Articolo 41 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 40Articolo 42
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 41.
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione e dato ricorso alla Giunta, che decide ((con decreto del Presidente della Regione))
Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001