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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 121-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 121-1/2025 promosso da
C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Adiutrice Barretta;
ricorrente contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Puledda Controparte_1 C.F._1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con ricorso depositato il 30.5.2025, ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata di . Controparte_1
Al riguardo, la ricorrente ha premesso di essere creditrice della somma di circa 73.000,00 euro nei confronti della resistente in forza di credito vantato in origine da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ceduto da questa a IFIS NPL Investing che, a sua volta, l'ha ceduto all'odierna ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente ha rappresentato lo stato di insolvenza di , la sua non Controparte_1 assoggettabilità a procedura di liquidazione e, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata.
Con memoria depositata il 6.10.2025, si è costituita per chiedere il rigetto della Controparte_1 domanda, allegando di non avere patrimonio liquidabile, di versare in condizioni vulnerabilità che rendono inappropriata l'apertura della procedura in parola. Infine, la resistente ha rappresentato l'antieconomicità della procedura, che finirebbe per gravare inutilmente il sistema giudiziario.
All'udienza del 13.10.2025, le parti hanno domandato rinvio per definire trattative in corso. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, non essendo prevista la possibilità nel procedimento unitario per rinvii al fine esposto dalle parti.
B) La domanda di apertura della liquidazione controllata deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Deve in primo luogo rilevarsi che risulta provato (e non contestato) il credito di Parte_1 nei confronti della resistente.
Altresì è provato che l'esposizione debitoria della resistente deriva da pregressa attività d'impresa, cessata dal 2016, e per la quale, anche in ragione del mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
è pertanto assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata. Controparte_1
Non possono invece trovare accoglimento le argomentazioni esposte dalla stessa ai fini del rigetto del ricorso.
Quanto all'assenza di attivo liquidabile, l'art. 268, comma III, d.lgs. 14 del 2019 prevede che
“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
E' pertanto onere del debitore non soltanto rappresentare l'insussistenza di attivo liquidabile, ma anche produrre l'attestazione dell'o.c.c. o la prova di aver richiesto tempestivamente detta attestazione. Nel caso di specie, non è stata depositata attestazione dell'o.c.c. né risulta che sia stata richiesta. Del resto, deve osservarsi che allega di essere proprietaria di alcuni terreni, che Controparte_1 tuttavia ritiene di non dover considerare quale patrimonio perché oggetto di domanda di usucapione da parte di terzi. L'esito del giudizio, tuttavia, non è ancora giunto e, pertanto, ad oggi la resistente risulta essere proprietaria di beni immobili (di sconosciuto valore).
Con riferimento alla circostanza che la resistente è in condizioni di vulnerabilità, pur comprendendo le allegazioni della stessa, il Collegio non può sostituirsi al legislatore, che non ha previsto alcuna causa di esonero dalla procedura di liquidazione controllata (che, in vero, considerato quanto rappresentato dalla resistente, non dovrebbe andare ad incidere in alcun modo sugli equilibri di vita della stessa).
Altrettanto deve dirsi circa l'antieconomicità della procedura, che il legislatore non ha indicato quale eventuale causa di improcedibilità della domanda.
C) Deve infine dirsi che versa senza dubbio in stato di insolvenza, considerato che Controparte_1 la stessa non nega tale circostanza e, comunque, risulta gravata dal debito nei confronti della ricorrente, dell'importo di circa 73.000,00 euro, che, considerata la sua situazione reddituale (fondata sostanzialmente sul reddito di cittadinanza) non è in grado di onorare.
In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di , C.F. ; Controparte_1 C.F._1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e liquidatrice la dott.ssa Alessia
Guerzoni;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Cagliari, 17 dicembre 2025
Il Giudice est.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 121-1/2025 promosso da
C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Adiutrice Barretta;
ricorrente contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Puledda Controparte_1 C.F._1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con ricorso depositato il 30.5.2025, ha domandato l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata di . Controparte_1
Al riguardo, la ricorrente ha premesso di essere creditrice della somma di circa 73.000,00 euro nei confronti della resistente in forza di credito vantato in origine da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ceduto da questa a IFIS NPL Investing che, a sua volta, l'ha ceduto all'odierna ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente ha rappresentato lo stato di insolvenza di , la sua non Controparte_1 assoggettabilità a procedura di liquidazione e, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata.
Con memoria depositata il 6.10.2025, si è costituita per chiedere il rigetto della Controparte_1 domanda, allegando di non avere patrimonio liquidabile, di versare in condizioni vulnerabilità che rendono inappropriata l'apertura della procedura in parola. Infine, la resistente ha rappresentato l'antieconomicità della procedura, che finirebbe per gravare inutilmente il sistema giudiziario.
All'udienza del 13.10.2025, le parti hanno domandato rinvio per definire trattative in corso. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, non essendo prevista la possibilità nel procedimento unitario per rinvii al fine esposto dalle parti.
B) La domanda di apertura della liquidazione controllata deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Deve in primo luogo rilevarsi che risulta provato (e non contestato) il credito di Parte_1 nei confronti della resistente.
Altresì è provato che l'esposizione debitoria della resistente deriva da pregressa attività d'impresa, cessata dal 2016, e per la quale, anche in ragione del mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
è pertanto assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata. Controparte_1
Non possono invece trovare accoglimento le argomentazioni esposte dalla stessa ai fini del rigetto del ricorso.
Quanto all'assenza di attivo liquidabile, l'art. 268, comma III, d.lgs. 14 del 2019 prevede che
“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non
è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
E' pertanto onere del debitore non soltanto rappresentare l'insussistenza di attivo liquidabile, ma anche produrre l'attestazione dell'o.c.c. o la prova di aver richiesto tempestivamente detta attestazione. Nel caso di specie, non è stata depositata attestazione dell'o.c.c. né risulta che sia stata richiesta. Del resto, deve osservarsi che allega di essere proprietaria di alcuni terreni, che Controparte_1 tuttavia ritiene di non dover considerare quale patrimonio perché oggetto di domanda di usucapione da parte di terzi. L'esito del giudizio, tuttavia, non è ancora giunto e, pertanto, ad oggi la resistente risulta essere proprietaria di beni immobili (di sconosciuto valore).
Con riferimento alla circostanza che la resistente è in condizioni di vulnerabilità, pur comprendendo le allegazioni della stessa, il Collegio non può sostituirsi al legislatore, che non ha previsto alcuna causa di esonero dalla procedura di liquidazione controllata (che, in vero, considerato quanto rappresentato dalla resistente, non dovrebbe andare ad incidere in alcun modo sugli equilibri di vita della stessa).
Altrettanto deve dirsi circa l'antieconomicità della procedura, che il legislatore non ha indicato quale eventuale causa di improcedibilità della domanda.
C) Deve infine dirsi che versa senza dubbio in stato di insolvenza, considerato che Controparte_1 la stessa non nega tale circostanza e, comunque, risulta gravata dal debito nei confronti della ricorrente, dell'importo di circa 73.000,00 euro, che, considerata la sua situazione reddituale (fondata sostanzialmente sul reddito di cittadinanza) non è in grado di onorare.
In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di , C.F. ; Controparte_1 C.F._1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e liquidatrice la dott.ssa Alessia
Guerzoni;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Cagliari, 17 dicembre 2025
Il Giudice est.
dott. Gaetano Savona
Il Presidente dott. Giorgio Latti