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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8723 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 25/11/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 1413/2025 R.G.
TRA c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 STEFANO DI GIACOMO e ANTONINO DI GIACOMO presso il cui studio in Modica (RG) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA
CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.01.2025, parte ricorrente agiva nei confronti dell' al fine di
CP_1 ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, l'accertamento che gli indebiti contestati dall' — pari ad euro 13.512,83 per il periodo da gennaio 2022 a
CP_1 novembre 2024, e ad euro 2.812,04 per il periodo da gennaio 2024 a luglio 2024, ovvero per il diverso periodo che fosse accertato in corso di causa — non fossero ripetibili, e, dunque, non fossero dovuti;
in ogni caso, chiedeva di condannare l' alla restituzione di quanto
CP_1 eventualmente recuperato e trattenuto, o spontaneamente restituito in buona fede, maggiorato degli interessi legali. Con vittoria di spese comprensive della maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali e attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari. Si costituiva tempestivamente l' eccependo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed
CP_1 infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
CP_ Andando ad esaminare i due indebiti, e la relazione istruttoria prodotta dall' il primo, avente n. 18852334 della sede di Napoli del 3 luglio 2024, per un importo di euro 2.812,04, è relativo al periodo da 01/2024 a 07/2024, e si fonda sul fatto che sono state riscosse rate di maggiorazione della pensione di inabilità civile (100%) non dovute per motivi reddituali. Invero, nell'anno 2023 il ricorrente aveva redditi pari a 12.356,00 (vedi 730) tali da non permettere l'erogazione della maggiorazione sociale per l'anno successivo 2024; in una domanda di APE sociale del 2023 presentata dal ricorrente lo stesso e la di lui coniuge avevano dichiarato di “Non Possedere altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia (ad esempio lavoro, immobili, capitali, ecc.)” per l'anno 2023, a differenza di quanto si evince dal modello 730. Il secondo, avente n. della sede di Napoli del 18 novembre 2024, per un importo di euro P.IVA_1 13.512,83, è relativo al periodo 01/2022 - 11/2024 per la maggiorazione della pensione di inabilità civile (100%) non dovuta negli anni 2022 e 2023 oltre alla pensione di inabilità civile non dovuta per l'anno 2024 (solo pensione senza maggiorazione). In riferimento a quest'ultimo periodo (pensione 100% erogata nel 2024) si fa presente che la somma del reddito da APE sociale del 2024 (18.000 euro complessivi) e di quello dei redditi del 730 per l'anno 2023 comporta il superamento del limite reddituale per la pensione, sempre tenuto conto che nella domanda di APE sociale il reddito comunicato dal ricorrente per il 2023 era come indicato al precedente capoverso, laddove era di 12.356,00 euro dal mod. 730. Per il periodo 2022 e 2023, certamente la presenza di redditi da mod. 730 non consente l'erogazione della maggiorazione sociale per motivi reddituali. Per entrambi gli indebiti parte ricorrente ha eseguito la comunicazione dei redditi, in data 11.5.2023 per il 2022, ed in data 24.5.2024 per il 2023. Orbene, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale in tema, secondo il quale nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' : a detto ente già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, con suo conseguente onere del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 ha stabilito che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui risulta perciò confermato che i detti titolari non devono comunicare all' la propria situazione reddituale ove sia già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all' . CP_1
Al riguardo può infine richiamarsi la recente sentenza della Corte di Cassazione del 30/06/2020, n.13223, secondo la quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” Inoltre: “Vale anche per l'indebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.” Da ultimo si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 27.1.2023, che, nell'individuare i presupposti elaborati dalla Corte EDU che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, in tema di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento. < individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione. L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato…. Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole...
9.– A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto…
10.– Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma invero differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per completezza, è opportuno brevemente richiamare. 10.1.– Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88…; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448…; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850…; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173…), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).>> Ne consegue che, considerato che gli indebiti oggetto di contestazione si riferiscono agli anni 2022, 2023 e 2024, e che la dichiarazione dei redditi risulta documentato che sia stata fatta nell'anno successivo per quelli maturati nell'anno precedente;
rilevato che l'ente non ha provato il proprio assunto concernente il dolo del pensionato, in merito a redditi dichiarati in modo non conforme con riguardo alle prestazioni per cui è indebito;
considerato, infatti, che le dichiarazioni rese con riferimento alla domanda di APE sociale rilevano con riferimento a tale prestazione, dando luogo, se del caso, ad un indebito riferito ad essa, e non alla prestazione n. 044-510007235551 Cat. INVCIV oggetto di causa;
la domanda in parte qua va accolta. Con riferimento al 2024 ed alla pensione di inabilità erogata nel 2024, il recupero potrà valere solo per le mensilità di pensione successive alla comunicazione dell'indebito del 18 novembre 2024. In tali termini va accolta la domanda con condanna dell' alla restituzione di quanto recuperato CP_1 a tale titolo, oltre interessi dalle date delle indebite trattenute al saldo. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della maggiorazione di cui al comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94 (“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche…”).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione CP_ in favore dell' degli importi di cui agli indebiti oggetto di causa, nei limiti di cui in motivazione;
b) per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto recuperato a tale titolo, oltre CP_1 interessi dalle date delle indebite trattenute al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 2.965,00, oltre €. 43,00 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai legali antistatari. Napoli 25.11.25
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 25/11/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 1413/2025 R.G.
TRA c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 STEFANO DI GIACOMO e ANTONINO DI GIACOMO presso il cui studio in Modica (RG) elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA
CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.01.2025, parte ricorrente agiva nei confronti dell' al fine di
CP_1 ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, l'accertamento che gli indebiti contestati dall' — pari ad euro 13.512,83 per il periodo da gennaio 2022 a
CP_1 novembre 2024, e ad euro 2.812,04 per il periodo da gennaio 2024 a luglio 2024, ovvero per il diverso periodo che fosse accertato in corso di causa — non fossero ripetibili, e, dunque, non fossero dovuti;
in ogni caso, chiedeva di condannare l' alla restituzione di quanto
CP_1 eventualmente recuperato e trattenuto, o spontaneamente restituito in buona fede, maggiorato degli interessi legali. Con vittoria di spese comprensive della maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali e attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari. Si costituiva tempestivamente l' eccependo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed
CP_1 infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
CP_ Andando ad esaminare i due indebiti, e la relazione istruttoria prodotta dall' il primo, avente n. 18852334 della sede di Napoli del 3 luglio 2024, per un importo di euro 2.812,04, è relativo al periodo da 01/2024 a 07/2024, e si fonda sul fatto che sono state riscosse rate di maggiorazione della pensione di inabilità civile (100%) non dovute per motivi reddituali. Invero, nell'anno 2023 il ricorrente aveva redditi pari a 12.356,00 (vedi 730) tali da non permettere l'erogazione della maggiorazione sociale per l'anno successivo 2024; in una domanda di APE sociale del 2023 presentata dal ricorrente lo stesso e la di lui coniuge avevano dichiarato di “Non Possedere altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia (ad esempio lavoro, immobili, capitali, ecc.)” per l'anno 2023, a differenza di quanto si evince dal modello 730. Il secondo, avente n. della sede di Napoli del 18 novembre 2024, per un importo di euro P.IVA_1 13.512,83, è relativo al periodo 01/2022 - 11/2024 per la maggiorazione della pensione di inabilità civile (100%) non dovuta negli anni 2022 e 2023 oltre alla pensione di inabilità civile non dovuta per l'anno 2024 (solo pensione senza maggiorazione). In riferimento a quest'ultimo periodo (pensione 100% erogata nel 2024) si fa presente che la somma del reddito da APE sociale del 2024 (18.000 euro complessivi) e di quello dei redditi del 730 per l'anno 2023 comporta il superamento del limite reddituale per la pensione, sempre tenuto conto che nella domanda di APE sociale il reddito comunicato dal ricorrente per il 2023 era come indicato al precedente capoverso, laddove era di 12.356,00 euro dal mod. 730. Per il periodo 2022 e 2023, certamente la presenza di redditi da mod. 730 non consente l'erogazione della maggiorazione sociale per motivi reddituali. Per entrambi gli indebiti parte ricorrente ha eseguito la comunicazione dei redditi, in data 11.5.2023 per il 2022, ed in data 24.5.2024 per il 2023. Orbene, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale in tema, secondo il quale nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' : a detto ente già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, CP_1 conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, con suo conseguente onere del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 ha stabilito che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui risulta perciò confermato che i detti titolari non devono comunicare all' la propria situazione reddituale ove sia già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all' . CP_1
Al riguardo può infine richiamarsi la recente sentenza della Corte di Cassazione del 30/06/2020, n.13223, secondo la quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” Inoltre: “Vale anche per l'indebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.” Da ultimo si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 8 del 27.1.2023, che, nell'individuare i presupposti elaborati dalla Corte EDU che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, in tema di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento. < individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione. L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato…. Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole...
9.– A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto…
10.– Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma invero differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per completezza, è opportuno brevemente richiamare. 10.1.– Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88…; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali). Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448…; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850…; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173…), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978). Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).>> Ne consegue che, considerato che gli indebiti oggetto di contestazione si riferiscono agli anni 2022, 2023 e 2024, e che la dichiarazione dei redditi risulta documentato che sia stata fatta nell'anno successivo per quelli maturati nell'anno precedente;
rilevato che l'ente non ha provato il proprio assunto concernente il dolo del pensionato, in merito a redditi dichiarati in modo non conforme con riguardo alle prestazioni per cui è indebito;
considerato, infatti, che le dichiarazioni rese con riferimento alla domanda di APE sociale rilevano con riferimento a tale prestazione, dando luogo, se del caso, ad un indebito riferito ad essa, e non alla prestazione n. 044-510007235551 Cat. INVCIV oggetto di causa;
la domanda in parte qua va accolta. Con riferimento al 2024 ed alla pensione di inabilità erogata nel 2024, il recupero potrà valere solo per le mensilità di pensione successive alla comunicazione dell'indebito del 18 novembre 2024. In tali termini va accolta la domanda con condanna dell' alla restituzione di quanto recuperato CP_1 a tale titolo, oltre interessi dalle date delle indebite trattenute al saldo. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della maggiorazione di cui al comma 1 bis dell'art. 4 del DM 55/94 (“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche…”).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione CP_ in favore dell' degli importi di cui agli indebiti oggetto di causa, nei limiti di cui in motivazione;
b) per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto recuperato a tale titolo, oltre CP_1 interessi dalle date delle indebite trattenute al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 2.965,00, oltre €. 43,00 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai legali antistatari. Napoli 25.11.25
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon