Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 8847/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8847/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 04 marzo 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Romeo Stefano;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giampaolo Rossi;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 04.03.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi all'accordo depositato il 07.02.2025. La causa era riserva al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.11.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 27.07.1995 nel Comune di Amalfi (Sa) e che dalla loro unione CP_1 erano nati (17.11.1995) e (28.04.2009). Per_1 Per_2
In particolare, la ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno in data 21.11.2023 dichiarava la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 5277/2023 pubbl. il 22/11/2023.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 06.02.2025 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 rappresentando di aver raggiunto con la ricorrente il seguente accordo in ordine alle condizioni di scioglimento del matrimonio: “2) la casa coniugale sita in Amalfi (Sa), Salita Pastena, 15, di esclusiva proprietà della sig.ra è stata assegnata alla stessa in sede di separazione con Pt_1
quanto in essa contenuto, ed il marito se ne è allontanato portando con sé i propri effetti e beni personali;
3) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_2
condiviso, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed avrà dimora abituale presso la casa materna sita in sita in Amalfi (Sa), Salita
Pastena, 15; 4) il padre vedrà e terrà con sé il figlio quando vorrà e potrà, compatibilmente Per_2
con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo, e previa comunicazione con la madre;
5) le parti si scambiano sin da ora il reciproco consenso al rinnovo del passaporto anche per il figlio minore, purché ci sia l'autorizzazione di entrambi i genitori per viaggi europei ed extraeuropei con o senza uno dei genitori. 6) i genitori contribuiranno in forma diretta al mantenimento del figlio provvedendo alle sue necessità nei giorni in cui staranno insieme, mentre saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie allo stesso riferite;
7) la sig.ra corrisponderà al sig. l'importo di euro 5.000,00 mensili a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al suo mantenimento, entro il giorno 5 di ciascun mese;
8) Spese di lite compensate”.
2. All'udienza del 04.03.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti si riportavano all'intervenuto accordo.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. r.g. 8847/2024
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti, in particolare, della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.07.1995 in Amalfi (SA) tra
, nata a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel Registro Atti
[...] C.F._2
Matrimonio del Comune di Amalfi (Sa) al n. 3, parte I, anno 1995, alle condizioni indicate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amalfi (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi