TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
6.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2584/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAZZAGLIA NICOLA;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marinelli Vincenza Marina e Pier Luigi
Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/03/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…AN , di anni 68, risulta Pt_1
affetto da: Cardiopatia post-ischemica già sottoposta a rivascolarizzazione mediante by-pass aorto- coronarico inquadrabile in II classe NYHA in soggetto con diabete mellito NID e spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale;
2. Il AN sin dall'epoca della visita di prima istanza presso la Commissione Medica ASP di
Adrano, avendo compiuto 67 anni d'età, era da considerare soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età
(L.509/88 L 124/98) medio-grave 67%-99%”.
1
3. L'eventuale valutazione percentualistica tabellare conduce ad una percentuale invalidante pari al
76%;
4. Quanto diagnosticato NON costituisce il requisito necessario per il riconoscimento dello status di
Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92;
5. La decorrenza di tale stato invalidante va ricondotta al mese di Maggio 2023.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dei requisiti sanitari per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 6.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, oggetto di domanda come precisato all'udienza del 14.10.2024, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di
2 accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “Il ricorrente di anni 69 in atto é affetto dalla seguente infermità:" diabete ID, cardiopatia ipertensiva in trattamento Intervento rivascolarizzazione miocardio tramite By-pass aorto-coronarico. Ventricolo sinistro di normali dimensioni Ipocinesia infero-posteriore basale FE
55 Non edemi. Induratio Penis Plastica (IPP) ED 09/2016.Disfunzione erettile.Spondilo artrosi a discreta incidenza funzionale.
Le infermità suddette configurano in atto nel opponente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 76% (cento%) a far data dal maggio 2023, e l'opponente è soggetto portatore di
Handicap in situazione di non Gravità.(art 3 comma1) da maggio 2023.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento)
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso in fase di ATP la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese e pertanto CP_ non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili.
Tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la fase di opposizione, anche in tale fase le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 07/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
6.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2584/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAZZAGLIA NICOLA;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marinelli Vincenza Marina e Pier Luigi
Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/03/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…AN , di anni 68, risulta Pt_1
affetto da: Cardiopatia post-ischemica già sottoposta a rivascolarizzazione mediante by-pass aorto- coronarico inquadrabile in II classe NYHA in soggetto con diabete mellito NID e spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale;
2. Il AN sin dall'epoca della visita di prima istanza presso la Commissione Medica ASP di
Adrano, avendo compiuto 67 anni d'età, era da considerare soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età
(L.509/88 L 124/98) medio-grave 67%-99%”.
1
3. L'eventuale valutazione percentualistica tabellare conduce ad una percentuale invalidante pari al
76%;
4. Quanto diagnosticato NON costituisce il requisito necessario per il riconoscimento dello status di
Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92;
5. La decorrenza di tale stato invalidante va ricondotta al mese di Maggio 2023.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dei requisiti sanitari per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 6.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, oggetto di domanda come precisato all'udienza del 14.10.2024, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di
2 accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “Il ricorrente di anni 69 in atto é affetto dalla seguente infermità:" diabete ID, cardiopatia ipertensiva in trattamento Intervento rivascolarizzazione miocardio tramite By-pass aorto-coronarico. Ventricolo sinistro di normali dimensioni Ipocinesia infero-posteriore basale FE
55 Non edemi. Induratio Penis Plastica (IPP) ED 09/2016.Disfunzione erettile.Spondilo artrosi a discreta incidenza funzionale.
Le infermità suddette configurano in atto nel opponente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 76% (cento%) a far data dal maggio 2023, e l'opponente è soggetto portatore di
Handicap in situazione di non Gravità.(art 3 comma1) da maggio 2023.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento)
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott.
. Persona_1
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna parte ricorrente ha reso in fase di ATP la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese e pertanto CP_ non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili.
Tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la fase di opposizione, anche in tale fase le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento dal CTU dott. ; Persona_1
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 07/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4