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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3128 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente, alla Via Principe Amedeo Duca D'Aosta, 51, elett.te C.F._1 dom.to in Castellammare di Stabia (Na), al Viale Europa, n. 127, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Amodio (C.F. ) e Giulio Amodio (C.F. C.F._2
) del Foro di Torre Annunziata, che unitamente e disgiuntamente lo C.F._3 rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.5.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze presso lo stabilimento di Parte_2 Castellammare di Stabia (Na), con la qualifica di operaio fabbro-saldatore, montaggio scafo, carpentiere ed allestitore per oltre trent'anni, dal 1963 al 1996, come si evince dal curriculum professionale, dall'Estratto contributivo, dal libretto di lavoro e dal certificato di esposizione ad amianto;
che, nel dicembre 2016, a distanza di molti anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente iniziava a presentare gravi difficoltà respiratorie e, per Parte_2 ciò, con domanda del 30.12.2016, denunciava la malattia professionale asbesto-correlata; che, con comunicazione dell' 8.11.2017, l' riconosceva la malattia CP_1 professionale del , con una percentuale di invalidità del 6% e con un indennizzo Parte_1 di € 2.881,83 (all.ti 4 e 5); che il quadro clinico del ricorrente subiva, poco dopo, un costante peggioramento, per cui sulla scorta di nuova documentazione medica e di perizia medico legale del dott.
, che accertava postumi invalidanti in danno del sig. del 20%, Per_1 Parte_1 quest'ultimo agiva nei confronti della per chiedere il risarcimento del Parte_2 danno differenziale dovutogli;
che, nel corso del giudizio risarcitorio contro la società, in data 27.2.2023, veniva stata espletata CTU medico legale da parte del dott. , il quale affermava che “in Per_2 base agli elementi di giudizio desunti dall'esame clinico anamnestico nonché da quanto acquisito dagli atti e dalla documentazione…il periziando sig. è, allo Parte_1 stato, affetto da Pleuropneumopatia asbestotica con deficit ventilatorio restrittivo di grado
1 lieve in BPCO II stadio. Per tale infermità il ricorrente presenta un danno biologico legato al danno anatomico pleuropolmonare ed al deficit respiratorio restrittivo lieve, inteso come danno differenziale dovuto alla responsabilità contrattuale della Società Parte_2
……che, alla luce della dottrina di merito è possibile quantificare nella misura del 16%”. Tanto premesso ed evidenziato di aver inutilmente esperito i rimedi amministrativi, l'istante, dedotta l'erronea valutazione della suddetta infermità, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 16%, con ogni conseguente statuizione, alla stregua della perizia, redatta nel giudizio contro il datore di lavoro. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , evidenziando CP_1 l'infondatezza del ricorso di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di causa. Acquisito il passaggio in giudicato della sentenza n. 403 del 2024, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
******* Pacifica la eziologia professionale della infermità lamentata dal ricorrente, la presente controversia si incentra unicamente in ordine all'accertamento del grado di danno biologico residuato al ricorrente, in conseguenza della malattia professionale denunciata in atti. Ciò posto, il ricorso è fondato e deve accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. L'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'orientamento interpretativo prevalente ritiene che, in ambito civile, non vi sia un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. Così, con riferimento alla questione di quale valenza probatoria possano avere gli accertamenti effettuati dal consulente d'ufficio (CTU) nell'ambito di un diverso giudizio tra parti diverse, o in cui almeno una parte sia diversa, la giurisprudenza ritiene che costituisca prova atipica. L'ingresso delle suddette prove nel processo deve avvenire, però, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione (in senso conforme alla prima parte della massima si veda Cass. 1593/2017, 10825/2016,3425/2016, 17392/2015, 840/2015, 12577/2014, 9099/2012. 5440/2010, 5965/2004, 4666/2003,1954/2003, 12763/2000 e 1223/1990; alla seconda Cass. 22384/2014, 9843/2014, 15714/2010,15169/2010, 2904/2009 e 28855/2008) Ebbene, poiché l' non era parte del giudizio promosso contro il datore di CP_1 lavoro (R.G. 2385 del 2020, conclusosi con sentenza 403 del 2024), la perizia in questione è stata posta al vaglio, nel contraddittorio, e nulla ha obiettato l'ente previdenziale al riguardo.
Il ctu nominato dal Tribunale, nel giudizio promosso dal ricorrente contro il datore di lavoro (conclusosi con sentenza n. 403 del 2024, passata in giudicato, confronta attestazione in atti) ha concluso per la esistenza di un danno biologico nella misura del 16%, per la patologia già riconosciuta dall' , quale malattia professionale CP_1 (pleuropneumopatia asbestosica con defict ventilatorio restrittivo di grado lieve in BPCO II stadio). Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.
2 L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Peraltro, come innanzi detto, alcun rilievo ha sollevato l' . CP_1 Tale grado di danno deve decorre dalla domanda di aggravamento, formulata dal ricorrente (29.12.2023). Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con riconoscimento del danno nella misura del 16%, per la patologia già riconosciuta dall' , con decorrenza dal CP_1 29.12.2023. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 16%, in conseguenza della malattia professionale indicata in motivazione, a decorrere dal 29.12.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della rendita CP_1 corrispondente, oltre agli interessi legali dal 29.12.2023 al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese liquidate in € CP_1 2.697, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Torre Annunziata, 1.7.2025 Il giudice
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