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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41073/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 41073/2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 20, presso lo studio degli avv. Gian Battista Origoni e Daniele Vecchi, che la rappresentano e difendono per procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione
- opponente -
E
pagina 1 di 47 , elettivamente domiciliata in Roma, Via Ulpiano, n. Controparte_1
47, presso lo studio dell'avv. Paolo Di Candilo che, unitamente agli avv.
Federico Isidoro Corti e Maria Maddalena Pretolani, lo rappresentano e difendono come da procura depositata unitamente alla comparsa di risposta
- opposto -
Oggetto: altri contratti
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2024 le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento, in via incidentale, della rilevanza penale delle condotte oggetto del procedimento penale RGNR
9751/2020, il rigetto delle domande avanzate dal In via Parte_2 riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'inadempimento dell'opposto rispetto al contratto di consulenza dell'8 marzo 2018 e alla scrittura privata del 21 marzo
2019, accertare che gli importi pagati in relazione alle prestazioni asseritamente eseguite nel 2018 non erano dovute e condannare il previa, Parte_2 occorrendo, risoluzione del contratto, alla restituzione in tutto o in parte delle somme percepite, oltre interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.; condannare, con sentenza di condanna generica nell'an, al risarcimento dei Parte_3 danni causati a per effetto dei comportamenti oggetto Parte_1 del giudizio penale, da quantificare in separato procedimento. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di ricalcolare quanto dovuto alla controparte, sottraendo gli importi già versati e compensare tale credito, sino a concorrenza, con quello azionato in via riconvenzionale. Parte opposta ha pagina 2 di 47 depositato note di trattazione scritta in cui ha chiesto la condanna della
[...]
a corrispondergli l'importo di € 1.650.625,00 oltre IVA e Parte_1 oneri previdenziali;
rigettare le domande riconvenzionali in quanto inammissibili e indeterminate e, comunque, infondate. In via subordinata ha chiesto di accertare l'importo dovuto per l'attività svolta a favore dell'attrice nell'ambito del rapporto di consulenza. Ha insistito nell'ammissione dei mezzi di prova di cui alle istanze istruttorie disattese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo premesso di aver Parte_3
intrattenuto con un rapporto di consulenza Parte_1 professionale, ha esposto che, in data 21 marzo 2019, aveva concluso con la predetta un contratto, con cui era stato Parte_1 risolto il pregresso rapporto negoziale, da ultimo rinnovato in data 8 marzo 2018, e le parti avevano convenuto, a titolo transattivo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, il pagamento, in suo favore, della somma di €
1.750.000, oltre IVA, da versare in quattro rate trimestrali, a far tempo dall'1.04.2019, e dell'ulteriore importo di € 10.000,00 al netto della ritenuta di acconto. Dato atto della intervenuta decadenza dal beneficio del termine della che non aveva corrisposto le Parte_1 somme dovute, ha chiesto ingiungersi alla controparte il versamento in suo favore della somma di € 2.145.000,00 oltre interessi legali maturati dall'1 aprile 2019 al saldo.
pagina 3 di 47 Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 27 aprile 2021, con atto di citazione, notificato il 4 giugno 2021, Parte_1 ha proposto opposizione.
In particolare, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, osservando, in primo luogo, che la controparte, nell'avanzare le sue richieste, non aveva considerato che l'importo di €
109.375,00 gli era stato già corrisposto ad aprile 2019 e che, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il non aveva Parte_2 ancora maturato un credito di almeno € 875.000,00, considerato che l'accordo concluso tra le parti prevedeva pagamenti scaglionati in rate trimestrali per quattro anni. Ciò posto - dato Parte_1 atto di aver intrattenuto con il un rapporto di consulenza Parte_2 professionale, in forza del quale l'opposto si era impegnato ad assisterla nella pianificazione e nella realizzazione delle strategie di pubbliche relazioni nei confronti di qualsiasi operatore, anche pubblico, nell'ambito o in relazione alla produzione e/o alla commercializzazione del tabacco lavorato - ha evidenziato che, successivamente alla stipula dell'accordo azionato in sede monitoria, aveva appreso che il Parte_2 era indagato per reati di corruzione commessi, nel relazionarsi con l' nell'esecuzione delle prestazioni Parte_4 di consulenza, e, sul punto, ha riferito che l'opposto era stato condannato, con sospensione della pena, a due anni di reclusione, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p.
pagina 4 di 47 L'opponente ha, quindi, evidenziato che tale condotta integrava un grave inadempimento alle obbligazioni cui l'opposto era tenuto, considerato che il contratto di consulenza e il Codice di Condotta ivi richiamato lo impegnavano a non tenere alcun comportamento consistente nel dare, promettere o offrire denaro, servizi, prestazioni o altre utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, italiani o stranieri, e ha rilevato che nel contratto azionato in sede monitoria il aveva Parte_2 garantito di aver conformato il suo comportamento alle prescrizioni impartite, di non aver violato alcun obbligo di legge o di contratto e di non aver adottato alcun comportamento illegale, non etico o improprio.
Ciò posto l'opponente ha osservato che, a giugno 2019, aveva appreso che anche il suo precedente Amministratore Delegato, il responsabile di un dipartimento e uno dei suoi dipendenti erano indagati per corruzione in relazione alle stesse condotte ascritte al e che, Parte_2 successivamente, costoro erano stati rinviati a giudizio ed essa
[...] era stata destinataria di una contestazione, con la quale Parte_1 le era stato ascritto l'illecito amministrativo di cui agli artt. 25, comma 2,
d.lgs n. 231/2001, in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., e 25 bis comma 1 lett. a) d.lgs n. 231/2001, in relazione all'art. 513 c.p., per le condotte imputate al sebbene questi non avesse ricevuto alcuna Parte_2 istruzione dall'opponente, che non aveva tratto alcun vantaggio dalle condotte addebitate a parte opposta;
che nel procedimento penale si era costituita la che aveva chiesto la Controparte_2 condanna di essa al risarcimento del danno per Parte_1 oltre 50 milioni di euro in relazione al comportamento del Parte_2
pagina 5 di 47 Ha, quindi, evidenziato che la condotta dell'opposto integrava inadempimento al contratto di consulenza, con diritto di essa opponente di ottenerne la risoluzione e la condanna del alla restituzione Parte_2 di quanto ricevuto per i servizi non correttamente adempiuti.
Ha, infine, rilevato il danno subito per la condotta del in Parte_2 parte già quantificabile, quale quello alla reputazione, e, in parte, tale da concretizzarsi solo con la pronuncia di una sentenza sfavorevole in sede penale, quale il pregiudizio consistente in eventuali sanzioni e/o nelle somme dovute, a titolo risarcitorio, alla Controparte_2 oltre al costo della difesa in giudizio.
[...]
L'opponente ha, quindi, chiesto, previa sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, la revoca del decreto ingiuntivo e, previo ogni opportuno accertamento, il rigetto delle domande avanzate dal In via riconvenzionale, ha chiesto di Parte_2 accertare l'inadempimento dell'opposto rispetto al contratto di consulenza dell'8 marzo 2018 e alla scrittura privata del 21 marzo 2019, di accertare che gli importi pagati in relazione alle prestazioni asseritamente eseguite nel 2018 non erano dovuti e condannare il previa, occorrendo, risoluzione del contratto, alla Parte_2 restituzione in tutto o in parte delle somme percepite, oltre interessi, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.; di condannare il al Parte_2 risarcimento dei danni subiti dall'opponente, da determinare anche in via equitativa. In subordine, ha chiesto condanna nell'an al risarcimento dei danni subiti per effetto dei comportamenti oggetto del giudizio penale,
pagina 6 di 47 da quantificare in separato procedimento. In via ulteriormente gradata, ha chiesto di ricalcolare quanto dovuto alla controparte, sottraendo gli importi già versati e compensare tale credito, sino a concorrenza, con quello azionato in via riconvenzionale.
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., la data dell'udienza di prima comparizione è stata differita al 14.12.2021 e, con comparsa depositata in data 24.11.2021, si è costituito il Parte_2 il quale ha contestato l'avversa opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla controparte.
Nel dettaglio, dopo aver descritto l'attività lavorativa svolta presso la
Manifattura Tabacchi di Firenze e aver riferito del rapporto di consulenza che lo aveva legato alla a far tempo Parte_1 dal 2002, ha rappresentato che, agli inizi del 2018, aveva manifestato alla controparte la volontà di porre fine al rapporto contrattuale, attesa la sua età avanzata, così che, in data 8 marzo 2018, le parti avevano concluso un contratto di consulenza, con durata sino al 31 dicembre 2019, in cui era stato previsto il riconoscimento in suo favore di un premio speciale, che gli sarebbe stato versato al termine del rapporto, per il servizio reso.
Dato, quindi, atto di aver appreso, in data 16 novembre 2018, dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, ha riferito di averne data immediata notizia a e, in Parte_1 particolare, al suo Presidente, e che, considerata la sua età avanzata e le sue precarie condizioni di salute, aveva stipulato con l'opponente l'accordo del 21 marzo 2019, in cui era stato previsto il riconoscimento,
pagina 7 di 47 in suo favore, dello speciale premio di € 1.750.000,00, il cui pagamento poteva essere rifiutato solo in caso di mancato rispetto del patto di non concorrenza previsto in contratto, di contestazione dell'accordo e di rivendicazione, da parte sua, di ulteriori pretese.
Con riferimento ai comportamenti corruttivi di cui al procedimento penale, il premesso che non era stata accertata alcuna Parte_2 responsabilità a suo carico, ha evidenziato che anche laddove fosse stata ritenuta la rilevanza penale dei suoi comportamenti, non avrebbe potuto ritenersi un inadempimento atto a giustificare il mancato pagamento del premio speciale, considerato che il rinnovato impegno al rispetto della normativa penale, assunto con il contratto del 21 marzo 2019, poteva valere solo per l'avvenire e valutata l'assenza di un rapporto di sinallagmaticità dei comportamenti contestati rispetto al premio richiesto, attesa anche la rilevanza marginale delle condotte addebitategli nell'ambito dei vent'anni di attività svolta in favore della Parte_1
che con il predetto premio la controparte intendeva remunerare.
[...]
Il ha, quindi, osservato che il premio richiesto non avrebbe Parte_2 potuto essergli rifiutato neanche nel caso in cui fosse stata ritenuta la responsabilità penale dei funzionari apicali di Parte_1 coinvolti nel procedimento penale, atteso che la stipula dell'accordo del
21 marzo 2019, nella consapevolezza dei fatti corruttivi, evidenziava che la società aveva ritenuto l'irrilevanza delle condotte in questione al fine di riconoscere il richiesto premio alla carriera e l'esatto adempimento del
L'opposto ha, inoltre, rilevato che la condotta tenuta dai Parte_2
pagina 8 di 47 funzionari di imputati nel giudizio penale, Parte_1 doveva essere riferita alla società stessa, considerato il disposto di cui all'art. 2049 c.c. e il rapporto di immedesimazione organica esistente tra la società e il suo amministratore delegato. L'opposto ha, infine, evidenziato la nullità della domanda di ripetizione proposta stante l'indeterminatezza del relativo oggetto, in assenza di indicazione della somma richiesta in restituzione, e ha osservato che le domande avanzate al fine di conseguire la risoluzione del contratto di consulenza e la ripetizione delle somme versate in esecuzione di tale accordo era preclusa dalla successiva stipula dell'accordo transattivo del 21 marzo
2019, cui unicamente doveva aversi riguardo per individuare la disciplina del rapporto esistente tra le parti, di cui non era stata chiesta la risoluzione.
L'opposto ha, quindi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla domanda risarcitoria azionata in relazione alle eventuali sanzioni amministrative, applicabili alla controparte, e alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di e Parte_1 ha rilevato l'indeterminatezza della domanda proposta per conseguire il ristoro del pregiudizio consistito nel lamentato danno reputazionale e l'infondatezza di tale domanda.
Disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, le parti hanno formulato le conclusioni come riportate in epigrafe.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, si osserva che costituisce circostanza pacifica e documentale che le parti, a pagina 9 di 47 far tempo dal 2002, avevano instaurato un rapporto contrattuale in forza del quale il si era impegnato a prestare un'attività di Parte_2 consulenza in favore della controparte. In particolare, tale attività era resa in forza di contratti periodicamente conclusi, tacitamente rinnovati di anno in anno (cfr. all. da 5 a 10 di parte opposta e 10, 11 e 3 di parte opponente).
Nel dettaglio, con il contratto da ultimo stipulato, in data 8.03.2018, le parti, premesso di aver già concluso un accordo verbale per definire i termini del loro rapporto di collaborazione a far tempo dall'1.01.2018, che intendevano formalizzare per iscritto, avevano concordato che il avrebbe fornito attività di consulenza, assistendo la Parte_2 [...] nella pianificazione e realizzazione delle strategie di Parte_1 pubbliche relazioni nei confronti di soggetti ed enti pubblici o privati operanti nel settore della produzione e/o commercializzazione dei tabacchi lavorati, con particolare riferimento all'interlocuzione istituzionale con l' Con il predetto Parte_4 contratto il si era impegnato “a non porre in essere alcun Parte_2 comportamento e/o azione che possa offendere, screditare o altrimenti danneggiare o distruggere la reputazione di o delle sue CP_3 consociate o delle rispettive attività”. A fronte di tali prestazioni le parti avevano concordato, in favore dell'opposto, un corrispettivo annuo di €
355.000,00 oltre IVA e contributo da versare dietro presentazione CP_4 di quattro fatture trimestrali di pari importo. Le parti avevano altresì stabilito che il contratto avrebbe prodotto effetti dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018, con rinnovo tacito, in assenza di disdetta, da comunicare pagina 10 di 47 entro il 31 ottobre, sino alla data del 31.12.2020, quando avrebbe cessato di produrre effetti senza possibilità di rinnovi automatici o taciti. Le parti avevano, quindi, stabilito che “al termine del Contratto per qualsiasi causa e a prescindere dalla sua durata totale, fatta eccezione per l'ipotesi di violazione del Patto di cui all'articolo 5.6 del presente contratto, al fine di premiare il Consulente per tutto il supporto dato alla crescita e alla sostenibilità del business di grazie alla sua collaborazione CP_3 strategica più che decennale, la medesima gli riconoscerà un CP_3 premio speciale pari a 4 annualità del presente contratto, come previsto dal medesimo, e dunque pari a € 355.000/annui (…) incrementati di un importo pari alla media del premio straordinario ricevuto negli anni 2010
– 2017 che è pari ad € 85.000/annui (…) oltre IVA, da liquidarsi in 4 fatture annuali di uguale importo” da emettere entro la fine dell'anno di riferimento. Le parti avevano stabilito che il pagamento del premio speciale era subordinato a due condizioni sospensive, quali, la sottoscrizione, a cura del consulente, di un atto di rinuncia ad ogni pretesa e diritto nei confronti di o di altre Parte_1 società del gruppo, riferita all'intero periodo di collaborazione, e il mancato rinnovo del contratto atteso che, in tal caso, le parti avrebbero dovuto ridiscutere il premio nell'an e nel quantum. Era stato, quindi, concordato un patto di non concorrenza e le parti avevano previsto che, in caso di violazione del patto, il contratto sarebbe stato risolto di diritto e al consulente non sarebbe spettato né il compenso residuo ancora dovuto né il premio straordinario. Il consulente aveva, quindi, garantito che durante l'esecuzione del contratto avrebbe rispettato la normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione, non pagina 11 di 47 avrebbe eseguito “in nome o per conto di (o di qualsiasi sua CP_3 consociata) alcun regalo, intrattenimento o conferimento di alcun valore a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, impiegati governativi o di organi legislativi, senza una preventiva approvazione scritta di
[...]
. A tale riguardo il Consulente riconosce che la dazione di regali ed CP_3 intrattenimenti, effettuata nell'ambito dell'esecuzione del Contratto per conto di in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico CP_3 servizio, impiegati governativi o esponenti o membri di organi legislativi
è soggetta alle regole di Compliance della Società. Il Consulente pertanto s'impegna a comunicare alla Società eventuali occasioni di intrattenimenti pianificate per l'incarico (pranzi e cene di lavoro) – specificando il nome ed il ruolo del destinatario – che comportino spese fino a € 100 (…) a persona. Resta che non saranno ammesse spese superiori a € 100 per intrattenimenti a terze parti, con il limite massimo di € 1000 annui per singolo contatto”. Il Consulente, aveva, inoltre garantito che non era stato pronunciato nei suoi confronti alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. né era pendente alcun procedimento, tra l'altro, per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale, reati di corruzione, altre violazioni, comunque sanzionate ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Il
Consulente si era, inoltre, impegnato a comunicare tempestivamente e per iscritto la pronuncia di uno dei suindicati provvedimenti ovvero la pendenza di un procedimento penale per i reati indicati in contratto. Il aveva altresì garantito che avrebbe rispettato i codici di Parte_2
pagina 12 di 47 condotta adottati dalla controparte ai sensi del d.lgs n. 231/2001, nel testo vigente alla stipula del contratto e come successivamente modificato e aggiornato. Le parti avevano, quindi, stabilito il diritto del consulente di recedere unilateralmente dal rapporto, con un preavviso di
30 giorni, fermo restando il suo diritto di percepire il premio straordinario. Era stata inserita in contratto una clausola risolutiva espressa, che consentiva alla società opponente di risolvere il contratto in caso di inadempimento del consulente, tra l'altro, alle garanzie fornite in ordine al rispetto della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con la precisazione che, in tal caso, la società avrebbe corrisposto al consulente il compenso per l'attività svolta sino a quel momento, fermo restando il diritto della Parte_1
al risarcimento dei danni subiti a causa del lamentato
[...] inadempimento (cfr. all. 3 di parte opponente). Si osserva, quindi, che nel codice di condotta adottato dall'opponente ai sensi della legge n.
231/2001 era ribadito che “la società condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in essere dagli Organi sociali e loro componenti, o dai dipendenti della Società, ovvero da soggetti terzi
(consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi) che agiscono per conto della Società medesima, consistente nel dare, promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio”
(cfr. Codice di Condotta e relativa presa visione all. 12 e 13 di parte pagina 13 di 47 opponente). Dato, quindi, atto che è incontestato che nessuna disdetta era stata comunicata dalle parti entro il 31 ottobre 2018, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data 10 gennaio 2019, il aveva manifestato alla la volontà di Parte_2 Parte_1 porre fine al rapporto contrattuale “con il termine dell'anno 2018”, precisando che “le ragioni che hanno guidato la mia scelta sono principalmente di tipo personale in quanto, dopo anni di intensa attività professionale, sento il bisogno di dedicarmi maggiormente alla mia famiglia, a mio TE e di meglio riguardare la mia salute. Ringrazio sinceramente la Società per il rispetto, la serietà e la fiducia dimostrati nel corso di questi anni, ed è anche nel rispetto di tali valori che si pone la mia scelta. Nell'ultimo periodo, infatti, sono anche venuto a conoscenza di un mio possibile coinvolgimento in una indagine penale
(rispetto alla quale escludo fermamente qualsivoglia responsabilità) la cui semplice esistenza, tuttavia, non fa che rafforzare la mia volontà di concludere la mia attività di consulenza nel 2018. Ciò per mia serenità nonché nel dubbio di poter in qualche misura, e sia pur indirettamente, nuocere all'immagine della Società” (cfr. all. 14 di parte opponente).
Dalla documentazione in atti risulta, quindi, che le parti, in data 21 marzo 2019, avevano concluso un contratto in cui, dato atto che il aveva prestato la sua attività di consulente in favore della Parte_2 società, con contratti conclusi a far tempo dal 2002 sino al 31.12.2018, richiamata la comunicazione effettuata con la citata nota del 10.01.2019, rilevato che il aveva richiesto il pagamento del premio Parte_2 speciale di cui all'art.
5.2 del contratto dell'8.03.2018 con versamenti trimestrali e che la non intendeva opporsi a tali Parte_1
pagina 14 di 47 richieste, avevano precisato che intendevano “definire bonariamente e amichevolmente ogni possibile ragione di lite ex artt. 1965 e ss c.c. derivante e/o comunque connessa al rapporto intercorso, a solo scopo transattivo per evitare l'alea e gli oneri di un contenzioso giudiziario”.
Nel dettaglio, dato atto che il rapporto d'opera professionale era cessato a far tempo dal 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto previsto dalla medesima scrittura, il aveva dichiarato che i corrispettivi Parte_2 previsti dai contratti di consulenza gli erano stati regolarmente corrisposti e aveva rinunciato ad ogni pretesa anche solo occasionata dai predetti contratti di collaborazione ovvero dalla relativa esecuzione, dalla cessazione del rapporto o dal mancato rinnovo. Parte_1 si era, quindi, impegnata a corrispondere, quale premio speciale, al l'importo complessivo di € 1.750.000,00 oltre IVA, da Parte_2 versare in quattro anni a partire dal 2019 in quattro rate trimestrali di €
109.375,00 oltre IVA ciascuna, da fatturare, la prima rata all'1 aprile, la seconda all'1 luglio, la terza all'1ottobre e la quarta all'1 gennaio dell'anno successivo. Le parti avevano, quindi, previsto che l'obbligo di pagamento era subordinato e condizionato risolutivamente al rispetto da parte dell'odierno opposto dell'obbligo di non concorrenza di cui all'art.
5.5. del contratto di consulenza dell'8 marzo 2018, alla mancata contestazione da parte del dell'accordo e alla mancata Parte_2 rivendicazione dei benefici cui aveva rinunciato. Il consulente aveva, inoltre, ribadito il pieno rispetto delle garanzie che aveva fornito ai sensi dell'art. 8 del contratto di consulenza dell'8 marzo 2018 e aveva confermato il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 7 di tale contratto, anche per il periodo successivo alla cessazione del pagina 15 di 47 rapporto. Il aveva, altresì, dichiarato “di aver conformato la Parte_2 sua condotta alle prescrizioni impartite nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs 231/2001 e di non aver violato nell'esecuzione del Contratto alcun obbligo di legge e del
Contratto, così come di non aver adottato alcun comportamento illegale, non etico o improprio in relazione all'esecuzione del Contratto”. La si era, infine, impegnata a corrispondere Parte_1 all'opposto l'ulteriore somma di € 10.000,00 entro 10 giorni dalla stipula dell'accordo e le parti avevano confermato la validità del patto di non concorrenza per un periodo di quattro anni (cfr. all. 4 di parte opponente).
Risulta, quindi, che il e avevano Parte_2 Parte_1 ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis
c.p.p., da cui risultava che era stato ascritto all'odierno opposto, in concorso con l'Amministratore delegato del tempo di parte opponente, due esponenti della medesima società e taluni dirigenti/dipendenti dell' il delitto di cui agli artt. 319 e Parte_4
321 c.p. perché i predetti pubblici dipendenti/funzionari avevano fornito al informazioni riservate sul prezzo delle sigarette Parte_2 applicato da produttori concorrenti di parte opponente;
avevano ritardato, su richiesta del medesimo dal 25.01.2018 Parte_2 all'1.02.2018, l'approvazione della determinazione con la quale il
Direttore dell'Agenzia fissava i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (cd prezzo medio ponderato); avevano posto in visione al documenti riservati, contenenti la richiesta di aumento del Parte_2
pagina 16 di 47 prezzo di vendita delle sigarette, presentata da un concorrente di
[...]
avevano fornito informazioni sulla data di firma del Parte_1 relativo decreto e avevano informato il di futuri controlli nei Parte_2 confronti di tabaccai, recanti cartelli con la dicitura “blocco dei prezzi delle sigarette”, il tutto a fronte della promessa di trovare un appartamento da concedere gratuitamente ad un conoscente di una dipendente per uno stage di sei mesi a Bologna, nella promessa di assunzione di un TE della medesima dipendente, poi tradottasi nell'aver procurato un colloquio, nella promessa di assunzione del genero della medesima dipendente presso una società e nella promessa di assunzione di una conoscente di tale dipendente presso una tabaccheria;
nella promessa di attivarsi per il reperimento di una ben remunerata occupazione lavorativa per la compagna di un dirigente, poi tradottasi in una proposta di assunzione presso una società di revisione dei conti. Agli indagati era stato addebitato anche il reato di cui all'art. 513 c.p. perché con le suindicate condotte avevano adoperato mezzi fraudolenti per turbare l'esercizio dell'attività di commercio di tabacchi della British American TO Italia s.p.a., concorrente dell'opponente.
Con tale medesimo avviso era stato contestato alla Parte_1
l'illecito amministrativo di cui agli artt. 25, comma 2, in relazione
[...] agli artt. 319 e 321 c.p., e 25 bis comma 1 lett. a), in relazione all'art. 513
c.p., del d.lgs 231/2001 perché i suoi organi apicali, in concorso con il consulente esterno, sottoposto ai relativi poteri di direzione Parte_2
e gestione, in assenza di modelli organizzativi idonei ex art. 6 d.lgs n.
231/2001 avevano posto in essere le condotte, come sopra descritte, traendone vantaggio per avere ottenuto informazioni sugli aumenti del pagina 17 di 47 prezzo di vendita praticati da altre multinazionali così da praticare un prezzo più competitivo e nell'aver evitato sanzioni amministrative connesse alle verifiche presso i punti vendita (cfr. all. 15 di parte opponente e all. 14 di parte opposta). Costituiscono, infine, circostanze pacifiche e documentali che il aveva chiesto la definizione Parte_2 del procedimento penale a suo carico, con la pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p. e tale istanza era stata accolta così che era stata emessa la sentenza n. 1447 del 21.10.2020, divenuta irrevocabile in data
11.11.2020 (cfr. all. 7 di parte opponente e all 15 di parte opposta), mentre nei confronti degli altri indagati e della Parte_1 all'esito dell'udienza dell'11 maggio 2021, era stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. (cfr. all. 19 di parte opponente).
3. Tanto esposto si osserva che, con l'opposto decreto n. 7736 del 23 aprile
2021, è stato ingiunto a di provvedere al Parte_1 pagamento della somma di € 2.145.000,00 in favore del Nel Parte_2 dettaglio, l'importo ingiunto corrisponde alla somma di € 2.135.000,00, pari al premio speciale previsto nel contratto concluso tra le parti in data
21.03.2019, pari a € 1.750.000,00 oltre IVA, e all'ulteriore somma di €
10.000,00, indicata in tale medesimo contratto, come dovuta al
Parte_2
A tale riguardo si osserva, in primo luogo, che dalla documentazione in atti risulta che l'opposto, alla data di introduzione del giudizio monitorio, aveva già ricevuto la somma di € 109.375,00 oltre IVA e oneri pagina 18 di 47 previdenziali, avendo la provveduto al Parte_1 versamento della prima rata del premio speciale (tale circostanza è pacifica e cfr. all. 9 all'atto di opposizione).
Inoltre, alla data di introduzione del giudizio monitorio, non era esigibile tutto il credito azionato. Come sopra esposto, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, la somma di € 1.750.000,00 oltre IVA, doveva essere corrisposta al nell'arco di quattro anni, in quattro rate Parte_2 mensili, di cui la prima con scadenza all'1.04.2019. Ne consegue che, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito non era esigibile nel suo intero ammontare, non potendo ritenersi, in assenza di un'indicazione in tal senso, non rinvenibile nel contratto concluso tra le parti, che l'omesso tempestivo pagamento di una o più rate avrebbe di per sé determinato la decadenza della parte debitrice dal beneficio del termine.
Al riguardo va considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1186
c.c., “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso”.
Sul punto va, invero, considerato che l'insolvenza di cui all'art. 1186 c.c.,
è riferibile a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso pagina 19 di 47 peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte (cfr. Cass. n. 17362 del
16.06.2023 e n. 24330 del 18.11.2011 in cui è stato evidenziato che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione”), con la conseguenza che il mero inadempimento e, quindi, il mancato pagamento delle somme alle scadenze previste, non comporta di per sé la decadenza dal beneficio del termine (cfr. Cass. n. 23093 dell'11.11.2016).
4. Tanto esposto si osserva che, con il ricorso proposto in sede monitoria, il ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del Parte_2 premio speciale pattuito in suo favore, di cui ha Parte_1 rifiutato la corresponsione in ragione della condotta tenuta dal come imputatagli nel procedimento penale instaurato a suo Parte_2 carico e definito, per quanto riguarda la posizione dell'opposto, con sentenza ex art. 444 c.p.p., osservando che tale condotta costituiva inadempimento alle obbligazioni contrattuali, cui il consulente era tenuto.
pagina 20 di 47 A fronte di tale rifiuto, il ha evidenziato che, a prescindere Parte_2 da ogni altra considerazione, le somme richieste in sede monitoria gli dovevano essere, comunque, versate, in assenza di un rapporto di sinallagmaticità tra il contestato inadempimento e il premio richiesto, che poteva essere rifiutato solo in caso di violazione del patto di non concorrenza ovvero di rivendicazione, da parte sua, di emolumenti ulteriori aventi titolo nel rapporto di consulenza professionale intercorso con la controparte ovvero in caso di contestazione di quanto concordato nel contratto del 21 marzo 2019.
Al riguardo va premesso che, al fine di riscontrare il fondamento della proposta opposizione, anche in ragione dei rilievi sollevati da parte opposta, deve aversi esclusivo riguardo a quanto previsto nel contratto del 21 marzo 2019, quale titolo dell'obbligazione azionata, tanto più che, come di seguito esposto, tale accordo ha assorbito e superato ogni pregressa regolamentazione, come, del resto, espressamente previsto dall'art. 10, a mente del quale “il presente atto sostituisce ad ogni effetto ogni precedente intesa tra le parti in relazione alle materie dallo stesso trattate e disciplinate”.
Ciò posto si osserva che non ha fondamento l'assunto di parte opposta secondo il quale solo la violazione del patto di non concorrenza, la contestazione del contratto del 21.03.2019 o la richiesta di emolumenti ulteriori potrebbero giustificare il mancato pagamento del premio richiesto in sede monitoria.
pagina 21 di 47 Sul punto si osserva, che il fatto che, nella scrittura privata del 21 marzo
2019, il pagamento del premio fosse condizionato risolutivamente alla violazione del patto di non concorrenza ovvero alla rivendicazione da parte del di emolumenti ulteriori o alla contestazione da Parte_2 parte del medesimo opposto di quanto previsto nell'accordo, non esclude di per sé la possibilità di rifiutarne il pagamento in ragione di un inadempimento posto in rapporto di sinallagmaticità con il premio richiesto, non essendo previste limitazioni, in tal senso, nell'invocato contratto del 21 marzo 2019.
Deve, quindi, rilevarsi che, nel citato accordo del 21 marzo 2019, era stata inserita una specifica clausola in cui il consulente aveva ribadito “di aver conformato la sua condotta alle prescrizioni impartite nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n.
231/2001 e di non aver violato nell'esecuzione del Contratto alcun obbligo di legge e del Contratto, così come di non aver adottato alcun comportamento illegale, non etico o improprio in relazione alla esecuzione del Contratto”.
Le parti avevano, dunque, voluto ribadire il rispetto da parte del di tali obblighi, riferiti necessariamente alla sua condotta Parte_2 pregressa, non potendo, peraltro, riguardare comportamenti futuri, atteso che era stata posta fine al rapporto di consulenza professionale.
Quanto sopra è indicativo della rilevanza attribuita al rispetto delle obbligazioni contrattuali pregresse e, in particolare, al fatto che il consulente avesse conformato il proprio comportamento “alle pagina 22 di 47 prescrizioni impartite nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001”.
Il rilievo attribuito a tale condotta trova la sua ragione, proprio nel fatto che, con il contratto del 21 marzo 2019, era stato riconosciuto al il premio, di cui è stato chiesto il pagamento in sede Parte_2 monitoria.
Tale premio, come del resto evidenziato dallo stesso opposto, non costituiva solo una remunerazione per prestazioni future, quali il rispetto dell'obbligo di non concorrenza, ma un riconoscimento per comportamenti pregressi.
Si tratta, infatti, come peraltro rilevato dallo stesso negli atti Parte_2 di causa, e come reso evidente dalla stessa locuzione adoperata dalle parti (“premio”), di un emolumento finalizzato a “premiare il consulente per tutto il supporto dato alla crescita e alla sostenibilità del business” della società.
Ne consegue la rilevanza di condotte inadempienti pregresse, che, diversamente da quanto sostenuto dall'opposto, non possono ritenersi superate per effetto della conclusione dell'accordo del 21 marzo 2019.
Piuttosto, dalla lettura di tale accordo emerge che, da un lato, la
[...] aveva accettato la richiesta del di porre Parte_1 Parte_2 fine al rapporto di consulenza con decorrenza dal 31.12.2018 e si era impegnata a riconoscere al medesimo consulente il predetto premio di €
pagina 23 di 47 1.750.000,00 oltre IVA e la somma di € 10.000,00 e, dall'altro lato, il aveva rinunciato ad ogni altra pretesa, si era impegnato a Parte_2 rispettare l'obbligo di non concorrenza e di riservatezza e aveva garantito di essersi sempre conformato alle obbligazioni di legge e di contratto e, in particolare, alle prescrizioni del modello organizzativo adottato dalla controparte in ragione delle previsioni del d.lgs n.
231/2001, specificamente richiamato.
Tale garanzia costituisce parte integrante delle previsioni contrattuali, così da doversi ritenere l'obbligo per il consulente di rendere una dichiarazione veritiera tanto più che il rilevante premio previsto in suo favore era volto proprio a riconoscere i suoi meriti pregressi ai quali si riferiva la dichiarazione in questione.
In definitiva, deve, dunque, ritenersi l'esistenza di un rapporto di interdipendenza e sinallagmaticità tra il credito azionato in sede monitoria e le obbligazioni di cui è stato lamentato l'inadempimento, anche se riferite a condotte pregresse del consulente, poste in essere nel
2018.
5. Ciò posto va, da subito, evidenziato che non assume rilevanza ai fini del decidere il fatto che il avesse informato l'opponente, prima Parte_2 della stipula del contratto del 21 marzo 2019, della pendenza, a suo carico, del procedimento penale indicato in sede di opposizione, poi definito, per quanto riguarda la posizione dell'opposto, con la pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p.
pagina 24 di 47 Al riguardo si osserva che, come sopra esposto, con lettera del
10.01.2019, l'opposto aveva informato la della Parte_1 volontà di porre fine al rapporto contrattuale per ragioni di carattere personale, precisando che “nell'ultimo periodo, infatti, sono anche venuto a conoscenza di un mio possibile coinvolgimento in una indagine penale (rispetto alla quale escludo fermamente qualsivoglia responsabilità) la cui semplice esistenza, tuttavia, non fa che rafforzare la mia volontà di concludere la mia attività di consulenza nel 2018” (cfr. all.
14 all'atto di opposizione).
Sul punto l'opposto ha rilevato che, anche se nella lettera in esame non era specificamente indicato il procedimento penale richiamato, egli aveva informato i vertici della controparte, riferendo loro dell'avviso di proroga delle indagini preliminari ricevuto, così che, al momento della stipula dell'accordo del 21 marzo 2019, Parte_1 conosceva esattamente il procedimento al quale si era riferito.
Invero, ritiene questo giudice che tale circostanza non sia dirimente ai fini del decidere, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale articolata, in quanto ciò che assume rilevanza non è la pendenza in sé di un procedimento penale a carico del Parte_2 anche se relativo a condotte corruttive, ma il fatto che l'opposto avesse o meno effettivamente posto in essere le condotte addebitategli.
E', infatti, evidente che la società opponente non potrebbe rifiutare il pagamento del premio al consulente, pur imputato in un procedimento penale, da cui fosse stato poi assolto per non aver commesso il fatto.
pagina 25 di 47 Tanto ciò vero che, sottoscrivendo il contratto del 21 marzo 2019, il aveva specificamente garantito di aver conformato la sua Parte_2 condotta agli obblighi di legge e di contratto e, in particolare, alle previsioni del modello organizzativo di cui al d.lgs n. 231/2001.
In definitiva, ciò che assume disvalore così da giustificare il mancato pagamento del premio non è la pendenza del procedimento penale in sé, ma l'aver commesso il fatto di reato.
Rileva, dunque, quanto riportato nella richiamata lettera del 10.01.2019 nella parte in cui il aveva scritto che, rispetto al Parte_2 procedimento penale a suo carico, di cui aveva appreso, di recente, la pendenza, “escludo fermamente qualsivoglia responsabilità”.
6. Secondo l'assunto dell'opposto dovrebbe, poi, escludersi ogni rilevanza delle condotte addebitategli in ragione del coinvolgimento dei funzionari e dell'amministratore delegato della società, imputati per i medesimi reati ascritti al così da doversi ritenere che parte opponente Parte_2 aveva concluso il contratto del 21.03.2019 in cui era previsto il premio, di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria, nella piena consapevolezza delle condotte tenute dal consulente.
Invero, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla validità di un accordo volto a riconoscere un premio per le condotte pregresse, nella consapevolezza del fatto che le stesse siano consistite anche in comportamenti tali da integrare illeciti penali, stante quanto previsto dall'art. 1322, ultimo comma, c.c., deve rilevarsi che, in questa sede, non pagina 26 di 47 deve essere compiuto alcun accertamento né in ordine alla sussistenza della responsabilità amministrativa della né tanto Parte_1 meno in ordine alla responsabilità penale di soggetti estranei al presente giudizio, trattandosi di valutazioni rimesse alla competente sede.
Ciò che va rilevato è che la responsabilità civile della società opponente per le condotte dei preposti, di cui all'art. 2049 c.c., e il rapporto di immedesimazione organica che lega la medesima società ai suoi amministratori non implicano che vi sia una totale e assoluta confusione e sovrapposizione della società con coloro per il cui tramite agisce.
Il principio della immedesimazione organica comporta che il contratto concluso dal legale rappresentante della società, in tale qualità, sia imputabile alla società stessa e produca effetto nei confronti di quest'ultima, che diviene parte del rapporto contrattuale.
Ciò tuttavia non comporta che qualsiasi atto compiuto dal legale rappresentante sia ascrivibile alla società e che vi sia una totale confusione tra i due soggetti, avendo, piuttosto, questi una loro distinta soggettività giuridica.
Del resto se così fosse dovrebbe escludersi la responsabilità penale personale dei soggetti che rappresentano una società per i reati commessi nell'esercizio di tali poteri rappresentativi ed escludersi che la società che, peraltro, in ragione di tali condotte potrebbe anche aver subito un danno, possa rifiutare ai suoi amministratori il pagamento dei loro compensi.
pagina 27 di 47 Diversamente l'amministratore di una società e quest'ultima sono due soggetti distinti, legati da un rapporto contrattuale, in forza del quale l'amministratore è tenuto al rispetto di determinate obbligazioni e la società, di regola, al pagamento di un corrispettivo.
La stessa responsabilità amministrativa della società non consegue automaticamente alla commissione di un illecito penale da parte dei suoi organi apicali e del suo legale rappresentante, postulando anche la mancata adozione di modelli organizzativi idonei ex d.lgs 231/2001.
Ne consegue che quand'anche fosse accertata la responsabilità penale dei funzionari apicali di parte opponente, tema questo che non deve essere esaminato in questa sede, non potrebbe per ciò solo ritenersi dovuto il premio preteso del in ragione del fatto che la Parte_2 persona fisica che ha concluso il contratto del 21.03.2019, quale rappresentante della era cosciente delle Parte_1 condotte tenute dalla controparte.
7. Ciò posto deve ritenersi che il si sia reso inadempiente alle Parte_2 obbligazioni cui era tenuto, avendo posto in essere, contrariamente a quanto dichiarato nella scrittura privata del 21.03.2019, condotte aventi rilevanza penale, secondo quanto evidenziato da parte opponente.
Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che il aveva ricevuto un'informazione di garanzia ai sensi dell'art. Parte_2
416 bis c.p.p., con cui gli era stato, in particolare, contestato di aver commesso il delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p. di corruzione per atti pagina 28 di 47 contrari ai doveri di ufficio per aver, tra l'altro, richiesto e conseguito da funzionari e dipendenti della anche prendendo Parte_4 visione dei relativi documenti, informazioni riservate sul prezzo delle sigarette, applicato da produttori concorrenti della società opponente, e per aver richiesto e conseguito di ritardare la predisposizione del decreto, con il quale l' determina, ai fini della Parte_4 tassazione, il prezzo medio ponderato di vendita dei tabacchi lavorati.
Tutto ciò in un contesto in cui il medesimo opposto aveva promesso di reperire un appartamento da concedere in uso gratuito ad un conoscente di una dipendente che doveva frequentare, fuori dal luogo di residenza, uno stage di sei mesi e aveva promesso di reperire delle opportunità di assunzione per parenti e conoscenti dei predetti pubblici dipendenti nonché per la convivente more uxorio di uno di loro. Con tale avviso è stato altresì contestato all'opposto di aver commesso il reato di cui all'art. 513 c.p. perché con le suindicate condotte aveva adoperato mezzi fraudolenti per turbare l'esercizio dell'attività di commercio di tabacchi di una concorrente di parte opponente (cfr. all. 15 all'atto di opposizione).
8. Tanto esposto si osserva che, come evidenziato da entrambe le parti, il procedimento penale a carico del è stato definito con la Parte_2 pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
Invero, tale pronuncia, che non è equiparabile ad una sentenza di condanna, tanto più che l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ne sancisce pagina 29 di 47 l'inefficacia agli effetti civili (cfr. Cass. n. 2897 del 31.01.2024 e n. 20170 del 30.07.2018), costituisce “un elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare nel contraddittorio delle parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare in detto giudizio i fatti accertati in sede penale” (cfr. Cass. n. 311010 del 7.11.2023; n. 31157 dell'8.11.2023; n. 7363 del 7.03.2022; n. 40796 del 20.12.2021nonché
28428 dell'11.10.2023 e 30329 del 18.12.2017, in cui è rilevato che, ove il giudice di merito intenda discostarsi dall'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, “ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come una sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza”).
9. Invero, gli elementi di prova desumibili dalla sentenza di patteggiamento, secondo quanto sopra esposto, trovano avallo nelle ulteriori risultanze istruttorie acquisite al giudizio, quali le dichiarazioni rese dallo stesso al pubblico ministero nell'ambito dell'interrogatorio reso in Parte_2 data 17.01.2020. In particolare, lo stesso opposto ha ammesso che, a gennaio 2018, aveva richiesto ad un funzionario della Parte_4 di interferire sulla data di pubblicazione del decreto relativo al
[...] prezzo medio ponderato delle sigarette, richiedendo all'impiegata, incaricata di predisporre tale provvedimento, di ritardarne l'emissione da pagina 30 di 47 fine gennaio all'1 febbraio 2018 e, sul punto, ha precisato che da tale illecita interferenza avevano tratto giovamento tutti i produttori di tabacco, inclusa l'opponente, che avevano risparmiato sulle tasse dovute all'erario (cfr. da pag. 18 a pag. 35 all. 28 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente). Nel corso di tale interrogatorio l'opposto, dopo aver spiegato il procedimento relativo alla variazione dei prezzi del tabacco, tale per cui ciascun produttore comunica le variazioni, autonomamente deliberate in aumento o in diminuzione, all' che, entro i successivi Parte_4 quarantacinque giorni emette e pubblica il decreto di recepimento, precisando che ciascun produttore ha la facoltà di ritirare, prima della pubblicazione del provvedimento, la variazione comunicata, ha riferito di aver chiesto anticipatamente la data di pubblicazione del decreto (cfr. pag. 42 in cui il ha precisato che “non c'era nessun Parte_2 vantaggio, io avevo una cosa di dire “guardi domani esce il decreto” di riferire che domani esce il decreto”, così da doversi ritenere che, a giudizio dell'opposto, rendere noto ai vertici della Parte_1 che il giorno dopo sarebbe stato pubblicato il decreto in parola era
[...] funzionale ad accrescere la sua reputazione) e di aver chiesto e ottenuto informazioni riservate riguardanti le variazioni dei prezzi presentate dai concorrenti dell'opponente, quali il ritiro di una riduzione del prezzo così come di aver visionato, in data 20 marzo 2018, con sette giorni di anticipo, il testo del decreto di cui si discute, in cui erano riportate informazioni circa le variazioni nei prezzi comunicate da un'azienda concorrente quattro giorni prima (cfr. pag. da 43 a 61 all. 28 cit.). Sul punto, nel corso dell'interrogatorio, il aveva dichiarato che Parte_2
pagina 31 di 47 da tali informazioni la non poteva trarre alcun Parte_1 vantaggio atteso che non avrebbe potuto variare la politica dei prezzi nel giro di pochi giorni, tanto più che una richiesta di variazione non sarebbe stata immediatamente esecutiva, dovendo, comunque, attendere il decreto di recepimento dell' da adottare nei Parte_4 successivi quarantacinque giorni. Va, tuttavia, considerato che è poco plausibile che il abbia richiesto, in più di un'occasione, di Parte_2 avere tali informazioni, che lui stesso ha definito riservate, per mera curiosità (cfr. pag. 88 all. 28 in cui è riportata una conversazione intercettata letta al che non ne contesta lo svolgimento e i Parte_2 contenuti, del seguente tenore “allora amico mio che mi racconti?” –
“eh!” – “ma a proposito, ma non mi fai sapere niente, ma gli inglesi che hanno fatto?” – “gli inglesi hanno aumentato, sta a firma” – “ma tu non mi dici un cazzo?”, da cui si evince che l'opposto aveva particolare interesse ad avere l'informazione in parola) così da doversi ritenere che la disponibilità di tali notizie, a prescindere dall'uso che ne avrebbe potuto fare anche ai fini di un eventuale Parte_1 ritiro/mancato ritiro di una variazione dei prezzi già presentata, era quanto meno funzionale ad accrescere il suo prestigio presso parte opposta. Dalle dichiarazioni rese dal risulta, quindi, che gli Parte_2 stessi funzionari, che gli davano le predette informazioni riservate e che avevano ritardato la predisposizione del decreto sul prezzo medio ponderato delle sigarette, avevano chiesto all'opposto rilevanti piaceri, quali quello di procurare un posto di lavoro alla compagna di uno di loro, che lavorava con un contratto a termine, che probabilmente non sarebbe stato rinnovato, a fronte del quale il aveva proposto Parte_2
pagina 32 di 47 una possibilità di assunzione presso una società di revisione (cfr. pagg.
89 e ss all. 28, in cui è riportato che il funzionario pubblico, prima di chiamare la collega che aveva il decreto da mostrare al Parte_2 aveva voluto interloquire con l'opposto sulla situazione lavorativa della sua compagna, così da dire “aspetta, prima parliamo dei cazzi nostri e poi la chiamo”, da ciò desumendosi un collegamento tra le informazioni da dare e il piacere richiesto). Peraltro, lo stesso opposto, durante l'interrogatorio, aveva riferito di altre richieste formulate dai pubblici dipendenti per l'assunzione di loro parenti o conoscenti tanto da aver dichiarato “c'avrà preso per una agenzia di collocamento” (cfr. pag. 105 all. 28). In particolare, nell'interrogatorio è stata evidenziata la coincidenza temporale tra la richiesta di posticipare la predisposizione del decreto sul prezzo medio ponderato delle sigarette e la comunicazione di aver procurato un colloquio di lavoro al TE della funzionaria che doveva ritardare l'emissione del provvedimento (cfr. pag. 115 e ss all. 28, da cui emerge che il ha contestato che ci Parte_2 fosse un rapporto di sinallagmaticità tra tali circostanze, ma non ha negato la predetta coincidenza temporale e il contenuto delle conversazioni che gli venivano lette in cui aveva detto, a proposito del decreto sul prezzo ponderato “digli di farlo il 1 febbraio” per poi aggiungere “a proposito del nome che mi ha dato per , si tratta Pt_5 probabilmente di un suo parente” e ancora “venerdì lo chiamano per il colloquio (…) hai capito? la chiamano per fare il colloquio e quindi di quella faccenda lì, di quel decreto, che lo faccia il 1 febbraio capito?” così da porre in relazione tra loro tali situazioni).
pagina 33 di 47 10. Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che la società opponente abbia dimostrato l'inadempimento contestato alla controparte (cfr. Cass. n.
13533 del 30.10.2001, n. 22244 del 14.07.2022 e n. 2976 del 15.02.2005, da cui emerge che, a fronte di un'obbligazione negativa, quale quella che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che è stato contestato all'opposto di non essersi astenuto da comportamenti tali da violare le prescrizioni del modello organizzativo adottato dalla controparte in base al d.lgs n. 231/2001, grava sul creditore l'onere di dimostrare il dedotto inadempimento della controparte).
Tale inadempimento è tale da giustificare il mancato pagamento del premio richiesto in sede monitoria attesa la gravità della condotta tenuta, di rilevante disvalore, tanto da costituire anche un illecito penale.
Sul punto vanno, peraltro, considerate le garanzie date dal Parte_2 con la sottoscrizione del contratto del 21 marzo 2019 in ordine alla correttezza del comportamento tenuto, dovendosi ritenere, alla luce di quanto sopra esposto, che l'opposto abbia reso una dichiarazione non veritiera, rendendosi, anche sotto tale profilo, inadempiente alle obbligazioni.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo con rigetto della domanda proposta dal Parte_2
11. Venendo ora alla disamina delle domande riconvenzionali, si osserva che la ha, in primo luogo, chiesto la condanna del Parte_1
a restituire le somme ricevute a titolo di corrispettivo in Parte_2
pagina 34 di 47 forza del contratto dell'8.03.2018, di cui ha chiesto dichiarare la risoluzione per grave inadempimento dell'opposto.
Premesso che l'importo chiesto in restituzione è determinabile, risultando dalle deduzioni svolte sia l'indicazione del corrispettivo pattuito sia il pacifico integrale pagamento di tale compenso, va valutato se tale domanda debba ritenersi preclusa, secondo quanto evidenziato dall'opposto, dalla stipula del successivo accordo del 21 marzo 2019, azionato in sede monitoria.
In proposito, va considerato che non è stata neanche implicitamente richiesta la risoluzione del predetto contratto del 21 marzo 2019, avendo, piuttosto, la affermato di non avervi Parte_1 interesse in ragione degli obblighi derivanti da tale accordo a carico del sia con riguardo al patto di non concorrenza sia con Parte_2 riguardo all'obbligo di riservatezza.
Tanto premesso si osserva l'assunto di parte opposta si fonda sulla qualificazione dell'accordo in parola come transattivo.
Al riguardo va, infatti, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di transazione non novativa la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le posizioni originarie”
(cfr. Cass. 645 dell'8.01.2024 e 24377 del 16.11.2006).
pagina 35 di 47 Tanto esposto si osserva che l'assunto di parte opposta è fondato.
Nelle premesse dell'accordo del 21 marzo 2019, costituenti parte integrante del contratto, alla lettera e), è testualmente riportato che le parti “intendono sottoscrivere il presente atto con l'obiettivo di definire bonariamente e amichevolmente ogni possibile ragione di lite ex art. 1965 e ss c.c., derivante e/o comunque connessa al rapporto intercorso,
a solo scopo transattivo per evitare l'alea e gli oneri di un contenzioso giudiziario”.
Considerato, quindi, l'ampio tenore della clausola in parola riferita “ad ogni possibile ragione di lite (…) comunque connessa al rapporto”, deve ritenersi precluso un contenzioso volto a mettere in discussione pagamenti eseguiti in forza del pregresso rapporto negoziale.
Del resto, come evidenziato dall'opponente, in coerenza con la natura transattiva del contratto, l'accordo del 21.03.2019 conteneva l'esplicita e dettagliata rinuncia del ad ogni ragione di lite nei confronti Parte_2 della società.
Né rileva l'assenza di una correlata rinuncia della Parte_1 che, peraltro, avrebbe dovuto essere riferita a pagamenti già eseguiti, in quanto coessenziale alla natura del contratto.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della proposta domanda di risoluzione del contratto dell'8 marzo 2018 e di condanna dell'opposto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di tale contratto.
pagina 36 di 47 12. L'opponente ha, quindi, richiesto la pronuncia di una condanna generica del al risarcimento dei danni causati a Parte_2 Parte_1 per effetto dei comportamenti oggetto del giudizio penale, da
[...] quantificare in separato procedimento.
In particolare, a tal fine, l'opponente ha evidenziato la potenziale lesività delle condotte tenute dalla controparte, con riferimento al danno reputazionale che ne era derivato a suo carico, al danno consistente nelle sanzioni amministrative che avrebbe potuto dover pagare all'esito del giudizio penale, al costo della difesa nel procedimento penale e ad eventuali danni che avrebbe potuto essere condannata a risarcire ad una sua concorrente, costituitasi parte civile nel procedimento penale.
Ciò posto si osserva che la dettagliata indicazione del potenziale pregiudizio derivante dalla condotta del esclude la dedotta Parte_2 genericità della proposta domanda di risarcimento del danno.
13. Ciò posto va, in primo luogo, rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 278 c.p.c., “quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione”.
Tale domanda può anche essere autonomamente proposta, come avvenuto, nel caso di specie. Come chiarito dalla Corte di legittimità, il codice di rito consente la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur, costituendo tale facoltà espressione del principio di libera pagina 37 di 47 scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento (cfr. Cass. sezioni unite n. 29862 del 12.10.2022 in cui è stato chiarito che “il nostro ordinamento costituzionale e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto”).
Sul punto va, inoltre, evidenziato che la parte che, con la domanda introduttiva di giudizio, ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno può ridurre la domanda, limitandola alla pronunzia sull'an e rinviando il quantum ad un separato processo, se la controparte vi consente espressamente o anche tacitamente. In particolare, tale tacito assenso può essere desunto dalla mancata tempestiva contestazione della istanza di scissione dell'accertamento risarcitorio, secondo modalità tali da doversi accertare il quantum debeatur in altro giudizio (cfr. Cass. n. 20894 del 7.09.2017 in cui è stato evidenziato che “proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum non opera se, alla richiesta avanzata dall'attore in tal senso, abbia prestato adesione il convenuto, sebbene non espressamente, purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nel momento in cui la controparte, nel precisare le conclusioni definitive, abbia limitato la propria domanda alla condanna generica, con riserva di richiedere il quantum in separato giudizio” nonché Cass. n. 15686 del 22.07.2005; n. 10256 del 16.10.1998 e n. 5139 del 22.05.1998).
pagina 38 di 47 Invero, nel caso di specie sin dalla comparsa di Parte_1 costituzione, aveva avanzato domanda di condanna generica, sia pure subordinatamente alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale e, in ogni caso, limitata la domanda ad una richiesta di pronuncia solo sull'an, nessuna opposizione alla richiesta scissione è stata sollevata dall'opponente, che ha, piuttosto, svolto difese di merito.
14. Tanto chiarito, si osserva che, come rilevato dalla Corte di legittimità, ove sia stata proposta domanda di condanna generica al risarcimento del danno, la parte istante ha l'onere di provare la colpa e il nesso causale tra la condotta illecita o l'inadempimento imputato alla controparte e il danno, mentre è sufficiente che l'esistenza di tale danno sia solo probabile, anche sulla base di un ragionamento presuntivo, non dovendone, invece, essere dimostrata la certa esistenza. La prova di tale certezza in ordine all'esistenza del danno lamentato, così come la relativa quantificazione, sono rimessi al successivo giudizio (cfr. Cass. sezioni unite n. 29862 del 12.10.2022).
15. Tanto premesso si osserva che la domanda è fondata con riferimento al lamentato danno reputazionale.
Richiamato quanto sopra esposto in ordine alla condotta tenuta dall'opposto, si osserva che ha depositato Parte_1 articoli pubblicati da giornali a tiratura nazionale in cui era stata specificamente riferita la vicenda per cui è causa e, in particolare, in cui erano state indicate le condotte tenute dal quale consulente Parte_2
pagina 39 di 47 della società opponente (cfr. all. 23, 24, 25, 26 e 27 di parte opposta prodotti unitamente alla prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.).
In ragione della rilevanza mediatica attribuita alla vicenda, tale da determinare discredito ai danni della società opponente, deve ritenersi probabile il pregiudizio all'immagine lamentato, da ricondurre, sotto il profilo causale, ai comportamenti di parte opposta, considerato che il consulente, con le sue condotte, ha dato adito alle notizie pubblicate sui citati giornali.
16. La domanda deve, invece, essere respinta per quanto concerne la richiesta condanna generica al risarcimento del danno, consistente nelle sanzioni amministrative che potrebbero essere applicate a carico di parte opponente all'esito del procedimento penale.
Dalla disamina delle disposizioni di cui al d.lgs n. 231/2001 emerge, infatti, che l'applicazione di tali sanzioni non consegue automaticamente alla commissione del reato presupposto da parte del consulente, essendo richiesta una colpa organizzativa dell'ente.
Al riguardo, per quanto interessa in questa sede, e, quindi, con riguardo alla condotta del si osserva che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs Parte_2
n. 231/2001, l'ente è responsabile dei reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o vigilanza, anche di fatto, a meno che il reo non abbia agito nell'esclusivo pagina 40 di 47 interesse suo o di un terzo. Inoltre, a noma del successivo art. 7 “l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Ne discende che deve ritenersi l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica, che ha commesso il reato- presupposto, tanto ciò vero che per affermarla devono risultare integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del dlgs n.
231/2002 (cfr. sul punto Cass. penale n. 38363 del 23.05.2018, n. 18413 del 15.02.2022; 21640 del 2.03.2023).
Pertanto, la colpa organizzativa dell'ente, che non ha adottato modelli adeguati, secondo quanto previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 7 d.lgs n. 231/2001, interrompe il nesso eziologico tra il danno, costituito dalla sanzione amministrativa, e la condotta tenuta dall'autore del reato.
pagina 41 di 47 Ne discende che, a prescindere da ogni altra considerazione, la domanda proposta deve essere respinta.
17. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla domanda proposta in relazione al danno costituito dai costi di difesa nel giudizio penale, nella misura in cui la società opponente si è, comunque, dovuta costituire in giudizio in quanto destinataria di sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs n. 231/2001.
18. Va, infine, dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda proposta dall'opponente.
Nel dettaglio ha chiesto la pronuncia di una Parte_1 sentenza generica di condanna ex art. 278 c.p.c. per il danno che il le avrebbe cagionato in relazione ad un'eventuale condanna Parte_2 al risarcimento del danno, che potrebbe essere disposta a carico Contr dell'opponente in favore della sua concorrente, costituita parte civile nel giudizio penale pendente anche nei confronti di Parte_1
[...]
Al riguardo va, preliminarmente, rilevato che, a prescindere dalle espressioni usate, con la domanda in questione non è stato fatto valere il diritto dell'opponente al risarcimento del danno, ma il suo diritto di rivalsa.
Infatti, nella stessa prospettazione della società opponente, la condotta illecita dell'opposto non ha cagionato direttamente il danno in questione pagina 42 di 47 Contr alla ma alla danneggiando l'opponente Parte_1 solo in quanto condannata a rifonderlo.
In altre parole, non si tratta, di accertare un danno, causalmente riconducibile alla condotta del verificatosi direttamente Parte_2 nella sfera giuridica dell'opponente, ma di riscontrare un danno prodottosi nella sfera di un terzo, che l'opponente potrebbe essere tenuta a risarcire.
Non viene, dunque, in rilievo una domanda risarcitoria, ma una domanda di rivalsa.
Vengono, quindi, in considerazione le disposizioni di cui all'art. 2055 c.c.
a mente del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate” e di cui all'art. 1299 c.c. che prevede che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
19. Va, dunque, riscontrata la possibilità di proporre, in via preventiva, tale azione.
Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile dal coobligato solidale contro altro coobligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori, il quale, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile
pagina 43 di 47 per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza di economia dei giudizi, che lo stesso giudice adito dal danneggiato
– che ha convenuto uno solo dei danneggianti – possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti, chiamato in causa dal convenuto principale, anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. Cass. 2364 del 9.03.1988; n.
7118/1987 e 922/1980). La sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso è (…) che il coobligato solidale condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito. L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi sempre come condizione non più dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobligato” (cfr. Cass. n. 2680 dell'11.03.1998 e 12691 del 19.05.2008).
Sul punto va, tuttavia, rilevato che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, “il principio secondo cui è ammissibile la condanna del condebitore solidale, chiamato in causa in via di regresso, condizionatamente all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte dell'altro condebitore, opera soltanto quando vi sia un "simultaneus processus" sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito” (cfr. Cass. n. 297 del 13.01.1994).
In assenza di un simultaneus processus viene meno l'esigenza di economia processuale che consente il predetto regresso, in via anticipata.
pagina 44 di 47 Sul punto è stato altresì chiarito che “nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, parimenti attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329), si osserva - peraltro - che una tale pronuncia in tanto è ammissibile in quanto la "circostanza" dedotta in condizione non richieda altra indagine, diversa da quella circa l'avvenuta verificazione o meno della circostanza stessa (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, cit.). In altri termini nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito,
o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (Cass. 26 gennaio 1987 n. 706). Deriva, da quanto sopra, come del resto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa
Corte regolatrice che nella specie deve essere ulteriormente ribadita, che il principio secondo cui è ammissibile la condanna del condebitore solidale, chiamato in causa in via di regresso, condizionatamente all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte dell'altro condebitore, opera soltanto quando vi sia un simultaneus processus sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del
pagina 45 di 47 condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito (Cass. 13 gennaio 1994 n. 297)” (cfr. Cass. n. 1642 del 25.02.1999).
Cont Considerato che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di pende in altro giudizio, va dichiarata Parte_1
l'inammissibilità della domanda di regresso, “da valere se e in quanto sia giudizialmente accertato l'evento condizionante”, a nulla rilevando che sia stata proposta domanda di condanna generica, valendo tale condizionamento anche con riguardo all'an della pronuncia richiesta.
20. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 2/3, mentre, per la restante quota di un terzo, le spese sono liquidate come in dispositivo, in una misura pari ai valori medi ridotti del 30% atteso il carattere documentale della controversia, la natura e la ripetitività delle difese svolte e sono poste a carico dell'opponente soccombente.
PQM
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7736 emesso da questo Tribunale di Roma in data 23 aprile
2021, con rigetto della domanda proposta dal Parte_2
• in parziale accoglimento della domanda ex art. 278 c.p.c. proposta in via riconvenzionale, condanna a rifondere alla Parte_3
pagina 46 di 47 controparte il danno reputazionale arrecato con la propria condotta;
• rigetta la domanda volta a sentir condannare al Parte_3
risarcimento del danno consistente nelle sanzioni amministrative di cui al d.lgs n. 231/2001 e nel costo della difesa nel giudizio penale;
• dichiara, per il resto, inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale;
• compensa tra le parti le spese di lite in ragione di due terzi e, per la restante quota di un terzo, condanna l'opposto a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 290,00 per spese ed €
11.511,73 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 24 gennaio 2025
Il Giudice
pagina 47 di 47
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 41073/2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 20, presso lo studio degli avv. Gian Battista Origoni e Daniele Vecchi, che la rappresentano e difendono per procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di opposizione
- opponente -
E
pagina 1 di 47 , elettivamente domiciliata in Roma, Via Ulpiano, n. Controparte_1
47, presso lo studio dell'avv. Paolo Di Candilo che, unitamente agli avv.
Federico Isidoro Corti e Maria Maddalena Pretolani, lo rappresentano e difendono come da procura depositata unitamente alla comparsa di risposta
- opposto -
Oggetto: altri contratti
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2024 le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, previo accertamento, in via incidentale, della rilevanza penale delle condotte oggetto del procedimento penale RGNR
9751/2020, il rigetto delle domande avanzate dal In via Parte_2 riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'inadempimento dell'opposto rispetto al contratto di consulenza dell'8 marzo 2018 e alla scrittura privata del 21 marzo
2019, accertare che gli importi pagati in relazione alle prestazioni asseritamente eseguite nel 2018 non erano dovute e condannare il previa, Parte_2 occorrendo, risoluzione del contratto, alla restituzione in tutto o in parte delle somme percepite, oltre interessi anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.; condannare, con sentenza di condanna generica nell'an, al risarcimento dei Parte_3 danni causati a per effetto dei comportamenti oggetto Parte_1 del giudizio penale, da quantificare in separato procedimento. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di ricalcolare quanto dovuto alla controparte, sottraendo gli importi già versati e compensare tale credito, sino a concorrenza, con quello azionato in via riconvenzionale. Parte opposta ha pagina 2 di 47 depositato note di trattazione scritta in cui ha chiesto la condanna della
[...]
a corrispondergli l'importo di € 1.650.625,00 oltre IVA e Parte_1 oneri previdenziali;
rigettare le domande riconvenzionali in quanto inammissibili e indeterminate e, comunque, infondate. In via subordinata ha chiesto di accertare l'importo dovuto per l'attività svolta a favore dell'attrice nell'ambito del rapporto di consulenza. Ha insistito nell'ammissione dei mezzi di prova di cui alle istanze istruttorie disattese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo premesso di aver Parte_3
intrattenuto con un rapporto di consulenza Parte_1 professionale, ha esposto che, in data 21 marzo 2019, aveva concluso con la predetta un contratto, con cui era stato Parte_1 risolto il pregresso rapporto negoziale, da ultimo rinnovato in data 8 marzo 2018, e le parti avevano convenuto, a titolo transattivo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, il pagamento, in suo favore, della somma di €
1.750.000, oltre IVA, da versare in quattro rate trimestrali, a far tempo dall'1.04.2019, e dell'ulteriore importo di € 10.000,00 al netto della ritenuta di acconto. Dato atto della intervenuta decadenza dal beneficio del termine della che non aveva corrisposto le Parte_1 somme dovute, ha chiesto ingiungersi alla controparte il versamento in suo favore della somma di € 2.145.000,00 oltre interessi legali maturati dall'1 aprile 2019 al saldo.
pagina 3 di 47 Emesso il provvedimento monitorio, notificato in data 27 aprile 2021, con atto di citazione, notificato il 4 giugno 2021, Parte_1 ha proposto opposizione.
In particolare, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, osservando, in primo luogo, che la controparte, nell'avanzare le sue richieste, non aveva considerato che l'importo di €
109.375,00 gli era stato già corrisposto ad aprile 2019 e che, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il non aveva Parte_2 ancora maturato un credito di almeno € 875.000,00, considerato che l'accordo concluso tra le parti prevedeva pagamenti scaglionati in rate trimestrali per quattro anni. Ciò posto - dato Parte_1 atto di aver intrattenuto con il un rapporto di consulenza Parte_2 professionale, in forza del quale l'opposto si era impegnato ad assisterla nella pianificazione e nella realizzazione delle strategie di pubbliche relazioni nei confronti di qualsiasi operatore, anche pubblico, nell'ambito o in relazione alla produzione e/o alla commercializzazione del tabacco lavorato - ha evidenziato che, successivamente alla stipula dell'accordo azionato in sede monitoria, aveva appreso che il Parte_2 era indagato per reati di corruzione commessi, nel relazionarsi con l' nell'esecuzione delle prestazioni Parte_4 di consulenza, e, sul punto, ha riferito che l'opposto era stato condannato, con sospensione della pena, a due anni di reclusione, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p.
pagina 4 di 47 L'opponente ha, quindi, evidenziato che tale condotta integrava un grave inadempimento alle obbligazioni cui l'opposto era tenuto, considerato che il contratto di consulenza e il Codice di Condotta ivi richiamato lo impegnavano a non tenere alcun comportamento consistente nel dare, promettere o offrire denaro, servizi, prestazioni o altre utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio, italiani o stranieri, e ha rilevato che nel contratto azionato in sede monitoria il aveva Parte_2 garantito di aver conformato il suo comportamento alle prescrizioni impartite, di non aver violato alcun obbligo di legge o di contratto e di non aver adottato alcun comportamento illegale, non etico o improprio.
Ciò posto l'opponente ha osservato che, a giugno 2019, aveva appreso che anche il suo precedente Amministratore Delegato, il responsabile di un dipartimento e uno dei suoi dipendenti erano indagati per corruzione in relazione alle stesse condotte ascritte al e che, Parte_2 successivamente, costoro erano stati rinviati a giudizio ed essa
[...] era stata destinataria di una contestazione, con la quale Parte_1 le era stato ascritto l'illecito amministrativo di cui agli artt. 25, comma 2,
d.lgs n. 231/2001, in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., e 25 bis comma 1 lett. a) d.lgs n. 231/2001, in relazione all'art. 513 c.p., per le condotte imputate al sebbene questi non avesse ricevuto alcuna Parte_2 istruzione dall'opponente, che non aveva tratto alcun vantaggio dalle condotte addebitate a parte opposta;
che nel procedimento penale si era costituita la che aveva chiesto la Controparte_2 condanna di essa al risarcimento del danno per Parte_1 oltre 50 milioni di euro in relazione al comportamento del Parte_2
pagina 5 di 47 Ha, quindi, evidenziato che la condotta dell'opposto integrava inadempimento al contratto di consulenza, con diritto di essa opponente di ottenerne la risoluzione e la condanna del alla restituzione Parte_2 di quanto ricevuto per i servizi non correttamente adempiuti.
Ha, infine, rilevato il danno subito per la condotta del in Parte_2 parte già quantificabile, quale quello alla reputazione, e, in parte, tale da concretizzarsi solo con la pronuncia di una sentenza sfavorevole in sede penale, quale il pregiudizio consistente in eventuali sanzioni e/o nelle somme dovute, a titolo risarcitorio, alla Controparte_2 oltre al costo della difesa in giudizio.
[...]
L'opponente ha, quindi, chiesto, previa sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, la revoca del decreto ingiuntivo e, previo ogni opportuno accertamento, il rigetto delle domande avanzate dal In via riconvenzionale, ha chiesto di Parte_2 accertare l'inadempimento dell'opposto rispetto al contratto di consulenza dell'8 marzo 2018 e alla scrittura privata del 21 marzo 2019, di accertare che gli importi pagati in relazione alle prestazioni asseritamente eseguite nel 2018 non erano dovuti e condannare il previa, occorrendo, risoluzione del contratto, alla Parte_2 restituzione in tutto o in parte delle somme percepite, oltre interessi, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.; di condannare il al Parte_2 risarcimento dei danni subiti dall'opponente, da determinare anche in via equitativa. In subordine, ha chiesto condanna nell'an al risarcimento dei danni subiti per effetto dei comportamenti oggetto del giudizio penale,
pagina 6 di 47 da quantificare in separato procedimento. In via ulteriormente gradata, ha chiesto di ricalcolare quanto dovuto alla controparte, sottraendo gli importi già versati e compensare tale credito, sino a concorrenza, con quello azionato in via riconvenzionale.
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., la data dell'udienza di prima comparizione è stata differita al 14.12.2021 e, con comparsa depositata in data 24.11.2021, si è costituito il Parte_2 il quale ha contestato l'avversa opposizione e la domanda riconvenzionale proposte dalla controparte.
Nel dettaglio, dopo aver descritto l'attività lavorativa svolta presso la
Manifattura Tabacchi di Firenze e aver riferito del rapporto di consulenza che lo aveva legato alla a far tempo Parte_1 dal 2002, ha rappresentato che, agli inizi del 2018, aveva manifestato alla controparte la volontà di porre fine al rapporto contrattuale, attesa la sua età avanzata, così che, in data 8 marzo 2018, le parti avevano concluso un contratto di consulenza, con durata sino al 31 dicembre 2019, in cui era stato previsto il riconoscimento in suo favore di un premio speciale, che gli sarebbe stato versato al termine del rapporto, per il servizio reso.
Dato, quindi, atto di aver appreso, in data 16 novembre 2018, dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, ha riferito di averne data immediata notizia a e, in Parte_1 particolare, al suo Presidente, e che, considerata la sua età avanzata e le sue precarie condizioni di salute, aveva stipulato con l'opponente l'accordo del 21 marzo 2019, in cui era stato previsto il riconoscimento,
pagina 7 di 47 in suo favore, dello speciale premio di € 1.750.000,00, il cui pagamento poteva essere rifiutato solo in caso di mancato rispetto del patto di non concorrenza previsto in contratto, di contestazione dell'accordo e di rivendicazione, da parte sua, di ulteriori pretese.
Con riferimento ai comportamenti corruttivi di cui al procedimento penale, il premesso che non era stata accertata alcuna Parte_2 responsabilità a suo carico, ha evidenziato che anche laddove fosse stata ritenuta la rilevanza penale dei suoi comportamenti, non avrebbe potuto ritenersi un inadempimento atto a giustificare il mancato pagamento del premio speciale, considerato che il rinnovato impegno al rispetto della normativa penale, assunto con il contratto del 21 marzo 2019, poteva valere solo per l'avvenire e valutata l'assenza di un rapporto di sinallagmaticità dei comportamenti contestati rispetto al premio richiesto, attesa anche la rilevanza marginale delle condotte addebitategli nell'ambito dei vent'anni di attività svolta in favore della Parte_1
che con il predetto premio la controparte intendeva remunerare.
[...]
Il ha, quindi, osservato che il premio richiesto non avrebbe Parte_2 potuto essergli rifiutato neanche nel caso in cui fosse stata ritenuta la responsabilità penale dei funzionari apicali di Parte_1 coinvolti nel procedimento penale, atteso che la stipula dell'accordo del
21 marzo 2019, nella consapevolezza dei fatti corruttivi, evidenziava che la società aveva ritenuto l'irrilevanza delle condotte in questione al fine di riconoscere il richiesto premio alla carriera e l'esatto adempimento del
L'opposto ha, inoltre, rilevato che la condotta tenuta dai Parte_2
pagina 8 di 47 funzionari di imputati nel giudizio penale, Parte_1 doveva essere riferita alla società stessa, considerato il disposto di cui all'art. 2049 c.c. e il rapporto di immedesimazione organica esistente tra la società e il suo amministratore delegato. L'opposto ha, infine, evidenziato la nullità della domanda di ripetizione proposta stante l'indeterminatezza del relativo oggetto, in assenza di indicazione della somma richiesta in restituzione, e ha osservato che le domande avanzate al fine di conseguire la risoluzione del contratto di consulenza e la ripetizione delle somme versate in esecuzione di tale accordo era preclusa dalla successiva stipula dell'accordo transattivo del 21 marzo
2019, cui unicamente doveva aversi riguardo per individuare la disciplina del rapporto esistente tra le parti, di cui non era stata chiesta la risoluzione.
L'opposto ha, quindi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla domanda risarcitoria azionata in relazione alle eventuali sanzioni amministrative, applicabili alla controparte, e alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di e Parte_1 ha rilevato l'indeterminatezza della domanda proposta per conseguire il ristoro del pregiudizio consistito nel lamentato danno reputazionale e l'infondatezza di tale domanda.
Disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, le parti hanno formulato le conclusioni come riportate in epigrafe.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, si osserva che costituisce circostanza pacifica e documentale che le parti, a pagina 9 di 47 far tempo dal 2002, avevano instaurato un rapporto contrattuale in forza del quale il si era impegnato a prestare un'attività di Parte_2 consulenza in favore della controparte. In particolare, tale attività era resa in forza di contratti periodicamente conclusi, tacitamente rinnovati di anno in anno (cfr. all. da 5 a 10 di parte opposta e 10, 11 e 3 di parte opponente).
Nel dettaglio, con il contratto da ultimo stipulato, in data 8.03.2018, le parti, premesso di aver già concluso un accordo verbale per definire i termini del loro rapporto di collaborazione a far tempo dall'1.01.2018, che intendevano formalizzare per iscritto, avevano concordato che il avrebbe fornito attività di consulenza, assistendo la Parte_2 [...] nella pianificazione e realizzazione delle strategie di Parte_1 pubbliche relazioni nei confronti di soggetti ed enti pubblici o privati operanti nel settore della produzione e/o commercializzazione dei tabacchi lavorati, con particolare riferimento all'interlocuzione istituzionale con l' Con il predetto Parte_4 contratto il si era impegnato “a non porre in essere alcun Parte_2 comportamento e/o azione che possa offendere, screditare o altrimenti danneggiare o distruggere la reputazione di o delle sue CP_3 consociate o delle rispettive attività”. A fronte di tali prestazioni le parti avevano concordato, in favore dell'opposto, un corrispettivo annuo di €
355.000,00 oltre IVA e contributo da versare dietro presentazione CP_4 di quattro fatture trimestrali di pari importo. Le parti avevano altresì stabilito che il contratto avrebbe prodotto effetti dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018, con rinnovo tacito, in assenza di disdetta, da comunicare pagina 10 di 47 entro il 31 ottobre, sino alla data del 31.12.2020, quando avrebbe cessato di produrre effetti senza possibilità di rinnovi automatici o taciti. Le parti avevano, quindi, stabilito che “al termine del Contratto per qualsiasi causa e a prescindere dalla sua durata totale, fatta eccezione per l'ipotesi di violazione del Patto di cui all'articolo 5.6 del presente contratto, al fine di premiare il Consulente per tutto il supporto dato alla crescita e alla sostenibilità del business di grazie alla sua collaborazione CP_3 strategica più che decennale, la medesima gli riconoscerà un CP_3 premio speciale pari a 4 annualità del presente contratto, come previsto dal medesimo, e dunque pari a € 355.000/annui (…) incrementati di un importo pari alla media del premio straordinario ricevuto negli anni 2010
– 2017 che è pari ad € 85.000/annui (…) oltre IVA, da liquidarsi in 4 fatture annuali di uguale importo” da emettere entro la fine dell'anno di riferimento. Le parti avevano stabilito che il pagamento del premio speciale era subordinato a due condizioni sospensive, quali, la sottoscrizione, a cura del consulente, di un atto di rinuncia ad ogni pretesa e diritto nei confronti di o di altre Parte_1 società del gruppo, riferita all'intero periodo di collaborazione, e il mancato rinnovo del contratto atteso che, in tal caso, le parti avrebbero dovuto ridiscutere il premio nell'an e nel quantum. Era stato, quindi, concordato un patto di non concorrenza e le parti avevano previsto che, in caso di violazione del patto, il contratto sarebbe stato risolto di diritto e al consulente non sarebbe spettato né il compenso residuo ancora dovuto né il premio straordinario. Il consulente aveva, quindi, garantito che durante l'esecuzione del contratto avrebbe rispettato la normativa vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione, non pagina 11 di 47 avrebbe eseguito “in nome o per conto di (o di qualsiasi sua CP_3 consociata) alcun regalo, intrattenimento o conferimento di alcun valore a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, impiegati governativi o di organi legislativi, senza una preventiva approvazione scritta di
[...]
. A tale riguardo il Consulente riconosce che la dazione di regali ed CP_3 intrattenimenti, effettuata nell'ambito dell'esecuzione del Contratto per conto di in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico CP_3 servizio, impiegati governativi o esponenti o membri di organi legislativi
è soggetta alle regole di Compliance della Società. Il Consulente pertanto s'impegna a comunicare alla Società eventuali occasioni di intrattenimenti pianificate per l'incarico (pranzi e cene di lavoro) – specificando il nome ed il ruolo del destinatario – che comportino spese fino a € 100 (…) a persona. Resta che non saranno ammesse spese superiori a € 100 per intrattenimenti a terze parti, con il limite massimo di € 1000 annui per singolo contatto”. Il Consulente, aveva, inoltre garantito che non era stato pronunciato nei suoi confronti alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. né era pendente alcun procedimento, tra l'altro, per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale, reati di corruzione, altre violazioni, comunque sanzionate ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Il
Consulente si era, inoltre, impegnato a comunicare tempestivamente e per iscritto la pronuncia di uno dei suindicati provvedimenti ovvero la pendenza di un procedimento penale per i reati indicati in contratto. Il aveva altresì garantito che avrebbe rispettato i codici di Parte_2
pagina 12 di 47 condotta adottati dalla controparte ai sensi del d.lgs n. 231/2001, nel testo vigente alla stipula del contratto e come successivamente modificato e aggiornato. Le parti avevano, quindi, stabilito il diritto del consulente di recedere unilateralmente dal rapporto, con un preavviso di
30 giorni, fermo restando il suo diritto di percepire il premio straordinario. Era stata inserita in contratto una clausola risolutiva espressa, che consentiva alla società opponente di risolvere il contratto in caso di inadempimento del consulente, tra l'altro, alle garanzie fornite in ordine al rispetto della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con la precisazione che, in tal caso, la società avrebbe corrisposto al consulente il compenso per l'attività svolta sino a quel momento, fermo restando il diritto della Parte_1
al risarcimento dei danni subiti a causa del lamentato
[...] inadempimento (cfr. all. 3 di parte opponente). Si osserva, quindi, che nel codice di condotta adottato dall'opponente ai sensi della legge n.
231/2001 era ribadito che “la società condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in essere dagli Organi sociali e loro componenti, o dai dipendenti della Società, ovvero da soggetti terzi
(consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi) che agiscono per conto della Società medesima, consistente nel dare, promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio”
(cfr. Codice di Condotta e relativa presa visione all. 12 e 13 di parte pagina 13 di 47 opponente). Dato, quindi, atto che è incontestato che nessuna disdetta era stata comunicata dalle parti entro il 31 ottobre 2018, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data 10 gennaio 2019, il aveva manifestato alla la volontà di Parte_2 Parte_1 porre fine al rapporto contrattuale “con il termine dell'anno 2018”, precisando che “le ragioni che hanno guidato la mia scelta sono principalmente di tipo personale in quanto, dopo anni di intensa attività professionale, sento il bisogno di dedicarmi maggiormente alla mia famiglia, a mio TE e di meglio riguardare la mia salute. Ringrazio sinceramente la Società per il rispetto, la serietà e la fiducia dimostrati nel corso di questi anni, ed è anche nel rispetto di tali valori che si pone la mia scelta. Nell'ultimo periodo, infatti, sono anche venuto a conoscenza di un mio possibile coinvolgimento in una indagine penale
(rispetto alla quale escludo fermamente qualsivoglia responsabilità) la cui semplice esistenza, tuttavia, non fa che rafforzare la mia volontà di concludere la mia attività di consulenza nel 2018. Ciò per mia serenità nonché nel dubbio di poter in qualche misura, e sia pur indirettamente, nuocere all'immagine della Società” (cfr. all. 14 di parte opponente).
Dalla documentazione in atti risulta, quindi, che le parti, in data 21 marzo 2019, avevano concluso un contratto in cui, dato atto che il aveva prestato la sua attività di consulente in favore della Parte_2 società, con contratti conclusi a far tempo dal 2002 sino al 31.12.2018, richiamata la comunicazione effettuata con la citata nota del 10.01.2019, rilevato che il aveva richiesto il pagamento del premio Parte_2 speciale di cui all'art.
5.2 del contratto dell'8.03.2018 con versamenti trimestrali e che la non intendeva opporsi a tali Parte_1
pagina 14 di 47 richieste, avevano precisato che intendevano “definire bonariamente e amichevolmente ogni possibile ragione di lite ex artt. 1965 e ss c.c. derivante e/o comunque connessa al rapporto intercorso, a solo scopo transattivo per evitare l'alea e gli oneri di un contenzioso giudiziario”.
Nel dettaglio, dato atto che il rapporto d'opera professionale era cessato a far tempo dal 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto previsto dalla medesima scrittura, il aveva dichiarato che i corrispettivi Parte_2 previsti dai contratti di consulenza gli erano stati regolarmente corrisposti e aveva rinunciato ad ogni pretesa anche solo occasionata dai predetti contratti di collaborazione ovvero dalla relativa esecuzione, dalla cessazione del rapporto o dal mancato rinnovo. Parte_1 si era, quindi, impegnata a corrispondere, quale premio speciale, al l'importo complessivo di € 1.750.000,00 oltre IVA, da Parte_2 versare in quattro anni a partire dal 2019 in quattro rate trimestrali di €
109.375,00 oltre IVA ciascuna, da fatturare, la prima rata all'1 aprile, la seconda all'1 luglio, la terza all'1ottobre e la quarta all'1 gennaio dell'anno successivo. Le parti avevano, quindi, previsto che l'obbligo di pagamento era subordinato e condizionato risolutivamente al rispetto da parte dell'odierno opposto dell'obbligo di non concorrenza di cui all'art.
5.5. del contratto di consulenza dell'8 marzo 2018, alla mancata contestazione da parte del dell'accordo e alla mancata Parte_2 rivendicazione dei benefici cui aveva rinunciato. Il consulente aveva, inoltre, ribadito il pieno rispetto delle garanzie che aveva fornito ai sensi dell'art. 8 del contratto di consulenza dell'8 marzo 2018 e aveva confermato il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 7 di tale contratto, anche per il periodo successivo alla cessazione del pagina 15 di 47 rapporto. Il aveva, altresì, dichiarato “di aver conformato la Parte_2 sua condotta alle prescrizioni impartite nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs 231/2001 e di non aver violato nell'esecuzione del Contratto alcun obbligo di legge e del
Contratto, così come di non aver adottato alcun comportamento illegale, non etico o improprio in relazione all'esecuzione del Contratto”. La si era, infine, impegnata a corrispondere Parte_1 all'opposto l'ulteriore somma di € 10.000,00 entro 10 giorni dalla stipula dell'accordo e le parti avevano confermato la validità del patto di non concorrenza per un periodo di quattro anni (cfr. all. 4 di parte opponente).
Risulta, quindi, che il e avevano Parte_2 Parte_1 ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis
c.p.p., da cui risultava che era stato ascritto all'odierno opposto, in concorso con l'Amministratore delegato del tempo di parte opponente, due esponenti della medesima società e taluni dirigenti/dipendenti dell' il delitto di cui agli artt. 319 e Parte_4
321 c.p. perché i predetti pubblici dipendenti/funzionari avevano fornito al informazioni riservate sul prezzo delle sigarette Parte_2 applicato da produttori concorrenti di parte opponente;
avevano ritardato, su richiesta del medesimo dal 25.01.2018 Parte_2 all'1.02.2018, l'approvazione della determinazione con la quale il
Direttore dell'Agenzia fissava i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (cd prezzo medio ponderato); avevano posto in visione al documenti riservati, contenenti la richiesta di aumento del Parte_2
pagina 16 di 47 prezzo di vendita delle sigarette, presentata da un concorrente di
[...]
avevano fornito informazioni sulla data di firma del Parte_1 relativo decreto e avevano informato il di futuri controlli nei Parte_2 confronti di tabaccai, recanti cartelli con la dicitura “blocco dei prezzi delle sigarette”, il tutto a fronte della promessa di trovare un appartamento da concedere gratuitamente ad un conoscente di una dipendente per uno stage di sei mesi a Bologna, nella promessa di assunzione di un TE della medesima dipendente, poi tradottasi nell'aver procurato un colloquio, nella promessa di assunzione del genero della medesima dipendente presso una società e nella promessa di assunzione di una conoscente di tale dipendente presso una tabaccheria;
nella promessa di attivarsi per il reperimento di una ben remunerata occupazione lavorativa per la compagna di un dirigente, poi tradottasi in una proposta di assunzione presso una società di revisione dei conti. Agli indagati era stato addebitato anche il reato di cui all'art. 513 c.p. perché con le suindicate condotte avevano adoperato mezzi fraudolenti per turbare l'esercizio dell'attività di commercio di tabacchi della British American TO Italia s.p.a., concorrente dell'opponente.
Con tale medesimo avviso era stato contestato alla Parte_1
l'illecito amministrativo di cui agli artt. 25, comma 2, in relazione
[...] agli artt. 319 e 321 c.p., e 25 bis comma 1 lett. a), in relazione all'art. 513
c.p., del d.lgs 231/2001 perché i suoi organi apicali, in concorso con il consulente esterno, sottoposto ai relativi poteri di direzione Parte_2
e gestione, in assenza di modelli organizzativi idonei ex art. 6 d.lgs n.
231/2001 avevano posto in essere le condotte, come sopra descritte, traendone vantaggio per avere ottenuto informazioni sugli aumenti del pagina 17 di 47 prezzo di vendita praticati da altre multinazionali così da praticare un prezzo più competitivo e nell'aver evitato sanzioni amministrative connesse alle verifiche presso i punti vendita (cfr. all. 15 di parte opponente e all. 14 di parte opposta). Costituiscono, infine, circostanze pacifiche e documentali che il aveva chiesto la definizione Parte_2 del procedimento penale a suo carico, con la pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p. e tale istanza era stata accolta così che era stata emessa la sentenza n. 1447 del 21.10.2020, divenuta irrevocabile in data
11.11.2020 (cfr. all. 7 di parte opponente e all 15 di parte opposta), mentre nei confronti degli altri indagati e della Parte_1 all'esito dell'udienza dell'11 maggio 2021, era stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. (cfr. all. 19 di parte opponente).
3. Tanto esposto si osserva che, con l'opposto decreto n. 7736 del 23 aprile
2021, è stato ingiunto a di provvedere al Parte_1 pagamento della somma di € 2.145.000,00 in favore del Nel Parte_2 dettaglio, l'importo ingiunto corrisponde alla somma di € 2.135.000,00, pari al premio speciale previsto nel contratto concluso tra le parti in data
21.03.2019, pari a € 1.750.000,00 oltre IVA, e all'ulteriore somma di €
10.000,00, indicata in tale medesimo contratto, come dovuta al
Parte_2
A tale riguardo si osserva, in primo luogo, che dalla documentazione in atti risulta che l'opposto, alla data di introduzione del giudizio monitorio, aveva già ricevuto la somma di € 109.375,00 oltre IVA e oneri pagina 18 di 47 previdenziali, avendo la provveduto al Parte_1 versamento della prima rata del premio speciale (tale circostanza è pacifica e cfr. all. 9 all'atto di opposizione).
Inoltre, alla data di introduzione del giudizio monitorio, non era esigibile tutto il credito azionato. Come sopra esposto, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, la somma di € 1.750.000,00 oltre IVA, doveva essere corrisposta al nell'arco di quattro anni, in quattro rate Parte_2 mensili, di cui la prima con scadenza all'1.04.2019. Ne consegue che, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il credito non era esigibile nel suo intero ammontare, non potendo ritenersi, in assenza di un'indicazione in tal senso, non rinvenibile nel contratto concluso tra le parti, che l'omesso tempestivo pagamento di una o più rate avrebbe di per sé determinato la decadenza della parte debitrice dal beneficio del termine.
Al riguardo va considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1186
c.c., “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso”.
Sul punto va, invero, considerato che l'insolvenza di cui all'art. 1186 c.c.,
è riferibile a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso pagina 19 di 47 peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte (cfr. Cass. n. 17362 del
16.06.2023 e n. 24330 del 18.11.2011 in cui è stato evidenziato che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione”), con la conseguenza che il mero inadempimento e, quindi, il mancato pagamento delle somme alle scadenze previste, non comporta di per sé la decadenza dal beneficio del termine (cfr. Cass. n. 23093 dell'11.11.2016).
4. Tanto esposto si osserva che, con il ricorso proposto in sede monitoria, il ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del Parte_2 premio speciale pattuito in suo favore, di cui ha Parte_1 rifiutato la corresponsione in ragione della condotta tenuta dal come imputatagli nel procedimento penale instaurato a suo Parte_2 carico e definito, per quanto riguarda la posizione dell'opposto, con sentenza ex art. 444 c.p.p., osservando che tale condotta costituiva inadempimento alle obbligazioni contrattuali, cui il consulente era tenuto.
pagina 20 di 47 A fronte di tale rifiuto, il ha evidenziato che, a prescindere Parte_2 da ogni altra considerazione, le somme richieste in sede monitoria gli dovevano essere, comunque, versate, in assenza di un rapporto di sinallagmaticità tra il contestato inadempimento e il premio richiesto, che poteva essere rifiutato solo in caso di violazione del patto di non concorrenza ovvero di rivendicazione, da parte sua, di emolumenti ulteriori aventi titolo nel rapporto di consulenza professionale intercorso con la controparte ovvero in caso di contestazione di quanto concordato nel contratto del 21 marzo 2019.
Al riguardo va premesso che, al fine di riscontrare il fondamento della proposta opposizione, anche in ragione dei rilievi sollevati da parte opposta, deve aversi esclusivo riguardo a quanto previsto nel contratto del 21 marzo 2019, quale titolo dell'obbligazione azionata, tanto più che, come di seguito esposto, tale accordo ha assorbito e superato ogni pregressa regolamentazione, come, del resto, espressamente previsto dall'art. 10, a mente del quale “il presente atto sostituisce ad ogni effetto ogni precedente intesa tra le parti in relazione alle materie dallo stesso trattate e disciplinate”.
Ciò posto si osserva che non ha fondamento l'assunto di parte opposta secondo il quale solo la violazione del patto di non concorrenza, la contestazione del contratto del 21.03.2019 o la richiesta di emolumenti ulteriori potrebbero giustificare il mancato pagamento del premio richiesto in sede monitoria.
pagina 21 di 47 Sul punto si osserva, che il fatto che, nella scrittura privata del 21 marzo
2019, il pagamento del premio fosse condizionato risolutivamente alla violazione del patto di non concorrenza ovvero alla rivendicazione da parte del di emolumenti ulteriori o alla contestazione da Parte_2 parte del medesimo opposto di quanto previsto nell'accordo, non esclude di per sé la possibilità di rifiutarne il pagamento in ragione di un inadempimento posto in rapporto di sinallagmaticità con il premio richiesto, non essendo previste limitazioni, in tal senso, nell'invocato contratto del 21 marzo 2019.
Deve, quindi, rilevarsi che, nel citato accordo del 21 marzo 2019, era stata inserita una specifica clausola in cui il consulente aveva ribadito “di aver conformato la sua condotta alle prescrizioni impartite nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n.
231/2001 e di non aver violato nell'esecuzione del Contratto alcun obbligo di legge e del Contratto, così come di non aver adottato alcun comportamento illegale, non etico o improprio in relazione alla esecuzione del Contratto”.
Le parti avevano, dunque, voluto ribadire il rispetto da parte del di tali obblighi, riferiti necessariamente alla sua condotta Parte_2 pregressa, non potendo, peraltro, riguardare comportamenti futuri, atteso che era stata posta fine al rapporto di consulenza professionale.
Quanto sopra è indicativo della rilevanza attribuita al rispetto delle obbligazioni contrattuali pregresse e, in particolare, al fatto che il consulente avesse conformato il proprio comportamento “alle pagina 22 di 47 prescrizioni impartite nell'ambito del modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001”.
Il rilievo attribuito a tale condotta trova la sua ragione, proprio nel fatto che, con il contratto del 21 marzo 2019, era stato riconosciuto al il premio, di cui è stato chiesto il pagamento in sede Parte_2 monitoria.
Tale premio, come del resto evidenziato dallo stesso opposto, non costituiva solo una remunerazione per prestazioni future, quali il rispetto dell'obbligo di non concorrenza, ma un riconoscimento per comportamenti pregressi.
Si tratta, infatti, come peraltro rilevato dallo stesso negli atti Parte_2 di causa, e come reso evidente dalla stessa locuzione adoperata dalle parti (“premio”), di un emolumento finalizzato a “premiare il consulente per tutto il supporto dato alla crescita e alla sostenibilità del business” della società.
Ne consegue la rilevanza di condotte inadempienti pregresse, che, diversamente da quanto sostenuto dall'opposto, non possono ritenersi superate per effetto della conclusione dell'accordo del 21 marzo 2019.
Piuttosto, dalla lettura di tale accordo emerge che, da un lato, la
[...] aveva accettato la richiesta del di porre Parte_1 Parte_2 fine al rapporto di consulenza con decorrenza dal 31.12.2018 e si era impegnata a riconoscere al medesimo consulente il predetto premio di €
pagina 23 di 47 1.750.000,00 oltre IVA e la somma di € 10.000,00 e, dall'altro lato, il aveva rinunciato ad ogni altra pretesa, si era impegnato a Parte_2 rispettare l'obbligo di non concorrenza e di riservatezza e aveva garantito di essersi sempre conformato alle obbligazioni di legge e di contratto e, in particolare, alle prescrizioni del modello organizzativo adottato dalla controparte in ragione delle previsioni del d.lgs n.
231/2001, specificamente richiamato.
Tale garanzia costituisce parte integrante delle previsioni contrattuali, così da doversi ritenere l'obbligo per il consulente di rendere una dichiarazione veritiera tanto più che il rilevante premio previsto in suo favore era volto proprio a riconoscere i suoi meriti pregressi ai quali si riferiva la dichiarazione in questione.
In definitiva, deve, dunque, ritenersi l'esistenza di un rapporto di interdipendenza e sinallagmaticità tra il credito azionato in sede monitoria e le obbligazioni di cui è stato lamentato l'inadempimento, anche se riferite a condotte pregresse del consulente, poste in essere nel
2018.
5. Ciò posto va, da subito, evidenziato che non assume rilevanza ai fini del decidere il fatto che il avesse informato l'opponente, prima Parte_2 della stipula del contratto del 21 marzo 2019, della pendenza, a suo carico, del procedimento penale indicato in sede di opposizione, poi definito, per quanto riguarda la posizione dell'opposto, con la pronuncia di una sentenza ex art. 444 c.p.p.
pagina 24 di 47 Al riguardo si osserva che, come sopra esposto, con lettera del
10.01.2019, l'opposto aveva informato la della Parte_1 volontà di porre fine al rapporto contrattuale per ragioni di carattere personale, precisando che “nell'ultimo periodo, infatti, sono anche venuto a conoscenza di un mio possibile coinvolgimento in una indagine penale (rispetto alla quale escludo fermamente qualsivoglia responsabilità) la cui semplice esistenza, tuttavia, non fa che rafforzare la mia volontà di concludere la mia attività di consulenza nel 2018” (cfr. all.
14 all'atto di opposizione).
Sul punto l'opposto ha rilevato che, anche se nella lettera in esame non era specificamente indicato il procedimento penale richiamato, egli aveva informato i vertici della controparte, riferendo loro dell'avviso di proroga delle indagini preliminari ricevuto, così che, al momento della stipula dell'accordo del 21 marzo 2019, Parte_1 conosceva esattamente il procedimento al quale si era riferito.
Invero, ritiene questo giudice che tale circostanza non sia dirimente ai fini del decidere, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale articolata, in quanto ciò che assume rilevanza non è la pendenza in sé di un procedimento penale a carico del Parte_2 anche se relativo a condotte corruttive, ma il fatto che l'opposto avesse o meno effettivamente posto in essere le condotte addebitategli.
E', infatti, evidente che la società opponente non potrebbe rifiutare il pagamento del premio al consulente, pur imputato in un procedimento penale, da cui fosse stato poi assolto per non aver commesso il fatto.
pagina 25 di 47 Tanto ciò vero che, sottoscrivendo il contratto del 21 marzo 2019, il aveva specificamente garantito di aver conformato la sua Parte_2 condotta agli obblighi di legge e di contratto e, in particolare, alle previsioni del modello organizzativo di cui al d.lgs n. 231/2001.
In definitiva, ciò che assume disvalore così da giustificare il mancato pagamento del premio non è la pendenza del procedimento penale in sé, ma l'aver commesso il fatto di reato.
Rileva, dunque, quanto riportato nella richiamata lettera del 10.01.2019 nella parte in cui il aveva scritto che, rispetto al Parte_2 procedimento penale a suo carico, di cui aveva appreso, di recente, la pendenza, “escludo fermamente qualsivoglia responsabilità”.
6. Secondo l'assunto dell'opposto dovrebbe, poi, escludersi ogni rilevanza delle condotte addebitategli in ragione del coinvolgimento dei funzionari e dell'amministratore delegato della società, imputati per i medesimi reati ascritti al così da doversi ritenere che parte opponente Parte_2 aveva concluso il contratto del 21.03.2019 in cui era previsto il premio, di cui è stato chiesto il pagamento in sede monitoria, nella piena consapevolezza delle condotte tenute dal consulente.
Invero, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla validità di un accordo volto a riconoscere un premio per le condotte pregresse, nella consapevolezza del fatto che le stesse siano consistite anche in comportamenti tali da integrare illeciti penali, stante quanto previsto dall'art. 1322, ultimo comma, c.c., deve rilevarsi che, in questa sede, non pagina 26 di 47 deve essere compiuto alcun accertamento né in ordine alla sussistenza della responsabilità amministrativa della né tanto Parte_1 meno in ordine alla responsabilità penale di soggetti estranei al presente giudizio, trattandosi di valutazioni rimesse alla competente sede.
Ciò che va rilevato è che la responsabilità civile della società opponente per le condotte dei preposti, di cui all'art. 2049 c.c., e il rapporto di immedesimazione organica che lega la medesima società ai suoi amministratori non implicano che vi sia una totale e assoluta confusione e sovrapposizione della società con coloro per il cui tramite agisce.
Il principio della immedesimazione organica comporta che il contratto concluso dal legale rappresentante della società, in tale qualità, sia imputabile alla società stessa e produca effetto nei confronti di quest'ultima, che diviene parte del rapporto contrattuale.
Ciò tuttavia non comporta che qualsiasi atto compiuto dal legale rappresentante sia ascrivibile alla società e che vi sia una totale confusione tra i due soggetti, avendo, piuttosto, questi una loro distinta soggettività giuridica.
Del resto se così fosse dovrebbe escludersi la responsabilità penale personale dei soggetti che rappresentano una società per i reati commessi nell'esercizio di tali poteri rappresentativi ed escludersi che la società che, peraltro, in ragione di tali condotte potrebbe anche aver subito un danno, possa rifiutare ai suoi amministratori il pagamento dei loro compensi.
pagina 27 di 47 Diversamente l'amministratore di una società e quest'ultima sono due soggetti distinti, legati da un rapporto contrattuale, in forza del quale l'amministratore è tenuto al rispetto di determinate obbligazioni e la società, di regola, al pagamento di un corrispettivo.
La stessa responsabilità amministrativa della società non consegue automaticamente alla commissione di un illecito penale da parte dei suoi organi apicali e del suo legale rappresentante, postulando anche la mancata adozione di modelli organizzativi idonei ex d.lgs 231/2001.
Ne consegue che quand'anche fosse accertata la responsabilità penale dei funzionari apicali di parte opponente, tema questo che non deve essere esaminato in questa sede, non potrebbe per ciò solo ritenersi dovuto il premio preteso del in ragione del fatto che la Parte_2 persona fisica che ha concluso il contratto del 21.03.2019, quale rappresentante della era cosciente delle Parte_1 condotte tenute dalla controparte.
7. Ciò posto deve ritenersi che il si sia reso inadempiente alle Parte_2 obbligazioni cui era tenuto, avendo posto in essere, contrariamente a quanto dichiarato nella scrittura privata del 21.03.2019, condotte aventi rilevanza penale, secondo quanto evidenziato da parte opponente.
Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che il aveva ricevuto un'informazione di garanzia ai sensi dell'art. Parte_2
416 bis c.p.p., con cui gli era stato, in particolare, contestato di aver commesso il delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p. di corruzione per atti pagina 28 di 47 contrari ai doveri di ufficio per aver, tra l'altro, richiesto e conseguito da funzionari e dipendenti della anche prendendo Parte_4 visione dei relativi documenti, informazioni riservate sul prezzo delle sigarette, applicato da produttori concorrenti della società opponente, e per aver richiesto e conseguito di ritardare la predisposizione del decreto, con il quale l' determina, ai fini della Parte_4 tassazione, il prezzo medio ponderato di vendita dei tabacchi lavorati.
Tutto ciò in un contesto in cui il medesimo opposto aveva promesso di reperire un appartamento da concedere in uso gratuito ad un conoscente di una dipendente che doveva frequentare, fuori dal luogo di residenza, uno stage di sei mesi e aveva promesso di reperire delle opportunità di assunzione per parenti e conoscenti dei predetti pubblici dipendenti nonché per la convivente more uxorio di uno di loro. Con tale avviso è stato altresì contestato all'opposto di aver commesso il reato di cui all'art. 513 c.p. perché con le suindicate condotte aveva adoperato mezzi fraudolenti per turbare l'esercizio dell'attività di commercio di tabacchi di una concorrente di parte opponente (cfr. all. 15 all'atto di opposizione).
8. Tanto esposto si osserva che, come evidenziato da entrambe le parti, il procedimento penale a carico del è stato definito con la Parte_2 pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
Invero, tale pronuncia, che non è equiparabile ad una sentenza di condanna, tanto più che l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ne sancisce pagina 29 di 47 l'inefficacia agli effetti civili (cfr. Cass. n. 2897 del 31.01.2024 e n. 20170 del 30.07.2018), costituisce “un elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare nel contraddittorio delle parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare in detto giudizio i fatti accertati in sede penale” (cfr. Cass. n. 311010 del 7.11.2023; n. 31157 dell'8.11.2023; n. 7363 del 7.03.2022; n. 40796 del 20.12.2021nonché
28428 dell'11.10.2023 e 30329 del 18.12.2017, in cui è rilevato che, ove il giudice di merito intenda discostarsi dall'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento, “ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali
l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come una sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza”).
9. Invero, gli elementi di prova desumibili dalla sentenza di patteggiamento, secondo quanto sopra esposto, trovano avallo nelle ulteriori risultanze istruttorie acquisite al giudizio, quali le dichiarazioni rese dallo stesso al pubblico ministero nell'ambito dell'interrogatorio reso in Parte_2 data 17.01.2020. In particolare, lo stesso opposto ha ammesso che, a gennaio 2018, aveva richiesto ad un funzionario della Parte_4 di interferire sulla data di pubblicazione del decreto relativo al
[...] prezzo medio ponderato delle sigarette, richiedendo all'impiegata, incaricata di predisporre tale provvedimento, di ritardarne l'emissione da pagina 30 di 47 fine gennaio all'1 febbraio 2018 e, sul punto, ha precisato che da tale illecita interferenza avevano tratto giovamento tutti i produttori di tabacco, inclusa l'opponente, che avevano risparmiato sulle tasse dovute all'erario (cfr. da pag. 18 a pag. 35 all. 28 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente). Nel corso di tale interrogatorio l'opposto, dopo aver spiegato il procedimento relativo alla variazione dei prezzi del tabacco, tale per cui ciascun produttore comunica le variazioni, autonomamente deliberate in aumento o in diminuzione, all' che, entro i successivi Parte_4 quarantacinque giorni emette e pubblica il decreto di recepimento, precisando che ciascun produttore ha la facoltà di ritirare, prima della pubblicazione del provvedimento, la variazione comunicata, ha riferito di aver chiesto anticipatamente la data di pubblicazione del decreto (cfr. pag. 42 in cui il ha precisato che “non c'era nessun Parte_2 vantaggio, io avevo una cosa di dire “guardi domani esce il decreto” di riferire che domani esce il decreto”, così da doversi ritenere che, a giudizio dell'opposto, rendere noto ai vertici della Parte_1 che il giorno dopo sarebbe stato pubblicato il decreto in parola era
[...] funzionale ad accrescere la sua reputazione) e di aver chiesto e ottenuto informazioni riservate riguardanti le variazioni dei prezzi presentate dai concorrenti dell'opponente, quali il ritiro di una riduzione del prezzo così come di aver visionato, in data 20 marzo 2018, con sette giorni di anticipo, il testo del decreto di cui si discute, in cui erano riportate informazioni circa le variazioni nei prezzi comunicate da un'azienda concorrente quattro giorni prima (cfr. pag. da 43 a 61 all. 28 cit.). Sul punto, nel corso dell'interrogatorio, il aveva dichiarato che Parte_2
pagina 31 di 47 da tali informazioni la non poteva trarre alcun Parte_1 vantaggio atteso che non avrebbe potuto variare la politica dei prezzi nel giro di pochi giorni, tanto più che una richiesta di variazione non sarebbe stata immediatamente esecutiva, dovendo, comunque, attendere il decreto di recepimento dell' da adottare nei Parte_4 successivi quarantacinque giorni. Va, tuttavia, considerato che è poco plausibile che il abbia richiesto, in più di un'occasione, di Parte_2 avere tali informazioni, che lui stesso ha definito riservate, per mera curiosità (cfr. pag. 88 all. 28 in cui è riportata una conversazione intercettata letta al che non ne contesta lo svolgimento e i Parte_2 contenuti, del seguente tenore “allora amico mio che mi racconti?” –
“eh!” – “ma a proposito, ma non mi fai sapere niente, ma gli inglesi che hanno fatto?” – “gli inglesi hanno aumentato, sta a firma” – “ma tu non mi dici un cazzo?”, da cui si evince che l'opposto aveva particolare interesse ad avere l'informazione in parola) così da doversi ritenere che la disponibilità di tali notizie, a prescindere dall'uso che ne avrebbe potuto fare anche ai fini di un eventuale Parte_1 ritiro/mancato ritiro di una variazione dei prezzi già presentata, era quanto meno funzionale ad accrescere il suo prestigio presso parte opposta. Dalle dichiarazioni rese dal risulta, quindi, che gli Parte_2 stessi funzionari, che gli davano le predette informazioni riservate e che avevano ritardato la predisposizione del decreto sul prezzo medio ponderato delle sigarette, avevano chiesto all'opposto rilevanti piaceri, quali quello di procurare un posto di lavoro alla compagna di uno di loro, che lavorava con un contratto a termine, che probabilmente non sarebbe stato rinnovato, a fronte del quale il aveva proposto Parte_2
pagina 32 di 47 una possibilità di assunzione presso una società di revisione (cfr. pagg.
89 e ss all. 28, in cui è riportato che il funzionario pubblico, prima di chiamare la collega che aveva il decreto da mostrare al Parte_2 aveva voluto interloquire con l'opposto sulla situazione lavorativa della sua compagna, così da dire “aspetta, prima parliamo dei cazzi nostri e poi la chiamo”, da ciò desumendosi un collegamento tra le informazioni da dare e il piacere richiesto). Peraltro, lo stesso opposto, durante l'interrogatorio, aveva riferito di altre richieste formulate dai pubblici dipendenti per l'assunzione di loro parenti o conoscenti tanto da aver dichiarato “c'avrà preso per una agenzia di collocamento” (cfr. pag. 105 all. 28). In particolare, nell'interrogatorio è stata evidenziata la coincidenza temporale tra la richiesta di posticipare la predisposizione del decreto sul prezzo medio ponderato delle sigarette e la comunicazione di aver procurato un colloquio di lavoro al TE della funzionaria che doveva ritardare l'emissione del provvedimento (cfr. pag. 115 e ss all. 28, da cui emerge che il ha contestato che ci Parte_2 fosse un rapporto di sinallagmaticità tra tali circostanze, ma non ha negato la predetta coincidenza temporale e il contenuto delle conversazioni che gli venivano lette in cui aveva detto, a proposito del decreto sul prezzo ponderato “digli di farlo il 1 febbraio” per poi aggiungere “a proposito del nome che mi ha dato per , si tratta Pt_5 probabilmente di un suo parente” e ancora “venerdì lo chiamano per il colloquio (…) hai capito? la chiamano per fare il colloquio e quindi di quella faccenda lì, di quel decreto, che lo faccia il 1 febbraio capito?” così da porre in relazione tra loro tali situazioni).
pagina 33 di 47 10. Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che la società opponente abbia dimostrato l'inadempimento contestato alla controparte (cfr. Cass. n.
13533 del 30.10.2001, n. 22244 del 14.07.2022 e n. 2976 del 15.02.2005, da cui emerge che, a fronte di un'obbligazione negativa, quale quella che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che è stato contestato all'opposto di non essersi astenuto da comportamenti tali da violare le prescrizioni del modello organizzativo adottato dalla controparte in base al d.lgs n. 231/2001, grava sul creditore l'onere di dimostrare il dedotto inadempimento della controparte).
Tale inadempimento è tale da giustificare il mancato pagamento del premio richiesto in sede monitoria attesa la gravità della condotta tenuta, di rilevante disvalore, tanto da costituire anche un illecito penale.
Sul punto vanno, peraltro, considerate le garanzie date dal Parte_2 con la sottoscrizione del contratto del 21 marzo 2019 in ordine alla correttezza del comportamento tenuto, dovendosi ritenere, alla luce di quanto sopra esposto, che l'opposto abbia reso una dichiarazione non veritiera, rendendosi, anche sotto tale profilo, inadempiente alle obbligazioni.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo con rigetto della domanda proposta dal Parte_2
11. Venendo ora alla disamina delle domande riconvenzionali, si osserva che la ha, in primo luogo, chiesto la condanna del Parte_1
a restituire le somme ricevute a titolo di corrispettivo in Parte_2
pagina 34 di 47 forza del contratto dell'8.03.2018, di cui ha chiesto dichiarare la risoluzione per grave inadempimento dell'opposto.
Premesso che l'importo chiesto in restituzione è determinabile, risultando dalle deduzioni svolte sia l'indicazione del corrispettivo pattuito sia il pacifico integrale pagamento di tale compenso, va valutato se tale domanda debba ritenersi preclusa, secondo quanto evidenziato dall'opposto, dalla stipula del successivo accordo del 21 marzo 2019, azionato in sede monitoria.
In proposito, va considerato che non è stata neanche implicitamente richiesta la risoluzione del predetto contratto del 21 marzo 2019, avendo, piuttosto, la affermato di non avervi Parte_1 interesse in ragione degli obblighi derivanti da tale accordo a carico del sia con riguardo al patto di non concorrenza sia con Parte_2 riguardo all'obbligo di riservatezza.
Tanto premesso si osserva l'assunto di parte opposta si fonda sulla qualificazione dell'accordo in parola come transattivo.
Al riguardo va, infatti, considerato che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di transazione non novativa la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le posizioni originarie”
(cfr. Cass. 645 dell'8.01.2024 e 24377 del 16.11.2006).
pagina 35 di 47 Tanto esposto si osserva che l'assunto di parte opposta è fondato.
Nelle premesse dell'accordo del 21 marzo 2019, costituenti parte integrante del contratto, alla lettera e), è testualmente riportato che le parti “intendono sottoscrivere il presente atto con l'obiettivo di definire bonariamente e amichevolmente ogni possibile ragione di lite ex art. 1965 e ss c.c., derivante e/o comunque connessa al rapporto intercorso,
a solo scopo transattivo per evitare l'alea e gli oneri di un contenzioso giudiziario”.
Considerato, quindi, l'ampio tenore della clausola in parola riferita “ad ogni possibile ragione di lite (…) comunque connessa al rapporto”, deve ritenersi precluso un contenzioso volto a mettere in discussione pagamenti eseguiti in forza del pregresso rapporto negoziale.
Del resto, come evidenziato dall'opponente, in coerenza con la natura transattiva del contratto, l'accordo del 21.03.2019 conteneva l'esplicita e dettagliata rinuncia del ad ogni ragione di lite nei confronti Parte_2 della società.
Né rileva l'assenza di una correlata rinuncia della Parte_1 che, peraltro, avrebbe dovuto essere riferita a pagamenti già eseguiti, in quanto coessenziale alla natura del contratto.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della proposta domanda di risoluzione del contratto dell'8 marzo 2018 e di condanna dell'opposto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di tale contratto.
pagina 36 di 47 12. L'opponente ha, quindi, richiesto la pronuncia di una condanna generica del al risarcimento dei danni causati a Parte_2 Parte_1 per effetto dei comportamenti oggetto del giudizio penale, da
[...] quantificare in separato procedimento.
In particolare, a tal fine, l'opponente ha evidenziato la potenziale lesività delle condotte tenute dalla controparte, con riferimento al danno reputazionale che ne era derivato a suo carico, al danno consistente nelle sanzioni amministrative che avrebbe potuto dover pagare all'esito del giudizio penale, al costo della difesa nel procedimento penale e ad eventuali danni che avrebbe potuto essere condannata a risarcire ad una sua concorrente, costituitasi parte civile nel procedimento penale.
Ciò posto si osserva che la dettagliata indicazione del potenziale pregiudizio derivante dalla condotta del esclude la dedotta Parte_2 genericità della proposta domanda di risarcimento del danno.
13. Ciò posto va, in primo luogo, rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 278 c.p.c., “quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione”.
Tale domanda può anche essere autonomamente proposta, come avvenuto, nel caso di specie. Come chiarito dalla Corte di legittimità, il codice di rito consente la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur, costituendo tale facoltà espressione del principio di libera pagina 37 di 47 scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento (cfr. Cass. sezioni unite n. 29862 del 12.10.2022 in cui è stato chiarito che “il nostro ordinamento costituzionale e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto”).
Sul punto va, inoltre, evidenziato che la parte che, con la domanda introduttiva di giudizio, ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno può ridurre la domanda, limitandola alla pronunzia sull'an e rinviando il quantum ad un separato processo, se la controparte vi consente espressamente o anche tacitamente. In particolare, tale tacito assenso può essere desunto dalla mancata tempestiva contestazione della istanza di scissione dell'accertamento risarcitorio, secondo modalità tali da doversi accertare il quantum debeatur in altro giudizio (cfr. Cass. n. 20894 del 7.09.2017 in cui è stato evidenziato che “proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum non opera se, alla richiesta avanzata dall'attore in tal senso, abbia prestato adesione il convenuto, sebbene non espressamente, purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nel momento in cui la controparte, nel precisare le conclusioni definitive, abbia limitato la propria domanda alla condanna generica, con riserva di richiedere il quantum in separato giudizio” nonché Cass. n. 15686 del 22.07.2005; n. 10256 del 16.10.1998 e n. 5139 del 22.05.1998).
pagina 38 di 47 Invero, nel caso di specie sin dalla comparsa di Parte_1 costituzione, aveva avanzato domanda di condanna generica, sia pure subordinatamente alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale e, in ogni caso, limitata la domanda ad una richiesta di pronuncia solo sull'an, nessuna opposizione alla richiesta scissione è stata sollevata dall'opponente, che ha, piuttosto, svolto difese di merito.
14. Tanto chiarito, si osserva che, come rilevato dalla Corte di legittimità, ove sia stata proposta domanda di condanna generica al risarcimento del danno, la parte istante ha l'onere di provare la colpa e il nesso causale tra la condotta illecita o l'inadempimento imputato alla controparte e il danno, mentre è sufficiente che l'esistenza di tale danno sia solo probabile, anche sulla base di un ragionamento presuntivo, non dovendone, invece, essere dimostrata la certa esistenza. La prova di tale certezza in ordine all'esistenza del danno lamentato, così come la relativa quantificazione, sono rimessi al successivo giudizio (cfr. Cass. sezioni unite n. 29862 del 12.10.2022).
15. Tanto premesso si osserva che la domanda è fondata con riferimento al lamentato danno reputazionale.
Richiamato quanto sopra esposto in ordine alla condotta tenuta dall'opposto, si osserva che ha depositato Parte_1 articoli pubblicati da giornali a tiratura nazionale in cui era stata specificamente riferita la vicenda per cui è causa e, in particolare, in cui erano state indicate le condotte tenute dal quale consulente Parte_2
pagina 39 di 47 della società opponente (cfr. all. 23, 24, 25, 26 e 27 di parte opposta prodotti unitamente alla prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.).
In ragione della rilevanza mediatica attribuita alla vicenda, tale da determinare discredito ai danni della società opponente, deve ritenersi probabile il pregiudizio all'immagine lamentato, da ricondurre, sotto il profilo causale, ai comportamenti di parte opposta, considerato che il consulente, con le sue condotte, ha dato adito alle notizie pubblicate sui citati giornali.
16. La domanda deve, invece, essere respinta per quanto concerne la richiesta condanna generica al risarcimento del danno, consistente nelle sanzioni amministrative che potrebbero essere applicate a carico di parte opponente all'esito del procedimento penale.
Dalla disamina delle disposizioni di cui al d.lgs n. 231/2001 emerge, infatti, che l'applicazione di tali sanzioni non consegue automaticamente alla commissione del reato presupposto da parte del consulente, essendo richiesta una colpa organizzativa dell'ente.
Al riguardo, per quanto interessa in questa sede, e, quindi, con riguardo alla condotta del si osserva che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs Parte_2
n. 231/2001, l'ente è responsabile dei reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o vigilanza, anche di fatto, a meno che il reo non abbia agito nell'esclusivo pagina 40 di 47 interesse suo o di un terzo. Inoltre, a noma del successivo art. 7 “l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Ne discende che deve ritenersi l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica, che ha commesso il reato- presupposto, tanto ciò vero che per affermarla devono risultare integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del dlgs n.
231/2002 (cfr. sul punto Cass. penale n. 38363 del 23.05.2018, n. 18413 del 15.02.2022; 21640 del 2.03.2023).
Pertanto, la colpa organizzativa dell'ente, che non ha adottato modelli adeguati, secondo quanto previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 7 d.lgs n. 231/2001, interrompe il nesso eziologico tra il danno, costituito dalla sanzione amministrativa, e la condotta tenuta dall'autore del reato.
pagina 41 di 47 Ne discende che, a prescindere da ogni altra considerazione, la domanda proposta deve essere respinta.
17. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla domanda proposta in relazione al danno costituito dai costi di difesa nel giudizio penale, nella misura in cui la società opponente si è, comunque, dovuta costituire in giudizio in quanto destinataria di sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs n. 231/2001.
18. Va, infine, dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda proposta dall'opponente.
Nel dettaglio ha chiesto la pronuncia di una Parte_1 sentenza generica di condanna ex art. 278 c.p.c. per il danno che il le avrebbe cagionato in relazione ad un'eventuale condanna Parte_2 al risarcimento del danno, che potrebbe essere disposta a carico Contr dell'opponente in favore della sua concorrente, costituita parte civile nel giudizio penale pendente anche nei confronti di Parte_1
[...]
Al riguardo va, preliminarmente, rilevato che, a prescindere dalle espressioni usate, con la domanda in questione non è stato fatto valere il diritto dell'opponente al risarcimento del danno, ma il suo diritto di rivalsa.
Infatti, nella stessa prospettazione della società opponente, la condotta illecita dell'opposto non ha cagionato direttamente il danno in questione pagina 42 di 47 Contr alla ma alla danneggiando l'opponente Parte_1 solo in quanto condannata a rifonderlo.
In altre parole, non si tratta, di accertare un danno, causalmente riconducibile alla condotta del verificatosi direttamente Parte_2 nella sfera giuridica dell'opponente, ma di riscontrare un danno prodottosi nella sfera di un terzo, che l'opponente potrebbe essere tenuta a risarcire.
Non viene, dunque, in rilievo una domanda risarcitoria, ma una domanda di rivalsa.
Vengono, quindi, in considerazione le disposizioni di cui all'art. 2055 c.c.
a mente del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate” e di cui all'art. 1299 c.c. che prevede che “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
19. Va, dunque, riscontrata la possibilità di proporre, in via preventiva, tale azione.
Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile dal coobligato solidale contro altro coobligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori, il quale, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile
pagina 43 di 47 per l'eventualità che quell'azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza di economia dei giudizi, che lo stesso giudice adito dal danneggiato
– che ha convenuto uno solo dei danneggianti – possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti, chiamato in causa dal convenuto principale, anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. Cass. 2364 del 9.03.1988; n.
7118/1987 e 922/1980). La sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso è (…) che il coobligato solidale condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito. L'estinzione dell'intera obbligazione funziona quindi sempre come condizione non più dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro coobligato” (cfr. Cass. n. 2680 dell'11.03.1998 e 12691 del 19.05.2008).
Sul punto va, tuttavia, rilevato che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, “il principio secondo cui è ammissibile la condanna del condebitore solidale, chiamato in causa in via di regresso, condizionatamente all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte dell'altro condebitore, opera soltanto quando vi sia un "simultaneus processus" sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito” (cfr. Cass. n. 297 del 13.01.1994).
In assenza di un simultaneus processus viene meno l'esigenza di economia processuale che consente il predetto regresso, in via anticipata.
pagina 44 di 47 Sul punto è stato altresì chiarito che “nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di determinati eventi futuri ed incerti o al sopravvenire di un termine o al preventivo adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, parimenti attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore, il cui avveramento si presenta differito ed incerto (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329), si osserva - peraltro - che una tale pronuncia in tanto è ammissibile in quanto la "circostanza" dedotta in condizione non richieda altra indagine, diversa da quella circa l'avvenuta verificazione o meno della circostanza stessa (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, cit.). In altri termini nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito,
o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (Cass. 26 gennaio 1987 n. 706). Deriva, da quanto sopra, come del resto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa
Corte regolatrice che nella specie deve essere ulteriormente ribadita, che il principio secondo cui è ammissibile la condanna del condebitore solidale, chiamato in causa in via di regresso, condizionatamente all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte dell'altro condebitore, opera soltanto quando vi sia un simultaneus processus sul credito principale che giustifichi, in termini di economia di giudizi, la contemporanea pronuncia sul credito di regresso e sia definitivamente accertata, a carico del
pagina 45 di 47 condebitore che chiede la condanna condizionale, la pretesa del credito (Cass. 13 gennaio 1994 n. 297)” (cfr. Cass. n. 1642 del 25.02.1999).
Cont Considerato che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di pende in altro giudizio, va dichiarata Parte_1
l'inammissibilità della domanda di regresso, “da valere se e in quanto sia giudizialmente accertato l'evento condizionante”, a nulla rilevando che sia stata proposta domanda di condanna generica, valendo tale condizionamento anche con riguardo all'an della pronuncia richiesta.
20. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 2/3, mentre, per la restante quota di un terzo, le spese sono liquidate come in dispositivo, in una misura pari ai valori medi ridotti del 30% atteso il carattere documentale della controversia, la natura e la ripetitività delle difese svolte e sono poste a carico dell'opponente soccombente.
PQM
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7736 emesso da questo Tribunale di Roma in data 23 aprile
2021, con rigetto della domanda proposta dal Parte_2
• in parziale accoglimento della domanda ex art. 278 c.p.c. proposta in via riconvenzionale, condanna a rifondere alla Parte_3
pagina 46 di 47 controparte il danno reputazionale arrecato con la propria condotta;
• rigetta la domanda volta a sentir condannare al Parte_3
risarcimento del danno consistente nelle sanzioni amministrative di cui al d.lgs n. 231/2001 e nel costo della difesa nel giudizio penale;
• dichiara, per il resto, inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale;
• compensa tra le parti le spese di lite in ragione di due terzi e, per la restante quota di un terzo, condanna l'opposto a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 290,00 per spese ed €
11.511,73 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 24 gennaio 2025
Il Giudice
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