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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3251/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 2023 ACCISE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 98 2023 inerente accise 2019 su gasolio per autotrazione emesso da Agenzia Dogane e Monopoli Roma 1 notificato il
15/6/2023 di € 8.716.274,78, chiedendone l'annullamento.
A seguito di PVC della Guardia di Finanza di Salerno il MA è stato ritenuto obbligato in solido al pagamento dell'accisa per indebita commercializzazione, in qualità di destinatario di carburante della Società_1 srl (poi Società_2 srl), di gasolio per autotrazione che nei documenti di trasporto (DAS) era falsamente indicato come gasolio agricolo ad aliquota agevolata.
Ricorrente_1In particolare il ha dedotto:
-il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento che ha pedissequamente riprodotto il
PVC della GdF senza alcuna autonoma valutazione;
-l'omessa produzione dei 473 DAS oggetto di contestazione non potendo avere conoscenza né del contenuto né della sottoscrizione degli stessi affermando di non aver avuto rapporti commerciali con la Società_1;
-di disporre di serbatoi della capacità massima di 80.000,00 litri non sufficienti a contenere le quantità di carburanti dei DAS oggetto di contestazione;
-di essere stato erroneamente ritenuto destinatario del carburante mentre avrebbero dovuto essere ritenuti destinatari la Società_4 e la Società_3 srl, società con le quali il Ricorrente_1 aveva concluso contratti per stoccaggio e custodia di prodotti petroliferi a loro destinati;
-la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Si è costituito in primo grado l'ADM chiedendo il rigetto del ricorso ed insistendo nella legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 14249/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'accertamento e condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza, sospensione rigettata da questa Corte con ordinanza del 9/9/2025.
Si è costituita in appello la ADM chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con condanna della controparte alle spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione impugnata che avrebbe erroneamente ritenuto motivato l'atto impositivo nonostante la mancata allegazione dei DAS richiamati nell'accertamento ed ha ritenuto legittima la mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Il motivo è infondato.
In ordine alla mancata allegazione all'accertamento dei DAS oggetto di contestazione osserva la Corte che gli stessi non potevano essere allegati in quanto facenti parte del compendio probatorio del procedimento penale n. 44055/2018 rgnr della Procura di Roma.
Conseguentemente, in considerazione del fatto che i DAS erano menzionati nel PVC della GdF
Ricorrente_1precedentemente notificato al , quest'ultimo in quanto portatore di uno specifico interesse, poteva richiedere la copia dei documenti all'autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 116 cpp, cosa che non ha ritenuto di fare e da ciò deriva che non è, quindi, configurabile alcuna carenza di motivazione dell'accertamento impugnato.
Non si ravvisa inoltre alcuna violazione del principio della motivazione dell'atto impugnato nella motivazione stesa dall'Ufficio per relationem al PVC della GdiF, atteso che nell'atto sono contenuti tutti gli elementi essenziali del PVC e tutti i riferimenti ai DAS ed al loro contenuto, la cui indicazione ha consentito al contribuente di individuare le parti del processo verbale che formano gli elementi della motivazione dell'atto impugnato e di esercitare compiutamente il diritto di difesa (ex multis Cass. ord. n.
19138/2025).
Per quanto concerne la lamentata mancata attivazione del contraddittorio preventivo si rammenta che il termine di 60 giorni di cui all'art. 12 c.7 L. 212/2000 per l'attivazione del contraddittorio, decorre dal primo verbale di constatazione che rileva l'irregolarità determinante l'esigibilità dell'accisa e la conseguente responsabilità del depositario sorgendo in quel momento l'interesse del contribuente a difendersi (Cass. sez. V n. 24305/2022).
Nel caso in esame l'irregolarità determinante l'esigibilità dell'accisa nei confronti del Ricorrente_1 è emersa con il PVC della GdF di Salerno notificato all'appellante il 5/9/2022, a seguito della cui notifica il Ricorrente_1 ha presentato le proprie osservazioni difensive in data 3/11/2022, ragion per cui non è ravvisabile la violazione dedotta dall'appellante.
Con il secondo motivo viene censurata la prima decisione che avrebbe ritenuto provata la qualità di gasolio per autotrazione invece che gasolio agricolo, relativamente a tutti i 473 DAS oggetto di contestazione quando, in realtà, l'accertamento della qualità del carburante sarebbe avvenuto soltanto con riferimento ad una autocisterna.
Il motivo è infondato. Osserva in proposito la Corte che a fronte degli esiti dell'accertamento effettuato dalla GdF a seguito del prelievo dalla cisterna del gasolio indicato come gasolio agricolo e risultato, invece, gasolio per autotrazione, gravava sul depositario l'onere di fornire la prova della regolarità dell'operazione o della propria completa estraneità alla condotta fraudolenta di terzi finalizzata all'evasione dell'accisa (Cass. sez. V n. 24305/2022), prova che l'appellante non ha fornito.
Ricorrente_1Difatti il si è limitato a delle generiche contestazioni dicendo che aveva concluso dei Società_4contratti di deposito di carburanti presso il proprio impianto con delle società, in particolare la e la Società_3, contratti che nel corso del 2019 sono stati risolti per mancata movimentazione, circostanza che esclude quanto tentato di sostenere dall'appellante che il carburante fosse destinato a dette società. Di contro il Ricorrente_1 non ha mai disconosciuto le sottoscrizioni a suo nome apposte sui DAS relativi al gasolio agricolo depositato presso il suo impianto dalla Società_1, né ha mai dimostrato che nelle date indicate sui DAS non fosse possibile che fosse stato depositato il gasolio indicato sui documenti perché i serbatoi erano in uso da parte di altre società, in quanto non ha mai richiesto copia dei DAS all'A.G penale come avrebbe potuto fare, ragion per cui non ha fornito alcuna prova della sua estraneità alla condotta fraudolenta contestata.
Con il terzo motivo e quarto motivo, che per connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provata la responsabilità solidale del Ricorrente_1 per il pagamento delle accise e la sua compartecipazione alla frode sebbene non risulti acquirente del carburante, ritenendo il suo ruolo di destinatario, sebbene non finale, del carburante commercializzato in violazione dell'accisa.
I motivi sono infondati.
A prescindere da quanto già argomentato in ordine al secondo motivo circa il fatto che l'appellante non ha provato la propria estraneità alle condotte fraudolente oggetto di contestazione con il PVC della
GdF, rileva la Corte che è principio giurisprudenziale consolidato che per le violazioni in materia di accise il depositario risponda a titolo di responsabilità oggettiva quand'anche risulti totalmente estraneo all'illecito, imputabile a terzi, ed abbia avuto un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione dei beni assoggettabili ad accisa (da ultimo Cass. sez. V ord. n. 16026/2025) e ciò indipendentemente dalla qualifica di depositario commerciale o di depositario fiscale del prodotto soggetto ad accisa.
Difatti entrambe le categorie di operatori sono inserite nel medesimo sistema di controllo rafforzato e rispondono della corretta gestione dei prodotti, trovando la loro responsabilità oggettiva fondamento nel rischio d'impresa relativo alla gestione di prodotti soggetti ad imposizione indiretta e nella correlata funzione di presidio antielusivo affidata dalla legge dall'operatore. Tale interpretazione è coerente con il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 504/1995 che sancisce che l'obbligazione tributaria per i prodotti sottoposti ad accisa sorge al momento della fabbricazione dei prodotti (comma 1) e che l'accisa è esigibile al momento dell'immissione in consumo, considerandosi immissione in consumo anche il caso di irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, accisa del cui pagamento risponde in solido anche il depositario autorizzato
(comma 2 lett. b-bis e comma 4 d.lgs 504/1995).
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato in quanto infondato con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 14249/2024 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 9.000,00 oltre accessori. Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3251/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 2023 ACCISE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 98 2023 inerente accise 2019 su gasolio per autotrazione emesso da Agenzia Dogane e Monopoli Roma 1 notificato il
15/6/2023 di € 8.716.274,78, chiedendone l'annullamento.
A seguito di PVC della Guardia di Finanza di Salerno il MA è stato ritenuto obbligato in solido al pagamento dell'accisa per indebita commercializzazione, in qualità di destinatario di carburante della Società_1 srl (poi Società_2 srl), di gasolio per autotrazione che nei documenti di trasporto (DAS) era falsamente indicato come gasolio agricolo ad aliquota agevolata.
Ricorrente_1In particolare il ha dedotto:
-il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento che ha pedissequamente riprodotto il
PVC della GdF senza alcuna autonoma valutazione;
-l'omessa produzione dei 473 DAS oggetto di contestazione non potendo avere conoscenza né del contenuto né della sottoscrizione degli stessi affermando di non aver avuto rapporti commerciali con la Società_1;
-di disporre di serbatoi della capacità massima di 80.000,00 litri non sufficienti a contenere le quantità di carburanti dei DAS oggetto di contestazione;
-di essere stato erroneamente ritenuto destinatario del carburante mentre avrebbero dovuto essere ritenuti destinatari la Società_4 e la Società_3 srl, società con le quali il Ricorrente_1 aveva concluso contratti per stoccaggio e custodia di prodotti petroliferi a loro destinati;
-la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Si è costituito in primo grado l'ADM chiedendo il rigetto del ricorso ed insistendo nella legittimità del proprio operato. Con sentenza n. 14249/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'accertamento e condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza, sospensione rigettata da questa Corte con ordinanza del 9/9/2025.
Si è costituita in appello la ADM chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con condanna della controparte alle spese.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione impugnata che avrebbe erroneamente ritenuto motivato l'atto impositivo nonostante la mancata allegazione dei DAS richiamati nell'accertamento ed ha ritenuto legittima la mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Il motivo è infondato.
In ordine alla mancata allegazione all'accertamento dei DAS oggetto di contestazione osserva la Corte che gli stessi non potevano essere allegati in quanto facenti parte del compendio probatorio del procedimento penale n. 44055/2018 rgnr della Procura di Roma.
Conseguentemente, in considerazione del fatto che i DAS erano menzionati nel PVC della GdF
Ricorrente_1precedentemente notificato al , quest'ultimo in quanto portatore di uno specifico interesse, poteva richiedere la copia dei documenti all'autorità giudiziaria penale ai sensi dell'art. 116 cpp, cosa che non ha ritenuto di fare e da ciò deriva che non è, quindi, configurabile alcuna carenza di motivazione dell'accertamento impugnato.
Non si ravvisa inoltre alcuna violazione del principio della motivazione dell'atto impugnato nella motivazione stesa dall'Ufficio per relationem al PVC della GdiF, atteso che nell'atto sono contenuti tutti gli elementi essenziali del PVC e tutti i riferimenti ai DAS ed al loro contenuto, la cui indicazione ha consentito al contribuente di individuare le parti del processo verbale che formano gli elementi della motivazione dell'atto impugnato e di esercitare compiutamente il diritto di difesa (ex multis Cass. ord. n.
19138/2025).
Per quanto concerne la lamentata mancata attivazione del contraddittorio preventivo si rammenta che il termine di 60 giorni di cui all'art. 12 c.7 L. 212/2000 per l'attivazione del contraddittorio, decorre dal primo verbale di constatazione che rileva l'irregolarità determinante l'esigibilità dell'accisa e la conseguente responsabilità del depositario sorgendo in quel momento l'interesse del contribuente a difendersi (Cass. sez. V n. 24305/2022).
Nel caso in esame l'irregolarità determinante l'esigibilità dell'accisa nei confronti del Ricorrente_1 è emersa con il PVC della GdF di Salerno notificato all'appellante il 5/9/2022, a seguito della cui notifica il Ricorrente_1 ha presentato le proprie osservazioni difensive in data 3/11/2022, ragion per cui non è ravvisabile la violazione dedotta dall'appellante.
Con il secondo motivo viene censurata la prima decisione che avrebbe ritenuto provata la qualità di gasolio per autotrazione invece che gasolio agricolo, relativamente a tutti i 473 DAS oggetto di contestazione quando, in realtà, l'accertamento della qualità del carburante sarebbe avvenuto soltanto con riferimento ad una autocisterna.
Il motivo è infondato. Osserva in proposito la Corte che a fronte degli esiti dell'accertamento effettuato dalla GdF a seguito del prelievo dalla cisterna del gasolio indicato come gasolio agricolo e risultato, invece, gasolio per autotrazione, gravava sul depositario l'onere di fornire la prova della regolarità dell'operazione o della propria completa estraneità alla condotta fraudolenta di terzi finalizzata all'evasione dell'accisa (Cass. sez. V n. 24305/2022), prova che l'appellante non ha fornito.
Ricorrente_1Difatti il si è limitato a delle generiche contestazioni dicendo che aveva concluso dei Società_4contratti di deposito di carburanti presso il proprio impianto con delle società, in particolare la e la Società_3, contratti che nel corso del 2019 sono stati risolti per mancata movimentazione, circostanza che esclude quanto tentato di sostenere dall'appellante che il carburante fosse destinato a dette società. Di contro il Ricorrente_1 non ha mai disconosciuto le sottoscrizioni a suo nome apposte sui DAS relativi al gasolio agricolo depositato presso il suo impianto dalla Società_1, né ha mai dimostrato che nelle date indicate sui DAS non fosse possibile che fosse stato depositato il gasolio indicato sui documenti perché i serbatoi erano in uso da parte di altre società, in quanto non ha mai richiesto copia dei DAS all'A.G penale come avrebbe potuto fare, ragion per cui non ha fornito alcuna prova della sua estraneità alla condotta fraudolenta contestata.
Con il terzo motivo e quarto motivo, che per connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provata la responsabilità solidale del Ricorrente_1 per il pagamento delle accise e la sua compartecipazione alla frode sebbene non risulti acquirente del carburante, ritenendo il suo ruolo di destinatario, sebbene non finale, del carburante commercializzato in violazione dell'accisa.
I motivi sono infondati.
A prescindere da quanto già argomentato in ordine al secondo motivo circa il fatto che l'appellante non ha provato la propria estraneità alle condotte fraudolente oggetto di contestazione con il PVC della
GdF, rileva la Corte che è principio giurisprudenziale consolidato che per le violazioni in materia di accise il depositario risponda a titolo di responsabilità oggettiva quand'anche risulti totalmente estraneo all'illecito, imputabile a terzi, ed abbia avuto un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione dei beni assoggettabili ad accisa (da ultimo Cass. sez. V ord. n. 16026/2025) e ciò indipendentemente dalla qualifica di depositario commerciale o di depositario fiscale del prodotto soggetto ad accisa.
Difatti entrambe le categorie di operatori sono inserite nel medesimo sistema di controllo rafforzato e rispondono della corretta gestione dei prodotti, trovando la loro responsabilità oggettiva fondamento nel rischio d'impresa relativo alla gestione di prodotti soggetti ad imposizione indiretta e nella correlata funzione di presidio antielusivo affidata dalla legge dall'operatore. Tale interpretazione è coerente con il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 504/1995 che sancisce che l'obbligazione tributaria per i prodotti sottoposti ad accisa sorge al momento della fabbricazione dei prodotti (comma 1) e che l'accisa è esigibile al momento dell'immissione in consumo, considerandosi immissione in consumo anche il caso di irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, accisa del cui pagamento risponde in solido anche il depositario autorizzato
(comma 2 lett. b-bis e comma 4 d.lgs 504/1995).
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato in quanto infondato con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 14249/2024 della CGT di primo grado di Roma.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 9.000,00 oltre accessori. Roma 3/2/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri