Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2569/2023 RG avente ad
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. AVONDOLA FELICE, elett.te dom.to c/o il Parte_1 difensore,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. Controparte_1
e dif. dall' Avv. NANNUCCI ELISA, elett.te dom.to c/o il difensore in VIA VALENTINI 1/B
PRATO
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 09/05/2023,a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del
Tribunale di Napoli Nord, il ricorrente premetteva di avere lavorato alle dipendenze della
[...] con ultima sede in Napoli al Viale Gramsci n. 17 dall'8 Controparte_2 ottobre 1987 fino al 23 giugno 2014 con mansioni di operaio (livello C1 del CCNL dipendenti aziende grafiche - industria), che il predetto rapporto di lavoro si era interrotto a seguito di licenziamento ritualmente comunicato, che non avendo avuto esito favorevole i ripetuti tentativi direttamente posti in essere tesi ad ottenere il pagamento del TFR non corrispostogli alla cessazione del rapporto di lavoro lo stesso aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli –
Sezione lavoro una ingiunzione di pagamento nei confronti della società per la quota parte a tale titolo maturata e rimasta in azienda, con esclusione della restante parte soltanto parzialmente versata dal datore di lavoro al Fondo Pensione Byblos a cui il aveva aderito con Pt_1 decorrenza 14 dicembre 2000. In merito a detta ultima circostanza, precisava che la
[...]
, a partire dal gennaio 2008, salvo rare occasioni, non aveva più provveduto al CP_3 regolare versamento né della quota parte del T.F.R. annualmente maturato dal ricorrente e da questi destinato al su indicato Fondo di Previdenza Complementare né, dalla predetta data e fino al dicembre 2011, delle quote mensili di sua pertinenza e di quelle di competenza del lavoratore, sebbene regolarmente trattenute sulla retribuzione mensile a questi corrisposta, versamento infine non più effettuato per quanto riguarda gli importi di sua competenza.
Fondo di previdenza integrativa il ricorrente, essendo intervenuta nelle more sentenza dichiarativa del fallimento della società, depositava domanda di ammissione al passivo per l'importo di €. 5.861,65. Tanto premesso, evidenziava che con provvedimento dell'8 novembre 2018 il G.D. pur avendo riconosciuto il diritto del lavoratore a ricevere l'importo per detto titolo richiesto, ne rigettava tuttavia la domanda sul presupposto che “…la somma richiesta non può essere ammessa al passivo del fallimento attesa la carenza di legittimazione attiva dello stesso in favore del Fondo Byblos…”. In forza del citato provvedimento il delegava il Fondo Pensione Byblos al deposito di Pt_1 una domanda tardiva per l'importo innanzi indicato corrispondente a quanto ancora dovuto al ricorrente al netto del riscatto parziale precedentemente richiesto sulla maggior somma maturata, da intendersi comprensivo degli importi mensilmente trattenuti in busta paga e non versati dalla Società fallita per il periodo innanzi precisato per complessivi €. 3.894,75 come da estratto conto in detta occasione depositato, presupposti sulla base dei quali, con provvedimento del 18 giugno
2020 il G.D. ammetteva al passivo del fallimento la domanda tardiva proposta dal Fondo nell'interesse del UC per l'importo innanzi indicato. Pertanto, con domanda inoltrata telematicamente il 18 dicembre 2020 alla Sede INPS territorialmente competente, il ricorrente chiedeva l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992, allegando la documentazione necessaria per il conseguimento del beneficio richiesto ivi incluso il modello INPS PPC/FOND – cod. SR98 ove veniva riportato il dettaglio degli importi annualmente non versati dal datore di lavoro insolvente relativamente al periodo luglio 2008/giugno 2014 per complessivi €. 3.894,75. Con lettera del 26 febbraio 2021 l'INPS comunicava al l'accoglimento della domanda Pt_1 invitandolo a sottoscrivere e restituire l'atto di quietanza in detta occasione inviatogli (necessario per consentire all'Ente l'azione di surroga prevista per legge) per il complessivo importo di €. 4.662,39 comprensivo delle quote complessivamente trattenute in busta paga e non versate dal datore di lavoro (pari a complessivi €. 3.917,75) per il periodo innanzi precisato nonché della rivalutazione su detti importi maturata quantificata dal medesimo Istituto in €. 1.739,82. A seguito di rilievi sollevati dal Fondo in merito alla errata indicazione dell'importo indicato nell'atto di quietanza predisposto dall'INPS, il con pec del 14 aprile 2021 ne dava Pt_1 comunicazione alla Sede territorialmente competente rilevando che nell'atto di quietanza precedentemente inviatogli (per il quale era stata richiesta la sottoscrizione dell'atto di quietanza), la somma delle quote mensili annualmente non versate dal datore di lavoro comprensiva dell'importo corrispondente alla rivalutazione dei contributi, era pari ad €. 5.652,57 e non ad €. 4.662,39 come erroneamente indicato quale totale versato, e chiedeva che venisse emesso altro documento correttamente redatto in base alle precisate indicazioni. L' , con pec del 16 successivo si limitava ad informare dell'avvenuta presa in carico della CP_1 istanza precisando che “…da verifiche effettuate non risultavano errori in sede di liquidazione della domanda…”; stante la mancanza di qualsivoglia riscontro successivo ed avendo necessità di definire la posizione , il in data 12 luglio 2021 restituiva all'INPS l'atto di quietanza Pt_1 precedentemente inviatogli non mancando di ribadire i limiti già precedentemente evidenziati, riservandosi ogni altra azione per il recupero della differenza dovutagli pari ad €. 990,18. Tuttavia, a seguito del versamento effettuato dall'INPS per il minor importo innanzi precisato, il
Fondo ribadiva ancora una volta quanto già precedentemente rilevato in merito alla quantificazione della somma dovuta al quale quella risultante dalla documentazione Pt_1 inviata dall'INPS, sul presupposto che “…come per altri aderenti di questa Azienda non contiene dati corretti in quanto il totale della quietanza, sebbene sia dello stesso importo del bonifico , non rappresenta la somma degli anni reintegrati più la rivalutazione…”. Tutto ciò premesso il ricorrente concludeva chiedendo in accoglimento della domanda condannarsi l'INPS al pagamento in favore della istante della complessiva somma di €. 990,18 (ovvero di altra che dovesse essere ritenuta di giustizia) oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Si costitutiva l'Inps argomentando in ordine alla legittimità del proprio operato stante l'incompletezza documentale della domanda amministrativa inoltrata dal ricorrente, che non era stata colmata neppure in sede giudiziale;
insisteva in ogni caso per l'infondatezza del ricorso nel merito. Rinviata la causa per discussione, all'udienza dell'11-2-25, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc.
Il ricorso va rigettato per difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente rispetto alla domanda spiegata, alla luce delle conclusioni rassegnate in ricorso (id est:. “accoglimento della domanda come innanzi enunciata, condannare l' in Controparte_4 persona del Presidente legale rapp.te pro tempore al pronto pagamento in favore della istante della complessiva somma di €. 990,18 ovvero di altra che dovesse essere ritenuta di giustizia per le causali innanzi indicate oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo…”). Va, innanzitutto, inquadrato nei suoi tratti essenziali l'istituto della garanzia per il pagamento de
TFR nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi o le quote di TFR alla forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore ha aderito, come accadeva nel caso di specie. Rileva in tal caso l'art. 5 del d lgs. 80 /1992 sulla previdenza complementare, ipotesi normativa ben distinta da quella di cui all'art. 2 della legge 297/1982, che si applica alle forme di previdenza obbligatoria.
Il Fondo di Garanzia per la previdenza complementare, istituito con il cit. art. 5 del D.lgs. n. 80/1992, come modificato dall'art. 21 del D.lgs n. 252/2005, ha lo scopo di intervenire nei casi in cui il datore di lavoro insolvente abbia omesso di versare - in tutto o in parte - i contributi alla forma di previdenza complementare alla quale il lavoratore ha aderito. Difatti l'art. 5 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) prevede che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n.
166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo di garanzia (comma 1); nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al Fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2). Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma
3).
Sono garantiti dal Fondo: 1) il contributo del datore di lavoro;
2) il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
3) la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. E, tuttavia, tale ultima quota diventa contribuzione alla previdenza complementare, che non potrà più essere richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982, in quanto la domanda di intervento del Fondo ex art. 5 D.Lgs. n. 80/1992 è funzionale ad integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata le quote risultanti omesse (tale circostanza
è confermata anche dalla Circolare INPS 23/2008). In definitiva, nelle ipotesi come quella di specie, in cui si è verificato l'inadempimento datoriale nel versamento della quota di accantonamento della retribuzione ovvero il mancato versamento della trattenuta al Fondo, il lavoratore deve chiedere al Fondo ex art. 5 D. Lgs. 80/92 di integrare presso la gestione interessata i contributi omessi.
L'azione che il lavoratore potrà porre in essere dovrà consistere in una richiesta di condanna della ex datrice di lavoro al pagamento delle quote di tfr accantonate e non versate (o di contributi omessi), a favore del Fondo di previdenza, sul presupposto dell'inadempimento datoriale.
In merito alla qualificazione di tale azione, nella giurisprudenza di merito sono state avanzate due tesi alternative.
In alcune sentenze, invero, tale azione è stata qualificata come domanda di condanna a favore di terzo, che si giustifica per l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi di previdenza complementare e quindi delle quote accantonate di cui sia stato omesso il pagamento e che trova fondamento nel diritto soggettivo del lavoratore alla propria posizione pensionistica integrativa, e che resta tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione assicurativa, analogamente a quanto previsto per la previdenza obbligatoria in caso di domanda di accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e di condanna dello stesso al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell'ente previdenziale, purché anch'esso convenuto in giudizio (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 14853 del 30/05/2019).
Una ricostruzione alternativa è quella nei termini di una azione surrogatoria, a fronte della comprovata inerzia del Fondo di previdenza complementare, legittimato a richiedere il pagamento delle somme dal lavoratore conferite e rimasto inerte, che giustifica l'esperimento dell'azione del lavoratore, come sostituto processuale del Fondo, ex art. 81 c.p.c. e 2900 c.c..
L'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 2900 c.c., integra infatti un'ipotesi di sostituzione processuale in forza della quale, il lavoratore, quale creditore del Fondo per la futura prestazione pensionistica, per impedire effetti pregiudizievoli che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che omette di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, non avendo legittimazione attiva per il recupero delle somme accantonate per tfr dal datore di lavoro e non versate al Fondo di previdenza complementare, esercita i diritti e le azioni spettanti al Fondo, suo debitore, verso i terzi. Indipendentemente da quale tesi si sposi in merito alla qualificazione della azione esperibile da parte del lavoratore in tali casi, è tuttavia evidente che ciò che è senz'altro da escludere è la legittimazione attiva in capo al lavoratore a richiedere direttamente il pagamento del tfr e delle quote di retribuzione da lui conferite al Fondo di previdenza complementare a seguito dell'adesione, e dal datore di lavoro non versate (cfr. Corte d'Appello di Torino,sent. n. 216/2016 pubbl. il 08/06/2016 , che si è rifatta ai principi affermati da Cass. sez. Un. 4684/2015, ritenendo che le conclusioni della Suprema Corte, pur se riferite espressamente al quadro normativo precedente, mantengano validità anche in relazione alla disciplina successiva della materia, contenuta negli interventi di riforma di cui al decreto legislativo n. 193 del 1994 e al decreto legislativo n. 252 del 2005, così pervenendo alla conclusione che la negazione della legittimazione attiva del lavoratore non comporti comunque un vuoto di tutela della sua posizione, in quanto questi, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di versamento da parte del datore di lavoro, avrebbe quantomeno diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti). Tanto premesso, va allora rilevato come nel caso di specie il lavoratore non ha inteso esperire un'azione di condanna a favore di terzo (fondo Byblos) o un'azione surrogatoria a fonte dell'inerzia di quest'ultimo, avendo inammissibilmente proposto una domanda nei confronti dell'Inps di condanna al pagamento direttamente in proprio favore di una differenza su importi liquidati al fondo Byblos a titolo di copertura delle omissioni contributive datoriali, In conclusione, va accertato il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente rispetto all'azione proposta.
La complessità delle questioni e il tenore della pronuncia determinano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e compensa le spese di lite. Si comunichi.
Nola, 11-2-2025
IL GIUDICE dott.ssa Francesca Fucci