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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5487/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD7CR0200092 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7687/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 19.9.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di recupero di credito d'imposta indicato in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 3.456,85.
Parte ricorrente premetteva, in fatto, quanto segue:” - In data 22/11/2019 la ditta individuale Società_1
in persona della titolare Ricorrente_1 ha trasmesso la comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, c. 98 (Vd. Allegato
6); - Con la predetta comunicazione la ricorrente esponeva un investimento complessivo effettuato negli anni 2017 e 2018 parti ad euro 10.064,00 da cui sarebbe scaturito un credito di imposta di euro 4.529,00; -
Con provvedimento del 3/12/2019 l'Ufficio autorizzava la fruizione del credito d'imposta calcolando il credito fruibile per l'anno 2017 in euro 1.178,00 e per l'anno 2018 in euro 3.351,00 e nel medesimo provvedimento l'Agenzia delle Entrate comunicava che il credito poteva essere utilizzato in compensazione mediante presentazione del modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline a partire dal quinto giorno successivo alla data di presentazione della comunicazione;
- in data 26 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate provvedeva a notificare all'odierna esponente l'atto di recupero n. TD7CR0200092 2025 (Vd. Allegato 1), carentemente motivando che la ricorrente svolgerebbe attività di “Coltivazione di frutti oleosi” e dai modelli dichiarativi presentati per le annualità di imposta dal 2016 al 2023 non risulterebbe riportato alcun reddito di impresa e, conseguentemente, inquadrandolo esclusivamente come reddito agrario la ditta ricorrente non avrebbe potuto usufruire dell'agevolazione predetta;
In data 18/06/2025 la ricorrente presentava istanza in autotutela con la quale rilevava che ai sensi della L. n.208/2015 all'ultimo periodo dell'art. 1 co. 98 prevede espressamente che l'agevolazione è destinata “Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, (…) Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.
Ed ancora, nell'istanza si richiamava il comma 100 dell'art. 1 della citata legge, laddove viene precisato
“L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. In conclusione si chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero siccome illegittimamente emesso;
- Con provvedimento del 14 luglio
2025 l'Agenzia delle Entrate, con mere dichiarazioni di stile e generiche, rigettava l'istanza formulata dalla ditta, confermando l'operato dell'Ufficio;”
Ciò premesso, parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo di avere diritto alla agevolazione e che la stessa era stata peraltro preventivamente autorizzata dall'Agenzia delle Entrate, avendo la ditta esperito la procedura prevista dalla legge al fine di fruire del credito d'imposta.” la ditta
Società_1 – concludeva - presenta tutti i requisiti previsti dalla normativa per usufruire dell'agevolazione de qua, in particolare si tratta di azienda attiva nel settore della produzione di prodotti agricoli e non opera nei settori esclusi dall'agevolazione.”
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che il ” credito di imposta è riservato ai soggetti che conseguono reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR mentre la ditta ha determinato il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 TUIR come espresso in sede di dichiarazione dei redditi dove viene compilato esclusivamente il quadro RA. Da tali elementi è stato concluso che la ditta non possedeva i requisiti soggettivi per accedere legittimamente al credito d'imposta e per tale ragione le compensazioni di crediti inesistenti viene recuperata per l'importo beneficiato senza i dovuti presupposti per
€ 3.456,85 come da deleghe di pagamento trasmesse col codice dedicato 6869. A tali recuperi viene applicata la sanzione e gli interessi correlati.” Evidenziava che coloro che non posseggono un reddito di impresa non possono fruire del credito e che l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle Entrate in via telematica, che l'Ufficio esegue controllo solo formale e che pertanto l'azione di successivo recupero non è inibita.
All'odierna udienza il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate concludeva come da verbale. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Giova premettere che l' eccezione di carente motivazione del provvedimento impugnato è infondata, dal momento che l'atto contiene precisa illustrazione delle ragioni del recupero del credito d'imposta non spettante, ragioni che la ricorrente dimostra peraltro di avere perfettamente compreso, risiedendo esse nella circostanza che, secondo la dizione del comma 98 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, che ha istituito l'agevolazione in parola, essa è riservata ai titolari di reddito d'impresa, mentre la ricorrente risulta avere dichiarato reddito agricolo individuale e non di impresa.
La tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale l'aver dichiarato redditi ai sensi dell'art. 32 TUIR anziché redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR è circostanza che, da sola, basterebbe ad escludere dall'agevolazione risulta tuttavia non condivisibile.
In realtà, a mente della disposizione di cui all'art. 55 TUIR, primo comma “Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.”
Pertanto, anche i redditi delle ditte non organizzate in forma di impresa che presentano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti sono considerati redditi da impresa.
Tuttavia deve osservarsi che, nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato di esercitare la propria attività eccedendo i limiti di superficie utilizzata indicati dalle lettere b) e c) della suddetta disposizione di legge.
Pertanto l'atto di recupero impugnato risulta essere stato legittimamente emesso.
Ciò posto, non può non considerarsi che le doglianze della ricorrente relativamente all'affidamento che essa aveva riposto per via della concessa autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta appaiono fondate.
Parte ricorrente risulta infatti avere confidato sulla sussistenza del diritto in questione per via della concessa autorizzazione, atto che un semplicissimo controllo “formale” sulla insussistenza di dichiarazioni concernenti reddito d'impresa da parte della contribuente avrebbe facilmente evitato di far emettere. Pertanto risulta sussistere l'ipotesi regolata dall'art. 10 l. n. 212/2000 e le sanzioni irrogate devono essere annullate.
Il ricorso, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere pertanto accolto limitatamente alla irrogazione delle sanzioni.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto di recupero di credito d'imposta indicato in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla irrogazione delle sanzioni. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5487/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD7CR0200092 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7687/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 19.9.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'atto di recupero di credito d'imposta indicato in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, per un valore di causa di €. 3.456,85.
Parte ricorrente premetteva, in fatto, quanto segue:” - In data 22/11/2019 la ditta individuale Società_1
in persona della titolare Ricorrente_1 ha trasmesso la comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, c. 98 (Vd. Allegato
6); - Con la predetta comunicazione la ricorrente esponeva un investimento complessivo effettuato negli anni 2017 e 2018 parti ad euro 10.064,00 da cui sarebbe scaturito un credito di imposta di euro 4.529,00; -
Con provvedimento del 3/12/2019 l'Ufficio autorizzava la fruizione del credito d'imposta calcolando il credito fruibile per l'anno 2017 in euro 1.178,00 e per l'anno 2018 in euro 3.351,00 e nel medesimo provvedimento l'Agenzia delle Entrate comunicava che il credito poteva essere utilizzato in compensazione mediante presentazione del modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline a partire dal quinto giorno successivo alla data di presentazione della comunicazione;
- in data 26 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate provvedeva a notificare all'odierna esponente l'atto di recupero n. TD7CR0200092 2025 (Vd. Allegato 1), carentemente motivando che la ricorrente svolgerebbe attività di “Coltivazione di frutti oleosi” e dai modelli dichiarativi presentati per le annualità di imposta dal 2016 al 2023 non risulterebbe riportato alcun reddito di impresa e, conseguentemente, inquadrandolo esclusivamente come reddito agrario la ditta ricorrente non avrebbe potuto usufruire dell'agevolazione predetta;
In data 18/06/2025 la ricorrente presentava istanza in autotutela con la quale rilevava che ai sensi della L. n.208/2015 all'ultimo periodo dell'art. 1 co. 98 prevede espressamente che l'agevolazione è destinata “Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, (…) Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.
Ed ancora, nell'istanza si richiamava il comma 100 dell'art. 1 della citata legge, laddove viene precisato
“L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. In conclusione si chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero siccome illegittimamente emesso;
- Con provvedimento del 14 luglio
2025 l'Agenzia delle Entrate, con mere dichiarazioni di stile e generiche, rigettava l'istanza formulata dalla ditta, confermando l'operato dell'Ufficio;”
Ciò premesso, parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo di avere diritto alla agevolazione e che la stessa era stata peraltro preventivamente autorizzata dall'Agenzia delle Entrate, avendo la ditta esperito la procedura prevista dalla legge al fine di fruire del credito d'imposta.” la ditta
Società_1 – concludeva - presenta tutti i requisiti previsti dalla normativa per usufruire dell'agevolazione de qua, in particolare si tratta di azienda attiva nel settore della produzione di prodotti agricoli e non opera nei settori esclusi dall'agevolazione.”
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che il ” credito di imposta è riservato ai soggetti che conseguono reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR mentre la ditta ha determinato il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 TUIR come espresso in sede di dichiarazione dei redditi dove viene compilato esclusivamente il quadro RA. Da tali elementi è stato concluso che la ditta non possedeva i requisiti soggettivi per accedere legittimamente al credito d'imposta e per tale ragione le compensazioni di crediti inesistenti viene recuperata per l'importo beneficiato senza i dovuti presupposti per
€ 3.456,85 come da deleghe di pagamento trasmesse col codice dedicato 6869. A tali recuperi viene applicata la sanzione e gli interessi correlati.” Evidenziava che coloro che non posseggono un reddito di impresa non possono fruire del credito e che l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle Entrate in via telematica, che l'Ufficio esegue controllo solo formale e che pertanto l'azione di successivo recupero non è inibita.
All'odierna udienza il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate concludeva come da verbale. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Giova premettere che l' eccezione di carente motivazione del provvedimento impugnato è infondata, dal momento che l'atto contiene precisa illustrazione delle ragioni del recupero del credito d'imposta non spettante, ragioni che la ricorrente dimostra peraltro di avere perfettamente compreso, risiedendo esse nella circostanza che, secondo la dizione del comma 98 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, che ha istituito l'agevolazione in parola, essa è riservata ai titolari di reddito d'impresa, mentre la ricorrente risulta avere dichiarato reddito agricolo individuale e non di impresa.
La tesi dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale l'aver dichiarato redditi ai sensi dell'art. 32 TUIR anziché redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR è circostanza che, da sola, basterebbe ad escludere dall'agevolazione risulta tuttavia non condivisibile.
In realtà, a mente della disposizione di cui all'art. 55 TUIR, primo comma “Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.”
Pertanto, anche i redditi delle ditte non organizzate in forma di impresa che presentano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti sono considerati redditi da impresa.
Tuttavia deve osservarsi che, nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato di esercitare la propria attività eccedendo i limiti di superficie utilizzata indicati dalle lettere b) e c) della suddetta disposizione di legge.
Pertanto l'atto di recupero impugnato risulta essere stato legittimamente emesso.
Ciò posto, non può non considerarsi che le doglianze della ricorrente relativamente all'affidamento che essa aveva riposto per via della concessa autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta appaiono fondate.
Parte ricorrente risulta infatti avere confidato sulla sussistenza del diritto in questione per via della concessa autorizzazione, atto che un semplicissimo controllo “formale” sulla insussistenza di dichiarazioni concernenti reddito d'impresa da parte della contribuente avrebbe facilmente evitato di far emettere. Pertanto risulta sussistere l'ipotesi regolata dall'art. 10 l. n. 212/2000 e le sanzioni irrogate devono essere annullate.
Il ricorso, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere pertanto accolto limitatamente alla irrogazione delle sanzioni.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto di recupero di credito d'imposta indicato in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato limitatamente alla irrogazione delle sanzioni. Spese compensate.