Versione
12 marzo 1967
12 marzo 1967
Art. 2.
I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 , quali risultano modificati dall' articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 , sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.
I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365 , quali risultano modificati dall' articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936 , sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/1979, n. 1990Provvedimento: L'autonomia legislativa della regione siciliana in materia elettorale amministrativa non comporta analoga autonomia in materia di contenzioso elettorale e di organi di giurisdizione relativi. Pertanto sono applicabili, anche in detta regione, le norme degli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, con le quali e ripartita la giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, come risulta dall'art 2 della legge regionale 1 aprile 1967, n 32 il quale, nell'attribuire al Presidente della commissione prov di controllo il potere di impugnare a termini degli artt 81, 82/2, 82/3 del DPR 16 maggio 1960 n 570 e della legge statale n 1147 del 1966, presuppone necessariamente …Leggi di più...
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