Art. 32. Clausola di salvaguardia 1. La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:
a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all' articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dall'articolo 28 della presente legge;
b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3 , del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ;
c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 , alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157 ;
d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 177 del 2016 ;
e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamita' e infortuni, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016 ;
f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , e all' articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ;
h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell' articolo 20 del codice della navigazione , del capo VII del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , e delle vigenti disposizioni internazionali;
i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ;
l) agli organismi di cui agli articoli 4 , 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
Note all'art. 32:
- Per il testo dell' articolo 111 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note all'articolo 2.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189 , recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 1959.
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell' art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - Omissis.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n.979 , dagli articoli 200 , 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.121 , per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di contrasto dei traffici illeciti.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016:
«Art. 2 (Comparti di specialita' delle Forze di polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita', ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall' articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 .».
«Art. 4 (Razionalizzazione dei servizi navali). - 1.
Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita' navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e' gia' dislocata una unita' navale, nonche' i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.
3. Ferme restando le funzioni e le responsabilita' di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attivita' connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonche' al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalita' da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonche' per la relativa manutenzione e gestione, e' autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 , recante: «Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980.
- La legge 3 aprile 1989, n. 147 , recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989.
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 , concernente adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1994:
«Art. 2. - 1. L'autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei trasporti e della navigazione».
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 , recante: «Disposizioni per la difesa del mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1983.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613 :
«Art. 4. - Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione , in quanto applicabili, all'autorita' marittima.
L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.».
- La legge 23 ottobre 2009, n. 157 , recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009.
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita' degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivita' congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamita' in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattivita' del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresi', il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 .
7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell' articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 , di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 , le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327 .
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.».
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell' articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e dell' articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384 , il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonche' degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio e' fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonche' alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneita' del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilita' degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121 .».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 :
«Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71 , recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.
- Si riporta il testo dell' articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 :
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.121 , il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007 , sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n.124 del 2007 ;
b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo NIS;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto- legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di ispezione e verifica di cui all' articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.131 ;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1°agosto 2003, n.259 , e relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.131 del 2020 ;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all' articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.124 , dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 , nonche' quelle in materia di adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all' articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio della tecnologia blockchain, come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove altresi' la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la collaborazione internazionale con gli organismi esteri che svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato, ferme restando le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui all' articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , con riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge n. 124 del 2007 , nonche' le competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all' articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonche' di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4 , 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche delle strutture formative e delle capacita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' altresi' partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale;
aa) e' designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita' e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell' articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887 .
3. Il CSIRT italiano di cui all' articolo 8 del decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: «CSIRT Italia».
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e' trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita' di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per il testo degli articoli 4 , 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 124 si vedono le note all'articolo 5.
a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all' articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dall'articolo 28 della presente legge;
b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3 , del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ;
c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 , alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157 ;
d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 177 del 2016 ;
e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamita' e infortuni, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016 ;
f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , e all' articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ;
h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell' articolo 20 del codice della navigazione , del capo VII del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , e delle vigenti disposizioni internazionali;
i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ;
l) agli organismi di cui agli articoli 4 , 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
Note all'art. 32:
- Per il testo dell' articolo 111 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note all'articolo 2.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189 , recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 1959.
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , recante: «Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell' art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - Omissis.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n.979 , dagli articoli 200 , 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.121 , per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di contrasto dei traffici illeciti.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016:
«Art. 2 (Comparti di specialita' delle Forze di polizia). - 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita', ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall' articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 .».
«Art. 4 (Razionalizzazione dei servizi navali). - 1.
Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita' navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e' gia' dislocata una unita' navale, nonche' i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.
2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.
3. Ferme restando le funzioni e le responsabilita' di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attivita' connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonche' al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalita' da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonche' per la relativa manutenzione e gestione, e' autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.».
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 , recante: «Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980.
- La legge 3 aprile 1989, n. 147 , recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989.
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147 , concernente adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1994:
«Art. 2. - 1. L'autorita' nazionale responsabile dell'esecuzione della convenzione e' il Ministro dei trasporti e della navigazione».
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 , recante: «Disposizioni per la difesa del mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 gennaio 1983.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613 :
«Art. 4. - Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attivita' mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione , in quanto applicabili, all'autorita' marittima.
L'autorita' marittima vigila altresi' sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.».
- La legge 23 ottobre 2009, n. 157 , recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2009.
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita' degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivita' congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamita' in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattivita' del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresi', il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 .
7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell' articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 , di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 , le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327 .
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.».
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell' articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, e dell' articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384 , il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonche' degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio e' fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonche' alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneita' del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilita' degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121 .».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 :
«Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71 , recante: «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011.
- Si riporta il testo dell' articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2021, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 :
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.121 , il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007 , sia le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge n.124 del 2007 ;
b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo NIS;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
e-bis) e' Autorita' competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto- legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di ispezione e verifica di cui all' articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.131 ;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 1°agosto 2003, n.259 , e relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui all' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.131 del 2020 ;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui all' articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n.124 , dal decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 , nonche' quelle in materia di adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all' articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b), allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio della tecnologia blockchain, come strumento di cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia, promuove altresi' la collaborazione con centri universitari e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la collaborazione internazionale con gli organismi esteri che svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in ambito non classificato, ferme restando le competenze dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui all' articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , con riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della citata legge n. 124 del 2007 , nonche' le competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui all' articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ;
m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonche' di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS, del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4 , 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e internazionali, anche mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;
v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche delle strutture formative e delle capacita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' altresi' partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale;
aa) e' designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita' e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca, ai sensi dell' articolo 12 del regolamento (UE) 2021/887 .
3. Il CSIRT italiano di cui all' articolo 8 del decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume la denominazione di: «CSIRT Italia».
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e' trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita' di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per il testo degli articoli 4 , 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 124 si vedono le note all'articolo 5.