CASS
Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OL AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 40 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11.05.2023 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Sezione terza della Corte di Cassazione Sez. 3 00163 del 2022 dell'ordinanza del 9-10-2020 che ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposta, nell'interesse di Di LA LE, avverso l'ordinanza con cui, il precedente 22/01/2020, era stata respinta l'istanza di revoca della confisca dell'immobile sito in Alba Adriatica, alla via Trieste n. 36, di cui la predetta è proprietaria, ha nuovamente rigettato la richiesta di Di LA LE, quale unica socia della G.G.A. House s.r.l. unipersonale, di restituzione dell'immobile sito in Alba Adriatica via Trieste n.36. In particolare, l'opponente riveste tale qualifica per aver acquistato le quote societarie della "G.A.A. House s.r.l." dal proprio genitore Di LA LE, soggetto nei cui confronti era stata disposta la confisca a seguito di condanna definitiva per il reato sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, commesso in qualità di amministratore della compagine sociale (la "Gallery Albergo Ristorante di Di LA LE & c. s.a.s.") che precedentemente, sotto forma di cessione di ramo d'azienda, aveva conferito l'immobile di cui trattasi alla menzionata "G.A.A. House s.r.l.". 2.La Corte di Cassazione Sezione 3 ritenuto fondato il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Di LA LE e ha così argomentato: "Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l'azionata impugnativa principiando dal vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta la confisca di cui trattasi per equivalente, in spregio ai principi enunciati, a più riprese, dalle Sezioni Unite della Corte, che hanno affermato, in un'occasione, che, in relazione ai reati tributari produttivi di risparmio di spesa, il sequestro preventivo funzionale alla confisca è sempre finalizzato all'abiezione diretta del profitto, potendosi far luogo a quello di valore solo ove il primo sia, per qualche ragione, impossibile e hanno precisato, in altra occasione, che la confisca del profitto disposta sui beni di un ente per violazioni tributarie commesse dal suo legale rappresentante va sempre intesa come diretta, laddove attinga danaro o altre res fungibili. Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza sia del tutto destituita di fondamento, indipendentemente dalla corretta qualificazione della misura, che, per quanto emerge dagli atti, parrebbe disposta per equivalente nonostante il bene attinto sia collegabile in via diretta all'illecito formante oggetto di contestazione. Giova evidenziare, infatti, che la censura in oggetto non è stata fatta valere con l'atto di opposizione, la qual cosa ne determina l'indeducibilità in sede di legittimità, in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Non sono deducibili con il .ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento 2 LÀ ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01). con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non ha confutato gli argomenti a sostegno della richiesta restitutoria, costituiti dall'essere l'opponente persona estranea al reato ed effettiva titolare delle quote sociali della "G.A.A. House s.r.l.", per averle acquistate in buona fede dal proprio genitore successivamente alla perpetrazione dell'illecito. Ciò ove si tenga conto del fatto che l'opponente aveva rivendicato, per un verso, la propria estraneità al reato tributario per cui era intervenuta la condanna del padre ed era stata altresì disposta la confisca dell'immobile e, per altro verso, l'assoluta buona fede nell'acquisto dello stesso, assumendo che forniva riscontro a quanto sostenuto la tempistica della vicenda concreta, posto che la commissione dell'illecito, consistita nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, risaliva all'inizio dell'anno 2011, con il trasferimento del bene, sotto forma di cessione di ramo d'azienda, dalla società di cui il genitore era amministratore ad altra compagine sociale al predetto egualmente riconducibile, che il suo acquisto delle quote della società cessionaria era avvenuto il 25/10/2013 e che il sequestro preventivo era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari il successivo 27/05/2014" 3.Propone ricorso LA LE a mezzo del difensore di fiducia con i seguenti motivi: 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'omesso avviso dell'udienza camerale anche al condannato Di LA LE e che comunque il sacrificio al soggetto terzo non può essere imposto laddove il terzo si trovi in condizione di incolpevole affidamento che ne impone la tutela. 3.2.Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione non avendo il Tribunale tenuto in considerazione delle deduzioni difensive quanto alla titolarità e all'estraneità della ricorrente, dal reato commesso dal padre Di LA LE, 4. Il Procuratore Generale in sede ha richiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il condannato, in relazione alla richiesta di restituzione proveniente da un terzo di buona fede, indipendentemente dai rapporti di parentela con questo sussistenti nel caso concretot non ha interessi da far valere,essendo stato spogliato• del bene con sentenza definitiva, non più soggetta a gravame;
nel procedimento di esecuzione, la sua partecipazione non è prevista laddove la restituzione sia stata richiesta da un terzo, relativamente ad un bene sul quale lo Stesso non vanta e non può vantare apparentemente alcun interesse. 3 2.Quanto al secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Teramo quale giudice del rinvio in qualità di giudice dell' esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento, argomentando che il soggetto colpito dal provvedimento ablatorio è la società G.A.A. House srl unipersonale proprietaria dell'immobile oggetto di confisca;
nella sentenza di condanna irrevocabile che ha disposto la confisca per equivalente si afferma che il profitto del reato è l'immobile sottratto al credito tributario e che non risulta che la società quale persona giuridica destinataria della pretesa impositiva abbia altri beni;
Di LA LE padre della ricorrente quale amministratore della Gallery Alberto ristorante sas e di LA LE e c. per rendere la procedura di riscossione coattiva inefficace con riferimento al credito erariale gravante sulla medesima società ha conferito alla neocostituita G.A.A. House srl unipersonale di cui era amministratore e proprietario delle quote sociali fino all'atto di cessione del 2013 il fabbricato ad uso albergo in Alba Adriatica e subito dopo attraverso un contratto di locazione ha di fatto riottenuto la disponibilità dell'immobile. L'operazione di acquisto delle quote sociali da parte di De LA LE, argomenta il Tribunale, enucleando una serie di elementi probatori tratti dal processo di cognizione lungi da rappresentare un autentico passaggio di proprietà cela un ulteriore artificio volto a sottrarre il bene allo Stato attraverso la veste di persona estranea al reato, in quanto la nuova proprietaria delle quote sociali era ben consapevole nel 2011 dell'atto con cui si era già sottratto il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali. Va ribadito il principio già affermato da Sez. 3 - , n. 41135 del 22/05/2019 Cc. (dep. 08/10/2019) Rv. 277980 - 01 che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l'effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell'indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente, in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto, la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato. (Fattispecie relativa al sequestro di beni acquistati molti anni prima rispetto all'adozione del provvedimento) Va allora sottolineato che è la stessa tipologia della misura, avente ad oggetto non già i beni o i valori costituenti il profitto del reato ma, in caso di impossibilità di aggredire quest'ultimo, beni o valori che a tale profitto equivalgano, a rendere irrilevante l'anteriorità o meno rispetto alla data del reato della acquisizione della titolarità di essi, avendo il legislatore privilegiato, nel caso di impossibilità di ricorrere alla confisca in via diretta, la radicale soluzione dell'apprensione di beni comunque riferibili alla persona dell'indagato tale da risolversi, del resto, come a più riprese affermato da questa Corte, in una misura di carattere chiaramente sanzionatorio. Quel che conta, dunque, ai fini dell'apprensione in oggetto, è la effettiva disponibilità giuridica del bene (tale da prevalere su intestazioni fittizie o di comodo come nel caso di specie in cui il fabbricato ad uso albergo viene sottratto alla Gallery Albergo ristorante sas e ceduto alla neo costituita GAA House 4 Così deciso il 14.12.2023 srl unipersonale di cui lo stesso ala momento era amministratore e«proprietario delle quote sociali fino alla cessione nel 2013 alla figlia ritornando poi nella disponibilità dell'immobile con il contratto di locazione) al momento in cui il sequestro venga disposto indipendentemente dalla collocazione nel tempo e, naturalmente, dalle modalità di acquisizione dello stesso. Né appare pertinente il richiamo alle norme sulla revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ., fondate su diversi presupposti e gravitanti in un ambito del tutto dissimile rispetto a quello dell'impiego di strumenti sanzionatori in campo penale. In tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene„ quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3 - , n. 4887 de/ 13/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019 ) Rv. 274852 -01) Sez. 3 - , n. 34602 del 31/03/2021 Cc. (dep. 17/09/2021 ) Rv. 282366 - 01 Ai fini della confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, rileva esclusivamente la effettiva disponibilità del bene da parte dell'imputato. Si tratta di misura che ha natura eminentemente sanzionatoria ed è applicabile esclusivamente all'autore del reato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 - 01). I presupposti applicativi sono costituiti: a) dall'impossibilità di confiscare, in via diretta il profitto o il prezzo del reato;
b) dalla disponibilità del bene da parte dell'autore (persona fisica) del reato;
c) dalla corrispondenza del valore del bene al profitto/prezzo del reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 - 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378 - 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390 - 01).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata ala pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 40 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11.05.2023 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Sezione terza della Corte di Cassazione Sez. 3 00163 del 2022 dell'ordinanza del 9-10-2020 che ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. proposta, nell'interesse di Di LA LE, avverso l'ordinanza con cui, il precedente 22/01/2020, era stata respinta l'istanza di revoca della confisca dell'immobile sito in Alba Adriatica, alla via Trieste n. 36, di cui la predetta è proprietaria, ha nuovamente rigettato la richiesta di Di LA LE, quale unica socia della G.G.A. House s.r.l. unipersonale, di restituzione dell'immobile sito in Alba Adriatica via Trieste n.36. In particolare, l'opponente riveste tale qualifica per aver acquistato le quote societarie della "G.A.A. House s.r.l." dal proprio genitore Di LA LE, soggetto nei cui confronti era stata disposta la confisca a seguito di condanna definitiva per il reato sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, commesso in qualità di amministratore della compagine sociale (la "Gallery Albergo Ristorante di Di LA LE & c. s.a.s.") che precedentemente, sotto forma di cessione di ramo d'azienda, aveva conferito l'immobile di cui trattasi alla menzionata "G.A.A. House s.r.l.". 2.La Corte di Cassazione Sezione 3 ritenuto fondato il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Di LA LE e ha così argomentato: "Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l'azionata impugnativa principiando dal vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata disposta la confisca di cui trattasi per equivalente, in spregio ai principi enunciati, a più riprese, dalle Sezioni Unite della Corte, che hanno affermato, in un'occasione, che, in relazione ai reati tributari produttivi di risparmio di spesa, il sequestro preventivo funzionale alla confisca è sempre finalizzato all'abiezione diretta del profitto, potendosi far luogo a quello di valore solo ove il primo sia, per qualche ragione, impossibile e hanno precisato, in altra occasione, che la confisca del profitto disposta sui beni di un ente per violazioni tributarie commesse dal suo legale rappresentante va sempre intesa come diretta, laddove attinga danaro o altre res fungibili. Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza sia del tutto destituita di fondamento, indipendentemente dalla corretta qualificazione della misura, che, per quanto emerge dagli atti, parrebbe disposta per equivalente nonostante il bene attinto sia collegabile in via diretta all'illecito formante oggetto di contestazione. Giova evidenziare, infatti, che la censura in oggetto non è stata fatta valere con l'atto di opposizione, la qual cosa ne determina l'indeducibilità in sede di legittimità, in conformità all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «Non sono deducibili con il .ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento 2 LÀ ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01). con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non ha confutato gli argomenti a sostegno della richiesta restitutoria, costituiti dall'essere l'opponente persona estranea al reato ed effettiva titolare delle quote sociali della "G.A.A. House s.r.l.", per averle acquistate in buona fede dal proprio genitore successivamente alla perpetrazione dell'illecito. Ciò ove si tenga conto del fatto che l'opponente aveva rivendicato, per un verso, la propria estraneità al reato tributario per cui era intervenuta la condanna del padre ed era stata altresì disposta la confisca dell'immobile e, per altro verso, l'assoluta buona fede nell'acquisto dello stesso, assumendo che forniva riscontro a quanto sostenuto la tempistica della vicenda concreta, posto che la commissione dell'illecito, consistita nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, risaliva all'inizio dell'anno 2011, con il trasferimento del bene, sotto forma di cessione di ramo d'azienda, dalla società di cui il genitore era amministratore ad altra compagine sociale al predetto egualmente riconducibile, che il suo acquisto delle quote della società cessionaria era avvenuto il 25/10/2013 e che il sequestro preventivo era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari il successivo 27/05/2014" 3.Propone ricorso LA LE a mezzo del difensore di fiducia con i seguenti motivi: 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'omesso avviso dell'udienza camerale anche al condannato Di LA LE e che comunque il sacrificio al soggetto terzo non può essere imposto laddove il terzo si trovi in condizione di incolpevole affidamento che ne impone la tutela. 3.2.Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione non avendo il Tribunale tenuto in considerazione delle deduzioni difensive quanto alla titolarità e all'estraneità della ricorrente, dal reato commesso dal padre Di LA LE, 4. Il Procuratore Generale in sede ha richiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il condannato, in relazione alla richiesta di restituzione proveniente da un terzo di buona fede, indipendentemente dai rapporti di parentela con questo sussistenti nel caso concretot non ha interessi da far valere,essendo stato spogliato• del bene con sentenza definitiva, non più soggetta a gravame;
nel procedimento di esecuzione, la sua partecipazione non è prevista laddove la restituzione sia stata richiesta da un terzo, relativamente ad un bene sul quale lo Stesso non vanta e non può vantare apparentemente alcun interesse. 3 2.Quanto al secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Teramo quale giudice del rinvio in qualità di giudice dell' esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento, argomentando che il soggetto colpito dal provvedimento ablatorio è la società G.A.A. House srl unipersonale proprietaria dell'immobile oggetto di confisca;
nella sentenza di condanna irrevocabile che ha disposto la confisca per equivalente si afferma che il profitto del reato è l'immobile sottratto al credito tributario e che non risulta che la società quale persona giuridica destinataria della pretesa impositiva abbia altri beni;
Di LA LE padre della ricorrente quale amministratore della Gallery Alberto ristorante sas e di LA LE e c. per rendere la procedura di riscossione coattiva inefficace con riferimento al credito erariale gravante sulla medesima società ha conferito alla neocostituita G.A.A. House srl unipersonale di cui era amministratore e proprietario delle quote sociali fino all'atto di cessione del 2013 il fabbricato ad uso albergo in Alba Adriatica e subito dopo attraverso un contratto di locazione ha di fatto riottenuto la disponibilità dell'immobile. L'operazione di acquisto delle quote sociali da parte di De LA LE, argomenta il Tribunale, enucleando una serie di elementi probatori tratti dal processo di cognizione lungi da rappresentare un autentico passaggio di proprietà cela un ulteriore artificio volto a sottrarre il bene allo Stato attraverso la veste di persona estranea al reato, in quanto la nuova proprietaria delle quote sociali era ben consapevole nel 2011 dell'atto con cui si era già sottratto il bene alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali. Va ribadito il principio già affermato da Sez. 3 - , n. 41135 del 22/05/2019 Cc. (dep. 08/10/2019) Rv. 277980 - 01 che ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, rileva l'effettiva disponibilità giuridica dei beni da parte dell'indagato, anche per interposta persona, al momento in cui sia disposto il vincolo, essendo ininfluente, in considerazione della natura sanzionatoria dell'istituto, la circostanza che gli stessi siano stati acquisiti antecedentemente o dopo la commissione del reato. (Fattispecie relativa al sequestro di beni acquistati molti anni prima rispetto all'adozione del provvedimento) Va allora sottolineato che è la stessa tipologia della misura, avente ad oggetto non già i beni o i valori costituenti il profitto del reato ma, in caso di impossibilità di aggredire quest'ultimo, beni o valori che a tale profitto equivalgano, a rendere irrilevante l'anteriorità o meno rispetto alla data del reato della acquisizione della titolarità di essi, avendo il legislatore privilegiato, nel caso di impossibilità di ricorrere alla confisca in via diretta, la radicale soluzione dell'apprensione di beni comunque riferibili alla persona dell'indagato tale da risolversi, del resto, come a più riprese affermato da questa Corte, in una misura di carattere chiaramente sanzionatorio. Quel che conta, dunque, ai fini dell'apprensione in oggetto, è la effettiva disponibilità giuridica del bene (tale da prevalere su intestazioni fittizie o di comodo come nel caso di specie in cui il fabbricato ad uso albergo viene sottratto alla Gallery Albergo ristorante sas e ceduto alla neo costituita GAA House 4 Così deciso il 14.12.2023 srl unipersonale di cui lo stesso ala momento era amministratore e«proprietario delle quote sociali fino alla cessione nel 2013 alla figlia ritornando poi nella disponibilità dell'immobile con il contratto di locazione) al momento in cui il sequestro venga disposto indipendentemente dalla collocazione nel tempo e, naturalmente, dalle modalità di acquisizione dello stesso. Né appare pertinente il richiamo alle norme sulla revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ., fondate su diversi presupposti e gravitanti in un ambito del tutto dissimile rispetto a quello dell'impiego di strumenti sanzionatori in campo penale. In tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene„ quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3 - , n. 4887 de/ 13/12/2018 Cc. (dep. 31/01/2019 ) Rv. 274852 -01) Sez. 3 - , n. 34602 del 31/03/2021 Cc. (dep. 17/09/2021 ) Rv. 282366 - 01 Ai fini della confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, rileva esclusivamente la effettiva disponibilità del bene da parte dell'imputato. Si tratta di misura che ha natura eminentemente sanzionatoria ed è applicabile esclusivamente all'autore del reato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 - 01). I presupposti applicativi sono costituiti: a) dall'impossibilità di confiscare, in via diretta il profitto o il prezzo del reato;
b) dalla disponibilità del bene da parte dell'autore (persona fisica) del reato;
c) dalla corrispondenza del valore del bene al profitto/prezzo del reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 - 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378 - 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390 - 01).3. Il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata ala pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.