Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2025, proposto da: 1) -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Cappellaro e Simona D’Arpino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 2) -OMISSIS-, in proprio ai sensi dell’art. 22, co. 3, cod. proc. amm., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è per legge domiciliato;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Trento – sez. lavoro, emessa nel procedimento NRG. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS- e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Ministero della Salute;
Viste la memoria e i documenti di parte ricorrente;
Visti gli articoli 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. - Con il ricorso in esame, notificato e depositato in data -OMISSIS-, gli odierni istanti – la parte privata, e il difensore antistatario per la rifusione delle spese di giudizio - agiscono per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- e passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Trento, Sezione lavoro, ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere:
- alla signora -OMISSIS- la somma di € 10.959,32, con gli interessi legali a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al saldo, e con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi;
- all’-OMISSIS-, quale difensore distrattario, delle spese del giudizio, quantificate nella somma complessiva di € 1.100,00 oltre accessori di legge.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero della Salute, presso la sede, in data -OMISSIS- nell’interesse della ricorrente, e in data -OMISSIS- nell’interesse del procuratore antistatario; e la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta ; vinte le spese con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
B. – In vista della camera di consiglio la parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione, in relazione alla trasmissione dei documenti richiesti dall’Amministrazione per il pagamento.
C. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, il quale ha rappresentato di avere richiesto la documentazione necessaria per la liquidazione delle somme dovute, aderendo alla richiesta di rinvio; chiedendo la compensazione delle spese di lite.
D. – Con memoria depositata il 29 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente, la quale ha documentato l’invio in data 20 maggio 2025 della documentazione richiesta, ha reso noto – e documentato in atti – che l’Amministrazione, in assenza di un’espressa rinuncia al giudizio di ottemperanza, attenderà l’esito del giudizio davanti a questo Tribunale anche per un’eventuale liquidazione delle spese in un’unica soluzione.
Pertanto, parte ricorrente ha revocato l’istanza di rinvio insistendo per l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
E. - Alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
F. - Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva il Collegio che i due ricorrenti hanno ritualmente proposto il presente giudizio e che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dal resistente Ministero, il quale ha comunicato di attendere l’esito del presente giudizio.
È documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede del Ministero, come in narrativa evidenziato; e la sentenza ottemperanda è passata in giudicato giusta attestazione del -OMISSIS-.
Ciò posto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, pertanto, va dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe discendente dalla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- e passata in giudicato, del Tribunale di Trento, Sezione lavoro, provvedendo al pagamento in favore dei due ricorrenti delle somme dovute e specificate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Per quanto attiene alla richiesta di nomina del Commissario ad acta , come già precisato l’Amministrazione ha già ricevuto la documentazione utile alla liquidazione delle somme; sicché, allo stato, non si ritiene necessario procedere alla nomina del commissario ad acta , che si fa riserva di nominare in caso di persistente inadempimento del Ministero e su richiesta di parte ricorrente.
G. – Le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione della natura della controversia, che tiene anche conto della non particolare complessità del contenzioso, con distrazione in favore dell’-OMISSIS-, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare integrale ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Trento, Sezione lavoro;
- condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Antonia Tassinari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.