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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6927 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA SA NS, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15469 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AN IO come in atti RICORRENTE CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, CP_1 sentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli come in atti RESISTENTE
OGGETTO: pensione reversibilità CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.4.2024 e ritualmente notificato all' la CP_1 ricorrente indicata in epigrafe si è rivolta al Tribunale di Roma in fun di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: di aver presentato, in data 31.8.2023, domanda all' per vedersi riconoscere la pensione di CP_1 reversibilità, quale figlia stite inabile, alla morte della madre sig.ra (deceduta in data 10.5.2023); di essersi vista rigettare la Persona_1 vedimento dell'11.10.2023, in quanto non riconosciuta inabile al lavoro, alla data del decesso della madre;
di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento. Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge (essendo fiscalmente a carico del pensionato defunto e in stato di inabilità), ha chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la suddetta pensione di reversibilità, con conseguente condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione. CP_1
Si è costituito in giudizio l' pendo preliminarmente l'improcedibilità CP_1 della domanda per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone, pertanto, il rigetto. Nel corso del giudizio è stata espletata ctu medico-legale. All'udienza dell'11.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nulla osservando le parti sulla predetta modalità di trattazione ed acquisite le relative note, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
Deve essere, preliminarmente, rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancato espletamento dell'ATP, avendo il legislatore chiaramente limitato il ricorso al procedimento ex art. 445 bis c.p.c. alle sole controversie
“in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni di seguito esposte. L'art. 22, 1° comma, L. 903/1965, dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato (sempreché per quest'ultimo sussistessero, al momento della morte, le condizioni di contribuzione previste dalla legge), spetta una pensione
“ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte”. Il 7° comma dell'art. cit. prevede, poi, che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro “si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. Tale requisito è stato interpretato dalla giurisprudenza delle Suprema Corte (v. Cass. 15440/2004; Cass. 14996/2007) nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile deve aver avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, essendo sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento e di tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono, poi, criteri quantitativamente certi, che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Ora tali criteri sono stati forniti proprio dall' che, con propria Delibera CP_1
(31.10.2000 n. 478, modificativa della precedente Delibera 12.9.1980 n. 206),
2 ha previsto di fare riferimento ad indici stabiliti per legge e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (ovvero quello stabilito dall'art. 14 septies L. 33/1980, annualmente rivalutato). Va precisato, altresì, che, alla stregua di quanto previsto ai fini dell'accertamento reddituale nei confronti degli invalidi civili, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati ad IRPEF, con esclusione, quindi, dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite ), secondo quanto stabilito dall'art. 14 septies L. 33/1980 (v. in CP_2 tal sens 5. della Delib. Cit.). I predetti requisiti non sono stati contestati dall' che ha negato la CP_1 prestazione esclusivamente sulla base della ritenuta insussistenza del requisito sanitario (ovvero dello stato di inabilità della ricorrente, al momento del decesso della dante causa). Ai fini della sussistenza del requisito sanitario rileva, in maniera determinant, la consulenza d'ufficio depositata dal CTU medico-legale, dott.ssa Per_2 secondo cui la ricorrente “…è da considerarsi inabile al 100% alla data
[...] orte del genitore Sig.ra (10/05/2023) con Persona_1 conseguente diritto della stessa a percepire il trattamento di reversibilità; sussistono pertanto, dalla domanda amministrativa, 31.08.2023, i requisiti per la concessione della pensione di reversibilità”. Si ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il consulente debbano essere accolte, valutata la completezza delle indagini cliniche specialistiche svolte, nonché la correttezza delle argomentazioni tecniche. In forza delle risultanze della ctu, deve ritenersi quindi che, alla data del decesso della madre, la ricorrente fosse da considerare inabile. In conclusione, si deve quindi accogliersi il ricorso, dichiarandosi il diritto della ricorrente a percepire la pensione di reversibilità, quale superstite inabile della madre e per l'effetto condannandosi l' ad Persona_1 CP_1 erogargli detto trattamento con decorrenza di legge, oltre interessi legali sui ratei arretrati. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Per le stesse regioni, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di reversibilità, quale superstite inabile della madre;
Persona_1
b) per l'effetto condanna l' tto trattamento con CP_1 decorrenza di legge, oltre interessi legali sui ratei arretrati;
3 c) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 2.697,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
d) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Si comunichi.
Roma, 13/06/2025
Il giudice
MA SA NS
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