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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4888/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230013770454000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.06.2025 ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regiona Siciliana
e depositato telematicamente il 20.06.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che asseriva essergli stata notificata in data 16.04.2025 e che conteneva la iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2020 per due veicolo per la somma complessiva di
€.573,08.
Il ricorrente sosteneva che la cartella era affetta da nullità derivata per la omessa notifica dell'avviso prodromico e che il tributo si era estinto per prescrizione triennale.
Agenzia delle Entrate - Riscossione con memoria di costituzione dell'8.01.2026 eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività sul presupposto che la cartella esattoriale fosse stata notificata in data 15.03.2025 e, nel merito, rilevava la regolarità del proprio comportamento ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
La Regione Siciliana, con memoria datata 22.01.2026 rilevava che i ruoli erano stati consegnati entro il triennio dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere pagati (il ruolo 1696/2023 era stato consegnato all'agente della riscossione in data 25.04.2025 e quello n. 198/2023 il 10.05.2023. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso o, almeno, che le spese di causa venissero dichiarate compensate nei suoi confronti.
La difesa del ricorrente con memoria illustrativa insisteva nel sostenere la tempestività del ricorso per il fatto che la raccomandata era stata consegnata al contribuente in data 16.04.2025.
All'odierna udienza, nel cui corso i procuratori del ricorrente e dell'agente della riscossione ribadivano i propri punti di vista, la Corte decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione preliminare che deve essere risolta, atteso il suo carattere assorbente di ogni altro motivo di merito, è quella relativa alla tempestività o meno del ricorso che, come recita l'art. 21 d.lgs. 546/1992, deve essere notificato alle parti convenute entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato "a pena di inammissibilità". Orbene, dalla documentazione prodotta da DE e allegata agli atti del processo telematico si evince che la raccomandata con la quale è stata notificata la cartella esattoriale per cui è causa è stata consegnata a
Banca_1 in data 18.02. 2025 (sono stati depositati l'attestazione di consegna e la distinta di accesso che comprende la raccomandata indirizzata al Ricorrente_1 residente in [...]e l'avviso di deposito alla Casa Comunale del 13.02.2025) e che la raccomandata è stata ritirata dal ricorrente in data 15.03.2025
(vedi ricevuta che risulta sottoscritta dal destinatario che nulla ha eccepito in ordine alla paternità della sottoscrizione). Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta che in data 18.02.2025 sono stati tentati due accessi presso l'abitazione sita in Indirizzo_1; che la consegna alle Poste è datata 18.02.2025 e che la raccomandata è stata ricevuta il 18.03.2025.
Ne discende la tardività della proposizione del ricorso che è stato notificato alle parti evocate in giudizio in data 10.06.2025 ben oltre il termine previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. Le spese di causa possono essere regolamentate nel modo seguente: a) quanto alla Regione, attesa la sua stessa richiesta in tal senso, le spese possono essere dichiarate compensate;
b) quanto ad DE, che ha fondatamente eccepito e dimostrato la tardività del ricorso, le spese vanno poste a carico del ricorrente in ragione della infondatezza dei propri assunti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione liquidandole in €.300,00 oltre accessori come per legge. Dichiara compensate le spese nei confronti della
Regione Siciliana. Così deciso in Messina il 29.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4888/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230013770454000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.06.2025 ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regiona Siciliana
e depositato telematicamente il 20.06.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che asseriva essergli stata notificata in data 16.04.2025 e che conteneva la iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2020 per due veicolo per la somma complessiva di
€.573,08.
Il ricorrente sosteneva che la cartella era affetta da nullità derivata per la omessa notifica dell'avviso prodromico e che il tributo si era estinto per prescrizione triennale.
Agenzia delle Entrate - Riscossione con memoria di costituzione dell'8.01.2026 eccepiva la inammissibilità del ricorso per tardività sul presupposto che la cartella esattoriale fosse stata notificata in data 15.03.2025 e, nel merito, rilevava la regolarità del proprio comportamento ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva.
La Regione Siciliana, con memoria datata 22.01.2026 rilevava che i ruoli erano stati consegnati entro il triennio dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere pagati (il ruolo 1696/2023 era stato consegnato all'agente della riscossione in data 25.04.2025 e quello n. 198/2023 il 10.05.2023. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso o, almeno, che le spese di causa venissero dichiarate compensate nei suoi confronti.
La difesa del ricorrente con memoria illustrativa insisteva nel sostenere la tempestività del ricorso per il fatto che la raccomandata era stata consegnata al contribuente in data 16.04.2025.
All'odierna udienza, nel cui corso i procuratori del ricorrente e dell'agente della riscossione ribadivano i propri punti di vista, la Corte decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione preliminare che deve essere risolta, atteso il suo carattere assorbente di ogni altro motivo di merito, è quella relativa alla tempestività o meno del ricorso che, come recita l'art. 21 d.lgs. 546/1992, deve essere notificato alle parti convenute entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato "a pena di inammissibilità". Orbene, dalla documentazione prodotta da DE e allegata agli atti del processo telematico si evince che la raccomandata con la quale è stata notificata la cartella esattoriale per cui è causa è stata consegnata a
Banca_1 in data 18.02. 2025 (sono stati depositati l'attestazione di consegna e la distinta di accesso che comprende la raccomandata indirizzata al Ricorrente_1 residente in [...]e l'avviso di deposito alla Casa Comunale del 13.02.2025) e che la raccomandata è stata ritirata dal ricorrente in data 15.03.2025
(vedi ricevuta che risulta sottoscritta dal destinatario che nulla ha eccepito in ordine alla paternità della sottoscrizione). Dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta che in data 18.02.2025 sono stati tentati due accessi presso l'abitazione sita in Indirizzo_1; che la consegna alle Poste è datata 18.02.2025 e che la raccomandata è stata ricevuta il 18.03.2025.
Ne discende la tardività della proposizione del ricorso che è stato notificato alle parti evocate in giudizio in data 10.06.2025 ben oltre il termine previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. Le spese di causa possono essere regolamentate nel modo seguente: a) quanto alla Regione, attesa la sua stessa richiesta in tal senso, le spese possono essere dichiarate compensate;
b) quanto ad DE, che ha fondatamente eccepito e dimostrato la tardività del ricorso, le spese vanno poste a carico del ricorrente in ragione della infondatezza dei propri assunti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione liquidandole in €.300,00 oltre accessori come per legge. Dichiara compensate le spese nei confronti della
Regione Siciliana. Così deciso in Messina il 29.01.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania