Art. 3. 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell' interno non oltre il ((cinquantacinquesimo)) giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
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19 giugno 1991
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28 marzo 1993
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25 febbraio 1995
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4 maggio 1999
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Commentari • 7
- 1. Elezioni 2024: la limitazione dell’attività politico amministrativa scatta dal 24 AprileCarlo Gemma · https://www.publika.it/ · 24 aprile 2024
L'articolo 38, comma 5, del Dlgs 267/2000 stabilisce che l'attività dei consigli degli enti locali dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali debba essere limitata all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili. Considerando che l'articolo 3 della legge 182/1991 sancisce inoltre che il ministero dell'interno debba fissare la data dello svolgimento delle elezioni non oltre il 45° giorno precedente alla votazione, si determina che il blocco delle attività suddette scatti appunto in tale termine precedente alle elezioni stesse che quest'anno si terranno l'8 e il 9 giugno . . .
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Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Belluno, sentenza 07/03/2025, n. 33Provvedimento: […] b) il dott. Parte_2 , che aveva sottoscritto la procura allegata alla citazione datata 26 aprile 2024, era stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, con D.P.R. del 24 marzo 2023, in G.U. n. 81/2023 del 5 aprile 2023, e con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2024 era stata fissata, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991 n. 182, per sabato 8 e domenica 9Leggi di più...
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