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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2422/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007790612000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/02/2024 (tempestivamente notificato alla controparte) il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 09420220007790612000, inviata dall'Agenzia delle entrate- Riscossione e notificata il 07/09/2023 (ritirato presso la casa comunale) avente ad oggetto la somma complessiva di
€ 504,74, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2017-2018 e dritti di notifica.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore Regione Calabria. Con intervento volontario si costituiva la Regione Calabria, respingendo le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La cartella di pagamento n. 09420220007790612000, avente ad oggetto la somma complessiva di € 504,74,
a titolo di tassa automobilistica anni 2017-2018 e dritti di notifica è relativa all'avviso di accertamento n.
2022/000458 (notificato in data 05/02/2021, per la tassa automobilistica per l'anno 2017, interessi e sanzioni per una somma di € 249,31), nonché all'avviso di accertamento n.2022/000458 (notificato in data 25/01/2022, per la tassa automobilistica per l'anno 2018, interessi e sanzioni per una somma di € 249,55).
Come è noto, con riferimento alla tassa automobilistica per la prescrizione del tributo bisogna fare riferimento al “termine del terzo anno successivo all'anno in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento” – ai sensi dell'art. 5, d.l. 953/82. Nondimeno, avverso i predetti avvisi non è stato proposto ricorso e rispetto alla pretesa impositiva in essi contenuta è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale:
- la decadenza annualità̀ 2018 al termine del terzo anno successivo, ricorreva il 31 dicembre 2021;
- la decadenza annualità̀ 2017 al termine del terzo anno successivo e dunque al 31 dicembre 2020 ma per effetto della proroga di 85 giorni causa COVID 19 posposta al 26 marzo 2021 (cfr. art. 67 del D.L. n. 18/2020, con il quale, stante la emergenza derivante dallo stato pandemico Covid – 19, ono state sospese, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio le attività di accertamento degli Enti impositori. Conseguentemente, i termini di decadenza a spirare al 31 dicembre 2020, sono stati prorogati ex lege di 85 giorni, ossia al 26 marzo 2021).
Al momento dellaa notifica dell'avviso di accertamento nessuna impugnazione è stata prodotta avverso i suddetti atti ed è iniziato a decorrere, fino alla notifica della cartella dii pagamento opposta, un nuovo termine di prescrizione del tributo che nel settembre 2023 non era ancora spirato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 473,00, con distrazione, se richiesta
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2422/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220007790612000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28/02/2024 (tempestivamente notificato alla controparte) il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 09420220007790612000, inviata dall'Agenzia delle entrate- Riscossione e notificata il 07/09/2023 (ritirato presso la casa comunale) avente ad oggetto la somma complessiva di
€ 504,74, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2017-2018 e dritti di notifica.
Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore Regione Calabria. Con intervento volontario si costituiva la Regione Calabria, respingendo le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La cartella di pagamento n. 09420220007790612000, avente ad oggetto la somma complessiva di € 504,74,
a titolo di tassa automobilistica anni 2017-2018 e dritti di notifica è relativa all'avviso di accertamento n.
2022/000458 (notificato in data 05/02/2021, per la tassa automobilistica per l'anno 2017, interessi e sanzioni per una somma di € 249,31), nonché all'avviso di accertamento n.2022/000458 (notificato in data 25/01/2022, per la tassa automobilistica per l'anno 2018, interessi e sanzioni per una somma di € 249,55).
Come è noto, con riferimento alla tassa automobilistica per la prescrizione del tributo bisogna fare riferimento al “termine del terzo anno successivo all'anno in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento” – ai sensi dell'art. 5, d.l. 953/82. Nondimeno, avverso i predetti avvisi non è stato proposto ricorso e rispetto alla pretesa impositiva in essi contenuta è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione triennale:
- la decadenza annualità̀ 2018 al termine del terzo anno successivo, ricorreva il 31 dicembre 2021;
- la decadenza annualità̀ 2017 al termine del terzo anno successivo e dunque al 31 dicembre 2020 ma per effetto della proroga di 85 giorni causa COVID 19 posposta al 26 marzo 2021 (cfr. art. 67 del D.L. n. 18/2020, con il quale, stante la emergenza derivante dallo stato pandemico Covid – 19, ono state sospese, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio le attività di accertamento degli Enti impositori. Conseguentemente, i termini di decadenza a spirare al 31 dicembre 2020, sono stati prorogati ex lege di 85 giorni, ossia al 26 marzo 2021).
Al momento dellaa notifica dell'avviso di accertamento nessuna impugnazione è stata prodotta avverso i suddetti atti ed è iniziato a decorrere, fino alla notifica della cartella dii pagamento opposta, un nuovo termine di prescrizione del tributo che nel settembre 2023 non era ancora spirato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 473,00, con distrazione, se richiesta
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci