Articolo 3 della Legge 16 ottobre 2025, n. 155
Articolo 2Articolo 4
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30 ottobre 2025
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 30 ottobre 2025