Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Decreto presidenziale 24 luglio 2025
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04464/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4464 del 2025, proposto da:
Mafis S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- della Determinazione Dirigenziale n. rep. CD/263/2025 del 31.1.2025, n. prot. CD/12116/2025 del 31.1.2025 del Municipio Roma III, E.Q. Attività Produttive, SUAP, Ufficio Amministrativo - Autorizzazioni di Roma Capitale con cui è stato comunicato alla società ricorrente il diniego di autorizzazione di impianti pubblicitari permanenti, strumentali all’attività commerciale sita in Viale Val Padana, 30;
- dei pareri della Soprintendenza Capitolina espressi in Tavoli tecnici del 30.9.2024 e 23.1.2025, citati nel diniego;
- di ogni altro atto comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a Roma Capitale a mezzo pec in data 18.3.2025, ritualmente depositato il 9.4.2025, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della Determinazione Dirigenziale n. rep. CD/263/2025 del 31.1.2025, n. prot. CD/12116/2025 del 31.1.2025 del Municipio Roma III, E.Q. Attività Produttive, SUAP, Ufficio Amministrativo - Autorizzazioni di Roma Capitale con cui è stato comunicato alla società ricorrente il diniego di autorizzazione di impianti pubblicitari permanenti, strumentali all’attività commerciale sita in Viale Val Padana, 30;
- dei pareri della Soprintendenza Capitolina espressi in Tavoli tecnici del 30.9.2024 e 23.1.2025, citati nel diniego;
- di ogni altro atto comunque connesso.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata ha respinto l’istanza di installazione di insegne pubblicitarie relative all’immobile dove la società svolge la propria attività commerciale (viale Val Padana 30).
Il motivo ostativo al rilascio del titolo è rappresentato dalla contrarietà all’intervento palesata dalla Soprintendenza capitolina, siccome esternata nei tavoli tecnici propedeutici all’adozione della finale determinazione, atteso che le lettere delle insegne superano l’altezza di cm.30, non ammessa per l’immobile in questione in ragione della sua collocazione nell’ambito della Città Storica del Comune di Roma, in applicazione dell’art.6 della delibera dell’assemblea capitolina n.260 del 29.9.97.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito di un unico motivo:
Violazione dell’art. 6 della Deliberazione di Consiglio Comunale n.260 del 29.9.1997. Erronea applicazione della “Carta di Qualità”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si contesta l’erronea applicazione dell’art.6 della delibera suddetta, nella misura in cui il parere (vincolante) reso dalla Soprintendenza avrebbe ritenuto che l’immobile in oggetto, per il solo fatto di rientrare nella cd. “Città storica”, identificata a sua volta con quella ricompresa nella cd.” Carta di qualità” delle n.t.a. del P.r.g. di Roma varrebbe, in assenza di ulteriori motivazioni, a conferire rilevanza di “immobile antico di rilevanza storico-architettonica”, per i quali (unicamente) la delibera vieta l’apposizione di insegne di altezza superiore a 30 cm.
4. Roma Capitale si costituiva in giudizio in data 11.4.2025, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. Alla camera di consiglio del 23.4.2025 la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e il Presidente, con l’accordo delle parti, fissava l’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 per la trattazione nel merito del ricorso.
6. Seguiva il deposito di ampia documentazione e di articolate memorie, anche in replica, a cura delle parti.
7. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
Si controverte in merito al diniego dell’autorizzazione all’installazione di insegne presso l’immobile ove la ricorrente esercita attività commerciale (in ispecie, di ristorazione). L’ufficio municipale procedente (Suap) si è (necessariamente) conformato al parere vincolante reso nel procedimento di conferenza di servizi dalla Soprintendenza, la cui valutazione è, in definitiva, (mediatamente) contestata dalla parte ricorrente.
Come si evince dal parere reso dalla Soprintendenza di cui al prot.n.8109 del 23.1.2025 (v. all.to n.7 deposito di Roma Capitale del 14.4.2025), l’Organo di tutela ha ritenuto che “nel territorio della Città Storica ogni immobile è di rilevanza storica-architettonica” e, pertanto, deve essere assoggettato alle limitazioni poste dalla delibera n.260/97.
Come altresì evidenziato dalla stessa Soprintendenza nella relazione versata in atti (v. all.to n.12 depositato Roma Capitale del 15.4.2025), l’elemento decisivo è rappresentato dall’inquadramento (non contestato) dell’immobile in parola nell’ambito della cd. “Città Storica”, regolata dall’art.24 delle n.t.a. al P.r.g.. Secondo tale previsione (rif. co.1), “Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate”. In base, poi, al co.2 di detto articolo, “All’interno della Città storica, gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono
finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative…”.
Da quanto sopra si evince che, a differenza di quanto opinato dalla parte ricorrente:
- è irrilevante, nelle valutazioni esternate dalla Soprintendenza, ogni riferimento alla cd. “Carta di qualità”, di cui all’art.16 delle n.t.a.;
- agli immobili, come quello in esame, ricadenti nell’ambito della “Città storica”, l’art.24 delle n.t.a. assegna, come ritenuto dalla Soprintendenza, rilevanza storico-architettonica, in quanto i medesimi “presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti…”.
La valutazione della Soprintendenza, richiamata per relationem nel gravato provvedimento, è pertanto immune dalle censure ascritte, nella misura in cui ha ritenuto che l’inserimento dell’immobile nell’ambito della cd. Città Storica secondo le peculiarità individuate nelle n.t.a. al P.r.g., valga a qualificare lo stesso come struttura di interesse storico-architettonico-culturale e, come tale, assoggettato alle limitazioni previste dall’art.6, lett. a), par. c) della delibera n.260/97. D’altra parte, l’ambito di applicazione di tale norma (“immobili antichi di rilevanza storico-architettonica”) non può essere avulsa dal contesto generale di riferimento assegnato dal Prg adottato da Roma Capitale e declinato dalla relativa normativa tecnica.
9. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente in favore di quella resistente, per essere liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
TR MO, Presidente
GO BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO BI | TR MO |
IL SEGRETARIO