutazione, mettendo in atto le possibili strategie utili alla prevenzione del suicidio in relazione al caso specifico e alle informazioni attuali possedute su di esso, ricordando però a riguardo come, ad esempio, le linee guida dell'APA (American
Psychiatry Association), società scientifica psichiatrica tra le più accreditate, individua ben 60 fattori di rischio di suicidio: si comprende, pertanto, come sia difficile non riscontrarne parecchi per ogni paziente psichiatrico. Per fornire un altro esempio, un'altra accreditata linea guida per la prevenzione del suicidio nei giovani mette in luce circa 83 fattori di rischio suicidario distribuiti tra le variabili socio- demografiche, ambiente familiare, caratteristiche di personalità, stile cognitivo, variabili biologiche e genetiche, disturbi mentali, variabili ambientali stressanti, pensieri e comportamenti suicidari, disponibilità di mezzi letali”.
8.1 I CCTTUU allora chiariscono che “il suicidio in quanto tale non può di per sé essere assunto a dimostrazione del fallimento della strategia terapeutica e/o di vigilanza, correlando automaticamente un eventuale errore nell'operato dello psichiatra o dell'operatore sanitario in genere, errore che peraltro, anche se presente, dovrà essere attentamente valutato potendo risultare in determinati casi ininfluente ed irrilevante ai fini dei requisiti della causalità col suicidio (c.d. “causalizzazione dell'errore irrilevante”). Anche una sorveglianza a vista ventiquattro ore su ventiquattro non azzera le possibilità che il paziente si uccida, né tanto meno può farsi ricorso alla contenzione fisica che deve essere fortemente giustificata nella sua applicazione e che non può essere prolungata in modo indefinito, così come anche la stessa eliminazione di tutti i possibili mezzi letali con i quali il paziente potrebbe uccidersi non appare realistica (ad esempio impiccagione con i calzoni del pigiama).
Queste constatazioni non riducono l'importanza dei comportamenti cautelari di prevenzione, di prudenza e diligenza in relazione alla tipologia e gravità di rischio, che l'operatore sanitario è tenuto ad applicare nei riguardi di un paziente con rischio suicidario attuale e concreto, ma delineano in maniera realistica le reali possibilità di poter evitare un suicidio, in quanto non sempre misure di intervento legate al rischio possibile (teorico e statistico) su grandi masse hanno un valore forense reale e di fattibilità sul rischio probabile attuale e concreto di suicidio nel singolo caso clinico. Ritenere, quindi, che il suicidio del paziente possa sempre essere evitato col ricovero, la contenzione, l'osservazione continuata 24/24 ore, dosi massive di farmaci, etc. non è verosimile, né sotto il profilo clinico né su quello forense perché, appunto, non riflette la realtà clinica e forense.”
9. Ciò chiarito in termini di prevedibilità ed evitabilità dell'evento suicidario, i CCTTUU precisano che “Il giudizio di buona pratica clinica, quando un operatore sanitario assume decisioni su di un paziente a rischio suicidario, deve essere strettamente legato al momento dei fatti e, pertanto, l'operato del sanitario è da valutare in base alle numerose variabili cliniche presenti al momento delle decisioni quali, ad esempio, le informazioni sul paziente di cui concretamente si disponeva, la complessità dell'esame clinico, il giudizio sulla diversa fattibilità di ipotesi differenti di trattamento, le priorità d'urgenza ritenute indispensabili ed applicabili al momento, e non ultimo, alla ritenuta più probabile beneficialità del paziente in quella specifica circostanza di luogo, tempo, strutture e persone, tenendo nella dovuta considerazione il suo inalienabile diritto alla autodeterminazione informata.
10. Conclusa la parte teorico-metodologica, i CCTTUU passano all'analisi delle condotte del personale sanitario
11. I CCTTU, sulla base della documentazione a disposizione, hanno ricostruito la vicenda come segue: “(…) è emerso che in data 20.03.2018 il sig. veniva prelevato presso la sua abitazione Parte_1 dall'ambulanza del servizio 118 a seguito della chiamata effettuata dalla madre dello stesso allarmata per un'ingestione incongrua di un quantitativo non ben precisato di psicofarmaci (En e ) da parte del figlio in Per_4 considerazione che questi in passato aveva già due volte compiuto tentativi di suicidio. In tale occasione intervenivano anche i Carabinieri di
, a seguito di richiesta del personale del 118, in quanto il CP_3 paziente inizialmente rifiutava di salire sul mezzo di soccorso. Dalla documentazione in atti si apprende che il sig. veniva accompagnato Pt_1 dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Bufalini” di Cesena ove giungeva verso le 14,25 venendo preso in carico in accettazione verso le 14,29 dall'infermiera preposta al , la quale, Pt_2
a seguito della valutazione del paziente e dei parametri vitali rilevati, assegnava un CODICE di priorità IA (fine ore 14,32) allertando Pt_2 il medico di P.S. di prendere in carico il paziente appena l'ambulatorio si fosse liberato.
Dagli atti si apprende che l'infermiera, decideva comunque di “tenere il paziente davanti all'accettazione poiché solo e senza accompagnatori per poterlo osservare meglio in quanto le nostre sale d'attesa non ci permettono di tenere sotto controllo il paziente”. Alle ore 14,35 il paziente veniva chiamato dal medico del P.S. dott. per Persona_5 essere sottoposto a valutazione medica, ma non presentandosi alla visita
e non vedendolo più seduto in carrozzina se ne iniziavano le ricerche fino
a quando, verso le 14,55 circa, veniva ritrovato a terra, privo di coscienza, verosimilmente precipitato, alla base della rampa di ingresso al Pronto Soccorso, per cui veniva soccorso come da documentazione in atti.
12. I CCTTU allora, dopo aver ricostruito il quadro fattuale come sopra, ed in particolare avendo riscontrato che la precipitazione dell'attore si
è verificata nel lasso di tempo assai breve di tre minuti, intercorso tra l'assegnazione del codice di priorità al e la chiamata per la Pt_2 valutazione ad opera del medico del P.S., hanno circoscritto l'ambito di indagine alla verifica di eventuali profili di responsabilità dei sanitari relativi “alla valutazione della correttezza, secondo le leges artis e le specifiche linee guida del settore, della fase di TRIAGE e del monitoraggio del paziente in attesa della chiamata del medico, in relazione alle condizioni cliniche presentate in quel momento dal paziente”.
13 I CCTTUU avviano l'esame richiamando le linee guida che regolano la materia: “Le linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero”, redatte dal Ministero della Salute (Aggiornamento delle Linee Guida 2001) viene riportato che: “1. Definizione di Triage. Il Triage, quale primo momento d'accoglienza delle persone che giungono in PS, è una funzione infermieristica volta alla identificazione delle priorità assistenziali attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del loro rischio evolutivo, in grado di garantire la presa in carico degli utenti e definire l'ordine d'accesso al trattamento (…).
1.1. Finalità. Lo scopo del Triage è di gestire la presa in carico di tutte le persone che accedono al PS, con particolare attenzione a quelle in condizioni di criticità, valutandone i dati ed i segni clinici che contraddistinguono situazioni di rischio, complicanze e/o effetti indesiderati di trattamenti in atto, mediante l'osservazione clinica, l'impiego di scale/strumenti appropriate/i e idonei sistemi di monitoraggio. Gli obiettivi del Triage in PS si configurano, pertanto, nel: Identificare le persone che necessitano di cure immediate e garantirne il tempestivo avvio al trattamento, applicando le procedure idonee a fronteggiare le situazioni di criticità in attesa dell'intervento medico, con la finalità di ridurre il tempo libero da trattamento per tutte le patologie tempo sensibili;
Attribuire a tutti gli assistiti un codice di priorità di accesso alle cure in relazione alla criticità delle loro condizioni ed al possibile rischio evolutivo;
Contribuire all'ottimizzazione del processo di cura della persona assistita anche attraverso l'attivazione e l'inserimento in un percorso di valutazione e trattamento appropriato (es: patologie tempo- dipendenti, percorsi per soggetti fragili); Sorvegliare le persone in attesa e rivalutarne periodicamente le condizioni;
Gestire e modificare le priorità clinico-terapeutico-assistenziali sulla base di risorse, contesti e necessità contingenti;
Garantire l'adeguata e continua presa in carico delle persone in attesa e degli accompagnatori, fornendo assistenza ed informazioni pertinenti e comprensibili.(…).
2. Codici di priorità.
L'assegnazione del codice di priorità14 è l'esito della decisione infermieristica formulata nell'ambito dell'attività di Triage ed è basata sugli elementi rilevati nelle fasi di valutazione soggettiva ed oggettiva.
Ciò determina la priorità dell'accesso alle cure da attribuire al paziente in relazione alle sue condizioni cliniche, al rischio evolutivo e alla disponibilità delle risorse. Non necessariamente il codice di priorità assegnato al Triage corrisponde alla gravità del paziente;
soltanto l'integrazione con la successiva fase di valutazione, effettuata in sede di visita medica, permetterà di disporre degli elementi essenziali per la corretta formulazione del giudizio di gravità clinica del caso. Nella decisione di Triage, oltre ai sintomi ed al possibile rischio evolutivo, devono essere considerati anche ulteriori fattori che condizionano il livello di priorità e la qualità dell'assistenza da fornire per una corretta presa in carico, come il dolore, l'età, la disabilità, la fragilità, le particolarità organizzative e di contesto.
Per questi motivi
è necessario che la gestione della lista di attesa avvenga ad opera dell'infermiere di (…);
2.2 Rivalutazione di codici di priorità. Pt_2
L'inizio del Triage, ovvero la valutazione sulla porta, deve esser garantito di norma entro 5 minuti a tutti coloro che accedono al Pronto
Soccorso. La rivalutazione, quale imprescindibile fase del processo di
Triage, si definisce come l'attività professionale mirata a consentire il monitoraggio clinico dei pazienti in attesa, mediante il rilievo periodico dei parametri soggettivi e/o oggettivi che consentiranno di cogliere tempestivamente eventuali variazioni dello stato di salute. Nella Tabella
2 (Modalità e tempi di rivalutazione) sono riportati, per ognuno dei 5 codici e dei relativi tempi di attesa, le modalità di rivalutazione che comprendono il monitoraggio costante delle condizioni con osservazione diretta o video mediata per i casi di urgenza, la ripetizione di parte o tutte le fasi di valutazione nel caso di urgenze differibili, urgenze minori o non urgenze. Qualunque modifica dei parametri rilevata durante la fase di rivalutazione potrà determinare una variazione anche dei relativi tempi di attesa.(…);
3. Iter di pronto soccorso. L'iter di Pronto Soccorso si configura come il percorso successivo all'accoglienza del paziente, comprensivo della visita medica e degli accertamenti diagnostici fino alla definizione dell' esito che può essere costituito da: Ammissione in
Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.); Ricovero presso una unità di degenza della struttura ospedaliera mediante attivazione della relativa procedura con apertura della scheda di ammissione;
Trasferimento presso altra struttura per acuti o post acuti con l'attivazione della relativa procedura;
Invio al domicilio con affidamento alle strutture territoriali prevedendo, se necessario, il controllo presso strutture ambulatoriali ospedaliere. Per una corretta gestione del percorso diagnostico terapeutico dei pazienti che accedono al P.S. si raccomanda un tempo non superiore alle 8 ore dall'arrivo, anche nel caso di presentazioni cliniche complesse, in aderenza a quanto evidenziato nella letteratura internazionale”. In particolare le sopra riportate linee guida al punto 6.2.4 DISTURBO ACUTO
DEL COMPORTAMENTO NELL'ADULTO rilevano: “Per molte persone con alterazioni psichiche, il PS rappresenta il luogo in cui si avvia il primo punto di contatto con una fonte di aiuto. Di fronte al paziente fortemente agitato, bisogna considerare due elementi fondamentali: la tipologia di esordio, acuta o a lenta evoluzione nel tempo e il rapporto tra il paziente e l'ambiente circostante. Per l'attribuzione del codice di priorità, è fondamentale considerare quanto la situazione possa essere pericolosa per il paziente stesso e/o per le persone circostanti. E' necessario, pertanto, effettuare una sorveglianza attenta del paziente, garantendo “la sicurezza” degli operatori e del paziente stesso”. Rispetto al codice di priorità da attribuire in caso di un paziente con storia psichiatrica e condotte auto/eterolesive che giunga in P.S., la Normativa nazionale e regionale facente riferimento in particolare alle Linee guida 1/1996 (G.U. 17 maggio
1996), alle Linee Guida per il Sistema di Emergenza Urgenza in Applicazione del DPR 27/3/92, all'ATTO INTESA STATO REGIONI G.U. 285 DEL 07.12.2001
(con gli aggiornamenti sopra riportati), alla Deliberazione della Giunta
Regionale 26 luglio 2010, n.1184 (B.U.R. n° 1 del 2.1.2008: “APPROVAZIONE
DOCUMENTO TRIAGE INFERMIERISTICO IN P.S.”), alle RACC. 15 del Min. Salute del Febbraio 2013, nonché a vari manuali operativi, fra cui riportiamo quale esempio, rilevano come nel caso di “paziente con disturbi del comportamento”, ovvero individui in cui “il disturbo riguarda la sfera relazionale. Si identificano tre principali problemi: agitazione psico- motoria con risposta comportamentale aggressiva/violenta verso gli altri o verso sé stessi;
stato confusionale con incapacità di relazionarsi in modo finalistico con gli altri;
disorientamento spazio temporale”, il codice di priorità più corretto da applicare a siffatte condizioni sia il
c.d. “codice giallo” (priorità 2), che equivale da una condizione di
“urgenza”, ovvero ad una “condizione stabile con rischio evolutivo in cui l'attivazione del percorso assistenziale deve avvenire entro 15 min.”. In questi casi può essere prevista, a giudizio dell'operatore, un'osservazione diretta o video mediata a secondo delle condizioni del paziente e organizzativo-logistiche. Un accesso immediato alle aree di cura (c.d.
“codice rosso”, corrispondente ad un codice 1: stato di emergenza) viene previsto, in questi casi, solamente in presenza di un comportamento francamente violento, situazione per la quale vi è un'agitazione incontenibile come nel caso di un paziente che può presentare delirium, agitazione psicomotoria, allucinazioni, stato confusionale con grave compromissione della capacità di giudizio o ideazione. In merito poi al livello di vigilanza previsto nell'intervallo compreso fra l'attribuzione del codice di priorità e la visita medica, le linee guida sopra riportate evidenziano che in caso di attribuzione di codice giallo l'attivazione del percorso assistenziale deve avvenire entro 15 minuti e durante l'attesa il paziente deve essere sottoposto a sorveglianza attenta consistente in un'osservazione diretta o video mediata. In particolare a riguardo la letteratura di settore sottolinea come nel caso di un paziente con una storia di patologia psichiatrica caratterizzata da comportamenti autolesionistici o di tentativi di suicidio che giunge in P.S. sia consigliabile a seconda della specifica situazione “un'osservazione a vista o di mezzi di restrizione fisici o chimici per poterli valutare. Così come nella cura preospedaliera, si raccomanda di utilizzare il quantitativo minimo sufficiente di mezzi di restrizione fisici e/o chimici” in attesa poi di proseguire il percorso medico-assistenziale con la consulenza psichiatrica che dovrà poi portare alla decisione congiunta medico di P.S.- psichiatra.
13.1 In sostanza, dall'esame della normativa riepilogata, i CCTTUU osservano che “emerge (…) che nel caso di un paziente che giunga in P.S. per un tentato suicido o per la messa in atto di comportamenti autolesionistici risulta congrua e corretta l'attribuzione di un “codice giallo” di priorità e la messa in atto di una attenta osservazione in attesa della visita medica, attenta osservazione che si concretizza essenzialmente in un'osservazione diretta “a vista”. Nessun riferimento in condizioni similari viene fatto nelle linee guida di settore al dover mettere in atto una “sorveglianza continuativa”, ovvero un'osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito” e precisano inoltre che: “le linee guida in cui compare il riferimento alla cd. “vigilanza personalizzata”, prevista nel caso di pazienti per i livelli di rischio più alto di auto ed etero lesione, in cui può essere ricompresa eventualmente anche l'osservazione diretta con un operatore fisicamente presente vicino all'assistito, fanno riferimento ad un ambito di applicazione che riguarda l'effettuazione di una valutazione che sia stata già compiuta dal medico del P.S. avvalendosi eventualmente della consulenza dello psichiatra, in una fase pertanto successiva a quella compresa fra l'attribuzione del codice di priorità e
l'attesa di visita medica. Infatti a tal proposito le “Raccomandazioni per la prevenzione delle condotte suicidarie in ospedale, Regione Emilia
Romagna, 2008” fanno riferimento alla vigilanza personalizzata in un contesto di degenza ovvero alle “azioni da adottare nei reparti psichiatrici pubblici e privati per i pazienti a medio o ad altro rischio di suicidio”, rimarcando che “Se la valutazione di paziente a rischio medio-alto viene effettuata in Pronto Soccorso o nell'ambito di Percorsi ambulatoriali semplici e complessi: richiedere consulenza psichiatrica per inquadramento clinico e decisioni terapeutico-assistenziali”.
13.2 Quanto al protocollo in uso presso l'Ospedale Bufalini di Cesena, i
CCTTUU hanno rilevato che: “ il protocollo operativo “Interventi per la sorveglianza continuativa di un target specifico di pazienti a rischio di auto ed etero lesione”, dettato dalla Direzione Sanitaria, dell'Ospedale
“Bufalini” di Cesen , datato 29.01.2017 (ovvero quello CP_2 CP_1 richiamato dal consulente di parte dott. nelle sua Consulenza del Per_1
14.03.2019), inerente a: “Campo di Applicazione”: “La procedura viene applicata a quei pazienti a rischio di auto/eterolesione accettati in
Pronto Soccorso o ricoverati in degenza non psichiatrica (...)”. In particolare, infatti, in tale documento, viene sottolineato quanto segue:
“(…). Per sorveglianza continuativa si intende l'osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito. Il medico valuta il rischio auto/eterolesivo del paziente, in collaborazione con l'infermiere, al fine di pianificare le successive attività clinico-assistenziali, avvalendosi per casi specifici della consulenza psichiatrica. In presenza di tale rischio, dopo aver ritenuto non applicabili o non efficaci gli interventi per la gestione dei sintomi, il medico di UO in collaborazione con l'infermiere attiva il percorso per la sorveglianza continuativa. Il medico di reparto/servizio valuta il paziente e identifica i soggetti che devono essere supportati con sorveglianza continuativa. La sorveglianza continuativa descritta nella presente procedura si attiva solo per quei soggetti che non hanno indicazione al ricovero in degenza psichiatrica e che manifestano: 1.
Intenzione di allontanamento espressa e tentativi di allontanamento, se soggetti minori;
2. Condotte aggressive e pericolose conseguenti a intossicazione/astinenza da alcool e/o altre sostanze;
. Minacce francamente espresse con atteggiamenti e condotte aggressive nei confronti di sé e/o altri. (…). Qualora il rischio sia riferito a minacce francamente espresse con atteggiamenti e condotte aggressive nei confronti di sé e/o di altri, e/o in presenza di rischio suicidario, il medico dopo valutazione del caso, richiede la consulenza psichiatrica”.
14. Con riferimento al caso di specie, i CCTTU hanno quindi evidenziato che: “ (…)le risultanze documentali hanno rilevato come il sig. al Pt_1 momento della valutazione ad opera dell'infermiera di non presentava Pt_2 nessuna delle condizioni appena riportate tali da rendere indicata
l'attivazione di una sorveglianza continuativa, intesa come una osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito. Infatti nella “Relazione accettazione del paziente del 20.03.2018 ore 14,29”, presente in Atti, Parte_1 firmato dalla sig.ra , ovvero l'infermiera che effettuò il Persona_6
, viene riportato: “(…) a questo punto procedo alla rilevazione dei Pt_2 dati del paziente e lo valuto interrogandolo a mia volta e rilevando i parametri vitali che appiano nella norma. Il pz conferma anche a me di
Co aver assunto due giorni prima e il in data odierna. Il pz Parte_3 appare tranquillo e vigile, non si oppone al colloquio e riferisce di voler rimanere seduto in carrozzina e non stendersi in barella. Assegno un codice di priorità e avviso il dott. di prendere in carico il Per_7 Per_8 suddetto paziente non appena si fosse liberato l'ambulatorio”.
Analogamente nel “Verbale di sommarie informazioni assunte dalla persona informata sui fatti”, Commissariato di P.S. di Cesena, datato 20.03.2018, la stessa affermava: “(…) compilavo la scheda e parlavo con il paziente che si mostrava tranquillo e non voleva stare in barella ma in carrozzina
(…)”.
15. Quanto alla prevedibilità dell'evento suicidiario, i CCTTU hanno in primo luogo osservato, in termini generali: “oltre a quanto da noi precedentemente riportato e a cui si rimanda, bisogna a riguardo sottolineare come sotto il profilo nosografico possono distinguersi le seguenti situazioni: suicidio riuscito, tentato suicidio, velleità suicidaria, comportamenti autolesivi, suicidosi, equivalenti suicidari.
Appare a nostro avviso particolarmente importante sottolineare questo aspetto in quanto si riscontra sovente un impiego non corretto di detta terminologia, in particolare da parte di operatori non sanitari, derivandone una diversa collocazione nosografica di fenomeni che invece afferiscono alla medesima ezio-patogenesi, cosa che può condizionare una differente prospettiva prognostica e medico-legale. Infatti, se con il termine “suicidio riuscito”, si intende un gesto fatale pianificato e portato a termine con coscienza e aspettativa di morte, per “tentato suicidio” (o suicidio mancato) suole intendersi, invece, un gesto non fatale, ma deliberatamente iniziato e condotto a compimento con aspettativa di morte che non è giunto a compimento solo per cause fortuite, casuali e non dipendenti dalla volontà del soggetto;
la cd. “velleità suicidaria” o
“condotta parasuicidaria” riguarda invece l'attuazione di un gesto autolesivo deliberato ad esito non fatale, che spesso si traduce in tagli superficiali, assunzione incongrua di farmaci e/o tentativi compiuti in presenza di familiari o altre persone, che sottende più la voglia di allontanarsi dai problemi, anche attraverso il tentativo di indurre uno stato di sonno come strategia per rimuovere le problematiche esistenziali- ambientali, o di richiamare l'attenzione degli altri su di sé, in assenza di una chiara intenzionalità suicidaria. Quanto ai comportamenti
“autolesivi propriamente detti” (cd. “autolesionismo”), trattasi di gesti autolesivi non fatali, ovvero di attacchi all'integrità del proprio corpo con intento non primariamente suicidario, ma piuttosto finalizzati a trasformare un dolore psichico in dolore fisico, più facilmente gestibile, oppure a manipolare l'ambiente e gli altri, in modo da farsi accudire: tali comportamenti (cd. “algofilia”) risultano assai caratteristici di pazienti affetti da gravi disturbi di personalità. Infine se con il termine
“equivalenti suicidari” suole intendersi quelle condotte che espongono in maniera volontaria a rischio di morte (sport estremi, guida ad alta velocità, ecc.), si parla invece di “suicidosi” (o di “stile suicidario”) per riferirsi a quei tentativi ripetuti nel tempo, talvolta stereotipati, tanto da configurarsi quasi come uno “stile di vita”, o quantomeno di comunicazione, del soggetto. A riguardo, facendo riferimento in particolare ai cd. “disturbi di personalità” (ed in particolare al disturbo borderline di personalità), pur presentando essi un aumentato rischio relativo (RR 7) di suicidio rispetto alla popolazione generale (RR1), che risulta comunque nettamente inferiore non solo a disturbi psichiatrici maggiori, quale il disturbo bipolare (RR 28) e il disturbo depressivo maggiore (RR 21), ma anche a disturbi molto diffusi quali il Disturbo da Panico (RR 11), preme appunto sottolineare come in questa particolare categoria psicopatologica si evidenzia soprattutto una sorta di “stile suicidario”, ovvero di comportamenti parasuicidari piuttosto che comportamenti suicidari veri e propri, attraverso soprattutto un'assunzione incongrua di farmaci: risulta pertanto fondamentale, come da noi precedentemente delineato, distinguere in questi casi l'astratta possibilità del suicidio dalla sua concreta prevedibilità nel caso specifico. A riguardo è, infatti, importante sottolineare come comportamenti autolesionistici o suicidari appaiono tipici della patologia borderline, tanto che fra i criteri diagnostici del
DSM-520 previsti per questo disturbo viene per l'appunto riportato “5.
Ricorrenti comportamenti, gesti o minacce suicidarie, o comportamenti automutilanti”, che sono spesso indotti da vissuti di separazione o di rifiuto o dalla paura di assumere maggiori responsabilità, e che, riflettendo l'instabilità timica e l'estrema reattività di tali soggetti, soprattutto in risposta a stress interpersonali, rendono siffatti individui estremamente imprevedibili nella messa in atto di agiti auto o etero lesivi. A proposito va peraltro rilevato come non vi siano tuttavia evidenze che provino come gli screening per il rischio di suicidio riducano
i tentativi di suicidio o la mortalità e non vi è nessuna prova definitiva che suggerisca la superiorità di uno strumento di screening rispetto a qualsiasi altro, specialmente nello scenario”
16. Dopo aver svolto tale considerazione in termini generali, i CCTTTU, con specifico riferimento al caso in esame, hanno rilevato che: “dalle rilevanze documentali, nonché dagli elementi clinico-anamnestici emersi in corso di operazioni peritali, risulta che i comportamenti suicidari messi in atto dal sig. , come emerge dalla sua storia psichiatrica, Pt_1 risultino correlati alla presenza di un grave disturbo di personalità, entro cui trova accoglimento e chiarificazione la sintomatologia affettiva
e comportamentale da esso manifestata, riconducibile con alto grado di probabilità ad un “disturbo borderline di personalità” sulla base dei criteri diagnostici del DSM-523, configurandosi pertanto come condotte parasuicidarie messe in atto con modalità impulsive e in maniera ambivalente senza un chiaro intento suicidario, ma piuttosto alimentate da sentimenti di rabbia in risposta a situazioni di reale o immaginario abbandono e di conflittualità interpersonale. Infatti a riguardo lo stesso periziando interrogato in corso di operazioni peritali in merito alle condotte suicidarie da lui effettuate in passato riportava: “mi sono gettato nel canale di Cesenatico [ndr in data 07.12.2016] perché avevo molta rabbia, ce l'avevo con lo psicologo che mi seguiva perché quando aveva deciso di interrompere il rapporto terapeutico non mi aveva chiesto se volevo ancora continuare le sedute, …mi sentivo deluso e abbandonato.
(…), e anche quando nell'altra occasione [ndr in data 17.06.2017] ho assunto farmaci in maniera incongrua avevo molta rabbia nei confronti dei miei…non avevo veramente voglia di suicidarmi….”. Analogamente relativamente all'episodio in causa relativo al 20.03.2018 riferisce quanto segue: “era una settimana che non dormivo bene, volevo dormire di più…per questo ho preso più farmaci del dovuto…non volevo suicidarmi…non avevo
Co previsto l'effetto dei farmaci….mi ricordo di aver preso e Per_4 ma poi non mi ricordo quello che è successo”.
17 In considerazione di quanto testé rilevato, e sulla base delle dichiarazioni dello stesso attore, i CCTTUU hanno affermato che: “Le condotte suicidarie/parasucidiarie messe in atto dal sig. risultano Pt_1 pertanto caratterizzate da un rilevante livello di imprevedibilità stante la caratteristica del disturbo psichiatrico di cui risultava affetto caratterizzato da una marcata impulsività che per l'appunto poteva manifestarsi anche sotto forma di agiti autolesivi improvvisi. Infatti nel caso in esame va rilevato, in riferimento ai fatti in causa, come
l'allontanamento del sig. dal P.S. e la successiva precipitazione Pt_1 dalla rampa di accesso allo stesso si sia realizzato in un brevissimo frangente temporale (tre minuti fra l'assegnazione del codice di priorità- codice giallo- e la chiamata da parte del medico di P.S., quando invece le linee guida sopra riportate nel caso dell'assegnazione di un codice giallo prevedono l'attivazione del percorso assistenziale entro 15 minuti) e fosse stato preceduto da una fase di assoluta tranquillità e collaborazione, in assenza di elementi indicativi di un rischio imminente quali agitazione psico-motoria, intenzione di allontanamento espresso o propositi francamente espressi di condotte autolesive, come evidenziato dalla documentazione esaminata: non era pertanto presente nessuno elemento fra quelli indicati dalla letteratura e dalle linee guida di settore che lasciasse quindi prevedere concretamente l'esito successivamente verificatosi e che quindi rendesse necessario, come già precedentemente evidenziato, l'attribuzione di un codice di priorità maggiore (codice rosso) rispetto a quello effettivamente attribuito dall'infermiera del
Triage, e quindi una presa in carico immediata da parte del medico del
P.S., oppure una osservazione diretta del paziente da parte di un operatore fisicamente presente vicino all'assistito. 18. Con particolare riferimento alle misure di prevenzione in concreto adottate dai sanitari dell , i CCTTUU hanno ritenuto che “la discreta CP_2
e continua sorveglianza adottata messa in atto dall'infermiera di Pt_2 dopo aver assegnato il codice di priorità (codice giallo) ed in attesa della visita del medico, consistente in una vigilanza a vista, quale risulta in atti e a cui si rimanda (Verbale di sommarie informazioni assunte dalla persona informata sui fatti”, Commissariato di P.S. di
Cesena, datato 20/03/18: “(…) tenevo il paziente di fronte al triage, a vista, (…) arrivava gente e mi accorgevo che si alzava e guardava dalla finestra e poi tornava a sedere”), appare, sulla base di una valutazione ex ante, decisione corretta e conforme alle linee guida in relazione al caso concreto.”, senza che rilevi, secondo i CCTTTU “l'esser passati da un codice “rosso B” attribuito dagli operatori del 118 al “codice giallo” assegnato dall'infermiera di Triage presso il P.S. dell'Ospedale “Bufalini” di Cesena, in quanto, come già rilevato, non solo “il percorso di triage
è un percorso dinamico, soggetto spesso a revisioni (…)” in considerazione anche del fatto che, soprattutto nell'intervento sul territorio, può applicarsi inizialmente una modalità di accesso “influenzata dallo stato emotivo dell'utente” e dalla condizione di “crisi ambientale”, e che pertanto deve essere sempre attualizzato al caso concreto e al momento specifico della valutazione effettuata, ma è anche influenzato dal ruolo infermieristico operante a vari livelli (Centrale Operativa, ambulanza
118, infermiere triagista del P.S.), dovendosi rilevare una maggiore attendibilità nel c.d “Triage Globale”, ovvero quello effettuato da
“personale infermieristico debitamente formato, abituato ad operare secondo protocolli propri di quella struttura, presente costantemente nella zona di arrivo dei pazienti” -come nel caso in esame riguardante per
l'appunto l'attribuzione di un codice di priorità da parte di un'infermiera triagista operante presso il P.S.-, che rappresenta, infatti, la conclusione dell'iter relativo al processo di Triage stesso”.
19. I CCTTU, all'esito della approfondita disamina del caso che si è qui ripercorsa nei tratti dirimenti, hanno quindi concluso come segue: “alla luce della documentazione presente agli atti, delle risultanze clinico- anamnestiche emerse in corso di colloquio peritale e delle linee guida di settore, riteniamo che in riferimento alle condizioni cliniche presentate dal sig. al momento dei fatti in causa, non possano essere rilevati Pt_1
a carico dei sanitari che ebbero in cura il ricorrente il giorno 20.03.2018, con riguardo all'obbligo di vigilanza dello stesso, profili di responsabilità, ritenendo che sia l'infermiera preposta al Triage sia i medici del Pronto Soccorso agirono secondo le leges artis che il caso imponeva sulla base degli elementi clinici in loro possesso al momento della valutazione del soggetto. Ritenere quindi che dai sanitari, indipendentemente dalle condizioni clinico-psichiatriche con cui si presentava il soggetto al momento della loro valutazione, sarebbe stato esigibile, in relazione ai fatti per cui si procede, una condotta diversa rispetto a quella da loro effettivamente messa in atto, risulta a nostro avviso, per tutte le considerazioni sopra esposte, errato da un punto di vista psichiatrico-forense, ricordando che in tema di “prevenzione di condotte suicidarie” il rischio non deve essere teorico o semplicemente possibile, unicamente sulla base di fattori anamnestici seppure recenti, ma devono essere presenti fattori di rischio contestualizzati nel caso specifico con riferimento alla loro attualità e concretezza, che depongano cioè per una reale probabilità e prevedibilità dell'evento. Riteniamo pertanto per tutti i motivi finora espressi che, tenuto conto dello specifico evento di danno, si debba escludere la sussistenza di un nesso causale riguardo l'obbligo di vigilanza a carico dei sanitari e l'evento dannoso poi concretizzatosi.”
20. Orbene, lo scrivente giudice aderisce integralmente al contenuto ed alle conclusioni dei CCTTUU, non ravvisandosi ragioni di ordine logico, giuridico, scientifico per discostarsene;
in particolare, le conclusioni sono giunti i CCTTUU paiono l'esito di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
20.1 Va respinta l'eccezione sollevata dalla difesa dell'attore secondo cui la consulenza tecnica sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio in quanto la riassunzione del giudizio di merito non è avvenuta nei termini di cui all'art. 8 della Legge n, 24/2017 dopo la conclusione dell'ATP.
Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 8 richiamato non determina l'inutilizzabilità della consulenza disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che resta perfettamente utilizzabile nel giudizio di merito tra le parti ( art. 696 bis/5 c.p.c.) ma comporta esclusivamente che il ricorrente non potrà far salvi gli effetti della domanda (art. 8/3 L. n. 24/2017) dalla data di introduzione del ricorso.
20.2 Per quanto riguarda invece la censura degli esiti della CTU in ragione del fatto che i consulenti si sono avvalsi per la formulazione delle loro valutazioni anche delle dichiarazioni rese da merita osservare, Pt_1 in primo luogo, che per l'espletamento dell'incarico medico legale al CTU non è precluso affatto l'ascolto del danneggiato (sul valore del colloquio psichiatrico, i CCTTTUU, nelle repliche al CTP di parte attrice, hanno osservato: “Il colloquio psichiatrico è il maggiore strumento semeiotico che permette di conoscere e valutare lo stato psichico attuale e precedente dell'essere umano (Niolu et al, 2007). Attraverso il colloquio psichiatrico non si raccolgono solamente notizie sulla storia clinica del soggetto e si identificano i sintomi per arrivare ad una diagnosi, ma si rilevano anche
i vissuti del paziente, ovvero la personale attribuzione di significato agli eventi della propria vita che appare particolarmente importante in un contesto valutativo in quanto “Sarà il riscontro della realtà dell'attore
– di quel preciso individuo, col suo vissuto irrepetibile- a risultare essenziale questa volta: e ciò sia per la determinazione del grado di invalidità (in relazione al mancato guadagno) sia per le altre voci negative (danno emergente, danno biologico danno morale”. Nel caso del danno psichico, in particolare, un ruolo centrale è rivestito dall'analisi concreta del periziando che può essere attuata solamente attraverso il colloquio clinico, unico strumento che può permettere un'analisi fenomenologica del danno alla persona (Cass. Civ. sez. II, n. 11851/2015), ovvero rilevare la modalità con cui il soggetto ha reagito agli eventi con
i quali si è confrontato, onde evidenziare la connotazione nell'attualità dei processi mentali rispetto ad una condizione psichica precedente stante che “tali processi differiscono da persona a persona, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, strutturandosi in un'organizzazione unica e complessa qual è la personalità di ciascun individuo” “ pag. 87-88 della Consulenza).
In secondo luogo, va rilevato che le dichiarazioni rese al CTU dal danneggiato contra se, costituiscono elementi indiziari, liberamente apprezzabili dal giudice ex art. 2735 c.c. (“Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice” Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24468)
Orbene, nel caso di specie, non v'è motivo, anche in assenza di specifiche indicazioni in senso contrario da parte dell'attore, per non reputare genuine e spontanee le dichiarazioni rese da ai CCTTUU. Pt_1
L'obiezione, sollevata dai CTP di parte attrice, secondo cui alle parole di non potrebbe essere fornita attendibilità in quanto frutto di Pt_1 una tendenza a negare la propria patologia psichiatrica, non trova alcun obiettivo riscontro, trattandosi di una mera ipotesi non supportata da alcun elemento concreto rispetto al caso di specie. Né costituisce valido riscontro l'affermazione resa da ove ha dichiarato che il“trauma Pt_1 cranico” riportato con la caduta “ha riorganizzato i neuroni ed ha migliorato la depressione. Ho avuto un cambio di personalità” giacché tale affermazione, come osservato dai CCTTUU può essere ricondotta ad un fenomeno di post traumatic growth, ossia di maturazione e crescita personale a seguito di eventi traumatici anche gravissimi.
20.3 Da ultimo, deve essere chiarito che i CCTTTU fondano le loro valutazioni sul presupposto fattuale che tra la valutazione operata al
TRIAGE - accettazione – e la chiamata del dott. per la visita, siano Per_5 passati non più di tre minuti (cfr. punti 11-12 della presenta sentenza.)
Parte attrice contesta tale ricostruzione, sostenendo al contrario che non sarebbe stato vigilato per ben 29 minuti. Pt_1
A questo proposito, va rilevato, in via preliminare, che la tesi sostenuta dall'attore pare fondarsi non già su di una ricostruzione diversa del fatto
- in termini di orari - bensì su di una diversa lettura del medesimo.
L'affermazione secondo cui l'attore non sarebbe stato vigilato per 29 minuti si basa infatti sulla quantificazione del lasso di tempo intercorso tra l'ingresso al PS di (14:29) e il ritrovamento del corpo dopo Pt_1 la caduta (14:58). La tesi va respinta in quanto estende il periodo di mancata vigilanza sino al momento in cui è stato ritrovato il corpo mentre invece l'omissione deve considerarsi cessata con la realizzazione da parte dei sanitari che non si trova più al Pronto Soccorso (14:34) poiché Pt_1 da quel momento in poi iniziano le ricerche con riattivazione della presa in carico del paziente.
In secondo luogo, l'attore sembra retroagire l'orario di ingresso di al PS alle 14:00 sulla base delle dichiarazioni rese da Pt_1 Tes_1 al Commissariato di PS di Cesena. Tuttavia, detta circostanza risulta smentita in via documentale dalla scheda di intervento del 118 presso l'abitazione di che indica quale orario di intervento le ore 14:11 Pt_1
(all. doc. n. 3). Infine, la contestazione degli orari risultanti dalla documentazione in atti formulata dall'attore avviene sulla base di generiche supposizioni operate dal CTU di parte (all.doc. n. 12 parte attrice cui l'attore si limita a rimandare, senza richiamare in modo specifico), nelle quali, in assenza di alcun supporto probatorio concreto, si dubita che tre minuti per compiere l'attività di accettazione siano un tempo congruo, e che i due medici, e , possano aver cercato Per_5 Per_8 insieme una volta che non si trovava. Pt_1
21. In definitiva, per quanto detto sinora, la domanda dell'attore va rigettata.
22. Non sono infatti emersi profili di responsabilità dei sanitari nella gestione e presa carico dell'attore, ed in particolare, non paiono censurabili la scelta di assegnare a , al momento dell'ingresso al Pt_1
Pronto Soccorso un e l'adozione di un sistema di sorveglianza CP_5
a vista.
23 In merito alla responsabilità dei sanitari, deve essere, per chiarezza, formulata una ulteriore considerazione.
Si è visto, che la scelta di sottoporre alla misura della Pt_1 sorveglianza a vista era adeguata alle circostanze del caso concreto.
Si è visto altresì che vi è stato uno spazio temporale – stimabile attorno ai tre minuti – nei quali è stato perso di vista. Pt_1
Ora, quand'anche si volesse ritenere che l'aver perso di vista per Pt_1 un lasso di tempo (indeterminabile ma che comunque nella sua latitudine massima può essere esteso sino a tre minuti) costituisca un inadempimento al dovere di sorveglianza a vista, previsto dalla normativa sopra ampiamente richiamata, ciò non consentirebbe comunque di giungere ad una affermazione di responsabilità della struttura sanitaria.
Va rammentato infatti che, in tema di colpa medica “Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare, avvalendosi eventualmente di presunzioni, anche il nesso di causalità fra quell'evento
e la condotta del professionista nella sua materialità , in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, ed impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.” Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28992
(c.d. teoria del doppio ciclo causale, prevalente in giurisprudenza).
A lume di ciò, va osservato che l'attore avrebbe dovuto dimostrare che, ove la sorveglianza a vista non avesse avuto soluzione di continuità, e quindi l'obbligazione in capo al personale sanitario fosse stata correttamente adempiuta, l'evento in concreto realizzatosi - la caduta – non si sarebbe verificata.
L'attore non ha provato tale circostanza: non ha infatti provato, né per vero allegato, alcuna circostanza dalla quale poter dedurre - anche in via presuntiva - che la sorveglianza a vista posta in essere senza alcuna soluzione di continuità avrebbe impedito il verificarsi del gesto autolesivo realizzatosi.
Ed anzi, in considerazione del fatto che ha lasciato il P.S. in Pt_1 modo repentino – caratteristica allegata dalla struttura convenuta e non specificamente contestata dall'attore –, pare potersi al contrario sostenere che l'attore, anche se guardato a vista ininterrottamente, sarebbe in ogni caso riuscito a compiere l'azione autolesiva di cui si discute.
In altre parole, difetta la prova, il cui onere incombe all'attore, del nesso di causalità materiale - da accertarsi secondo il criterio del “più probabile che non” – tra la condotta in concreto tenuta dai sanitari ed il verificarsi dell'evento lesivo. Con l'ulteriore importante specificazione che l'evento, quale secondo polo della relazione causale, va considerato non già quale evento astratto – in questo caso: rischio suicidario – bensì quale evento per come in concreto si è verificato (hic et nunc).
24. Non si ravvisa neppure alcuna forma di responsabilità diretta della struttura ospedaliera, evocata e precisata a pag. 12 dell'atto di citazione dall'attore. 24.1 L'attore afferma la diretta responsabilità dell per non avere CP_2 predisposto sale di attesa idonee a pazienti con particolari patologie, dotate di videocamere a circuito chiuso funzionanti, monitor controllati, oppure dotata di serrature esterne, o con allarme sonoro;
per non avere personale in numero sufficiente per consentire la vigilanza continuativa sui pazienti che la richiedono;
per non avere idonei sistemi di contenimento quali una barella o una carrozzella con cinghie, o una camera di sicurezza dotata di serratura chiusa dall'esterno; per la conformazione strutturale dell'immobile e degli ambienti esterni, privi di reti protettive o di parapetti sul muretto in cima allo strapiombo
24.2 I profili di censura non paiono sussistenti poiché si fondano tutti,
a ben vedere, sul presupposto secondo cui l'assegnazione del , CP_5 effettuata al , e la misura di sorveglianza in concreto adottata Pt_2 sarebbero state errate, e che, al contrario, era necessaria l'assegnazione di un codice più grave e l'applicazione di misure di sorveglianza assai più restrittive. Si è visto, tuttavia, che tale presupposto è erroneo e smentito dalle risultanze della CTU sopra richiamate, da cui emerge che le scelte effettuate dal personale sanitario erano adeguato alle circostanze del caso, e coerenti con le necessità terapeutiche che presentava Pt_1 al momento dell'ingresso al P.S.. Invero, la medesima considerazione vale per la censurata conformazione dello stato dei luoghi in ragione del fatto che consentivano la possibilità di un lancio nel vuoto, la cui pericolosità può essere predicata solo nel caso in cui la misura contenitiva necessaria nel caso specifico avesse richiesto l'adozione di misure idonee ad azzerare il rischio suicidario.
25. Alla luce delle considerazioni svolte, va infine rinnovato il giudizio di inammissibilità espresso in corso di giudizio delle prove orali richieste da parte attrice e riproposte con la formulazione delle conclusioni, vertendo su circostanze irrilevanti (capp. 1, 7, 8, 9) poiché riguardano la condotta tenuta dalla madre dell'attore o su circostanze non necessarie ai fini del decidere (cap. 4-11), documentali (2,3, 5, 6, 10,
12, 13) trattandosi di circostanze emergenti dalla documentazione presente in atti. La CTU richiesta sull'entità delle lesioni riportate dall'attore appare superflua stante la ritenuta assenza di responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
26. Le spese di lite del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della vicenda in causa valutata nella sua globalità, caratterizzata da fatti obiettivamente drammatici e dalla complessità dell'accertamento dei fatti.
Vanno parimenti compensate le spese di ATP in ragione della l'obiettiva necessità dell'approfondimento tecnico disposto per l'esatta ricostruzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione come in motivazione, così provvede:
a) RIGETTA, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda formulata da nei confronti di;
Parte_1 CP_2
b) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
c) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese dell'ATP RG n.
2251/2019.
Ravenna, 30/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni