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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERELLI Parte_1 C.F._1
FILIBERTO, elettivamente domiciliata in CORSO DELLA REPUBBLICA 19 47121
FORLÌ (FC) presso il difensore avv. PERELLI FILIBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINI CP_1 C.F._2
NC, elettivamente domiciliato in VIA MEUCCI 1 48124 RAVENNA presso il difensore avv. CINI NC
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
geometra, esponendo nel ricorso introduttivo quanto segue:
“Premesso
- Nell'anno 2020, a metà giugno, la Sig.ra contattava il proprio geometra Parte_1 di fiducia, il Sig. perché intenzionata a ristrutturare la propria casa con CP_1 il bonus 110%.
- Che l'attività del geometra era propedeutica e fondamentale per la realizzazione CP_1 degli scopi voluti dalla sig.ra in quanto era finalizzata all'ottenimento Parte_1 presso i deputati uffici delle sanatorie imprescindibili per poi procedere alla realizzazione dei lavori di cui al bonus 110%.
- Che per tale motivi e per rendere rapida la pratica di ottenimento della sanatoria la sig.ra versava al geometra la somma di euro 1.222,00 e ciò risulta Parte_1 CP_1 provato dalla produzione del documento contabile attestante l'avvenuto invio di detta somma a mezzo bonifico bancario (doc.1);
- In data 20/01/2021 veniva inviato il preventivo di spesa, che detta somma corrispondeva per l'importo al preavviso di parcella che il geometra aveva CP_1 inviato alla odierna attrice per l'ottenimento della necessaria sanatoria;
- Che quindi la sig.ra versava in favore del geometra Parte_1 CP_1 complessivamente la somma di euro 1.222,00 il 21/01/2021;
- Che inoltre, per come poi avveniva, versava inutilmente la somma di euro 1.150,00 nei confronti della Tesoreria dell'unione dei comuni della B per assolvere all'onere del pagamento della C.I.L.A. in sanatoria. (doc.2);
- Che quindi, la sig.ra nel mese di gennaio 2021 aveva già versato, Parte_1 inutilmente per quanto appresso si vedrà, la somma complessiva di euro 2372,00 solo per ottenere la sanatoria di cui sopra abbiamo trattato;
- Che infatti, a fronte dei versamenti effettuati, la sig.ra non aveva ottenuto Parte_1 alcunché e oggi, infatti, non ha potuto accedere alla a lei favorevole normativa per l'ottenimento dei vantaggi previsti da legge;
- Che, il geometra non forniva alcune informazioni circa l'esito degli stessi CP_1
(lavori);
- Che invece, solo in data 22 ottobre 2021, nonostante le innumerevoli chiamate senza risposta effettuate fino a quel momento da parte della signora, quest'ultima riceveva una email con la quale le veniva inviato un ulteriore preventivo con la richiesta di un ulteriore pagamento senza spiegazioni.
- Che a questo punto, La signora decideva di troncare ogni rapporto con i suddetti professionisti a meno che questi non le avessero fornito dati certi circa lo stato dei lavori.
- Che purtroppo nessuno si faceva trovare e tale latitanza si prolungava per tutti i mesi successivi, lasciando la signora nel completo sconforto.
- In definitiva, a fronte del pagamento complessivo di euro 2372,00, la signora non otteneva la prestazione dovuta;
2 - Che per quanto fosse dovuta l'informazione circa lo stato dei lavori, nessuno riferiva alla sig.ra lo stato degli stessi. Parte_1
- Che in particolare, il geometra il quale, per la sua contiguità ed amicizia con CP_1
l'odierna attrice era stato il promotore dell'intera vicenda, cessava di intrattenere ogni rapporto con la sig.ra rendendo nuovamente reperibile solo per richiedere Parte_1 ulteriori denari all'attrice.
- Il geometra disattendeva, quindi, totalmente le aspettative della Sig.ra CP_1 Pt_1
e risultava inadempiente rispetto gli impegni pattuiti.
[...]
*****
- La Sig.ra non riuscendo in alcun modo a mettersi in contatto con il Parte_1 proprio geometra di fiducia, decideva di instaurare il procedimento di mediazione presso l'organismo sito all'interno della Camera di Commercio Industria artigianato e agricoltura di bologna come da clausola contrattuale. (doc. 3) Anche nella sede conciliativa, però, ancora una volta, la Sig.ra non Parte_1 riusciva ad entrare in contatto con il geometra il quale non si presentava CP_1 nemmeno all'incontro di mediazione, che quindi terminava con esito negativo. In diritto Trattasi della stipula di un contratto d'opera ex art 2230 c.c., regolato dalle norme 2230 c.c. e ss. Nel caso di specie, il professionista non ha svolto la prestazione alla quale era tenuto nei confronti della Sig.ra sulla base del contratto sottoscritto. Parte_1
Inoltre, il comportamento negligente e latitante del Geometra ha recato CP_1 pregiudizio alla cliente, facendole perdere solo tempo invano e lasciando la sua casa senza i lavori di ristrutturazione. Inoltre, mostrando un comportamento evasivo, ondivago e defatigatorio, si potrebbe anche sostenere la sua inadempienza rispetto alle norme deontologiche di comportamento, sancite sia nel contratto in oggetto sia insite nel principio di correttezza e buona fede che disciplina, come ben noto, tutti i rapporti contrattuali (art. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c.). Pertanto, a parere della scrivente difesa, il contratto fra le parti deve essere risolto per inadempimento ex art. 1218 c.c. ed il geometra deve risarcire i danni subìti dalla CP_1 cliente, oltre a dover restituire integralmente le somme versate dalla stessa per euro 2372,00”.
La ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'Ill.mo Giudice di pace di Lugo, previo ogni accertamento del caso, accertare e dichiarare
- il Geom. inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte di cui al CP_1 contratto sottoscritto in data 25/09/2020.
- Condannare, lo stesso a restituire alla Sig.ra le somme anticipate Parte_1 ammontanti ad euro 2.372,00 ciò per i motivi esposti innanzi.
3 - Condannare, inoltre, lo stesso al versamento di quelle somme che risulteranno al momento dell'effettivo pagamento a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria.
- Condannare infine il convenuto a risarcire ogni altro danno avesse subìto la signora in occasione del comportamento della parte convenuta e che dovesse essere dimostrato in corso di causa”.
si è costituito in giudizio, esponendo quanto segue nella propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta:
“1) In via preliminare, incompetenza per valore del Tribunale Il valore della causa, così come dichiarato da parte ricorrente (€. 2.372,00 – v. anche la
“dichiarazione di valore” a pag. 5 del ricorso), rientra - ex art. 7 c.p.c. - nella competenza del Giudice di Pace (davanti al quale, peraltro, il rito sommario sarebbe inammissibile – Cass. Civ. 11/11/2011 n. 23691), mentre è irrilevante l'indeterminata e processualmente nulla domanda di un risarcimento non quantificato, non descritto, meramente ipotetico e tantomeno documentato (“che dovesse essere dimostrato”, scrive la ricorrente), della quale il Giudice non deve neppur tenere conto (tra le tante, Cass. Civ. 30/06/2015 n. 13128). Il Tribunale di Ravenna dovrà quindi dichiararsi incompetente per valore, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del resistente. 2) Nel merito, infondatezza della domanda Ferma l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, di evidente fondatezza, per scrupolo si contesta integralmente quanto dedotto da controparte nel ricorso, siccome infondato, non veritiero e infatti privo del benché minimo supporto probatorio, tra l'altro in contraddizione con lo strumento processuale prescelto. Innanzitutto, va precisato che la ricorrente, assieme a tale sig. , Controparte_2 mediante sottoscrizione di preventivo del 20/01/2021, che si produce (doc. n. 2), incaricò il Geom. delle sole attività ivi indicate, forse propedeutiche, ma estranee CP_1 alla “pratica 110%”, di cui la prima aveva incaricato altri professionisti. Risulta che quella pratica (si ripete, affidata ad altri) non sia andata a buon fine, ma di certo non per colpa del Geom. che, lungi dall'essere stato il “promotore CP_1 dell'intera vicenda”, fece ciò che doveva (doc.ti nn. 3a – 3c - le piante vengono prodotte senza le quote, ovviamente presenti negli originali), tenendone informati la ricorrente e il sig. . Non si vede per quale ragione non avrebbe dovuto farlo, CP_2 tenuto conto, tra l'altro, che doveva ancora ricevere parte del proprio compenso. Insomma, non vi sono stati - da parte del Geom. - silenzi e latitanze, né richieste CP_1 di denaro non dovuto. Vero è che fu la ricorrente (e con lei lo ), a seguito CP_2 dell'esito negativo della “pratica 110%”, ma come detto per motivi estranei all'odierno resistente, a perdere interesse verso la sanatoria dell'immobile (comunque utile ad altro fine), a negarsi al tecnico e a chiedere rimborsi non dovuti, come oggi fa in causa, cosicché il tecnico ha cautelativamente sospeso il deposito degli elaborati a completamento della pratica.
4
Per questi motivi
, ferma la risolutiva eccezione preliminare, documentato l'adempimento del tecnico, le domande svolte in ricorso sono totalmente infondate. Tra l'altro, a parere di questa difesa, la domanda di restituzione della somma versata (non in termini risarcitori) avrebbe dovuto avere come ulteriore presupposto logico e giuridico quella di risoluzione del contratto, tuttavia non formulata dalla ricorrente nelle conclusioni, quale ulteriore motivo di inaccoglibilità. Controparte fa poi riferimento a un procedimento di mediazione, di cui produce un verbale, rifererendosi a una “clausola contrattuale” che non esiste. 3) Inammissibilità della prova per testimoni richiesta dalla ricorrente Infine, giusto il rito sommario prescelto, si eccepisce l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale formulata da controparte in modo generico, senza esposizione dei capitoli e senza indicazione dei testimoni”.
Il resistente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, ex artt. 7 e 14 c.p.c., dichiarare la propria incompetenza per valore, giusta la competenza del Giudice di Pace;
2. nel merito, respingere, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata, la domanda di restituzione della somma di € 2.372,00 e di pagamento dei relativi interessi e rivalutazione monetaria;
3. in via ulteriormente subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la domanda di restituzione formulata dalla ricorrente, ridurne l'ammontare in ragione di quanto sarà provato in corso di causa;
4. sempre nel merito, respingere la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente perché indeterminata, infondata e comunque non provata;
5. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore del tribunale adito.
Va infatti considerato che ha richiesto nel ricorso introduttivo la condanna Parte_1
del geom. non solo alla restituzione della somma di € 2.372,00, oltre a interessi e CP_1
rivalutazione, ma anche al risarcimento di “ogni altro danno avesse subìto la signora in occasione del comportamento della parte convenuta e che dovesse essere dimostrato in corso di causa”; pertanto, stante il valore indeterminabile della domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente, sussiste nel caso in esame la competenza del tribunale a norma dell'art. 9, comma 2, c.p.c.
5 Nel merito va osservato che le pretese della ricorrente si fondano su una generica doglianza di inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto le prestazioni professionali che il geom. si era impegnato ad eseguire con il contratto d'opera CP_1
stipulato tra le odierne parti in causa.
La ricorrente si limita infatti ad affermare di non avere ottenuto la prestazione dovuta dal professionista, che avrebbe tenuto un “comportamento negligente e latitante” nei confronti della cliente.
L'incarico professionale conferito al geom. con il contratto de quo aveva ad CP_1
oggetto le prestazioni esposte nel preventivo di spesa datato 20/01/2021, allegato alla comparsa di costituzione e risposta come doc. 2, relative a “rilievo, denuncia catastale e redazione pratica edilizia in sanatoria di unità immobiliare adibita ad abitazione sita in
Loc. Giovecca di Lugo (RA) via Fiasca Monti n. 9”.
Dette prestazioni professionali, meglio specificate nel suddetto preventivo, risultano sostanzialmente eseguite alla luce della documentazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione e risposta (docc. 3a, 3b e 3c), sicché appare incomprensibile la doglianza della ricorrente, non avendo questa adempiuto l'onere di allegare con sufficiente specificità eventuali profili di inesattezza e/o incompletezza delle suddette prestazioni, tali da poter integrare un inadempimento contrattuale.
Deve poi rilevarsi che che non è rilevante, ai fini del presente giudizio, l'asserita carenza di informazioni fornite dal professionista alla cliente circa lo stato dei lavori di ristrutturazione che quest'ultima intendeva realizzare con il bonus del 110%, poiché il geom. non aveva ricevuto alcun incarico relativo alla pratica del 110% e alla CP_1
ristrutturazione dell'immobile di proprietà della ricorrente, e non era quindi tenuto a fornire alcuna informazione a tale proposito, essendo stato incaricato delle sole attività indicate nel suddetto preventivo di spesa;
attività per le quali, peraltro, egli risulta avere percepito solo un acconto di € 1.222,00, e non l'intero compenso pattuito.
In definitiva, quindi, il geom. non può ritenersi inadempiente nei confronti di CP_1
e non si ravvisano quindi i presupposti per una pronuncia di risoluzione Parte_1
6 del contratto d'opera professionale e di condanna del resistente alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento di danni.
Le domande proposte dalla ricorrente vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna la ricorrente a rifondere ad le spese del presente giudizio, CP_1
che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 13/11/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERELLI Parte_1 C.F._1
FILIBERTO, elettivamente domiciliata in CORSO DELLA REPUBBLICA 19 47121
FORLÌ (FC) presso il difensore avv. PERELLI FILIBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINI CP_1 C.F._2
NC, elettivamente domiciliato in VIA MEUCCI 1 48124 RAVENNA presso il difensore avv. CINI NC
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
geometra, esponendo nel ricorso introduttivo quanto segue:
“Premesso
- Nell'anno 2020, a metà giugno, la Sig.ra contattava il proprio geometra Parte_1 di fiducia, il Sig. perché intenzionata a ristrutturare la propria casa con CP_1 il bonus 110%.
- Che l'attività del geometra era propedeutica e fondamentale per la realizzazione CP_1 degli scopi voluti dalla sig.ra in quanto era finalizzata all'ottenimento Parte_1 presso i deputati uffici delle sanatorie imprescindibili per poi procedere alla realizzazione dei lavori di cui al bonus 110%.
- Che per tale motivi e per rendere rapida la pratica di ottenimento della sanatoria la sig.ra versava al geometra la somma di euro 1.222,00 e ciò risulta Parte_1 CP_1 provato dalla produzione del documento contabile attestante l'avvenuto invio di detta somma a mezzo bonifico bancario (doc.1);
- In data 20/01/2021 veniva inviato il preventivo di spesa, che detta somma corrispondeva per l'importo al preavviso di parcella che il geometra aveva CP_1 inviato alla odierna attrice per l'ottenimento della necessaria sanatoria;
- Che quindi la sig.ra versava in favore del geometra Parte_1 CP_1 complessivamente la somma di euro 1.222,00 il 21/01/2021;
- Che inoltre, per come poi avveniva, versava inutilmente la somma di euro 1.150,00 nei confronti della Tesoreria dell'unione dei comuni della B per assolvere all'onere del pagamento della C.I.L.A. in sanatoria. (doc.2);
- Che quindi, la sig.ra nel mese di gennaio 2021 aveva già versato, Parte_1 inutilmente per quanto appresso si vedrà, la somma complessiva di euro 2372,00 solo per ottenere la sanatoria di cui sopra abbiamo trattato;
- Che infatti, a fronte dei versamenti effettuati, la sig.ra non aveva ottenuto Parte_1 alcunché e oggi, infatti, non ha potuto accedere alla a lei favorevole normativa per l'ottenimento dei vantaggi previsti da legge;
- Che, il geometra non forniva alcune informazioni circa l'esito degli stessi CP_1
(lavori);
- Che invece, solo in data 22 ottobre 2021, nonostante le innumerevoli chiamate senza risposta effettuate fino a quel momento da parte della signora, quest'ultima riceveva una email con la quale le veniva inviato un ulteriore preventivo con la richiesta di un ulteriore pagamento senza spiegazioni.
- Che a questo punto, La signora decideva di troncare ogni rapporto con i suddetti professionisti a meno che questi non le avessero fornito dati certi circa lo stato dei lavori.
- Che purtroppo nessuno si faceva trovare e tale latitanza si prolungava per tutti i mesi successivi, lasciando la signora nel completo sconforto.
- In definitiva, a fronte del pagamento complessivo di euro 2372,00, la signora non otteneva la prestazione dovuta;
2 - Che per quanto fosse dovuta l'informazione circa lo stato dei lavori, nessuno riferiva alla sig.ra lo stato degli stessi. Parte_1
- Che in particolare, il geometra il quale, per la sua contiguità ed amicizia con CP_1
l'odierna attrice era stato il promotore dell'intera vicenda, cessava di intrattenere ogni rapporto con la sig.ra rendendo nuovamente reperibile solo per richiedere Parte_1 ulteriori denari all'attrice.
- Il geometra disattendeva, quindi, totalmente le aspettative della Sig.ra CP_1 Pt_1
e risultava inadempiente rispetto gli impegni pattuiti.
[...]
*****
- La Sig.ra non riuscendo in alcun modo a mettersi in contatto con il Parte_1 proprio geometra di fiducia, decideva di instaurare il procedimento di mediazione presso l'organismo sito all'interno della Camera di Commercio Industria artigianato e agricoltura di bologna come da clausola contrattuale. (doc. 3) Anche nella sede conciliativa, però, ancora una volta, la Sig.ra non Parte_1 riusciva ad entrare in contatto con il geometra il quale non si presentava CP_1 nemmeno all'incontro di mediazione, che quindi terminava con esito negativo. In diritto Trattasi della stipula di un contratto d'opera ex art 2230 c.c., regolato dalle norme 2230 c.c. e ss. Nel caso di specie, il professionista non ha svolto la prestazione alla quale era tenuto nei confronti della Sig.ra sulla base del contratto sottoscritto. Parte_1
Inoltre, il comportamento negligente e latitante del Geometra ha recato CP_1 pregiudizio alla cliente, facendole perdere solo tempo invano e lasciando la sua casa senza i lavori di ristrutturazione. Inoltre, mostrando un comportamento evasivo, ondivago e defatigatorio, si potrebbe anche sostenere la sua inadempienza rispetto alle norme deontologiche di comportamento, sancite sia nel contratto in oggetto sia insite nel principio di correttezza e buona fede che disciplina, come ben noto, tutti i rapporti contrattuali (art. 1175 c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c.). Pertanto, a parere della scrivente difesa, il contratto fra le parti deve essere risolto per inadempimento ex art. 1218 c.c. ed il geometra deve risarcire i danni subìti dalla CP_1 cliente, oltre a dover restituire integralmente le somme versate dalla stessa per euro 2372,00”.
La ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'Ill.mo Giudice di pace di Lugo, previo ogni accertamento del caso, accertare e dichiarare
- il Geom. inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte di cui al CP_1 contratto sottoscritto in data 25/09/2020.
- Condannare, lo stesso a restituire alla Sig.ra le somme anticipate Parte_1 ammontanti ad euro 2.372,00 ciò per i motivi esposti innanzi.
3 - Condannare, inoltre, lo stesso al versamento di quelle somme che risulteranno al momento dell'effettivo pagamento a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria.
- Condannare infine il convenuto a risarcire ogni altro danno avesse subìto la signora in occasione del comportamento della parte convenuta e che dovesse essere dimostrato in corso di causa”.
si è costituito in giudizio, esponendo quanto segue nella propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta:
“1) In via preliminare, incompetenza per valore del Tribunale Il valore della causa, così come dichiarato da parte ricorrente (€. 2.372,00 – v. anche la
“dichiarazione di valore” a pag. 5 del ricorso), rientra - ex art. 7 c.p.c. - nella competenza del Giudice di Pace (davanti al quale, peraltro, il rito sommario sarebbe inammissibile – Cass. Civ. 11/11/2011 n. 23691), mentre è irrilevante l'indeterminata e processualmente nulla domanda di un risarcimento non quantificato, non descritto, meramente ipotetico e tantomeno documentato (“che dovesse essere dimostrato”, scrive la ricorrente), della quale il Giudice non deve neppur tenere conto (tra le tante, Cass. Civ. 30/06/2015 n. 13128). Il Tribunale di Ravenna dovrà quindi dichiararsi incompetente per valore, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del resistente. 2) Nel merito, infondatezza della domanda Ferma l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, di evidente fondatezza, per scrupolo si contesta integralmente quanto dedotto da controparte nel ricorso, siccome infondato, non veritiero e infatti privo del benché minimo supporto probatorio, tra l'altro in contraddizione con lo strumento processuale prescelto. Innanzitutto, va precisato che la ricorrente, assieme a tale sig. , Controparte_2 mediante sottoscrizione di preventivo del 20/01/2021, che si produce (doc. n. 2), incaricò il Geom. delle sole attività ivi indicate, forse propedeutiche, ma estranee CP_1 alla “pratica 110%”, di cui la prima aveva incaricato altri professionisti. Risulta che quella pratica (si ripete, affidata ad altri) non sia andata a buon fine, ma di certo non per colpa del Geom. che, lungi dall'essere stato il “promotore CP_1 dell'intera vicenda”, fece ciò che doveva (doc.ti nn. 3a – 3c - le piante vengono prodotte senza le quote, ovviamente presenti negli originali), tenendone informati la ricorrente e il sig. . Non si vede per quale ragione non avrebbe dovuto farlo, CP_2 tenuto conto, tra l'altro, che doveva ancora ricevere parte del proprio compenso. Insomma, non vi sono stati - da parte del Geom. - silenzi e latitanze, né richieste CP_1 di denaro non dovuto. Vero è che fu la ricorrente (e con lei lo ), a seguito CP_2 dell'esito negativo della “pratica 110%”, ma come detto per motivi estranei all'odierno resistente, a perdere interesse verso la sanatoria dell'immobile (comunque utile ad altro fine), a negarsi al tecnico e a chiedere rimborsi non dovuti, come oggi fa in causa, cosicché il tecnico ha cautelativamente sospeso il deposito degli elaborati a completamento della pratica.
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Per questi motivi
, ferma la risolutiva eccezione preliminare, documentato l'adempimento del tecnico, le domande svolte in ricorso sono totalmente infondate. Tra l'altro, a parere di questa difesa, la domanda di restituzione della somma versata (non in termini risarcitori) avrebbe dovuto avere come ulteriore presupposto logico e giuridico quella di risoluzione del contratto, tuttavia non formulata dalla ricorrente nelle conclusioni, quale ulteriore motivo di inaccoglibilità. Controparte fa poi riferimento a un procedimento di mediazione, di cui produce un verbale, rifererendosi a una “clausola contrattuale” che non esiste. 3) Inammissibilità della prova per testimoni richiesta dalla ricorrente Infine, giusto il rito sommario prescelto, si eccepisce l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale formulata da controparte in modo generico, senza esposizione dei capitoli e senza indicazione dei testimoni”.
Il resistente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, ex artt. 7 e 14 c.p.c., dichiarare la propria incompetenza per valore, giusta la competenza del Giudice di Pace;
2. nel merito, respingere, in quanto infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata, la domanda di restituzione della somma di € 2.372,00 e di pagamento dei relativi interessi e rivalutazione monetaria;
3. in via ulteriormente subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la domanda di restituzione formulata dalla ricorrente, ridurne l'ammontare in ragione di quanto sarà provato in corso di causa;
4. sempre nel merito, respingere la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente perché indeterminata, infondata e comunque non provata;
5. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore del tribunale adito.
Va infatti considerato che ha richiesto nel ricorso introduttivo la condanna Parte_1
del geom. non solo alla restituzione della somma di € 2.372,00, oltre a interessi e CP_1
rivalutazione, ma anche al risarcimento di “ogni altro danno avesse subìto la signora in occasione del comportamento della parte convenuta e che dovesse essere dimostrato in corso di causa”; pertanto, stante il valore indeterminabile della domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente, sussiste nel caso in esame la competenza del tribunale a norma dell'art. 9, comma 2, c.p.c.
5 Nel merito va osservato che le pretese della ricorrente si fondano su una generica doglianza di inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto le prestazioni professionali che il geom. si era impegnato ad eseguire con il contratto d'opera CP_1
stipulato tra le odierne parti in causa.
La ricorrente si limita infatti ad affermare di non avere ottenuto la prestazione dovuta dal professionista, che avrebbe tenuto un “comportamento negligente e latitante” nei confronti della cliente.
L'incarico professionale conferito al geom. con il contratto de quo aveva ad CP_1
oggetto le prestazioni esposte nel preventivo di spesa datato 20/01/2021, allegato alla comparsa di costituzione e risposta come doc. 2, relative a “rilievo, denuncia catastale e redazione pratica edilizia in sanatoria di unità immobiliare adibita ad abitazione sita in
Loc. Giovecca di Lugo (RA) via Fiasca Monti n. 9”.
Dette prestazioni professionali, meglio specificate nel suddetto preventivo, risultano sostanzialmente eseguite alla luce della documentazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione e risposta (docc. 3a, 3b e 3c), sicché appare incomprensibile la doglianza della ricorrente, non avendo questa adempiuto l'onere di allegare con sufficiente specificità eventuali profili di inesattezza e/o incompletezza delle suddette prestazioni, tali da poter integrare un inadempimento contrattuale.
Deve poi rilevarsi che che non è rilevante, ai fini del presente giudizio, l'asserita carenza di informazioni fornite dal professionista alla cliente circa lo stato dei lavori di ristrutturazione che quest'ultima intendeva realizzare con il bonus del 110%, poiché il geom. non aveva ricevuto alcun incarico relativo alla pratica del 110% e alla CP_1
ristrutturazione dell'immobile di proprietà della ricorrente, e non era quindi tenuto a fornire alcuna informazione a tale proposito, essendo stato incaricato delle sole attività indicate nel suddetto preventivo di spesa;
attività per le quali, peraltro, egli risulta avere percepito solo un acconto di € 1.222,00, e non l'intero compenso pattuito.
In definitiva, quindi, il geom. non può ritenersi inadempiente nei confronti di CP_1
e non si ravvisano quindi i presupposti per una pronuncia di risoluzione Parte_1
6 del contratto d'opera professionale e di condanna del resistente alla restituzione di quanto percepito e al risarcimento di danni.
Le domande proposte dalla ricorrente vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna la ricorrente a rifondere ad le spese del presente giudizio, CP_1
che liquida in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 13/11/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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