Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
La previsione, in tema di modalità di esecuzione della semidetenzione, della competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, ha natura di deroga speciale alla previsione codicistica circa la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2008, n. 45001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45001 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3102
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039456/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CC TT, N. IL 31/12/1978;
avverso ORDINANZA del 23/10/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Presidente;
Lette le conclusioni del P.G.: annullamento con rinvio al Mag. di Sorv. di Perugia.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso l'ordinanza 23/10/2007 - con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Livorno, in esecuzione della sentenza 03/11/1994 del G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Perugia, aveva applicato la sanzione sostitutiva della semidetenzione per la durata di mesi dieci e giorni venti nei confronti di Di CO TA - ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 62 sul rilievo che competente alla applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione è il Magistrato di Sorveglianza di Perugia, luogo di residenza della condannata.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto l'eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente formulata dalla ricorrente davanti al Magistrato di Sorveglianza di Livorno, è fondata. Infatti in tema di modalità di esecuzione della semidetenzione giudice competente va individuato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 62, nel Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Tale disposizione ha natura speciale e, quindi, non può ritenersi derogata da quella generale successiva prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 1, tenuto anche conto dell'espresso tenore dell'art. 210 disp. att. c.p.p. secondo cui sono fatte salve le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice di procedura penale. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Perugia per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Perugia.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2008