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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 21.10.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
22.10.2025, ha pronunciato e pubblicato seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1787 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. , (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.11.1979, residente a [...], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Natale Alessandro MISSINEO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore;
3. , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore;
4. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
pagina 1 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio
dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per tutti gli anni scolastici successivi al
deposito del ricorso, conseguentemente condannarsi il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e
[...]
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti
i suddetti anni scolastici.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale Parte_1
nei confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00
annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In particolare, elle ha esposto:
pagina 2 − di avere lavorato come insegnante in forza di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici CP_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e di essere stata insegnante supplente nell'anno scolastico 2024/2025 (allegazione, quest'ultima,
dedotta, perla prima volta, nella nota depositata in data 05.11.2024);
− di non essere stata riconosciuta beneficiaria della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2. il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_1
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
5. In via preliminare, in rito, deve esser dichiarata la mancanza di
legitimatio ad processum in capo sia all
[...]
sia all' Controparte_2 [...]
Controparte_3
Da tale accertamento consegue l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti dei suddetti uffici.
6. Sempre in via preliminare, e parimenti in rito, occorre rigettare l'istanza formulata solo con note in trattazione scritta del 05.11.2024 volta al
pagina 3 riconoscimento in favore della parte ricorrente della carta elettronica del docente nella misura di euro 500,00 anche per l'annualità 2024/2025: la richiesta appare,
infatti, tardiva essendo stata presentata solo in sede di note d'udienza; non sussistono, inoltre, i gravi motivi ex art. 420 c.p.c per l'ampliamento del thema
decidendum con riferimento ad altre annualità al di fuori di quelle indicate in sede di ricorso.
In primis, occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza,
dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
pagina 4 Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo al ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
pagina 5 Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
pagina 6 proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
pagina 7 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, alla luce dai contratti individuali allegati (docc. 1, 2, 3 e
pagina 8 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 ha espletato incarichi di docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
La ricorrente non rientra nel novero dei docenti che hanno svolto Pt_1
supplenze fino al termine dell'anno scolastico, se non per l'anno scolastico
2022/2023, e che a oggi sono insegnanti dipendenti del in tale situazione, CP_4
il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è
comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Il deve essere condannato a Controparte_1
costituire in favore di con le modalità e le funzionalità di Parte_1
cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto
bonus e, quindi, delle somme pari a complessivi 2.500,00 somma di cui il ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma
121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
7. Il convenuto deve essere condannato a rifondere al CP_1
ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria.
pagina 9 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposte della ricorrente con esclusivo riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2. dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda della ricorrente relativa all'anno scolastico 2024/2025;
3. condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a erogare, in favore di la Carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
4. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere delle spese del presente CP_5 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 1.030,00 per compensi di Avvocato,
oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Natale Alessandro MISSINEO dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 22.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 10
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 e 5 prodotti al ricorso introduttivo) è risultato che negli Parte_1