Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
Art. 8.
L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1 gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende e' soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.
L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta e' dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui e' entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonche' degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.
L'imposta e' dovuta dal proprietario che demolisce ed e' corrisposta nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 7.
Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore e' limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita' di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta e' applicata con le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta e' limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita', di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti.
L'imposta viene sempre applicata con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11.
L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1 gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende e' soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.
L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta e' dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui e' entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonche' degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.
L'imposta e' dovuta dal proprietario che demolisce ed e' corrisposta nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 7.
Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore e' limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita' di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta e' applicata con le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta e' limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita', di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti.
L'imposta viene sempre applicata con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/1974, n. 3512Provvedimento: Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, perche la tassabilita dei suoli risultanti dalla demolizione di un preesistente fabbricato possa avvenire secondo i criteri dettati dall'art 8 della legge 5 marzo 1963 n 246 deve concorrere la duplice condizione prevista dalla legge: che l'edificio sia sorto anteriormente alla data del primo gennaio 1958, che sia stato acquistato - da chi ne intraprende la demolizione o lo rivende - da non oltre tre anni. Qualora dette condizioni non ricorrano l'incremento di valore sottoposto all'imposta e dato dalla differenza di valore che l'area ha al momento in cui, demolito il fabbricato, entra come tale nel patrimonio del proprietario ed il valore di mercato dell'area stessa al momento della sua alienazione o utilizzazione.*Leggi di più...
- tassabilita·
- condizioni·
- imposta aree fabbricabili·
- applicabilita·
- oggetto·
- criteri previsti dall'art 8 della legge n 246 del 1963·
- terreni risultanti dalla demolizione di un preesistente edificio·
- tributi degli enti pubblici locali