Articolo 1 della Legge 18 giugno 2003, n. 145
Articolo 2
Versione
10 luglio 2003
Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2002-2004, di un contributo annuo pari a euro 309.875 destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
Entrata in vigore il 10 luglio 2003