CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SU PAOLA, Giudice monocratico in data 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p. A. P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Besnate - Piazza Mazzini 16 21010 Besnate VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 566-2020 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'atto impugnato, emesso dal Comune di
Besante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 288/23, depositato in via telematica in data 19.7.2023, Ricorrente_1
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di liquidazione n. 566/2020 del 6 febbraio 2023, notificato ad Ricorrente_1 in data 24 febbraio 2023 dal Comune di Besnate, avente ad oggetto la Tassa Annuale sui Rifiuti (cd. “TARI”) per l'anno d'imposta 2020, per un importo complessivo di euro 1.927,79: la ricorrente rilevava di essere obbligata, in qualità di società concessionaria dello Stato per l'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 24 del Codice della Strada
e della convenzione in essere, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, ricadenti nel perimetro autostradale e che il Comune, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti con riferimento alla rete autostradale e alle relative pertinenze, era priva di legittimazione a svolgere tale servizio.
Non si costituiva il Comune di Besnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il Comune di Besnate richiedeva ad Ricorrente_1 il pagamento della TARI, in relazione ad alcuni fabbricati ricadenti nel compendio immobiliare della Stazione di Esazione di Besnate.
La ricorrente Ricorrente_1 è società concessionaria dello Stato per l'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse: orbene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 143/1994, nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti avvenga su tratti stradali di competenza non comunale trova applicazione l'articolo
14 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992, tuttora vigente, che dispone che gli enti proprietari delle strade, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, provvedono, fra l'altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” e, ai sensi dello stesso articolo, comma 3, per le strade in concessione “i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.
Poiché l'atto impugnato si riferisce ad aree di servizio e fabbricati presenti nell'area di esazione, gli stessi sono da considerare pertinenze della rete autostradale e vale la pena ricordare che, ex art. 24 CdS c.4.
“Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità”.
Nulla quaestio, pertanto, circa il fatto che il comune non avesse alcun potere di intimare il pagamento della TARI alla Ricorrente_1 spa.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il resistente comune di Besnate a pagare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge.
Varese, 17.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Avv. Paola Surano
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SU PAOLA, Giudice monocratico in data 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p. A. P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Besnate - Piazza Mazzini 16 21010 Besnate VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 566-2020 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'atto impugnato, emesso dal Comune di
Besante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 288/23, depositato in via telematica in data 19.7.2023, Ricorrente_1
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di liquidazione n. 566/2020 del 6 febbraio 2023, notificato ad Ricorrente_1 in data 24 febbraio 2023 dal Comune di Besnate, avente ad oggetto la Tassa Annuale sui Rifiuti (cd. “TARI”) per l'anno d'imposta 2020, per un importo complessivo di euro 1.927,79: la ricorrente rilevava di essere obbligata, in qualità di società concessionaria dello Stato per l'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 24 del Codice della Strada
e della convenzione in essere, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, ricadenti nel perimetro autostradale e che il Comune, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti con riferimento alla rete autostradale e alle relative pertinenze, era priva di legittimazione a svolgere tale servizio.
Non si costituiva il Comune di Besnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il Comune di Besnate richiedeva ad Ricorrente_1 il pagamento della TARI, in relazione ad alcuni fabbricati ricadenti nel compendio immobiliare della Stazione di Esazione di Besnate.
La ricorrente Ricorrente_1 è società concessionaria dello Stato per l'erogazione del servizio autostradale di pubblico interesse: orbene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 143/1994, nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti avvenga su tratti stradali di competenza non comunale trova applicazione l'articolo
14 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992, tuttora vigente, che dispone che gli enti proprietari delle strade, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”, provvedono, fra l'altro, “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” e, ai sensi dello stesso articolo, comma 3, per le strade in concessione “i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.
Poiché l'atto impugnato si riferisce ad aree di servizio e fabbricati presenti nell'area di esazione, gli stessi sono da considerare pertinenze della rete autostradale e vale la pena ricordare che, ex art. 24 CdS c.4.
“Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità”.
Nulla quaestio, pertanto, circa il fatto che il comune non avesse alcun potere di intimare il pagamento della TARI alla Ricorrente_1 spa.
Il ricorso va pertanto accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna il resistente comune di Besnate a pagare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge.
Varese, 17.4.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Avv. Paola Surano