CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Balletti Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 316/2024, vertente
TRA
con sede legale in Vallo della Parte_1
CA (SA), alla via Valenzani, 60/78, in persona del legale rapp.te p.t,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo
Macchia, con studio in Salerno, al L.re Trieste, 84.
1 APPELLANTE
E
, nella qualità di ente capofila dell'Ambito Controparte_1
Territoriale dei Servizi Sociali di Zona S08, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonello
Mainente.
NONCHE'
; in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucia Fiorillo
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Vallo della CA n.
814/2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado il Controparte_1
ha proposto opposizione al D.I. n. con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del della Parte_1
somma di €. 218.776,46, oltre accessori di legge, quale quota del
2 corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate “in Residenza Sanitaria
Assistita per Anziani non autosufficienti e cittadini affetti da demenza,
Alzheimer, e sindromi correlate”, a favore di assistiti del S.S.N. (in accreditamento), nel periodo dal 01.01.2015 al 31.10.2015, dovuta dal
Comune in base alla normativa di riferimento, chiedendone la revoca e,
in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
; a motivi dell'opposizione deduceva l'errata Controparte_2
imputazione e fatturazione al PSZ S8 (al di Vallo della CA, CP_1
quale Comune Capofila di detto PSZ) di somme rientranti nella quota sanitaria di competenza dell , secondo la normativa Parte_2
regionale vigente.
Si costituiva il che contestava Parte_1
l'opposizione chiedendone il rigetto, e, in subordine, chiedeva estendersi nei confronti dell' , la domanda già avanzata in Parte_2
sede monitoria.
Si costituiva l' che contestava la domanda proposta nei Parte_2
suoi confronti chiedendone il rigetto.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U. tecnico contabile.
3 Con sentenza n. 814/2023, del 03.10.2023, il Tribunale di Vallo della
CA accoglieva l'opposizione e revocava, il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1
chiedendone la riforma, con il favore delle spese,
[...]
deducendo a motivi:
1) L'erroneo accoglimento dell'opposizione spiegata dal CP_1
fondata sulle risultanze della C.T.U. da cui emergeva che per tutti i pazienti affetti da demenze, in relazione ai primi 6/9 mesi
Parte dell'anno 2015, in Uvi, la quota a carico dell è indicata nella misura del 100% e la quota di compartecipazione del è CP_1
pari a €. 4.022,44; che, quindi, il Tribunale ha recepito acriticamente le risultanze” della C.T.U., in radicale contrasto con la normativa di riferimento, prevedenti la compartecipazione del in misura del 50%, non riconoscendo, peraltro, nemmeno CP_1
la quota a carico del per €. 4.022,44. CP_1
2) La omessa pronuncia sulla domanda subordinata nei confronti
Parte dell estesa dall'appellante con la comparsa di costituzione e risposta, a cui carico la consulenza aveva riconosciuto la quasi totalità degli importi di cui al monitorio, con la conseguenza che il
Parte Tribunale avrebbe dovuto condannare l al pagamento della somma di €. 214.754,02, detratto l'importo di €. 4.022,44 a carico
4 del che il Tribunale al riguardo ha motivato che non CP_1
risultava sia l'importo già fatturato all'azienda sanitaria stessa,
atteso che in atti non risultano depositate né le fatture emesse nei
Parte confronti dell da parte del CFKT, né i prospetti redatti
Parte dall da cui evincere l'importo erogabile dall'Ente; che, di contro, l non mai revocato in dubbio la regolare Parte_2
esecuzione delle prestazioni di cui è causa, né prospettato di aver pagato tale quota di corrispettivo, risultata a proprio carico,
deducendo che il relativo pagamento costituiva obbligazione altrui.
Si è costituita l' che ha contestato il gravame chiedendone il Parte_2
rigetto, deducendo la insussistenza dei presupposti per il pagamento a suo carico degli importi richiesti dall'appellante.
Quindi, all'udienza del 12.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata ritenuta alla decisone del Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneo accoglimento dell'opposizione proposta dal . Controparte_1
La doglianza non è fondata.
5 Al riguardo, giova premettere che la legge 8 novembre 2000, n. 328
(“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), ha riorganizzato il sistema dei servizi sociali secondo un modello, definito “a rete”, che vede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e l'integrazione dei loro interventi, avendo come destinatari degli interventi la persona e le famiglie e come obiettivi anche quello di prevenire, eliminare o ridurre “le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione”.
La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo
Stato (art. 1, comma 3, della legge n. 328 del 2000 e artt. 131 e 132 del
D.lg. n. 112 del 1998).
In particolare, le Regioni sono chiamate a formulare, di concerto con i
Comuni, e in relazione alle indicazioni del Piano Nazionale, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, attraverso il quale esercitano funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali realizzati sul territorio, favorendone l'integrazione con i servizi sanitari e con le politiche di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;
determinano gli ambiti
6 territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie (artt. 8 e
18, comma 6, legge n. 328/2000).
Nell'ambito di questo sistema integrato “a rete”, l'art. 6 della legge attribuisce ai Comuni le funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, attraverso l'elaborazione del piano di zona locale, nei limiti delle risorse disponibili e con il coinvolgimento dei soggetti privati che partecipano alla “rete”
degli interventi di assistenza.
Spetta, poi, ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali, nonché l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti privati.
Infine, il quarto comma dell'art. 6, che interessa in questa sede, dispone che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
7 Il primo comma dell'art. 6 prevede, inoltre, che le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini,
secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
In particolare, a norma dell'art. 24 di detta legge (poi trasfuso nell'art. 30 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267), i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le quali possono prevedere, secondo il comma 3-bis introdotto dalla legge n. 265/1999, anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'art. 10 della legge regionale
Campania 23 ottobre 2007, n. 11, dispone che i Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le degli interventi socio-
sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei
8 servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale ed esercitano tali funzioni in forma associata in ambiti territoriali ai sensi dell'art. 19
mediante l'adozione del piano di zona, delle forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona di ciascun ambito territoriale;
adottano i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale.
Nel caso di specie, con la convenzione i Comuni compresi nell'ambito territoriale Salerno A7 si sono associati per la gestione unificata delle funzioni di prestazione dei servizi sociali e di prestazioni sociosanitarie,
dotandosi di un Ufficio Zona , il quale provvede CP_3 CP_4
ad acquisire, valutare e ammettere o respingere le domande di accesso alle prestazioni per le quali si prevede la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nel
Regolamento adottato con delibera del Coordinamento Istituzionale dei
Comuni dell'Ambito Territoriale S8 n. 36 del 24.8.2016, definendo un progetto personalizzato. In caso di ammissione alle prestazioni, l'Ufficio
comunica all'interessato anche la data di attivazione del servizio, il quale
9 viene attivato solo dopo che l'utente ha sottoscritto il consenso informato alla quota di compartecipazione eventualmente prevista a suo carico.
Ciò posto, secondo la prospettazione dell'appellante il Controparte_1
, quale Ente Capofila, in forza dei poteri di rappresentanza
[...]
dei Comuni associati e di gestione delle risorse, sarebbe il soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni socio-sanitarie erogate agli utenti, poiché residenti nell'ambito territoriale Salerno/8.
L'assunto non può essere condiviso.
Le prestazioni sociali e socio-sanitarie fanno capo al Comune di residenza, anche se questo ente esercita le funzioni amministrative inerenti all'erogazione delle prestazioni in forma associata con gli altri
Comuni appartenenti all'ambito territoriale Salerno/8.
Questa forma di cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni comuni, anche se si avvale di uffici comuni, non crea un soggetto munito di personalità giuridica autonoma rispetto a quella dei soggetti contraenti (Cass. 10.7.2020, n. 14811).
Ne consegue che titolare passivo dell'obbligo di pagare le prestazioni erogate non può essere l'Ufficio di Piano, che non è un soggetto
10 giuridico ma una struttura amministrativa a servizio dei Comuni
associati.
Titolare passivo non può essere nemmeno il Controparte_1 [...]
, nella qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale S/8, al CP_1
quale sono delegate le funzioni ed è attribuita la rappresentanza dei
Comuni associati.
La delega e la rappresentanza attribuiscono al Comune capofila il potere di operare in luogo e per conto dei Comuni deleganti, avvalendosi dell'ufficio comune preordinato all'attuazione del piano di zona, ma non pongono a suo carico l'obbligo di pagare tutte le prestazioni sociali e socio-sanitarie della popolazione residente nei Comuni dell'ambito territoriale Salerno/8.
Le obbligazioni restano in capo al di residenza dell'utente che CP_1
ha delegato le funzioni e la rappresentanza, non si trasferiscono in capo al che esercita la delega e la rappresentanza. CP_1
Allo stesso modo, la gestione delle risorse del fondo d'ambito territoriale destinate all'implementazione del piano di zona da parte del capofila non vale a trasferire al gestore le obbligazioni che per CP_1
legge fanno capo esclusivamente al di residenza dell'utente. CP_1
11 Ciò vuol dire che l'obbligazione dedotta in giudizio può essere fatta valere, in astratto, solo nei confronti del Comune di residenza dei singoli utenti e non nei confronti del . Controparte_1 CP_1
A prescindere dalla titolarità passiva del rapporto obbligatorio che, in astratto, spetta esclusivamente al Comune di residenza, in ogni caso,
l'obbligazione del Comune di pagare il corrispettivo delle prestazioni socio-sanitarie rese dalla struttura privata al proprio residente sorge solo se sussistono i fatti costitutivi previsti dalla legge.
In particolare: il provvedimento del Comune di residenza (o del Comune
capofila delegato) di accreditamento della struttura privata rispetto ai servizi sociali erogati in regime residenziale;
il provvedimento del
Comune di residenza (o del Comune capofila delegato) che, attraverso l'ufficio del piano di zona, accerta le condizioni di bisogno per l'accesso alle prestazioni e ai servizi in regime di residenzialità nella struttura e,
tenuto conto delle priorità e dei limiti delle risorse destinate definiti dal piano di zona, autorizza la stipula del contratto scritto con il quale assume l'onere di provvedere all'integrazione economica;
il contratto scritto concluso dal Comune di residenza (o del Comune capofila delegato) con la struttura, in attuazione del provvedimento autorizzativo.
12 In questi termini, l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 non pone a carico dei un onere incondizionato, ma prevede che l'obbligazione CP_1
sussiste solo se il Comune di residenza (o il Comune capofila delegato)
decide, avvalendosi dell'ufficio comune dell'ambito territoriale e nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal piano di zona, entro il limite economico delle risorse disponibili, di provvedere al pagamento delle prestazioni, predeterminando l'impegno di spesa. In particolare, il previamente informato, è chiamato a decidere sull'onere CP_1
economico di un ricovero stabile ed assumere o meno l'obbligazione in un quadro di dovuto bilanciamento tra il diritto all'assistenza sociale e l'esigenza di rispetto dei vincoli finanziari.
La Suprema Corte ha opportunamente chiarito, a tal proposito, che l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt.
183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persone presso strutture private è
subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.
Tale obbligo di assistenza, infatti, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (artt. 2, 32 e 38 Cost.), non è
incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi
13 costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il comune debba essere “previamente informato”),
ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione (Cass., ord., 22.2.2022, n.
5869).
Resta salva, ovviamente, la possibilità di impugnare il provvedimento innanzi alla autorità giurisdizionale competente. In mancanza di impugnazione, il giudice non potrà disapplicarlo alla stregua di un accertamento (quella sulla necessità, o non, dello stabile ricovero)
spettante non direttamente al giudice, bensì all'amministrazione, il cui esito ben poteva/doveva essere, se del caso, fatto oggetto adeguata impugnazione.
Di qui l'affermazione del principio per cui, “in tema di interventi sociali,
assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comune territorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 328 del
2000, la definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità
14 fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni.
L'Ente, inoltre, può assumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramente temporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso
è già tenuto, ove previamente informato, laddove si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto alla corrispondente prestazione. In tal caso, però, atteso il limite della disponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno più
circoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dal comune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazione assistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta del primo” (Cass. n.
5869/2022, cit.).
Per quanto suesposto, dunque, l'opposizione proposta dal
[...]
, quale Ente capofila è fondata, non essendo il titolare Controparte_1
passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, e correttamente il
Tribunale la ha accolta, non disponendo nemmeno condanna per il minor importo accertato dal consulente difettando tutti i presupposti richiesti dalla normativa in esame.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
15 Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata condanna dell' al pagamento dell'importo di €. 214.754,02, detratto l'importo di €. 4.022,44 a carico del accertato dal consulente. CP_1
Sul punto, il Tribunale ha correttamente rilevato la assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata.
L'appellante ha, infatti, fondato la propria pretesa sulla scorta delle sole fatture prodotte in atti che, quali documenti di provenienza unilaterale, non hanno valore di piena prova nel giudizio di opposizione a cognizione piena.
Orbene, nel caso di specie, la richiesta condanna dell alla Parte_2
quasi totalità degli importi fatturati contrasta con la n.8 CP_5
del 22/4/2003 sulla “Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private- RR.SS.AA.”,
che ribadisce il principio della suddivisione tra oneri di carattere sanitario, a carico delle AA.SS.LL., e degli oneri di carattere sociale, a carico dei Comuni.
Il D.R.C. n.77 del 11.11.2011 dispone che “ …a partire dal 1° gennaio
2012 è fatto obbligo alle strutture che erogano prestazioni sociosanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del
D.P.C.M. del 29.11.2001, e secondo le disposizioni di cui all'allegato C
16 del Decreto Commissariale 6/2010, di fatturare alla nel cui territorio opera la struttura esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria, e all'utente /Comune la restante quota delle tariffe per la componente sociale, secondo le percentuali di seguito riportate”.
Orbene, nel caso di specie, dalle fatture emesse dall'appellante e allegate al monitorio, non è dato evincere né la effettiva esecuzione delle prestazioni rese, né la quota posta a carico dell' o di compartecipazione degli utenti, né, tampoco, la effettiva spettanza delle somme, anche alla luce del superamento dei tetti di spesa e della comunicazione in atti di regressione tariffaria.
Anche tale motivo non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti del e della
[...] Controparte_1
, avverso la sentenza n. n. 814/2023 del Controparte_2
Tribunale di Vallo della CA, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
17 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi €. 7160,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,
Parte I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oneri riflessi per l
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115
del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 09.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Balletti Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 316/2024, vertente
TRA
con sede legale in Vallo della Parte_1
CA (SA), alla via Valenzani, 60/78, in persona del legale rapp.te p.t,
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo
Macchia, con studio in Salerno, al L.re Trieste, 84.
1 APPELLANTE
E
, nella qualità di ente capofila dell'Ambito Controparte_1
Territoriale dei Servizi Sociali di Zona S08, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonello
Mainente.
NONCHE'
; in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucia Fiorillo
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Vallo della CA n.
814/2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado il Controparte_1
ha proposto opposizione al D.I. n. con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del della Parte_1
somma di €. 218.776,46, oltre accessori di legge, quale quota del
2 corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate “in Residenza Sanitaria
Assistita per Anziani non autosufficienti e cittadini affetti da demenza,
Alzheimer, e sindromi correlate”, a favore di assistiti del S.S.N. (in accreditamento), nel periodo dal 01.01.2015 al 31.10.2015, dovuta dal
Comune in base alla normativa di riferimento, chiedendone la revoca e,
in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
; a motivi dell'opposizione deduceva l'errata Controparte_2
imputazione e fatturazione al PSZ S8 (al di Vallo della CA, CP_1
quale Comune Capofila di detto PSZ) di somme rientranti nella quota sanitaria di competenza dell , secondo la normativa Parte_2
regionale vigente.
Si costituiva il che contestava Parte_1
l'opposizione chiedendone il rigetto, e, in subordine, chiedeva estendersi nei confronti dell' , la domanda già avanzata in Parte_2
sede monitoria.
Si costituiva l' che contestava la domanda proposta nei Parte_2
suoi confronti chiedendone il rigetto.
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U. tecnico contabile.
3 Con sentenza n. 814/2023, del 03.10.2023, il Tribunale di Vallo della
CA accoglieva l'opposizione e revocava, il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1
chiedendone la riforma, con il favore delle spese,
[...]
deducendo a motivi:
1) L'erroneo accoglimento dell'opposizione spiegata dal CP_1
fondata sulle risultanze della C.T.U. da cui emergeva che per tutti i pazienti affetti da demenze, in relazione ai primi 6/9 mesi
Parte dell'anno 2015, in Uvi, la quota a carico dell è indicata nella misura del 100% e la quota di compartecipazione del è CP_1
pari a €. 4.022,44; che, quindi, il Tribunale ha recepito acriticamente le risultanze” della C.T.U., in radicale contrasto con la normativa di riferimento, prevedenti la compartecipazione del in misura del 50%, non riconoscendo, peraltro, nemmeno CP_1
la quota a carico del per €. 4.022,44. CP_1
2) La omessa pronuncia sulla domanda subordinata nei confronti
Parte dell estesa dall'appellante con la comparsa di costituzione e risposta, a cui carico la consulenza aveva riconosciuto la quasi totalità degli importi di cui al monitorio, con la conseguenza che il
Parte Tribunale avrebbe dovuto condannare l al pagamento della somma di €. 214.754,02, detratto l'importo di €. 4.022,44 a carico
4 del che il Tribunale al riguardo ha motivato che non CP_1
risultava sia l'importo già fatturato all'azienda sanitaria stessa,
atteso che in atti non risultano depositate né le fatture emesse nei
Parte confronti dell da parte del CFKT, né i prospetti redatti
Parte dall da cui evincere l'importo erogabile dall'Ente; che, di contro, l non mai revocato in dubbio la regolare Parte_2
esecuzione delle prestazioni di cui è causa, né prospettato di aver pagato tale quota di corrispettivo, risultata a proprio carico,
deducendo che il relativo pagamento costituiva obbligazione altrui.
Si è costituita l' che ha contestato il gravame chiedendone il Parte_2
rigetto, deducendo la insussistenza dei presupposti per il pagamento a suo carico degli importi richiesti dall'appellante.
Quindi, all'udienza del 12.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata ritenuta alla decisone del Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneo accoglimento dell'opposizione proposta dal . Controparte_1
La doglianza non è fondata.
5 Al riguardo, giova premettere che la legge 8 novembre 2000, n. 328
(“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), ha riorganizzato il sistema dei servizi sociali secondo un modello, definito “a rete”, che vede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e l'integrazione dei loro interventi, avendo come destinatari degli interventi la persona e le famiglie e come obiettivi anche quello di prevenire, eliminare o ridurre “le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione”.
La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo
Stato (art. 1, comma 3, della legge n. 328 del 2000 e artt. 131 e 132 del
D.lg. n. 112 del 1998).
In particolare, le Regioni sono chiamate a formulare, di concerto con i
Comuni, e in relazione alle indicazioni del Piano Nazionale, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, attraverso il quale esercitano funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali realizzati sul territorio, favorendone l'integrazione con i servizi sanitari e con le politiche di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo;
determinano gli ambiti
6 territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;
nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie (artt. 8 e
18, comma 6, legge n. 328/2000).
Nell'ambito di questo sistema integrato “a rete”, l'art. 6 della legge attribuisce ai Comuni le funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, attraverso l'elaborazione del piano di zona locale, nei limiti delle risorse disponibili e con il coinvolgimento dei soggetti privati che partecipano alla “rete”
degli interventi di assistenza.
Spetta, poi, ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali, nonché l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti privati.
Infine, il quarto comma dell'art. 6, che interessa in questa sede, dispone che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
7 Il primo comma dell'art. 6 prevede, inoltre, che le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini,
secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
In particolare, a norma dell'art. 24 di detta legge (poi trasfuso nell'art. 30 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267), i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le quali possono prevedere, secondo il comma 3-bis introdotto dalla legge n. 265/1999, anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'art. 10 della legge regionale
Campania 23 ottobre 2007, n. 11, dispone che i Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le degli interventi socio-
sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei
8 servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale ed esercitano tali funzioni in forma associata in ambiti territoriali ai sensi dell'art. 19
mediante l'adozione del piano di zona, delle forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona di ciascun ambito territoriale;
adottano i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale.
Nel caso di specie, con la convenzione i Comuni compresi nell'ambito territoriale Salerno A7 si sono associati per la gestione unificata delle funzioni di prestazione dei servizi sociali e di prestazioni sociosanitarie,
dotandosi di un Ufficio Zona , il quale provvede CP_3 CP_4
ad acquisire, valutare e ammettere o respingere le domande di accesso alle prestazioni per le quali si prevede la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nel
Regolamento adottato con delibera del Coordinamento Istituzionale dei
Comuni dell'Ambito Territoriale S8 n. 36 del 24.8.2016, definendo un progetto personalizzato. In caso di ammissione alle prestazioni, l'Ufficio
comunica all'interessato anche la data di attivazione del servizio, il quale
9 viene attivato solo dopo che l'utente ha sottoscritto il consenso informato alla quota di compartecipazione eventualmente prevista a suo carico.
Ciò posto, secondo la prospettazione dell'appellante il Controparte_1
, quale Ente Capofila, in forza dei poteri di rappresentanza
[...]
dei Comuni associati e di gestione delle risorse, sarebbe il soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni socio-sanitarie erogate agli utenti, poiché residenti nell'ambito territoriale Salerno/8.
L'assunto non può essere condiviso.
Le prestazioni sociali e socio-sanitarie fanno capo al Comune di residenza, anche se questo ente esercita le funzioni amministrative inerenti all'erogazione delle prestazioni in forma associata con gli altri
Comuni appartenenti all'ambito territoriale Salerno/8.
Questa forma di cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni comuni, anche se si avvale di uffici comuni, non crea un soggetto munito di personalità giuridica autonoma rispetto a quella dei soggetti contraenti (Cass. 10.7.2020, n. 14811).
Ne consegue che titolare passivo dell'obbligo di pagare le prestazioni erogate non può essere l'Ufficio di Piano, che non è un soggetto
10 giuridico ma una struttura amministrativa a servizio dei Comuni
associati.
Titolare passivo non può essere nemmeno il Controparte_1 [...]
, nella qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale S/8, al CP_1
quale sono delegate le funzioni ed è attribuita la rappresentanza dei
Comuni associati.
La delega e la rappresentanza attribuiscono al Comune capofila il potere di operare in luogo e per conto dei Comuni deleganti, avvalendosi dell'ufficio comune preordinato all'attuazione del piano di zona, ma non pongono a suo carico l'obbligo di pagare tutte le prestazioni sociali e socio-sanitarie della popolazione residente nei Comuni dell'ambito territoriale Salerno/8.
Le obbligazioni restano in capo al di residenza dell'utente che CP_1
ha delegato le funzioni e la rappresentanza, non si trasferiscono in capo al che esercita la delega e la rappresentanza. CP_1
Allo stesso modo, la gestione delle risorse del fondo d'ambito territoriale destinate all'implementazione del piano di zona da parte del capofila non vale a trasferire al gestore le obbligazioni che per CP_1
legge fanno capo esclusivamente al di residenza dell'utente. CP_1
11 Ciò vuol dire che l'obbligazione dedotta in giudizio può essere fatta valere, in astratto, solo nei confronti del Comune di residenza dei singoli utenti e non nei confronti del . Controparte_1 CP_1
A prescindere dalla titolarità passiva del rapporto obbligatorio che, in astratto, spetta esclusivamente al Comune di residenza, in ogni caso,
l'obbligazione del Comune di pagare il corrispettivo delle prestazioni socio-sanitarie rese dalla struttura privata al proprio residente sorge solo se sussistono i fatti costitutivi previsti dalla legge.
In particolare: il provvedimento del Comune di residenza (o del Comune
capofila delegato) di accreditamento della struttura privata rispetto ai servizi sociali erogati in regime residenziale;
il provvedimento del
Comune di residenza (o del Comune capofila delegato) che, attraverso l'ufficio del piano di zona, accerta le condizioni di bisogno per l'accesso alle prestazioni e ai servizi in regime di residenzialità nella struttura e,
tenuto conto delle priorità e dei limiti delle risorse destinate definiti dal piano di zona, autorizza la stipula del contratto scritto con il quale assume l'onere di provvedere all'integrazione economica;
il contratto scritto concluso dal Comune di residenza (o del Comune capofila delegato) con la struttura, in attuazione del provvedimento autorizzativo.
12 In questi termini, l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 non pone a carico dei un onere incondizionato, ma prevede che l'obbligazione CP_1
sussiste solo se il Comune di residenza (o il Comune capofila delegato)
decide, avvalendosi dell'ufficio comune dell'ambito territoriale e nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal piano di zona, entro il limite economico delle risorse disponibili, di provvedere al pagamento delle prestazioni, predeterminando l'impegno di spesa. In particolare, il previamente informato, è chiamato a decidere sull'onere CP_1
economico di un ricovero stabile ed assumere o meno l'obbligazione in un quadro di dovuto bilanciamento tra il diritto all'assistenza sociale e l'esigenza di rispetto dei vincoli finanziari.
La Suprema Corte ha opportunamente chiarito, a tal proposito, che l'art. 6 della legge n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt.
183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del Comune di residenza di disporre il ricovero di persone presso strutture private è
subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.
Tale obbligo di assistenza, infatti, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (artt. 2, 32 e 38 Cost.), non è
incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi
13 costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma laddove dispone che il comune debba essere “previamente informato”),
ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione (Cass., ord., 22.2.2022, n.
5869).
Resta salva, ovviamente, la possibilità di impugnare il provvedimento innanzi alla autorità giurisdizionale competente. In mancanza di impugnazione, il giudice non potrà disapplicarlo alla stregua di un accertamento (quella sulla necessità, o non, dello stabile ricovero)
spettante non direttamente al giudice, bensì all'amministrazione, il cui esito ben poteva/doveva essere, se del caso, fatto oggetto adeguata impugnazione.
Di qui l'affermazione del principio per cui, “in tema di interventi sociali,
assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comune territorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 328 del
2000, la definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità
14 fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni.
L'Ente, inoltre, può assumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramente temporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso
è già tenuto, ove previamente informato, laddove si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto alla corrispondente prestazione. In tal caso, però, atteso il limite della disponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno più
circoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dal comune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazione assistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta del primo” (Cass. n.
5869/2022, cit.).
Per quanto suesposto, dunque, l'opposizione proposta dal
[...]
, quale Ente capofila è fondata, non essendo il titolare Controparte_1
passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, e correttamente il
Tribunale la ha accolta, non disponendo nemmeno condanna per il minor importo accertato dal consulente difettando tutti i presupposti richiesti dalla normativa in esame.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
15 Con il secondo motivo l'appellante si duole della mancata condanna dell' al pagamento dell'importo di €. 214.754,02, detratto l'importo di €. 4.022,44 a carico del accertato dal consulente. CP_1
Sul punto, il Tribunale ha correttamente rilevato la assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda subordinata.
L'appellante ha, infatti, fondato la propria pretesa sulla scorta delle sole fatture prodotte in atti che, quali documenti di provenienza unilaterale, non hanno valore di piena prova nel giudizio di opposizione a cognizione piena.
Orbene, nel caso di specie, la richiesta condanna dell alla Parte_2
quasi totalità degli importi fatturati contrasta con la n.8 CP_5
del 22/4/2003 sulla “Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private- RR.SS.AA.”,
che ribadisce il principio della suddivisione tra oneri di carattere sanitario, a carico delle AA.SS.LL., e degli oneri di carattere sociale, a carico dei Comuni.
Il D.R.C. n.77 del 11.11.2011 dispone che “ …a partire dal 1° gennaio
2012 è fatto obbligo alle strutture che erogano prestazioni sociosanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del
D.P.C.M. del 29.11.2001, e secondo le disposizioni di cui all'allegato C
16 del Decreto Commissariale 6/2010, di fatturare alla nel cui territorio opera la struttura esclusivamente le tariffe dovute per la componente sanitaria, e all'utente /Comune la restante quota delle tariffe per la componente sociale, secondo le percentuali di seguito riportate”.
Orbene, nel caso di specie, dalle fatture emesse dall'appellante e allegate al monitorio, non è dato evincere né la effettiva esecuzione delle prestazioni rese, né la quota posta a carico dell' o di compartecipazione degli utenti, né, tampoco, la effettiva spettanza delle somme, anche alla luce del superamento dei tetti di spesa e della comunicazione in atti di regressione tariffaria.
Anche tale motivo non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti del e della
[...] Controparte_1
, avverso la sentenza n. n. 814/2023 del Controparte_2
Tribunale di Vallo della CA, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
17 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi €. 7160,00 per onorario, oltre rimborso forfettario,
Parte I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oneri riflessi per l
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115
del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 09.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti
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