Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
255/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 255/2025 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Marangoni ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), contumace;
CP_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in data 30.06.1990, con rito civile, presso il Comune di Rovigo (Atti di Matrimonio parte I numero 14 anno 1990 Comune predetto) tra i sigg.ri (C.F. Parte_1 [...]
), nata il [...] ad [...] e (C.F. C.F._3 CP_1 [...]
), nato a [...] il [...]1 e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile C.F._4 del predetto comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Nulla sulle spese.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 18-2-2025 ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fosse Parte_1
(trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 14, Parte CP_1
I, anno 1990) ed esponeva che: Per_
- dall'unione coniugale erano nati rispettivamente il 29-1-1980 e l'8- Per_1
10-1990;
- con sentenza n. 7/2017, pubblicata il 9-1-2017, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
Con decreto depositato il 19-2-2025 la Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 13-5-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza sopra indicata, nessuno compariva per parte resistente nonostante la regolarità della notifica, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa dichiarava la contumacia di e dava atto dell'impossibilità di esperire CP_1 il tentativo di conciliazione.
Ritenuta istruita la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe e preso atto della rinuncia della all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., il Pt_1 giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni della stessa rese all'udienza del 13-5-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale è stata dichiarata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 7/2017, pubblicata il 9- 1-2027 (cfr. doc. 5), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ragione della mancata opposizione del resistente e dell'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 255/2025 R.G. promossa da
, nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 30-6-1990 a Rovigo, trascritto nei registri dello stato civile di quel CP_1
Comune al n. 14, Parte I, anno 1990;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 13 maggio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco