Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/05/2026, n. 8549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8549 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15860 del 2022, proposto da Soi - Società Oftalmologica Italiana Associazione Medici Oculisti Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Italiana Medici Oculisti – A.I.M.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Tomassetti, Luca Beccarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
parziale della Determina del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale – del 27.9.2022, DGPROF 0051130-P-27.09.2022 - con la quale si trasmetteva ai competenti Uffici, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Salute, l'Elenco composto di n. 411 società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, nella parte in cui ammette nel suindicato elenco l'inserimento della AIMO Associazione Italiana Medici Oculisti; nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Italiana Medici Oculisti – A.I.M.O. e di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In sostanza, la ricorrente associazione sindacale lamenta l’inserimento, asseritamente operato dagli atti gravati con il presente ricorso, di altra associazione sindacale nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, L. n. 24/2017 (di seguito “Elenco”).
La ragione essenziale della doglianza è che la AIMO, controinteressata, non avrebbe sufficiente rappresentatività, che sarebbe inferiore al parametro del 30% normativamente previsto, e che comunque non sarebbe stata effettuata sufficiente istruttoria in tale senso. Il menzionato parametro era previsto dall’art. 2, comma 2, DM 2 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 2017. Con il DM appena menzionato veniva istituito l’Elenco per cui è causa e, al contempo, si definivano, sulla base di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 24/2017, i requisiti che le società scientifiche e le associazioni tecnico - scientifiche dovevano possedere ai fini dell’iscrizione nell’Elenco medesimo.
I motivi di ricorso attengono: il primo a “ Illegittimità della Determina 0051130-P-27/09/2022 per violazione di legge: articolo 5, L. 24/2017 articolo 2 e articolo 3, D.M. 2.08.2017 ”; il secondo a “ Illegittimità della Determina 0051130-P-27/09/2022 per violazione dell’articolo 97 della Costituzione - “buon andamento e imparzialità della P.A .”.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la controinteressata, che hanno sollevato diverse eccezioni di rito e dedotto nel merito, oltre che domandato il respingimento del ricorso.
In particolare, con memoria depositata in vista dell’udienza l’Amministrazione ha eccepito che: a) sussiste inammissibilità del ricorso per tardività, per mancata impugnazione delle determine 6-11-2018 e 19-12-2018 recanti il primo elenco delle società e delle associazioni di cui al D.M. 2-8-2017, nel quale l’AIMO era inserita; b) sussiste inammissibilità del ricorso per mancata, tempestiva, impugnazione della determina n. 1231 dell’8-1-2024, recante aggiornamento dell’elenco con inclusione definitiva, senza alcuna riserva dell’AIMO; c) sussiste inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente LL, ma anche della SO, atteso che nessun pregiudizio specifico, immediato e diretto deriva alla stessa dall’iscrizione di altra associazione sindacale all’Elenco; d) sussiste improcedibilità del gravame, atteso che l’elenco del 27-9-2022 è stato successivamente aggiornato con la predetta determina dell’8-1-2024.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Preliminarmente, il Collegio ritiene corretta l’impostazione dell’Amministrazione, sostanzialmente condivisa dalla controinteressata, secondo cui sussistono diversi profili ostativi all’esame nel merito del ricorso, e specificamente: (i) il ricorso è inammissibile a causa della assenza di censure rivolte alle determine 6-11-2018 e 19-12-2018 che contenevano il primo elenco delle società e delle associazioni di cui al D.M. 2-8-2017, nel quale l’AIMO era già inserita, ed i cui effetti si sono consolidati, di modo che sarebbe illogico escludere detta associazione dai successivi elenchi; (ii) il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a causa della mancata (tempestiva) impugnazione della determina n. 1231 dell’8-1-2024, che contiene l’aggiornamento dell’elenco in parola con inclusione definitiva, senza alcuna riserva dell’AIMO; (iii) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, perché né il ricorrente LL né la SO hanno un interesse immediato, diretto ed attuale alla contestazione della posizione della controinteressata (che nulla aggiunge e nulla toglie alla sfera giuridica dei ricorrenti), e comunque non è stata data prova dell’esistenza di tale interesse.
In base a quanto appena notato il Collegio può considerarsi dispensato dall’esame delle altre eccezioni in rito che vanno considerate assorbite in quelle appena delibate.
Nel merito le due doglianze ricorsuali, che possono essere esaminate congiuntamente stante la relativa connessione, sono comunque infondate visto il quadro normativo e fattuale non chiaro in ordine a quali fossero i parametri sulla cui base andava computata la rappresentatività che viene contestata dalla ricorrente SO alla controinteressata AIMO.
Nello specifico, secondo la ricorrente, la dichiarazione operata dalla controinteressata di contare “700 iscritti” voleva dire quantificare gli specialisti oftalmologi nell’anno 2017 in circa 2.100 unità per rispettare il parametro del 30% di cui si è detto.
Ma, sempre secondo la ricorrente, solo gli iscritti alla SO Società Oftalmologica Italiana, Associazione Medici Oculisti Italiani, sarebbero stati all’epoca degli atti impugnati ben oltre le 4.000 unità.
Il requisito in parola (rappresentatività di almeno il 30%) per l’accesso all’Elenco di cui si discorre, quindi, non sarebbe stato rispettato dalla controinteressata AIMO.
Ritiene il Collegio che la doglianza in esame non possa essere accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la ricorrente non ha dimostrato di avere un numero di iscritti, non in quiescenza, pari a quello dichiarato.
In secondo luogo, appaiono convincenti le difese dell’Amministrazione e della controinteressata secondo le quali non era possibile rinvenire alcun pubblico elenco, come ad esempio un albo nazionale, dal quale ricavare il numero complessivo dei medici specializzati in oftalmologia operativi al momento dell’emanazione degli atti impugnati, e pertanto non era possibile identificare in maniera certa il numero complessivo dei medici oculisti, non in quiescenza, nel territorio della Repubblica Italiana, senza considerare la possibilità di ulteriori sub specializzazioni nel predetto settore.
Da quanto sopra deriva la correttezza dell’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto, nelle prime applicazioni, tra cui quella qui in discussione, di interpretare la normativa pertinente in senso flessibile e rispettosa del principio di massima rappresentatività dell’Elenco e di quello di par condicio tra i professionisti iscritti alle diverse associazioni sindacali.
In definitiva, quindi, il ricorso va respinto in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato (pluralità di ragioni di respingimento da considerarsi rituale alla stregua di Cons. Stato, Ad. Plen., 16/2024).
Le spese di lite possono essere compensare in ragione dei caratteri di novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL LA, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | CL LA |
IL SEGRETARIO