Art. 2.
I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 , quali risultano modificati dall' articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 , sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.
I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 , quali risultano modificati dall' articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 , sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.