TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 898/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO Parte_1 CodiceFiscale_1 SALVATORE,
OPPONENTE contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA,
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1705/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 10/13.12.2021 (R.G. n. 3781/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di CP_1
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., la somma di €
[...] 22.937,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“dichiarare la nullità o l'invalidità del contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del credito nei confronti dell'opponente; in subordine dichiarare come avvenuto il pagamento parziale del presunto credito per euro 3.002,68, dichiarare la nullità del contratto per la pattuizione ed applicazione di interessi oltre soglia di cui alla Legge 108/1996, e -pertanto- revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il predetto decreto o con qualunque altra statuizione, per i motivi di cui in premessa e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'opposto; in subordine dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 3622858, disponendo la restituzione della sola sorte capitale residua tenuto conto dei pagamenti effettuati, oltre il risarcimento del danno per la pattuizione ed applicazione di interessi oltre soglia di cui alla Legge 108/1996 e applicazione anatocistica di interessi.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14 da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Parte opposta:
“In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1705/2022, R.G. n. 3781/2021, del 13/12/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1705/2022, R.G. n. 3781/2021, del 1 3/12/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1705/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 10/13.12.2021 (proc. n. 3781/2021 R.G.), su ricorso di (cessionaria del credito), società soggetta ad attività di Controparte_1 direzione e coordinamento da parte di Kruk S.A., per il pagamento della complessiva somma di € 22.937,95, oltre accessori, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza di un contratto di finanziamento del 28.04.2010 stipulato da con la società Consum.it S.p.a. Parte_1 (creditrice originaria).
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) il difetto di prova scritta del credito azionato ex art. 633 c.p.c.; 2) la non debenza del credito in linea capitale;
3) l'eccessività ed illegittimità di interessi e spese applicati dalla originaria titolare del credito e la mancanza di contrattazione tra le parti;
4) l'applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia usura e la capitalizzazione anatocistica degli stessi a danno del consumatore finale;
5) la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali. L'opponente chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità o l'invalidità del contratto di finanziamento oggetto di causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine l'opponente chiedeva di dichiarare come avvenuto il pagamento parziale del presunto credito e la nullità del contratto contra legem, privando di effetti giuridici il predetto decreto. In ulteriore subordine l'opponente prospettava la nullità parziale del contratto di finanziamento, con obbligo del debitore di restituzione della sola residua sorte capitale, al netto dei pagamenti effettuati e del risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del procuratore distrattario.
Costituitasi in giudizio questa rilevava innanzitutto la genericità e indeterminatezza Controparte_1 delle contestazioni mosse dalla parte opponente, nonché la mancanza di una specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. della documentazione prodotta dall'opposta, che tra l'altro non era stata disconosciuta nell'atto di citazione in giudizio. L'opposta richiedeva pertanto dichiararsi l'infondatezza della proposta opposizione ed il rigetto della stessa (evidenziando altresì la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la prova del credito ingiunto), con conferma del decreto ingiuntivo opposto e previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Alla prima udienza del 20.09.2022, rilevato che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre,
pagina 2 di 5 non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 24.01.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 21.10.2022 in atti, alla predetta udienza del 24.01.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. All'esito della fase istruttoria, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di eventuali note conclusionali e udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.01.2023. Nello specifico, l'opponente rileva che l'opposta avrebbe mancato di esperire con propria istanza il tentativo di mediazione pur essendo stata onerata in tal senso dal G.I. con provvedimento del 20.11.2022. Invero, “per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità… è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (cfr. Cass. Civ. n. 8050/2025). L'eccezione deve pertanto essere rigettata in quanto, ancorché il procedimento di mediazione è stato incardinato su istanza della parte non onerata (parte opponente), si rileva comunque che la condizione di procedibilità deve ritenersi correttamente soddisfatta e realizzata, avendo la parte chiamata alla mediazione (parte opposta) aderito alla convocazione e partecipato all'incontro. A nulla rileva che l'opposta abbia dichiarato nel verbale di primo incontro programmatico di non voler esperire il tentativo di mediazione.
È noto poi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati pagina 3 di 5 dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Ciò posto, nel caso in esame l'opposta ha prodotto in giudizio copia del contratto di finanziamento n. 3622858, stipulato in data 28.04.2010 da con la società Consum.it S.p.a., per la Parte_1 concessione della somma di € 10.554,51, con la pattuizione di tutte le condizioni economiche del rapporto (TAN, TAEG, numero ed importo rate mensili etc.), dalle quali è possibile ricavare il relativo piano di ammortamento;
l'opposta ha inoltre allegato il mancato pagamento delle rate da parte del debitore. Contrariamente a quanto rilevato dall'opponente, la lettura del documento prodotto al fascicolo del monitorio consente di individuare tutti gli elementi essenziali del rapporto;
devono pertanto essere rigettate le contestazioni dell'opponente in merito alla copia fotostatica del documento o relative al fatto che il contratto e le condizioni generali sarebbero poco leggibili. Parimenti nessuna rilevanza hanno le contestazioni riportate nell'atto di citazione sul contenuto del contratto o sull'autenticità della sua sottoscrizione;
difese non ulteriormente specificate nel corso del giudizio dall'opponente, la quale non ha neanche provveduto al deposito di memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In ogni caso, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, la contestazione sul difetto di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Ed infatti, l'opponente non ha espressamente disconosciuto nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento (peraltro documentalmente provato), né contestato l'erogazione dello stesso e la legittimazione processuale di (cessionaria del credito oggetto di opposizione Controparte_1 in seguito al contratto di cessione in blocco di crediti del 16.01.2017). Dette circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche e non oggetto di prova.
Passando all'esame delle contestazioni relative al credito in linea capitale, queste devono essere rigettate in quanto sconfessate dalla documentazione in atti;
come tra l'altro confermato dalla stessa parte debitrice la quale ha ammesso di aver effettuato versamenti per un importo complessivo di € 3.002,68, inferiore al totale dovuto. Nessuna ulteriore indicazione viene fornita dall'opponente in merito al punto di contestazione, ma si limita ad eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione senza fornire adeguata prova nel corso del giudizio in ordine al fatto estintivo. Sul punto si evidenzia altresì che parte della documentazione prodotta dall'opponente risulta inconferente ai fini del giudizio e priva di valore probatorio in quanto relativa ad altre posizioni debitorie.
Ed infatti, i versamenti rilevati dall'opponente per complessivi € 3.002,68 risultano regolarmente contabilizzati nell'estratto conto prodotto dall'opposta nel giudizio monitorio con esatta corrispondenza tra le date di valuta e gli accrediti dei bollettini e degli assegni indicati dall'opponente (vedi pagamenti dalla rata n. 2 alla rata n. 16 a pagg. 1 e 2 della lista movimenti al 19.06.2015); successivamente, come riportato dallo stesso estratto conto in esame, risultano insolute le successive rate dalla n. 17 alla n. 26 (per complessivi € 1.897,00 circa). In seguito alla decadenza dal beneficio del termine la sorte capitale relative alle rate a scadere è stata quantificata in € 7.392,68 (dalla rata n. 27 alla rata n. 62) alla quale è stato aggiunto l'importo delle rate insolute di cui sopra, per un importo complessivo di € 9.339,14 (che comprende anche addebiti di piccoli importi per spese e penali comunque previsti in contratto). Oltre a detto importo complessivo sono stati quantificati interessi di mora al 19.06.2015 per ulteriori € 4.307,41, aggiornati nel ricorso monitorio con la quantificazione dell'importo ingiunto, che risulta pertanto provato quale debito residuo dell'opponente nei confronti dell'opposta.
pagina 4 di 5 Si evidenzia altresì che la posizione debitoria di nei confronti di è stata Parte_1 CP_1 di fatto riconosciuta dal debitore con la lettera del 31.01.2022 indirizzata all'opposta e prodotta in atti, nella quale l'opponente, oltre a prospettare presunti errori nella quantificazione del credito residuo, ammette espressamente di aver pagato la sola somma di € 3.002,68.
Assolutamente generiche risultano le contestazioni dell'opponente sull'usura, prive di riferimenti alla fattispecie concreta. Ed infatti, come affermato da Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Per quanto esposto la contestazione non meriterebbe di per sé un esame approfondito del motivo di opposizione;
ciononostante si rileva comunque che nessuna usura è ravvisabile nel contratto de quo. Come argomentato nelle difese dell'opposta gli interessi contrattualmente e validamente pattuiti non configurano la fattispecie di usura, essendo al di sotto del tasso soglia pari al 17,91% (tasso medio su base annua pari all'11,94% aumentato della metà come riportato dal D.M. di riferimento prodotto in atti) relativo alle operazioni “crediti personali”. Parimenti generiche ed errate, e comunque prive di consistenza, risultano le contestazioni dell'opponente su violazione del divieto di anatocismo o comunque su presunte applicazioni sproporzionate di interessi.
In seguito al mancato riscontro di vizi nella condotta dell'opposta, restano assorbire le doglianze dell'opponente relative alle ipotizzate violazioni dei principi di correttezza e buona fede contrattuali.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti, delle difese delle parti ed in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, le doglianze dell'opponente devono ritenersi infondate. L'opposizione deve pertanto essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 898/2022:
- rigetta l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1705/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10/13.12.2021 (proc. n. 3781/2021 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK Controparte_1 S.A., che liquida nell'importo di € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 898/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO Parte_1 CodiceFiscale_1 SALVATORE,
OPPONENTE contro
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA,
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1705/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa il 10/13.12.2021 (R.G. n. 3781/2021), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di CP_1
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., la somma di €
[...] 22.937,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“dichiarare la nullità o l'invalidità del contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto per mancata prova del credito nei confronti dell'opponente; in subordine dichiarare come avvenuto il pagamento parziale del presunto credito per euro 3.002,68, dichiarare la nullità del contratto per la pattuizione ed applicazione di interessi oltre soglia di cui alla Legge 108/1996, e -pertanto- revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il predetto decreto o con qualunque altra statuizione, per i motivi di cui in premessa e per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'opposto; in subordine dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 3622858, disponendo la restituzione della sola sorte capitale residua tenuto conto dei pagamenti effettuati, oltre il risarcimento del danno per la pattuizione ed applicazione di interessi oltre soglia di cui alla Legge 108/1996 e applicazione anatocistica di interessi.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14 da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Parte opposta:
“In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1705/2022, R.G. n. 3781/2021, del 13/12/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1705/2022, R.G. n. 3781/2021, del 1 3/12/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1705/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 10/13.12.2021 (proc. n. 3781/2021 R.G.), su ricorso di (cessionaria del credito), società soggetta ad attività di Controparte_1 direzione e coordinamento da parte di Kruk S.A., per il pagamento della complessiva somma di € 22.937,95, oltre accessori, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza di un contratto di finanziamento del 28.04.2010 stipulato da con la società Consum.it S.p.a. Parte_1 (creditrice originaria).
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) il difetto di prova scritta del credito azionato ex art. 633 c.p.c.; 2) la non debenza del credito in linea capitale;
3) l'eccessività ed illegittimità di interessi e spese applicati dalla originaria titolare del credito e la mancanza di contrattazione tra le parti;
4) l'applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia usura e la capitalizzazione anatocistica degli stessi a danno del consumatore finale;
5) la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali. L'opponente chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità o l'invalidità del contratto di finanziamento oggetto di causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine l'opponente chiedeva di dichiarare come avvenuto il pagamento parziale del presunto credito e la nullità del contratto contra legem, privando di effetti giuridici il predetto decreto. In ulteriore subordine l'opponente prospettava la nullità parziale del contratto di finanziamento, con obbligo del debitore di restituzione della sola residua sorte capitale, al netto dei pagamenti effettuati e del risarcimento del danno. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del procuratore distrattario.
Costituitasi in giudizio questa rilevava innanzitutto la genericità e indeterminatezza Controparte_1 delle contestazioni mosse dalla parte opponente, nonché la mancanza di una specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. della documentazione prodotta dall'opposta, che tra l'altro non era stata disconosciuta nell'atto di citazione in giudizio. L'opposta richiedeva pertanto dichiararsi l'infondatezza della proposta opposizione ed il rigetto della stessa (evidenziando altresì la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la prova del credito ingiunto), con conferma del decreto ingiuntivo opposto e previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Alla prima udienza del 20.09.2022, rilevato che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre,
pagina 2 di 5 non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 24.01.2023 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 21.10.2022 in atti, alla predetta udienza del 24.01.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti. All'esito della fase istruttoria, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di eventuali note conclusionali e udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'opponente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.01.2023. Nello specifico, l'opponente rileva che l'opposta avrebbe mancato di esperire con propria istanza il tentativo di mediazione pur essendo stata onerata in tal senso dal G.I. con provvedimento del 20.11.2022. Invero, “per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità… è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (cfr. Cass. Civ. n. 8050/2025). L'eccezione deve pertanto essere rigettata in quanto, ancorché il procedimento di mediazione è stato incardinato su istanza della parte non onerata (parte opponente), si rileva comunque che la condizione di procedibilità deve ritenersi correttamente soddisfatta e realizzata, avendo la parte chiamata alla mediazione (parte opposta) aderito alla convocazione e partecipato all'incontro. A nulla rileva che l'opposta abbia dichiarato nel verbale di primo incontro programmatico di non voler esperire il tentativo di mediazione.
È noto poi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, nel senso che dovrà provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova. Nell'istaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 8954/2020, Cass. Civ. n. 7020/2019). In particolare, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore), documentazione ritenuta idonea per la prova del credito in quanto consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. Civ. n.ri 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
Va poi rilevato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., il quale dispone testualmente che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati pagina 3 di 5 dalla parte costituita”. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/08/2020, n. 17889).
Ciò posto, nel caso in esame l'opposta ha prodotto in giudizio copia del contratto di finanziamento n. 3622858, stipulato in data 28.04.2010 da con la società Consum.it S.p.a., per la Parte_1 concessione della somma di € 10.554,51, con la pattuizione di tutte le condizioni economiche del rapporto (TAN, TAEG, numero ed importo rate mensili etc.), dalle quali è possibile ricavare il relativo piano di ammortamento;
l'opposta ha inoltre allegato il mancato pagamento delle rate da parte del debitore. Contrariamente a quanto rilevato dall'opponente, la lettura del documento prodotto al fascicolo del monitorio consente di individuare tutti gli elementi essenziali del rapporto;
devono pertanto essere rigettate le contestazioni dell'opponente in merito alla copia fotostatica del documento o relative al fatto che il contratto e le condizioni generali sarebbero poco leggibili. Parimenti nessuna rilevanza hanno le contestazioni riportate nell'atto di citazione sul contenuto del contratto o sull'autenticità della sua sottoscrizione;
difese non ulteriormente specificate nel corso del giudizio dall'opponente, la quale non ha neanche provveduto al deposito di memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In ogni caso, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, la contestazione sul difetto di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Ed infatti, l'opponente non ha espressamente disconosciuto nei propri scritti difensivi la sottoscrizione del contratto di finanziamento (peraltro documentalmente provato), né contestato l'erogazione dello stesso e la legittimazione processuale di (cessionaria del credito oggetto di opposizione Controparte_1 in seguito al contratto di cessione in blocco di crediti del 16.01.2017). Dette circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche e non oggetto di prova.
Passando all'esame delle contestazioni relative al credito in linea capitale, queste devono essere rigettate in quanto sconfessate dalla documentazione in atti;
come tra l'altro confermato dalla stessa parte debitrice la quale ha ammesso di aver effettuato versamenti per un importo complessivo di € 3.002,68, inferiore al totale dovuto. Nessuna ulteriore indicazione viene fornita dall'opponente in merito al punto di contestazione, ma si limita ad eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione senza fornire adeguata prova nel corso del giudizio in ordine al fatto estintivo. Sul punto si evidenzia altresì che parte della documentazione prodotta dall'opponente risulta inconferente ai fini del giudizio e priva di valore probatorio in quanto relativa ad altre posizioni debitorie.
Ed infatti, i versamenti rilevati dall'opponente per complessivi € 3.002,68 risultano regolarmente contabilizzati nell'estratto conto prodotto dall'opposta nel giudizio monitorio con esatta corrispondenza tra le date di valuta e gli accrediti dei bollettini e degli assegni indicati dall'opponente (vedi pagamenti dalla rata n. 2 alla rata n. 16 a pagg. 1 e 2 della lista movimenti al 19.06.2015); successivamente, come riportato dallo stesso estratto conto in esame, risultano insolute le successive rate dalla n. 17 alla n. 26 (per complessivi € 1.897,00 circa). In seguito alla decadenza dal beneficio del termine la sorte capitale relative alle rate a scadere è stata quantificata in € 7.392,68 (dalla rata n. 27 alla rata n. 62) alla quale è stato aggiunto l'importo delle rate insolute di cui sopra, per un importo complessivo di € 9.339,14 (che comprende anche addebiti di piccoli importi per spese e penali comunque previsti in contratto). Oltre a detto importo complessivo sono stati quantificati interessi di mora al 19.06.2015 per ulteriori € 4.307,41, aggiornati nel ricorso monitorio con la quantificazione dell'importo ingiunto, che risulta pertanto provato quale debito residuo dell'opponente nei confronti dell'opposta.
pagina 4 di 5 Si evidenzia altresì che la posizione debitoria di nei confronti di è stata Parte_1 CP_1 di fatto riconosciuta dal debitore con la lettera del 31.01.2022 indirizzata all'opposta e prodotta in atti, nella quale l'opponente, oltre a prospettare presunti errori nella quantificazione del credito residuo, ammette espressamente di aver pagato la sola somma di € 3.002,68.
Assolutamente generiche risultano le contestazioni dell'opponente sull'usura, prive di riferimenti alla fattispecie concreta. Ed infatti, come affermato da Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Per quanto esposto la contestazione non meriterebbe di per sé un esame approfondito del motivo di opposizione;
ciononostante si rileva comunque che nessuna usura è ravvisabile nel contratto de quo. Come argomentato nelle difese dell'opposta gli interessi contrattualmente e validamente pattuiti non configurano la fattispecie di usura, essendo al di sotto del tasso soglia pari al 17,91% (tasso medio su base annua pari all'11,94% aumentato della metà come riportato dal D.M. di riferimento prodotto in atti) relativo alle operazioni “crediti personali”. Parimenti generiche ed errate, e comunque prive di consistenza, risultano le contestazioni dell'opponente su violazione del divieto di anatocismo o comunque su presunte applicazioni sproporzionate di interessi.
In seguito al mancato riscontro di vizi nella condotta dell'opposta, restano assorbire le doglianze dell'opponente relative alle ipotizzate violazioni dei principi di correttezza e buona fede contrattuali.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti, delle difese delle parti ed in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, le doglianze dell'opponente devono ritenersi infondate. L'opposizione deve pertanto essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 898/2022:
- rigetta l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1705/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10/13.12.2021 (proc. n. 3781/2021 R.G.), dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK Controparte_1 S.A., che liquida nell'importo di € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute, come per legge.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5