Articolo 9 della Legge 21 aprile 2023, n. 49
Articolo 8Articolo 10
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20 maggio 2023
Art. 9. Azione di classe 1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile . Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe puo' essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.
Note all'art. 9:
- Il Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile reca: «Dei procedimenti collettivi».
Entrata in vigore il 20 maggio 2023
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