Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2025, proposto da
GI AY, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena n. 280/2023, depositata e resa pubblica il 30.06.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. UG Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 11 dicembre 2025.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, depositando, in data 6 febbraio 2026 la documentazione comprovante l’avvenuto accredito sin dal 8 aprile 2024 delle annualità riconosciute dalla sentenza del G.O..
Tale circostanza, comunicata anche al difensore con nota del 19 gennaio 2026, non risulta contestata ai sensi dell’articolo 64 del c.p.a..
Conseguentemente la pretesa è infondata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione intimata che si liquidano in complessivi euro 400 (quattrocento), oltre spese generali ed oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di EN |
IL SEGRETARIO