Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/04/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 75/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA - Presidente Fabio ET GALEFFI - Consigliere relatore Natale LONGO - Consigliere Donatella SCANDURRA - Consigliere Beatrice MENICONI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 61242 del ruolo generale, proposto da DA IA IN, c.f.
[...], nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Ceino, c.f. [...], pec gianfranco.ceino@ordineavvgenova.it, e con lo stesso elettivamente domiciliata a Genova, Corso Buenos Aires 21/4 sc. sx, come da delega in atti;
contro Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte;
Procura generale della Corte dei conti;
avverso
la sentenza n. 88/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, depositata il 20 luglio 2023.
Visti l’appello, gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il consigliere relatore Fabio ET AL e il V.P.G. Fabrizio Cerioni; nessuno è comparso per
MO IA IN.
Svolgimento del processo MO IA IN, con atto depositato in segreteria il 14 dicembre 2023, ha impugnato la sentenza n. 88/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, depositata il 20 luglio 2023, che si è pronunciata su citazione, spiccata dalla Procura territoriale, tendente ad ottenere il risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 77.854,54, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud.
La Procura piemontese, con la richiamata citazione, ha contestato a MO IA IN, in veste di funzionaria dipendente dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud e di Direttrice dei lavori, una responsabilità erariale, a titolo di dolo, per fatti riconducibili ad un appalto per la ristrutturazione dello stabile in Alessandria, via Maggioli 72. In particolare, l’arch. MO è stata dipendente dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte sud sino al 2016, allorché è stata licenziata, ed ha svolto, nel corso di un appalto per la ristrutturazione di un condominio sito ad Alessandria, Via Maggioli 72, di proprietà in larga parte dello stesso ATC, le funzioni di Direttore dei lavori. La stessa arch. MO, dopo la consegna dei lavori, aveva acquistato due unità immobiliari all’interno dello stesso complesso immobiliare, il primo in data 21 dicembre 2004 contrassegnato dalla scala F interno 8 e il secondo in data 31 marzo 2010 contrassegnato dalla scala F interno 7, comunicando tali acquisti all’ATC soltanto il 14 settembre 2012. L’ipotesi di danno erariale è basata sulla condotta della convenuta, che, nel corso dell'esecuzione dei lavori sul predetto complesso immobiliare, abusando della sua qualità di direttore lavori ed agendo con la complicità del Responsabile Unico del Procedimento, ha indotto il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ad approvare due varianti in corso d'opera, autorizzate con provvedimenti in data 20 luglio 2005 e 27 luglio 2005, concernenti interventi eseguiti sulla porzione di tetto sovrastante l'alloggio F8, di sua proprietà, e all'esecuzione di una serie di migliorie all'interno della stessa unità abitativa, consistenti nella realizzazione di una mansarda munita di bagno e con accesso mediante scala al piano sottostante. Tali interventi sono stati inseriti in contabilità ed eseguiti dall'impresa appaltatrice e pagati dalla ATC, in veste di stazione pubblica appaltante, per un importo di euro 58.078,51 compresa Iva. La stessa, inoltre, non avrebbe poi imputato a sé, come condomina del fabbricato di via Maggioli, i costi di ristrutturazione per millesimi corrispondenti agli alloggi di sua proprietà, con conseguente ripartizione di tali costi all'ATC, comproprietaria delle altre unità abitative, con un ulteriore danno per l'Agenzia di euro 19.776,03. Il danno complessivo contestato è stato quindi di euro 77.854,54.
La sentenza impugnata: - ha respinto l’eccezione di nullità della citazione per asserita mancata corrispondenza tra contestazioni contenute rispettivamente nell’invito a dedurre e nella citazione; - ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, riconoscendo l’occultamento doloso del danno; - nel merito, ha accolto integralmente la domanda giudiziale, ritenendo sussistenti il rapporto di servizio e la lesività dei fatti contestati, nella misura indicata nell’atto di citazione.
MO IA IN ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1) Errata pronuncia per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
Nella prospettazione difensiva, l’ATC non si sarebbe fatto parte diligente nel chiedere e riscuotere tempestivamente dai comproprietari privati il rimborso delle somme di loro rispettiva debenza, tra cui quelle per l’appartamento F8, da cui scaturirebbe una macroscopica negligenza dell’ufficio “utenti e condomini” di ATC, che è un’articolazione amministrativa diversa dalla Direzione tecnica cui apparteneva l’arch.
MO; inoltre, parte appellante ha evidenziato che dal 15 febbraio 2007 l’ATC era diventata amministratore condominiale, per cui il riparto delle spese in contestazione è stato eseguito dalla ATC stessa, la quale quindi si sarebbe dimostrata negligente, in modo autonomo, nello svolgere le proprie funzioni. Delle predette questioni, già introdotte in primo grado, il Giudice territoriale non avrebbe fatto cenno in sentenza. 2) Errata decisione con il rigetto della eccezione di prescrizione, valutazione di inerenza ed onere della prova. L’appellante ha lamentato che il credito erariale sarebbe prescritto, in quanto le spese in questione erano note e richiedibili sin dal 15 febbraio 2007, in quanto tutti gli atti erano ostensibili, non essendo onere della parte di provare la disponibilità dei documenti in capo ad ATC, gravando tale onere sul Requirente. 3) Errata pronuncia per travisamento dei fatti, difetto di prova, difetto di motivazione. 3.1 Non avendo né prima l’ATC in sede civile, né poi la Procura in sede contabile, prodotto il riparto delle spese straordinarie, non sarebbe possibile quantificare quanto sia stato addebitato all’arch. MO e dalla stessa non pagato. Non vi sarebbe quindi prova documentata dell’entità dell’asserito danno, e tale prova non può essere certo surrogata dall’accertamento della Guardia di Finanza perché quest’ultimo a tutto concedere può provare le somme sborsate da ATC imputabili alla proprietà dell’arch. MO, ma non proverebbe quanto di queste somme non siano state recuperate in tutto od in parte, anche tramite riversamento sugli altri condomini privati. L’ATP era inoltre amministratore condominiale e su di esso incombeva l’obbligo di rendiconto, nonché l’obbligo di recuperare le eventuali morosità. 3.2 La pretesa risarcitoria azionata sarebbe un asserito mancato pagamento di somme, cioè un debito di valuta per cui la rivalutazione monetaria non è dovuta. 3.3 L’Iva per ATC è una partita di giro, per cui non costituirebbe un danno, sulla base dei principi affermati dal Giudice di legittimità, per cui la sentenza impugnata sarebbe, sul punto, errata.
L’appellante ha quindi concluso: in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria; nel merito, mandare esente l’appellante da ogni e qualsiasi responsabilità, onere e condanna risarcitori con rinvio ai Giudici di prime cure, in diversa composizione per una rivalutazione di tutte le voci di danno contestate dalla Procura e dell'onere probatorio concretamente applicabile; in via subordinata, rideterminare le somme dovute a titolo di danno, disponendo del potere riduttivo; vinte le spese.
La Procura generale, con atto del 17 settembre 2025, ha rassegnato le proprie conclusioni, eccependo in via preliminare la tardività dell’appello, richiamando, a tal proposito, l’art. 178 del c.g.c., secondo cui: “1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. 2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza”.
La Procura territoriale, con pec del 31 luglio 2023, ha notificato all’indirizzo pec del difensore dell’odierna appellante, avv. Gianfranco Ceino (domicilio digitale: gianfranco.ceino@ordineavvocatigenova.it), la sentenza di condanna di primo grado, così determinando il decorrere del termine breve, spirato il 30 ottobre 2023.
Parte appellante ha notificato l’appello alla Procura regionale e alla Procura Generale il 30 novembre 2023, indicando quale data di notifica della sentenza il 3 ottobre 2023: quest’ultima è la data in cui l’Amministrazione danneggiata ha notificato la sentenza alla parte soccombente, mentre, ai fini della tempestività dell’odierna impugnazione, il termine utile dovrebbe decorrere dalla data della notifica della sentenza compiuta dalla Procura regionale il 31 luglio 2023.
Nella prospettazione difensiva della Procura generale, l’appello sarebbe pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
Nel merito, il Requirente ha contrastato le avverse pretese ed ha concluso per l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo e, comunque, per il suo rigetto, in quanto infondato, con condanna dell’appellante alle spese.
All’udienza del 10 ottobre 2025, stante l’assenza del difensore della parte appellante, il giudizio è stato rinviato al 20 marzo 2026, ai sensi dell’art.
196 c.g.c..
All’odierna udienza del 20 marzo 2026, il P.M. ha fatto rilevare l’assenza del difensore della parte appellante.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione In via pregiudiziale, il Collegio dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 196 c.g.c., a mente del quale “Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
È, infatti, acclarata la mancata comparizione di parte appellante all’udienza odierna e a quella precedente del 10 ottobre 2025, nella quale l’udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale, ritualmente comunicata alla parte assente.
Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art.
196 c.g.c.; nulla per le spese stante la conclusione in rito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 196 c.g.c. l’appello proposto da DA IA IN ed iscritto al n.
61242 del ruolo generale. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to Fabio ET AL
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 13/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi