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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1399/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5231/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1309 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 16 maggio 2024 al comune di Palagonia, ZA AN ha impugnato, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, l'avviso di accertamento n. 1309 del 16/11/2023 , notificato in data 18.03.2024, per un importo complessivo pari ad € 873,00, comprensivo di sanzioni e interessi , relativo al mancato pagamento dell'IMU per terreni agricoli di sua proprietà per l'anno di imposta 2018 . A fondamento della opposizione, il ricorrente eccepiva la illegittimità del suddetto avviso di accertamento per difetto di soggettività passiva tributaria per inesistenza dei presupposti impositivi, stante la qualità di imprenditore agricolo professionale del medesimo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato .
Il comune di Palagonia non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Imu richiesta con l'atto opposto non è dovuta in quanto il Sig. Ricorrente_1 riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (“I.A.P.”) ai sensi dell'art. 2135 c.c., esercitando l'attività agricola specifica che rientra tra quelle espressamente previste dall'art. 2935 c.c..
Come in atti documentato dal ricorrente, dalla certificazione rilasciata dal Comune di Palagonia e dall'iscrizione, sin dall'01.08.2013, da parte del Sig. Ricorrente_1 alla Assicurazione obbligatoria dei lavoratori Agricoli Autonomi, si evince inequivocabilmente l'iscrizione dello stesso alla gestione previdenziale ed assistenziale INPS di cui all'art. 2, comma 4 bis del D.L., n. 194/2009.
La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (“I.A.P.”), implica l'applicazione del beneficio dell'agevolazione c.d. Piccola Proprietà Cittadina e l'esenzione dal pagamento dell'Imu ai sensi del D.L. n. 504/1992.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il comune di Palagonia al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00, oltre IVA
e CP da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.,
Così deciso in Catania l'11febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5231/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1309 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 16 maggio 2024 al comune di Palagonia, ZA AN ha impugnato, innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, l'avviso di accertamento n. 1309 del 16/11/2023 , notificato in data 18.03.2024, per un importo complessivo pari ad € 873,00, comprensivo di sanzioni e interessi , relativo al mancato pagamento dell'IMU per terreni agricoli di sua proprietà per l'anno di imposta 2018 . A fondamento della opposizione, il ricorrente eccepiva la illegittimità del suddetto avviso di accertamento per difetto di soggettività passiva tributaria per inesistenza dei presupposti impositivi, stante la qualità di imprenditore agricolo professionale del medesimo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato .
Il comune di Palagonia non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Imu richiesta con l'atto opposto non è dovuta in quanto il Sig. Ricorrente_1 riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (“I.A.P.”) ai sensi dell'art. 2135 c.c., esercitando l'attività agricola specifica che rientra tra quelle espressamente previste dall'art. 2935 c.c..
Come in atti documentato dal ricorrente, dalla certificazione rilasciata dal Comune di Palagonia e dall'iscrizione, sin dall'01.08.2013, da parte del Sig. Ricorrente_1 alla Assicurazione obbligatoria dei lavoratori Agricoli Autonomi, si evince inequivocabilmente l'iscrizione dello stesso alla gestione previdenziale ed assistenziale INPS di cui all'art. 2, comma 4 bis del D.L., n. 194/2009.
La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (“I.A.P.”), implica l'applicazione del beneficio dell'agevolazione c.d. Piccola Proprietà Cittadina e l'esenzione dal pagamento dell'Imu ai sensi del D.L. n. 504/1992.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il comune di Palagonia al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00, oltre IVA
e CP da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.,
Così deciso in Catania l'11febbraio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)