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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Patrizia Giuliano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini alla Via Montefeltro
n.133;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
“-Pronunciare la separazione personale dei coniugi (matrimonio civile celebrato in data 1 Luglio 2023 a
Rimini, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.2, Parte 2, S.C
Uff.1 anno 2023) con tutte le conseguenze di Legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto.
-Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere diritto ad alcuna pretesa economica ad alcun titolo (ivi compreso l'assegno divorzile) l'uno nei confronti dell'altro.
-Dare atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa ed anche a titolo di credito ovvero a titolo risarcitorio.
Spese legali della presente procedura a carico di entrambe le parti per pari quota”
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.7.2023 a Parte_1 Parte_2
Rimini;
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 9.12.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12.11.2025 da
[...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 1.7.2023 in Rimini, prendendo atto delle
[...] condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del di Rimini, per le annotazioni di legge (atto n. 2 parte II serie C);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
IA NO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.11.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Patrizia Giuliano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini alla Via Montefeltro
n.133;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
“-Pronunciare la separazione personale dei coniugi (matrimonio civile celebrato in data 1 Luglio 2023 a
Rimini, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.2, Parte 2, S.C
Uff.1 anno 2023) con tutte le conseguenze di Legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto.
-Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere diritto ad alcuna pretesa economica ad alcun titolo (ivi compreso l'assegno divorzile) l'uno nei confronti dell'altro.
-Dare atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatti e di non aver null'altro avere a che pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa ed anche a titolo di credito ovvero a titolo risarcitorio.
Spese legali della presente procedura a carico di entrambe le parti per pari quota”
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.7.2023 a Parte_1 Parte_2
Rimini;
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 9.12.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12.11.2025 da
[...]
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 1.7.2023 in Rimini, prendendo atto delle
[...] condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del di Rimini, per le annotazioni di legge (atto n. 2 parte II serie C);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
IA NO
pagina 4 di 4