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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Miceli Carmen, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...], Controparte_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 25 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2025, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento, in data 1 giugno 1983, con
[...]
, dalla cui unione erano nati tre figli, maggiorenni ed Controparte_1
economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 11937 del 15 giugno 2017, divenuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, all'udienza del 25 novembre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio e non costituita.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
- 2 - Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 15-26 giugno del 2017, divenuto esecutivo l'8 luglio 2017, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, essendo i figli nati dalla unione maggiorenni ed economicamente indipendenti e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attore e il
P.M. e nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando:
- 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento, in data 1 giugno 1983, da e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune
[...]
di Agrigento al n. 146, parte II, serie A, dell'anno 1983; dichiara irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 2 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI AG
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Miceli Carmen, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...], Controparte_1
convenuta contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 25 novembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2025, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento, in data 1 giugno 1983, con
[...]
, dalla cui unione erano nati tre figli, maggiorenni ed Controparte_1
economicamente indipendenti.
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 11937 del 15 giugno 2017, divenuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione.
Ritualmente evocata in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione della convenuta, all'udienza del 25 novembre 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e ha posto la causa in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente evocata in giudizio e non costituita.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
- 2 - Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 15-26 giugno del 2017, divenuto esecutivo l'8 luglio 2017, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessuna altra statuizione, essendo i figli nati dalla unione maggiorenni ed economicamente indipendenti e non essendo state proposte domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi l'avvocato dell'attore e il
P.M. e nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando:
- 3 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento, in data 1 giugno 1983, da e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune
[...]
di Agrigento al n. 146, parte II, serie A, dell'anno 1983; dichiara irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 2 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI AG
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