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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 751/2024 rgl
Svolgimento del processo.
lavoratrice Parte_1
(difesa dall'avv. Gaetano Mastrolia) a mezzo ricorso depositato il 12/7/2024
contro
, datrice di lavoro Controparte_1 con sede a Siena, SS 73 Levante n. 3/5 in persona della titolare
CP_1
(che sarà difesa dall'avv. Luca Goracci)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 4-5, letterali):
“Accertare e dichiarare che la Sig.ra abbia Parte_1 intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo rdinata dal 08 febbraio 2022 al 30 maggio 2024 con il Bar Due Ponti di AI NO;
- Per lo effetto, condannare la parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 32.834,67, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive di cui euro 9.663,52 per differenza paga anno 2022, euro 829,4 per 13ma mensilità anno 2022, euro 829,4 per 14ma mensilità anno 2022, euro 489,51 per straordinario anno 2022 ed euro 860,2 per TFR anno 2022 per un totale complessivo di euro 12.672,03 (ANNO
2022); euro 10.468,32 per differenza paga anno 2023, euro 904,8 per 13ma mensilità anno 2023, euro 904,8 per 14ma mensilità anno
2023, euro 881,28 per festivo domeniche anno 2023, ed euro 938,4 per TFR anno 2023 per un totale complessivo di euro 14.097,6 1 (ANNO 2023); euro 4.024,00 per differenza paga anno 2024, euro 377,01 per 13ma mensilità anno 2024, euro 377,01 per 14ma mensilità anno 2024, euro 896,01 per straordinario anno 2024 ed euro 391,01 per TFR anno 2024 per un totale complessivo di euro 6.065,04 (ANNO 2024), non corrisposte per il periodo dal 08 febbraio 2022 al 30 maggio 2024 o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, mediante consulenza tecnica che sin da ora si chiede, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 C.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 C.p.c., oltre rivalutazione ex art. 429 C.p.c. e 150 Disp. Att. C.p.c. dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
- Condannare, infine, la parte resistente al pagamento delle spese, competenze di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CNAP come per legge. In via istruttoria (…)”.
La datrice di lavoro convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 4, letterali):
“respingere la domanda avanzata dalla Sig. siccome Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto condannare essa alla refusione delle spese e delle funzioni Parte_1
e competenze leg re della resistente”.
*
All'udienza 10/1/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Cristina Sofrè CP_1 in sostituzione dell'avv. Luca Goracci.
Il giudice sente le parti, la ricorrente personalmente, che o si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della controversia, allo stato non possibile, salvo l'impegno manifestato in tal senso dalle parti.
2 Discussi i profili istruttori della causa, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova che seguono:
a) interrogatorio formale di NO AI e prova per testimoni chiesta dalla ricorrente sui capitoli che seguono:
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sett l lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sa 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1).
La prova è ammessa con i 3 testimoni indicati (il cap. 7 è stato richiesto solo ai fini dell'interrogatorio formale).
Ammette la controprova chiesta dalla convenuta con la medesima limitazione testimoniale.
3 B) prova testimoniale chiesta dalla resistente sui seguenti capitoli:
1) Vero che frequentate l'esercizio commerciale CP_1
e che questo il giorno della domenica rimane chiuso a SI: 3 testimoni;
2) Vero che avete sempre provveduto all'invio delle comunicazioni previste dalla normativa relative alla posizione lavorativa della al Centro per l'Impiego di Siena, Parte_1
NO: documentale, né rilevante;
3) Vero che avete provveduto alla redazione delle buste paga ed all'invio di queste nel cassetto fiscale della oltre alle Parte_1 necessarie comunicazioni all'Istituto di Previdenza. NO: documentale, né rilevante;
4) Vero che la è stata inquadrata al VI livello Super del Parte_1
CCNL Pubblici eser mansioni di commis de bar;
NO: documentale, né rilevante;
5) Vero che la lavorava solitamente per un'ora al Parte_1 giorno, nei giorni del lunedì o del mercoledì o del venerdì della settimana;
NO: reiterazione della controprova già chiesta ed ammessa;
6) Vero che la sebbene chiamata non ha dato la propria Parte_1 disponibilità e non è venuta a lavorare. NO: generico.
Ove la prova sia stata dichiarata inammissibile per la natura documentale del fatto, la parte è autorizzata alla produzione/ordine di esibizione correlati, che il giudice ritiene non preclusi, da effettuarsi entro il 21/4/2025.
Il giudice fissa per l'assunzione della prova orale ammessa l'udienza del 21/5/2025, ore 12:00. programmando allo stato la discussione all'udienza del 19/12/2025 ore 12:30 (anche al fine dell'espletamento di eventuale consulenza tecnica d'ufficio).
4 All'udienza 21/5/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, alle ore 13:05:
difesa dall'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1
NO AI titolare del difesa dall'avv. Luca CP_1
Goracci.
Si procede all'interrogatorio formale di NO AI sui capitoli che seguono: 1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; non corretto, dal 7/3/2022 a fine 4/2024;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al settembre 2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non corretto la domenica l'esercizio è in prevalenza chiuso;
in alcuni brevi frangenti durante parte del periodo della caccia siamo stati aperti, ma con l'apporto mio, di mia madre mio padre;
la signora non ha prestato alcuna domenica lavorativa: adr settimanalmente lavorava 3 ore, 3 ore alla settimana;
adr aveva un contratto a chiamata, poteva fare anche 3 ore in un giorno soltanto, ma complessivamente sempre 3 ore alla settimana;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sa 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
assolutamente no, ho già risposto;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
assolutamente no, ho già risposto;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
5 lavorava come detto a chiamata, a seconda delle esigenze svolgeva attività di banconista, faceva caffè, serviva panini, paste, etc, adr o io o mia madre o mio padre eravamo sempre presenti, da sola mai;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1). Corretto.
Dopo interruzione si riprende alle ore 14:15 – assente adesso la parte personalmente - con l'introduzione del primo testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in Testimone_1
(…) indicato dalla ricorrente:
“conoscente, sono stato e sono un cliente del CP_1 adesso più di rado.
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; facevo l'autista per la Europe Car che ha sede in viale Toselli e passavo dal bar in orari non fissi ma variabili, o al mattino, o il giorno a pranzo o alla sera, secondo i miei impegni di lavoro;
adr a volte ce la trovavo a volte no, quando passavo alle 7 di mattina non ce la trovavo, se passavo ad es. alle 10 magari ce la trovavo;
adr non sempre ci passavo al mattino, 3, 4 volte di sicuro;
adr alla sera ci passavo anche meno, era difficile che fossi di nuovo a Siena verso le 18:00;
adr il giorno a pranzo non ce l'ho mai trovata, sono sicuro;
adr nel periodo di mia occupazione come autista ho frequentato il bar per circa un annetto, le date non le saprei dire, direi l'anno scorso (2024);
adr il bar lo conoscevo anche da prima, occasionalmente;
adr a volte alla sera mi telefonava al cellulare per avere un passaggio e se ero qui a Siena passavo a prenderla, mi aspettarla davanti al bar che era già chiuso, mi pare chiudesse alle 18:30, 19:00 ma non vorrei essere inesatto
adr più o meno direi due volte alla settimana;
6 adr l'accompagnavo vicino a Porta Pispini dove aveva un
, o a dove c'era la risalita, abita in Città vicino Per_1 Persona_2 al Duomo;
adr io lavoravo anche la domenica, e la domenica il bar era chiuso, mi fermavo per il caffè a Isola d'Arbia;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al settembre 2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non so quale fosse il suo orario di lavoro;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sa 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 o l lunedì al sabato oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
quando l'ho trovata al lavoro presumo facesse la barista, mi faceva il caffè o mi dava alla sera una birra o altra bevanda, stava al bancone, a volte mi serviva lei a volte NO e a volte , Per_3 sua madre;
adr la birra la prendevo da me dal frigo me la facevo aprire;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1). Non so quale fosse la sua retribuzione”.
Adr telefonai all'avvocato, Mastrolia, perché seppi che mi avevano citato come testimone, e non è vero che dissi che non avrei detto la verità, ma dissi che non comprendevo perché mi avessero
7 citato perché non avrei potuto dire cose a favore della lavoratrice perché non sarei potuto essere preciso, come oggi ho confermato;
Alle ore 14:51 viene introdotto il secondo testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato Testimone_2 dalla ricorrente
“ho conosciuto lì sono cliente del Bar, anche Parte_1 oggi.
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; ricordo che ci lavorava, per un periodo, non saprei quanto lungo, più di un mese sì, l'anno non ricordo, la vedevo ogni tanto, non sempre, non so da quanto tempo non ci lavora più, io non andavo tutti i giorni e non sempre la vedevo quando andavo, io generalmente la mattina, qualche volta all'ora di pranzo, e di solito la vedevo, quando la vedevo, al mattino, che io mi ricordi la vedevo al mattino quando andavo a fare colazione;
adr difficilmente mi capitava di andarci alla sera, non l'ho vista, se poi una sera per caso c'era non gli ho dato importanza, non mi ricordo che ci fosse;
adr la domenica il bar è chiuso, anche la domenica svolgo lì vicino delle volte la mia attività di carrozzeria, e andavo a prendere il caffè da Nocino a Porta Pispini;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sett l lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non so quale fosse il suo orario di lavoro;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sabato per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato oltre a due
8 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
di solito quando andavo prendevo il caffè che lei mi preparava, qualche volta mi trattenevo a leggere il giornale, ho un'attività lì accanto mi trattenevo pochi minuti, qualche volta andavo via subito;
adr (su opposizione dell'avv. Mastrolia) qualche volta quando sono andato l'ho vista anche fuori davanti al bar;
adr al bar di solito vedevo la signora NO, la madre o il babbo, qualcuno di loro c'era sempre;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1). Non so quale fosse la sua retribuzione”. lcs
Alle ore 15:15 viene introdotto il terzo testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in Persona_4
(…) indicato dalla datrice di lavoro resisten
“conosco da molto tempo che ha lavorato in Parte_1 diversi bar da me frequentati, dove l'ho conosciuta, una conoscenza esclusivamente lavorativa;
adr sono sindacalista, dirigente della Uiltrasporti, in semidistacco;
adr sono cliente del bar Due Ponti;
adr qualche volta l'ho vista lì al lavoro;
adr non saprei dirle in quali anni, non credo un periodo lungo, penso una breve parentesi;
adr direi qualche mese in un anno, forse nel 2024, o a cavallo 2023/2024;
adr l'ho vista la mattina, le poche volte che l'ho vista l'ho vista di mattina, accompagnando la mia compagna anche va al lavoro presto al bus, e alle 5:30, 6:00 e l'ho vista in quell'orario, a volte l'ho trovata a volte doveva arrivare;
9 adr per lo più sono andato a quell'ora, a volte anche alle 7:00 e quando l'ho vista c'era anche lei, io mi trattenevo al massimo circa mezz'ora, e non saprei dire quale fosse il suo orario;
adr la signora non l'ho mai vista da sola al bar. C'erano anche in genere il padre o la signora AI, la madre;
adr circa una volta al mese anche di pomeriggio, ma non ce l'ho vista, ho visto al bar solo la signora NO;
adr potevo andare al bar dal lunedì al venerdì, in genere due, tre volte, a volte quattro o anche cinque alla settimana;
adr di preciso non posso dire quanti giorni alla settimana l'abbia vista, posso dire tre volte, o due o quattro alla settimana, ma non posso essere del tutto preciso;
adr non era una figura presente come la signora NO o la madre, che ci sono sempre, era un supporto non so quante volte ci doveva essere;
adr passando di pomeriggio, devo dire la verità, ci ho visto sempre la signora qui presente (NO AI), solo lei;
adr ricordo che erano qualche volta turbati perché la signora veniva chiamata e non si presentava al lavoro, questo lo sapevo da loro, ma lo ricordo bene;
adr so che il bar alla domenica è chiuso, ma io lo frequentavo dal lunedì al venerdì”.
Alle ore 15:50 viene introdotto il quarto testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) Testimone_3 indicato dalla resistente:
“commercialista dell'azienda. Inoltre, il giorno sono spesso, anche quattro giorni alla settimana lì a pranzo, solo per la pausa pranzo. Adr ho visto al lavoro due o tre anni fa;
Parte_1
adr non saprei dire per periodo di quale durata;
Adr di solito stava dietro il banco, mi dava il caffè;
adr a volte c'era a volte no, a volte c'era non in orario di lavoro ma stava comunque lì, era lì fuori a sedere a parlare con conoscenti e amici, poi se fosse a lavoro o meno non posso dire;
adr avendo un contratto a chiamata se non la vedevo non mi domandavo perché non ci fosse;
adr ultimamente il bar è sempre chiuso di domenica, da due o tre anni di sicuro, è un bar che lavora con chi lavora, so che la domenica è giorno di chiusura, e nel registro dei corrispettivi c'è un
10 giorno bianco, personalmente io la domenica non ci sono mai, ma sto vicino di casa e alla domenica se ci passo davanti è chiuso”. lcs
Per l'audizione dei due testimoni non comparsi il giudice aggiorna la causa al 20/6/2025, ore 13:30, confermando allo stato la programmazione decisoria.
All'udienza 20/6/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, alle ore 13:45: per l'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Luca Goracci. CP_1
L'avv. Goracci esibisce certificazione medica della testimone intimata e non comparsa, , riservandosi produzione Testimone_4 telematica.
Alle ore 13:50 viene introdotto il quinto testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in ) Testimone_5 indicato dalla ricorrente
“amico di dal 2021. Parte_1
Adr non di convivenza;
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; era una mia vicina di appartamento e so che lavorava lì tutti i giorni, mi sembra dal 2/2022 al 5/2024; adr non aveva la macchina, abitava a Vico Alto vicino a me, io facevo orari notturni alla Sovrana Pulizia e l'accompagnavo al lavoro, al 99 %; adr io lavoravo dalle 21:00 alle 24:00;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sette lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
in questo periodo faceva 4 ore, dal lunedì al sabato e a domeniche alterne, la accompagnavo la mattina alle 5:00 e andavo
11 via, io facevo 3 ore a Casole d'Elsa, come detto io lavoravo dalle 21:00 alle 24:00; adr tornava a casa con il e se ero libero andavo a Per_1 prenderla alle 14:00, o forse anche prima 13:30, faceva la barista dietro al bancone e anche le pulizie del locale;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al Parte_1 marzo 2023 dal lunedì per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
so che in un periodo faceva 6 ore, io l'accompagnavo quasi sempre, e tornava con il o l'accompagnava qualcuno altro, Per_1 qualche volta anche con me, andavo a prenderla alle 20:00, 20:15, barista dietro al bancone e anche le pulizie del locale;
sempre dal lunedì al sabato e a domeniche alterne, e con orario spezzato, faceva apertura e alla sera la chiusura;
adr nel periodo di lavoro spezzato lei restava lì, ai tavolini all'esterno del bar, non avendo possibilità per il ritorno;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato, oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
nell'ultimo periodo è tornata a fare 4 ore al giorno continuativo, sempre dal lunedì al sabato e a domeniche alterne, facendo come nel primo periodo apertura;
in tutti i periodi, nei mesi del Palio, il bar era aperto tutte le domeniche e lavorava, salvo di agosto per un periodo Parte_1 di chiusura,
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
già ho accennato che faceva la barista, dietro al bancone, oltre alle pulizie questo per tutti i periodi e tante volte sono entrato per una consumazione;
adr a volte vedevo la signora o signorina , ovviamente CP_2
, o NO la figlia;
Per_3 adr sì anche il marito della signora , la mattina Per_3 Per_5 quando accompagnavo;
12 lcs
Il giudice fissa per l'audizione della testimone non comparsa l'udienza del 10/9/2025, ore 13:30 confermando allo stato la programmazione della discussione all'udienza del 19/12/2025 ore 12:30.
All'udienza 10/9/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, alle ore 14:50: per l'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Luca Goracci. CP_1
Introdotta la sesta testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicata dalla Testimone_4 convenuta, ascoltata anzitutto a controprova:
“dipendente di NO AI titolare del e sua CP_1 madre, dipendente saranno 5, 6 anni.
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; adr aveva un contratto a chiamata, l'ho vista Parte_1 ultimam ando è giunta io ero già in servizio, si tratta del 2022, per le date esatte non sono proprio ferratissima;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sette lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
so che aveva un contratto a chiamata per 12 ore mensili, poteva essere chiamata in qualsiasi giorno della settimana, per un periodo orario variabile, in base alle esigenze, anche una o due ore;
il locale la domenica è chiuso. Adr per un periodo, quello della caccia, abbiamo provato ad aprire la domenica, ma è stata una breve esperienza negativa, e siamo sempre andato io, mio marito e mia figlia;
adr io mio convivente, , padre di NO, lavora come Per_6 al tempo nell'esercizio, faceva e fa le aperture, alle 4:30, 5:00, poi arrivava ed arriva mia figlia per quasi tutto il giorno, non meno di
13 12-13 ore, e poi ci sono anche io, prevalentemente siamo in servizio noi tre;
adr sto al banco, in cucina, faccio i panini tutto quello che c'è da fare, come un jolly;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al Parte_1 marzo 2023 dal lunedì per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
dall'inizio alla fine della collaborazione ha avuto Parte_1 il contratto di cui ho parlato, periodicamente rinnovato, a chiamata per 12 ore mensili, la domenica l'esercizio è rimasto chiuso, con l'eccezione cui sopra ho accennato;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato, oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
anche per questo periodo non posso che ripetere quanto dichiarato per i precedenti;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
stava solo al banco, preparava e serviva, su semplici direttive di NO, o di mio marito o mie in sua assenza.
Si dà atto che la testimone è stata ascoltata su tutti i capitoli ammessi, anche a prova diretta.
Parte ricorrente ritiene necessaria indagine tecnica d'ufficio contabile e chiede pertanto procedersi alla nomina di consulente per la determinazione delle spettanze lavorative della ricorrente in base all'istruttoria sin qui condotta.
L'avv. Goracci chiede fissarsi udienza di discussione.
Il giudice si riserva.
*
14 Sciolta la riserva assunta, il giudice, stante anche la relativa prossimità dell'udienza di discussione, conferma la programmazione decisoria per l'udienza del 19/12/2025 ore 12:30, autorizzando note difensive finali entro il 9/12.
All'udienza 19/12/2025, nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc:
difesa dall'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Luca Goracci. CP_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Le parti.
La lavoratrice ricorrente, vs. la datrice di lavoro Parte_1 convenuta, resistente, , titolare del con CP_1 CP_1 sede in Siena, S.S. 73 .
*
§ 2. Il rapporto di lavoro formalmente instaurato.
La lavoratrice è stata assunta contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ex d.lgs 2003/n. 276 del 7/3/2022 (doc. 3 conv.).
15 L'orario di lavoro sarebbe stato stabilito di volta in volta in base alle chiamate comunicate, con preavviso di almeno un giorno, senza previsione di alcuna indennità di disponibilità e con retribuzione determinata in relazione alle tabelle sindacali in vigore e alle ore di effettivo lavoro, mensilmente erogata.
Per le mansioni di commis di bar/banconiere di bar, qualifica di operaia, livello 6S CCNL Pubblici Esercizi Turismo dall'8/3/2022 al 7/9/2022, data in cui il rapporto si sarebbe risolto senza necessità di preavviso.
Contratto poi prorogato fino al 7/3/2023 (doc. 4 b) conv.) e ancora al 7/10/2023 (doc. 4 g) conv.), nuovamente al 7/1/2024 (doc. 4 c) conv.), ancora al 7/4/2024 (doc. 4 e) conv.), infine al 7/5/2024 (doc. 4 f) conv.).
*
§ 3. Il trattamento retributivo ricevuto.
Afferma la datrice di lavoro che tutte le ore lavorate sono state sempre retribuite – v. buste paga sub 5 a), b) e c) e mai sarebbe sorta alcuna contestazione da parte della ricorrente che avrebbe sempre ricevuto le buste paga, buste sempre regolarmente depositate nel suo cassetto fiscale dove può leggersi la tipologia del rapporto, l'inquadramento contrattuale e le ore retribuitele.
*
§ 4. Le pretese della lavoratrice.
Anzitutto, una antedatazione del rapporto – formalmente decorrente dal 8/3/2022 – viene richiesta dal 2/2022.
In secondo luogo, la differenza retributiva per la superiore effettiva dimensione oraria del rapporto, così articolata: dal 2/2022 al 9/2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
16 dal 10/2022 al 3/2023 dal lunedì al sabato per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
dal 4/2023 al 5/2024 – come nel primo periodo - dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica.
Infine, la lavoratrice, premesso di avere svolto “la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO”, afferma il diritto all'inquadramento al livello C 2 – Livello VI del Contratto Collettivo Turismo - Pubblici Esercizi come stabilito dal CCNL del settore.
Dato atto di avere percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal 3/2022 al 12/2023 (sub doc. 1 ric.) e di non avere mai ricevuto le buste paga dal 1/2024 al 5/2024, la lavoratrice ritiene che retribuzione percepita non sia stata sufficiente in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 C.c., per non essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Afferma una differenza retributiva pari ad € 32.834,67 come da conteggio analitico notificato unitamente al ricorso, che ne fa parte integrante, non avendo percepito straordinario, 13ma, 14ma e TFR, modulando nei termini indicati la propria azione di condanna.
*
§ 5. Antedatazione del rapporto – formalmente decorrente dal 8/3/2022 – richiesta dal 2/2022: esclusione.
Non è agevole, in generale, la dimostrazione di una antedatazione così ravvicinata, nel troppo breve iato temporale tra febbraio e marzo, nella specie 2/2022-8/3/2022, se non ancorata in ipotesi ad eventi di contorno particolari, che possano favorire il puntuale ricordo del testimone.
Il caso concreto ne dà conferma.
Delle sei persone clienti/lavoranti solo una, il teste ha Tes_5 potuto dichiarare “mi sembra dal 2/2022 al 5/2024”.
17 Dichiarazione incerta, non circostanziata, insufficiente ai fini probatori.
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§ 6. Superiore dimensione oraria del rapporto: mancanza di prova.
L'effettiva dimensione oraria del rapporto, secondo la lavoratrice ricorrente, sarebbe stata così articolata: dal 2/2022 al 9/2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
dal 10/2022 al 3/2023 dal lunedì al sabato per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
dal 4/2023 al 5/2024 – come nel primo periodo – dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica.
La prestazione di una attività lavorativa dal lunedì al sabato per un numero di ore oscillatoriamente variabile nei tre periodi da 4 a 6 ore al giorno non ha ricevuto riscontro nella prova orale.
Tantomeno la parziale prestazione lavorativa domenicale.
Le rispettive difese hanno interpretato in sensi opposti le deposizioni assunte nelle successive note difensive finali.
A parte un solo testimone, , nessuno degli altri, indicati Tes_5 sia dalla datrice di lavoro, ma anche dalla lavoratrice stessa, ha potuto confermare una prestazione lavorativa giornaliera dal lunedì al sabato, al contrario escludendola con certezza, né è stato in grado di poter fissare nella memoria gli estremi di un orario della prestazione.
Il testimone riterremmo inattendibile. Tes_5
Si tratta di a amica, la sola venuta a confermare alla lettera la dimensione oraria del rapporto di lavoro articolata in specifici capitoli di prova, che tocca il culmine nel ricordo del lavoro domenicale, coralmente escluso da quello di tutti i testimoni (il
18 commercialista ha anche dato una indicazione documentale Tes_3 indiretta: “nel registro dei corrispettivi c'è un giorno bianco”). Per la precisione, sia la testimone che la titolare hanno Tes_4 accennato all'esperimento di apertura domenicale un anno, nel periodo di apertura della caccia, esperienza negativa e non ripetuta, e del resto condotta da altri lavoranti.
Operando una errata, invertita lettura dell'onere della prova in materia, la lavoratrice ricorrente argomenta infine, “si contesta in toto il contratto di lavoro a chiamata o intermittente a tempo determinato che parte avversa ha cercato di dimostrare con una prova testimoniale insufficiente”.
Invero, la tenuta empirica del contratto stipulato tra le parti è anche confermata dalla non controversa e sul piano testimoniale appurata presenza di altra forza lavoro nell'esercizio, impersonata almeno dalla titolare e i suoi genitori, tale da rendere plausibile l'apporto solo occasionale della lavoratrice.
Taluni accenni testimoniali ad una presenza della ricorrente in luogo, ma non lavorativa, che potrebbero apparire non del tutto convincenti (ad es. teste “a volte c'era non in orario di Tes_3 lavoro ma stava comunque lì, era lì fuori a sedere a parlare con conoscenti e amici, poi se fosse a lavoro o meno non posso dire”) sono invece avvalorati dallo stesso teste , “restava lì, ai Tes_5 tavolini all'esterno del bar, non avendo possibilità per il ritorno”.
Se, in ipotesi, tra le pieghe del tessuto istruttorio si volesse scorgere una maggior dimensione oraria del rapporto, e certamente non nella quantità pretesa, quella dimensione sarebbe assolutamente incerta, non spazio passibile di voli valutativi sulle ali dell'equità ex art. 432 cpc.
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§ 7. Inquadramento e sua correttezza.
La lavoratrice, premesso di avere svolto “la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO”, afferma il diritto all'inquadramento al livello C 2 – Livello
19 VI del Contratto Collettivo Turismo - Pubblici Esercizi come stabilito dal CCNL del settore.
Il contratto collettivo non è stato prodotto, né offerta una comparativa descrizione di declaratorie e profili professionali da porre in necessario confronto per l'accoglimento della pretesa.
La datrice di lavoro non ha sopperito con propria produzione, come talora accade,
Le mansioni descritte da tutti i testimoni configurano una prestazione di banconista. Teste “mi faceva il caffè o mi dava alla sera una birra Tes_1
o altra bev va al bancone”; Volpi: “prendevo il caffè che lei mi preparava”; “stava dietro il banco, mi dava il caffè”; Tes_3
: “faceva la barista dietro al bancone e anche le pulizie del Tes_5 locale”; : “stava solo al banco, preparava e serviva, su Tes_4 semplici direttive”.
Non abbiamo, dunque, elementi per smentire che “le mansioni assegnate alla inerenti la qualifica attribuita di commis de Parte_1 comportavano l'inquadramento al livello 6S^ così come previsto dal Ccnl Pubblici Esercizi-Turismo valevole per i dipendenti assunti presso il . CP_1
In ogni caso, avvalendoci del notorio, al LIVELLO SESTO
“Appartengono le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
– commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self-service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
– commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore”.
20 *
Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la non sempre facile posizione probatoria del lavoratore in materia, equiparabile alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
. Controparte_1
Compensa per ½ tra le parti le spese processuali, e condanna la lavoratrice ricorrente al pagamento del residuo ½, ½ liquidato in
€ 4.628,50 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge.
Siena, 19/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
21
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 751/2024 rgl
Svolgimento del processo.
lavoratrice Parte_1
(difesa dall'avv. Gaetano Mastrolia) a mezzo ricorso depositato il 12/7/2024
contro
, datrice di lavoro Controparte_1 con sede a Siena, SS 73 Levante n. 3/5 in persona della titolare
CP_1
(che sarà difesa dall'avv. Luca Goracci)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 4-5, letterali):
“Accertare e dichiarare che la Sig.ra abbia Parte_1 intrattenuto ab initio un rapporto lavorativo rdinata dal 08 febbraio 2022 al 30 maggio 2024 con il Bar Due Ponti di AI NO;
- Per lo effetto, condannare la parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 32.834,67, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive di cui euro 9.663,52 per differenza paga anno 2022, euro 829,4 per 13ma mensilità anno 2022, euro 829,4 per 14ma mensilità anno 2022, euro 489,51 per straordinario anno 2022 ed euro 860,2 per TFR anno 2022 per un totale complessivo di euro 12.672,03 (ANNO
2022); euro 10.468,32 per differenza paga anno 2023, euro 904,8 per 13ma mensilità anno 2023, euro 904,8 per 14ma mensilità anno
2023, euro 881,28 per festivo domeniche anno 2023, ed euro 938,4 per TFR anno 2023 per un totale complessivo di euro 14.097,6 1 (ANNO 2023); euro 4.024,00 per differenza paga anno 2024, euro 377,01 per 13ma mensilità anno 2024, euro 377,01 per 14ma mensilità anno 2024, euro 896,01 per straordinario anno 2024 ed euro 391,01 per TFR anno 2024 per un totale complessivo di euro 6.065,04 (ANNO 2024), non corrisposte per il periodo dal 08 febbraio 2022 al 30 maggio 2024 o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, mediante consulenza tecnica che sin da ora si chiede, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 C.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 C.p.c., oltre rivalutazione ex art. 429 C.p.c. e 150 Disp. Att. C.p.c. dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
- Condannare, infine, la parte resistente al pagamento delle spese, competenze di giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e CNAP come per legge. In via istruttoria (…)”.
La datrice di lavoro convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 4, letterali):
“respingere la domanda avanzata dalla Sig. siccome Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto condannare essa alla refusione delle spese e delle funzioni Parte_1
e competenze leg re della resistente”.
*
All'udienza 10/1/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Cristina Sofrè CP_1 in sostituzione dell'avv. Luca Goracci.
Il giudice sente le parti, la ricorrente personalmente, che o si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della controversia, allo stato non possibile, salvo l'impegno manifestato in tal senso dalle parti.
2 Discussi i profili istruttori della causa, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova che seguono:
a) interrogatorio formale di NO AI e prova per testimoni chiesta dalla ricorrente sui capitoli che seguono:
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sett l lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sa 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1).
La prova è ammessa con i 3 testimoni indicati (il cap. 7 è stato richiesto solo ai fini dell'interrogatorio formale).
Ammette la controprova chiesta dalla convenuta con la medesima limitazione testimoniale.
3 B) prova testimoniale chiesta dalla resistente sui seguenti capitoli:
1) Vero che frequentate l'esercizio commerciale CP_1
e che questo il giorno della domenica rimane chiuso a SI: 3 testimoni;
2) Vero che avete sempre provveduto all'invio delle comunicazioni previste dalla normativa relative alla posizione lavorativa della al Centro per l'Impiego di Siena, Parte_1
NO: documentale, né rilevante;
3) Vero che avete provveduto alla redazione delle buste paga ed all'invio di queste nel cassetto fiscale della oltre alle Parte_1 necessarie comunicazioni all'Istituto di Previdenza. NO: documentale, né rilevante;
4) Vero che la è stata inquadrata al VI livello Super del Parte_1
CCNL Pubblici eser mansioni di commis de bar;
NO: documentale, né rilevante;
5) Vero che la lavorava solitamente per un'ora al Parte_1 giorno, nei giorni del lunedì o del mercoledì o del venerdì della settimana;
NO: reiterazione della controprova già chiesta ed ammessa;
6) Vero che la sebbene chiamata non ha dato la propria Parte_1 disponibilità e non è venuta a lavorare. NO: generico.
Ove la prova sia stata dichiarata inammissibile per la natura documentale del fatto, la parte è autorizzata alla produzione/ordine di esibizione correlati, che il giudice ritiene non preclusi, da effettuarsi entro il 21/4/2025.
Il giudice fissa per l'assunzione della prova orale ammessa l'udienza del 21/5/2025, ore 12:00. programmando allo stato la discussione all'udienza del 19/12/2025 ore 12:30 (anche al fine dell'espletamento di eventuale consulenza tecnica d'ufficio).
4 All'udienza 21/5/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, alle ore 13:05:
difesa dall'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1
NO AI titolare del difesa dall'avv. Luca CP_1
Goracci.
Si procede all'interrogatorio formale di NO AI sui capitoli che seguono: 1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; non corretto, dal 7/3/2022 a fine 4/2024;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al settembre 2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non corretto la domenica l'esercizio è in prevalenza chiuso;
in alcuni brevi frangenti durante parte del periodo della caccia siamo stati aperti, ma con l'apporto mio, di mia madre mio padre;
la signora non ha prestato alcuna domenica lavorativa: adr settimanalmente lavorava 3 ore, 3 ore alla settimana;
adr aveva un contratto a chiamata, poteva fare anche 3 ore in un giorno soltanto, ma complessivamente sempre 3 ore alla settimana;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sa 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
assolutamente no, ho già risposto;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
assolutamente no, ho già risposto;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
5 lavorava come detto a chiamata, a seconda delle esigenze svolgeva attività di banconista, faceva caffè, serviva panini, paste, etc, adr o io o mia madre o mio padre eravamo sempre presenti, da sola mai;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1). Corretto.
Dopo interruzione si riprende alle ore 14:15 – assente adesso la parte personalmente - con l'introduzione del primo testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in Testimone_1
(…) indicato dalla ricorrente:
“conoscente, sono stato e sono un cliente del CP_1 adesso più di rado.
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; facevo l'autista per la Europe Car che ha sede in viale Toselli e passavo dal bar in orari non fissi ma variabili, o al mattino, o il giorno a pranzo o alla sera, secondo i miei impegni di lavoro;
adr a volte ce la trovavo a volte no, quando passavo alle 7 di mattina non ce la trovavo, se passavo ad es. alle 10 magari ce la trovavo;
adr non sempre ci passavo al mattino, 3, 4 volte di sicuro;
adr alla sera ci passavo anche meno, era difficile che fossi di nuovo a Siena verso le 18:00;
adr il giorno a pranzo non ce l'ho mai trovata, sono sicuro;
adr nel periodo di mia occupazione come autista ho frequentato il bar per circa un annetto, le date non le saprei dire, direi l'anno scorso (2024);
adr il bar lo conoscevo anche da prima, occasionalmente;
adr a volte alla sera mi telefonava al cellulare per avere un passaggio e se ero qui a Siena passavo a prenderla, mi aspettarla davanti al bar che era già chiuso, mi pare chiudesse alle 18:30, 19:00 ma non vorrei essere inesatto
adr più o meno direi due volte alla settimana;
6 adr l'accompagnavo vicino a Porta Pispini dove aveva un
, o a dove c'era la risalita, abita in Città vicino Per_1 Persona_2 al Duomo;
adr io lavoravo anche la domenica, e la domenica il bar era chiuso, mi fermavo per il caffè a Isola d'Arbia;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al settembre 2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non so quale fosse il suo orario di lavoro;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sa 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 o l lunedì al sabato oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
quando l'ho trovata al lavoro presumo facesse la barista, mi faceva il caffè o mi dava alla sera una birra o altra bevanda, stava al bancone, a volte mi serviva lei a volte NO e a volte , Per_3 sua madre;
adr la birra la prendevo da me dal frigo me la facevo aprire;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1). Non so quale fosse la sua retribuzione”.
Adr telefonai all'avvocato, Mastrolia, perché seppi che mi avevano citato come testimone, e non è vero che dissi che non avrei detto la verità, ma dissi che non comprendevo perché mi avessero
7 citato perché non avrei potuto dire cose a favore della lavoratrice perché non sarei potuto essere preciso, come oggi ho confermato;
Alle ore 14:51 viene introdotto il secondo testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicato Testimone_2 dalla ricorrente
“ho conosciuto lì sono cliente del Bar, anche Parte_1 oggi.
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; ricordo che ci lavorava, per un periodo, non saprei quanto lungo, più di un mese sì, l'anno non ricordo, la vedevo ogni tanto, non sempre, non so da quanto tempo non ci lavora più, io non andavo tutti i giorni e non sempre la vedevo quando andavo, io generalmente la mattina, qualche volta all'ora di pranzo, e di solito la vedevo, quando la vedevo, al mattino, che io mi ricordi la vedevo al mattino quando andavo a fare colazione;
adr difficilmente mi capitava di andarci alla sera, non l'ho vista, se poi una sera per caso c'era non gli ho dato importanza, non mi ricordo che ci fosse;
adr la domenica il bar è chiuso, anche la domenica svolgo lì vicino delle volte la mia attività di carrozzeria, e andavo a prendere il caffè da Nocino a Porta Pispini;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sett l lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non so quale fosse il suo orario di lavoro;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al marzo Parte_1
2023 dal lunedì al sabato per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato oltre a due
8 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
non lo so, ho già risposto;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
di solito quando andavo prendevo il caffè che lei mi preparava, qualche volta mi trattenevo a leggere il giornale, ho un'attività lì accanto mi trattenevo pochi minuti, qualche volta andavo via subito;
adr (su opposizione dell'avv. Mastrolia) qualche volta quando sono andato l'ho vista anche fuori davanti al bar;
adr al bar di solito vedevo la signora NO, la madre o il babbo, qualcuno di loro c'era sempre;
7) Che la ricorrente ha percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal marzo 2022 al dicembre 2023 (All. n.1). Non so quale fosse la sua retribuzione”. lcs
Alle ore 15:15 viene introdotto il terzo testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in Persona_4
(…) indicato dalla datrice di lavoro resisten
“conosco da molto tempo che ha lavorato in Parte_1 diversi bar da me frequentati, dove l'ho conosciuta, una conoscenza esclusivamente lavorativa;
adr sono sindacalista, dirigente della Uiltrasporti, in semidistacco;
adr sono cliente del bar Due Ponti;
adr qualche volta l'ho vista lì al lavoro;
adr non saprei dirle in quali anni, non credo un periodo lungo, penso una breve parentesi;
adr direi qualche mese in un anno, forse nel 2024, o a cavallo 2023/2024;
adr l'ho vista la mattina, le poche volte che l'ho vista l'ho vista di mattina, accompagnando la mia compagna anche va al lavoro presto al bus, e alle 5:30, 6:00 e l'ho vista in quell'orario, a volte l'ho trovata a volte doveva arrivare;
9 adr per lo più sono andato a quell'ora, a volte anche alle 7:00 e quando l'ho vista c'era anche lei, io mi trattenevo al massimo circa mezz'ora, e non saprei dire quale fosse il suo orario;
adr la signora non l'ho mai vista da sola al bar. C'erano anche in genere il padre o la signora AI, la madre;
adr circa una volta al mese anche di pomeriggio, ma non ce l'ho vista, ho visto al bar solo la signora NO;
adr potevo andare al bar dal lunedì al venerdì, in genere due, tre volte, a volte quattro o anche cinque alla settimana;
adr di preciso non posso dire quanti giorni alla settimana l'abbia vista, posso dire tre volte, o due o quattro alla settimana, ma non posso essere del tutto preciso;
adr non era una figura presente come la signora NO o la madre, che ci sono sempre, era un supporto non so quante volte ci doveva essere;
adr passando di pomeriggio, devo dire la verità, ci ho visto sempre la signora qui presente (NO AI), solo lei;
adr ricordo che erano qualche volta turbati perché la signora veniva chiamata e non si presentava al lavoro, questo lo sapevo da loro, ma lo ricordo bene;
adr so che il bar alla domenica è chiuso, ma io lo frequentavo dal lunedì al venerdì”.
Alle ore 15:50 viene introdotto il quarto testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) Testimone_3 indicato dalla resistente:
“commercialista dell'azienda. Inoltre, il giorno sono spesso, anche quattro giorni alla settimana lì a pranzo, solo per la pausa pranzo. Adr ho visto al lavoro due o tre anni fa;
Parte_1
adr non saprei dire per periodo di quale durata;
Adr di solito stava dietro il banco, mi dava il caffè;
adr a volte c'era a volte no, a volte c'era non in orario di lavoro ma stava comunque lì, era lì fuori a sedere a parlare con conoscenti e amici, poi se fosse a lavoro o meno non posso dire;
adr avendo un contratto a chiamata se non la vedevo non mi domandavo perché non ci fosse;
adr ultimamente il bar è sempre chiuso di domenica, da due o tre anni di sicuro, è un bar che lavora con chi lavora, so che la domenica è giorno di chiusura, e nel registro dei corrispettivi c'è un
10 giorno bianco, personalmente io la domenica non ci sono mai, ma sto vicino di casa e alla domenica se ci passo davanti è chiuso”. lcs
Per l'audizione dei due testimoni non comparsi il giudice aggiorna la causa al 20/6/2025, ore 13:30, confermando allo stato la programmazione decisoria.
All'udienza 20/6/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, alle ore 13:45: per l'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Luca Goracci. CP_1
L'avv. Goracci esibisce certificazione medica della testimone intimata e non comparsa, , riservandosi produzione Testimone_4 telematica.
Alle ore 13:50 viene introdotto il quinto testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in ) Testimone_5 indicato dalla ricorrente
“amico di dal 2021. Parte_1
Adr non di convivenza;
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; era una mia vicina di appartamento e so che lavorava lì tutti i giorni, mi sembra dal 2/2022 al 5/2024; adr non aveva la macchina, abitava a Vico Alto vicino a me, io facevo orari notturni alla Sovrana Pulizia e l'accompagnavo al lavoro, al 99 %; adr io lavoravo dalle 21:00 alle 24:00;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sette lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
in questo periodo faceva 4 ore, dal lunedì al sabato e a domeniche alterne, la accompagnavo la mattina alle 5:00 e andavo
11 via, io facevo 3 ore a Casole d'Elsa, come detto io lavoravo dalle 21:00 alle 24:00; adr tornava a casa con il e se ero libero andavo a Per_1 prenderla alle 14:00, o forse anche prima 13:30, faceva la barista dietro al bancone e anche le pulizie del locale;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al Parte_1 marzo 2023 dal lunedì per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
so che in un periodo faceva 6 ore, io l'accompagnavo quasi sempre, e tornava con il o l'accompagnava qualcuno altro, Per_1 qualche volta anche con me, andavo a prenderla alle 20:00, 20:15, barista dietro al bancone e anche le pulizie del locale;
sempre dal lunedì al sabato e a domeniche alterne, e con orario spezzato, faceva apertura e alla sera la chiusura;
adr nel periodo di lavoro spezzato lei restava lì, ai tavolini all'esterno del bar, non avendo possibilità per il ritorno;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato, oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
nell'ultimo periodo è tornata a fare 4 ore al giorno continuativo, sempre dal lunedì al sabato e a domeniche alterne, facendo come nel primo periodo apertura;
in tutti i periodi, nei mesi del Palio, il bar era aperto tutte le domeniche e lavorava, salvo di agosto per un periodo Parte_1 di chiusura,
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
già ho accennato che faceva la barista, dietro al bancone, oltre alle pulizie questo per tutti i periodi e tante volte sono entrato per una consumazione;
adr a volte vedevo la signora o signorina , ovviamente CP_2
, o NO la figlia;
Per_3 adr sì anche il marito della signora , la mattina Per_3 Per_5 quando accompagnavo;
12 lcs
Il giudice fissa per l'audizione della testimone non comparsa l'udienza del 10/9/2025, ore 13:30 confermando allo stato la programmazione della discussione all'udienza del 19/12/2025 ore 12:30.
All'udienza 10/9/2025 nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, alle ore 14:50: per l'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Luca Goracci. CP_1
Introdotta la sesta testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi in (…) indicata dalla Testimone_4 convenuta, ascoltata anzitutto a controprova:
“dipendente di NO AI titolare del e sua CP_1 madre, dipendente saranno 5, 6 anni.
1) Che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Bar Due Ponti di AI NO con sede in Siena (SI) 53100 alla Strada S.S. 73 Levante n°3/5 dal febbraio 2022 al maggio 2024; adr aveva un contratto a chiamata, l'ho vista Parte_1 ultimam ando è giunta io ero già in servizio, si tratta del 2022, per le date esatte non sono proprio ferratissima;
2) Che la Sig.ra precisamente ha lavorato dal Parte_1 febbraio 2022 al sette lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
so che aveva un contratto a chiamata per 12 ore mensili, poteva essere chiamata in qualsiasi giorno della settimana, per un periodo orario variabile, in base alle esigenze, anche una o due ore;
il locale la domenica è chiuso. Adr per un periodo, quello della caccia, abbiamo provato ad aprire la domenica, ma è stata una breve esperienza negativa, e siamo sempre andato io, mio marito e mia figlia;
adr io mio convivente, , padre di NO, lavora come Per_6 al tempo nell'esercizio, faceva e fa le aperture, alle 4:30, 5:00, poi arrivava ed arriva mia figlia per quasi tutto il giorno, non meno di
13 12-13 ore, e poi ci sono anche io, prevalentemente siamo in servizio noi tre;
adr sto al banco, in cucina, faccio i panini tutto quello che c'è da fare, come un jolly;
3) Che la Sig.ra ha lavorato dall'ottobre 2022 al Parte_1 marzo 2023 dal lunedì per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
dall'inizio alla fine della collaborazione ha avuto Parte_1 il contratto di cui ho parlato, periodicamente rinnovato, a chiamata per 12 ore mensili, la domenica l'esercizio è rimasto chiuso, con l'eccezione cui sopra ho accennato;
4) Che la Sig.ra ha lavorato dall'aprile 2023 al Parte_1 maggio 2024 per 4 ore al giorno dal lunedì al sabato, oltre a due domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
anche per questo periodo non posso che ripetere quanto dichiarato per i precedenti;
5) Che durante tale periodo di lavoro, la ricorrente ha svolto la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO;
stava solo al banco, preparava e serviva, su semplici direttive di NO, o di mio marito o mie in sua assenza.
Si dà atto che la testimone è stata ascoltata su tutti i capitoli ammessi, anche a prova diretta.
Parte ricorrente ritiene necessaria indagine tecnica d'ufficio contabile e chiede pertanto procedersi alla nomina di consulente per la determinazione delle spettanze lavorative della ricorrente in base all'istruttoria sin qui condotta.
L'avv. Goracci chiede fissarsi udienza di discussione.
Il giudice si riserva.
*
14 Sciolta la riserva assunta, il giudice, stante anche la relativa prossimità dell'udienza di discussione, conferma la programmazione decisoria per l'udienza del 19/12/2025 ore 12:30, autorizzando note difensive finali entro il 9/12.
All'udienza 19/12/2025, nella causa n. 751/2024 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc:
difesa dall'avv. Romano Mastrolia;
Parte_1 per NO AI titolare del l'avv. Luca Goracci. CP_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Le parti.
La lavoratrice ricorrente, vs. la datrice di lavoro Parte_1 convenuta, resistente, , titolare del con CP_1 CP_1 sede in Siena, S.S. 73 .
*
§ 2. Il rapporto di lavoro formalmente instaurato.
La lavoratrice è stata assunta contratto di lavoro intermittente a tempo determinato ex d.lgs 2003/n. 276 del 7/3/2022 (doc. 3 conv.).
15 L'orario di lavoro sarebbe stato stabilito di volta in volta in base alle chiamate comunicate, con preavviso di almeno un giorno, senza previsione di alcuna indennità di disponibilità e con retribuzione determinata in relazione alle tabelle sindacali in vigore e alle ore di effettivo lavoro, mensilmente erogata.
Per le mansioni di commis di bar/banconiere di bar, qualifica di operaia, livello 6S CCNL Pubblici Esercizi Turismo dall'8/3/2022 al 7/9/2022, data in cui il rapporto si sarebbe risolto senza necessità di preavviso.
Contratto poi prorogato fino al 7/3/2023 (doc. 4 b) conv.) e ancora al 7/10/2023 (doc. 4 g) conv.), nuovamente al 7/1/2024 (doc. 4 c) conv.), ancora al 7/4/2024 (doc. 4 e) conv.), infine al 7/5/2024 (doc. 4 f) conv.).
*
§ 3. Il trattamento retributivo ricevuto.
Afferma la datrice di lavoro che tutte le ore lavorate sono state sempre retribuite – v. buste paga sub 5 a), b) e c) e mai sarebbe sorta alcuna contestazione da parte della ricorrente che avrebbe sempre ricevuto le buste paga, buste sempre regolarmente depositate nel suo cassetto fiscale dove può leggersi la tipologia del rapporto, l'inquadramento contrattuale e le ore retribuitele.
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§ 4. Le pretese della lavoratrice.
Anzitutto, una antedatazione del rapporto – formalmente decorrente dal 8/3/2022 – viene richiesta dal 2/2022.
In secondo luogo, la differenza retributiva per la superiore effettiva dimensione oraria del rapporto, così articolata: dal 2/2022 al 9/2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
16 dal 10/2022 al 3/2023 dal lunedì al sabato per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
dal 4/2023 al 5/2024 – come nel primo periodo - dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica.
Infine, la lavoratrice, premesso di avere svolto “la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO”, afferma il diritto all'inquadramento al livello C 2 – Livello VI del Contratto Collettivo Turismo - Pubblici Esercizi come stabilito dal CCNL del settore.
Dato atto di avere percepito una retribuzione mensile mediamente pari ad € 100,00, come si evince da buste paga dal 3/2022 al 12/2023 (sub doc. 1 ric.) e di non avere mai ricevuto le buste paga dal 1/2024 al 5/2024, la lavoratrice ritiene che retribuzione percepita non sia stata sufficiente in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 C.c., per non essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Afferma una differenza retributiva pari ad € 32.834,67 come da conteggio analitico notificato unitamente al ricorso, che ne fa parte integrante, non avendo percepito straordinario, 13ma, 14ma e TFR, modulando nei termini indicati la propria azione di condanna.
*
§ 5. Antedatazione del rapporto – formalmente decorrente dal 8/3/2022 – richiesta dal 2/2022: esclusione.
Non è agevole, in generale, la dimostrazione di una antedatazione così ravvicinata, nel troppo breve iato temporale tra febbraio e marzo, nella specie 2/2022-8/3/2022, se non ancorata in ipotesi ad eventi di contorno particolari, che possano favorire il puntuale ricordo del testimone.
Il caso concreto ne dà conferma.
Delle sei persone clienti/lavoranti solo una, il teste ha Tes_5 potuto dichiarare “mi sembra dal 2/2022 al 5/2024”.
17 Dichiarazione incerta, non circostanziata, insufficiente ai fini probatori.
*
§ 6. Superiore dimensione oraria del rapporto: mancanza di prova.
L'effettiva dimensione oraria del rapporto, secondo la lavoratrice ricorrente, sarebbe stata così articolata: dal 2/2022 al 9/2022 dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica;
dal 10/2022 al 3/2023 dal lunedì al sabato per 6 ore al giorno oltre a due domeniche al mese svolgendo 6 ore lavorative per ciascuna domenica;
dal 4/2023 al 5/2024 – come nel primo periodo – dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno oltre a 2 domeniche al mese svolgendo 4 ore lavorative per ciascuna domenica.
La prestazione di una attività lavorativa dal lunedì al sabato per un numero di ore oscillatoriamente variabile nei tre periodi da 4 a 6 ore al giorno non ha ricevuto riscontro nella prova orale.
Tantomeno la parziale prestazione lavorativa domenicale.
Le rispettive difese hanno interpretato in sensi opposti le deposizioni assunte nelle successive note difensive finali.
A parte un solo testimone, , nessuno degli altri, indicati Tes_5 sia dalla datrice di lavoro, ma anche dalla lavoratrice stessa, ha potuto confermare una prestazione lavorativa giornaliera dal lunedì al sabato, al contrario escludendola con certezza, né è stato in grado di poter fissare nella memoria gli estremi di un orario della prestazione.
Il testimone riterremmo inattendibile. Tes_5
Si tratta di a amica, la sola venuta a confermare alla lettera la dimensione oraria del rapporto di lavoro articolata in specifici capitoli di prova, che tocca il culmine nel ricordo del lavoro domenicale, coralmente escluso da quello di tutti i testimoni (il
18 commercialista ha anche dato una indicazione documentale Tes_3 indiretta: “nel registro dei corrispettivi c'è un giorno bianco”). Per la precisione, sia la testimone che la titolare hanno Tes_4 accennato all'esperimento di apertura domenicale un anno, nel periodo di apertura della caccia, esperienza negativa e non ripetuta, e del resto condotta da altri lavoranti.
Operando una errata, invertita lettura dell'onere della prova in materia, la lavoratrice ricorrente argomenta infine, “si contesta in toto il contratto di lavoro a chiamata o intermittente a tempo determinato che parte avversa ha cercato di dimostrare con una prova testimoniale insufficiente”.
Invero, la tenuta empirica del contratto stipulato tra le parti è anche confermata dalla non controversa e sul piano testimoniale appurata presenza di altra forza lavoro nell'esercizio, impersonata almeno dalla titolare e i suoi genitori, tale da rendere plausibile l'apporto solo occasionale della lavoratrice.
Taluni accenni testimoniali ad una presenza della ricorrente in luogo, ma non lavorativa, che potrebbero apparire non del tutto convincenti (ad es. teste “a volte c'era non in orario di Tes_3 lavoro ma stava comunque lì, era lì fuori a sedere a parlare con conoscenti e amici, poi se fosse a lavoro o meno non posso dire”) sono invece avvalorati dallo stesso teste , “restava lì, ai Tes_5 tavolini all'esterno del bar, non avendo possibilità per il ritorno”.
Se, in ipotesi, tra le pieghe del tessuto istruttorio si volesse scorgere una maggior dimensione oraria del rapporto, e certamente non nella quantità pretesa, quella dimensione sarebbe assolutamente incerta, non spazio passibile di voli valutativi sulle ali dell'equità ex art. 432 cpc.
*
§ 7. Inquadramento e sua correttezza.
La lavoratrice, premesso di avere svolto “la mansione di commis di bar su precise direttive della titolare del bar Sig.ra AI NO”, afferma il diritto all'inquadramento al livello C 2 – Livello
19 VI del Contratto Collettivo Turismo - Pubblici Esercizi come stabilito dal CCNL del settore.
Il contratto collettivo non è stato prodotto, né offerta una comparativa descrizione di declaratorie e profili professionali da porre in necessario confronto per l'accoglimento della pretesa.
La datrice di lavoro non ha sopperito con propria produzione, come talora accade,
Le mansioni descritte da tutti i testimoni configurano una prestazione di banconista. Teste “mi faceva il caffè o mi dava alla sera una birra Tes_1
o altra bev va al bancone”; Volpi: “prendevo il caffè che lei mi preparava”; “stava dietro il banco, mi dava il caffè”; Tes_3
: “faceva la barista dietro al bancone e anche le pulizie del Tes_5 locale”; : “stava solo al banco, preparava e serviva, su Tes_4 semplici direttive”.
Non abbiamo, dunque, elementi per smentire che “le mansioni assegnate alla inerenti la qualifica attribuita di commis de Parte_1 comportavano l'inquadramento al livello 6S^ così come previsto dal Ccnl Pubblici Esercizi-Turismo valevole per i dipendenti assunti presso il . CP_1
In ogni caso, avvalendoci del notorio, al LIVELLO SESTO
“Appartengono le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– addetta/o al confezionamento di buffet stazione e pasticceria;
– seconda/o banconiera/e pasticceria, intendendosi per tale colei/colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco;
– commis di cucina, sala, bar, tavola calda, self-service (compresi ex aiuti in genere p.e.);
– commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colei/colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore”.
20 *
Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la non sempre facile posizione probatoria del lavoratore in materia, equiparabile alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da contro il Parte_1 [...]
. Controparte_1
Compensa per ½ tra le parti le spese processuali, e condanna la lavoratrice ricorrente al pagamento del residuo ½, ½ liquidato in
€ 4.628,50 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge.
Siena, 19/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
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