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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15695 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 54984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MI LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nato in [...] in data [...], e Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daiane
[...]
Marangoni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina, n. 121
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_1 nato il [...] a [...] al Cimino (VT), cittadino italiano successivamente emigrato in Brasile, ivi naturalizzandosi cittadino straniero solo in data 4.10.1947, quando entrambi i suoi figli avevano già raggiunto la maggiore età (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato positivo di naturalizzazione in atti). L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 27.6.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo, dalla quale risulta altresì che la naturalizzazione dell'avo è effettivamente avvenuta quando i figli erano ormai maggiorenni e senza alcuna incidenza quindi sull'ormai avvenuta trasmissione della cittadinanza.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente in base alla residenza, deducendo altresì che, come indicato sui siti web dalla stessa rappresentanza, l'evasione delle pratiche avviene circa dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 10.11.2025.
Il Giudice
MI LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MI LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nato in [...] in data [...], e Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daiane
[...]
Marangoni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina, n. 121
Ricorrenti
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Persona_1 nato il [...] a [...] al Cimino (VT), cittadino italiano successivamente emigrato in Brasile, ivi naturalizzandosi cittadino straniero solo in data 4.10.1947, quando entrambi i suoi figli avevano già raggiunto la maggiore età (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato positivo di naturalizzazione in atti). L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 27.6.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo, dalla quale risulta altresì che la naturalizzazione dell'avo è effettivamente avvenuta quando i figli erano ormai maggiorenni e senza alcuna incidenza quindi sull'ormai avvenuta trasmissione della cittadinanza.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente in base alla residenza, deducendo altresì che, come indicato sui siti web dalla stessa rappresentanza, l'evasione delle pratiche avviene circa dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 10.11.2025.
Il Giudice
MI LL