Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6782/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6782/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA ATTILIO BARBARULO, N.105 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
VELLA ALESSANDRO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
CITARELLA 5 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. GENOVESE ALFREDO
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 CodiceFiscale_5
VIA CITARELLA 5 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. GENOVESE
ALFREDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: merito possessorio (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.).
Conclusioni: Come in atti.
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Si premette che la tutela possessoria - assicurata dall'ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della "ragion fattasi" e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso contro gli atti di spoglio, violento o clandestino, ovvero di molestia – è diretta a salvaguardare una relazione di fatto di un soggetto con una cosa.
Ne discende che, ai fini della tutela possessoria, il ricorrente deve dedurre e dimostrare la sussistenza, al momento dello spoglio o della turbativa, di un durevole, volontario e consapevole utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale (cfr. Cass. civ, n. 4908/1998, 6093/1997).
La S.c. ha precisato ancora che, ai fini della tutela del possesso, non occorre che esso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione (Cass. civ., n. 1139/1984, n. 1139, 1139/1982) o si esplichi in continui concreti atti di utilizzo del bene, purché il possessore possa ad libitum ripristinarne l'esercizio (cfr., Cass. civ., n. 11119/1997), e, essendo l'animus possidendi normalmente insito e manifestato dall'esercizio del potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta il possesso provare l'esistenza di atti di tolleranza o di titoli che valgano ad escluderlo (così, ex multis,
Cass. civ., n. 6738/2000, 4810/2000, 6944/1999).
Dall'istruttoria espletata ed, in particolare, dalla prova testimoniale (escussione dei testi di parte ricorrente), è emersa la fondatezza del ricorso possessorio introdotto da Parte_1
ossia la sussistenza degli elementi costituitivi dell'azione promossa:
[...]
1) esercizio del passaggio sull'intero viottolo insistente, in parte, sulla proprietà di;
Controparte_1
2) condotta di spoglio, consistita, nel caso di specie, nell'apposizione da parte dei resistenti di una rete elettrosaldata sul terreno di proprietà che CP_1
limita l'utilizzo del suddetto viale.
Peraltro, la presenza della rete elettrosaldata sul viale oggetto di causa, è stata confermata dal ctu nell'elaborato peritale allegato agli atti del giudizio.
In sede di comparsa di costituzione e risposta, i resistenti hanno negato l'esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte della ricorrente in relazione alla prosecuzione del viale.
Ritiene, questo Tribunale che, al contrario di quanto sostenuto dai resistenti, la ricorrente abbia dato dimostrazione dell'esercizio della servitù di passaggio sull'intero viottolo in questione, attraverso la deposizione dei propri testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.
Pagina 2 di 3 Le circostanze, dedotte dai resistenti, in ordine all'esistenza di altri sentieri percorribili dalla sono, in quanto ragioni petitorie, non conferenti nel Pt_1
procedimento odierno, avente ad oggetto la tutela del possesso quale situazione di fatto.
Ne discende, pertanto, in modifica di quanto disposto dal giudice della fase sommaria, che i resistenti vanno condannati alla rimozione della rete elettrosaldata in corrispondenza dell'intero viale oggetto di passaggio da parte della ricorrente.
La circostanza che nelle more del giudizio la ricorrente abbia venduto a terzi la proprietà è irrilevante, atteso che ai sensi dell'art. 111 cpc co.1 il processo prosegue tra le parti originarie.
Quanto alla domanda risarcitoria, la ricorrente non ha fornito la prova dei presunti danni che avrebbe subito in conseguenza della condotta di spoglio posta in essere dai resistenti, ne discende l'impossibilità di procedere ad una liquidazione in via equitativa, per la mancanza di elementi che consentano di ritenere la fondatezza di tale ulteriore pretesa.
Tenuto conto dell'infondatezza della domanda risarcitoria e dell'esito della lite sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna e Controparte_1 Controparte_2
a rimuovere la rete elettrosaldata in corrispondenza dell'intero viale oggetto di passaggio da parte della ricorrente;
2) Rigetta la domanda risarcitoria;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore, 22/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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