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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2823/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008819358000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento N. 030 2024 00088193 58 000, notificata a mezzo plico postale racc.a.r. in data 17.10.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Prov. di Catanzaro, Indirizzo_1 – palazzo 2 metroquadro – Catanzaro - avente ad oggetto Tassa Automobilistica anni 2019 – 2021, per un ammontare complessivo di € 563,2.
Il ricorrente ha dedotto che la tassa richiesta non è dovuta poichè Nominativo_1, il figlio del ricorrente, è portatore di handicap in situazione di gravità in quanto è affetto da ritardo mentale grave con disturbo allucinatorio e psicotico. Per effetto delle anzidette patologie la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Catanzaro ha riconosciuto che Nominativo_1, nato a [...] il Data nascita_1, è affetto da ritardo mentale grave con disturbo allucinatorio e psicotico e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è stato riconosciuto che il predetto sig. Nominativo_1 è portatore di handicap in situazione di gravità
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, relativa alla tassa dovuta per l'anno di imposta 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va, anzitutto, rilevato che, a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 2227/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro, si è formato il giudicato in ordine alla sussistenza dei presupposti per il beneficio .
Va dato seguito all'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass.,
Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916), secondo cui l'efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le stesse parti può in effetti investire anche annualità diverse da quelle in esso contemplate, ma a condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto segnate sia da stabilità normativa, sia da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo. Difatti, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo” (così, tra tante:
Cass., Sez. T., 10 ottobre 2019, n. 25516; Cass., Sez. T., 7 dicembre 2021, n. 38950; Cass., Sez. T., 24 maggio 2022, n. 16684; Cass., Sez. T. 23 gennaio 2024, n. 2305).
L'accoglimento del ricorso giustifica la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, ridotti del 50% in ragione della non particolare della controversia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'anno di imposta 2019; accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla nel resto l'atto impugnato;
condanna gli enti soccombenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 284,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2823/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240008819358000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento N. 030 2024 00088193 58 000, notificata a mezzo plico postale racc.a.r. in data 17.10.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – Prov. di Catanzaro, Indirizzo_1 – palazzo 2 metroquadro – Catanzaro - avente ad oggetto Tassa Automobilistica anni 2019 – 2021, per un ammontare complessivo di € 563,2.
Il ricorrente ha dedotto che la tassa richiesta non è dovuta poichè Nominativo_1, il figlio del ricorrente, è portatore di handicap in situazione di gravità in quanto è affetto da ritardo mentale grave con disturbo allucinatorio e psicotico. Per effetto delle anzidette patologie la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Catanzaro ha riconosciuto che Nominativo_1, nato a [...] il Data nascita_1, è affetto da ritardo mentale grave con disturbo allucinatorio e psicotico e, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è stato riconosciuto che il predetto sig. Nominativo_1 è portatore di handicap in situazione di gravità
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, la quale ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, relativa alla tassa dovuta per l'anno di imposta 2019.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va, anzitutto, rilevato che, a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 2227/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro, si è formato il giudicato in ordine alla sussistenza dei presupposti per il beneficio .
Va dato seguito all'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass.,
Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916), secondo cui l'efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le stesse parti può in effetti investire anche annualità diverse da quelle in esso contemplate, ma a condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto segnate sia da stabilità normativa, sia da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo. Difatti, nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo” (così, tra tante:
Cass., Sez. T., 10 ottobre 2019, n. 25516; Cass., Sez. T., 7 dicembre 2021, n. 38950; Cass., Sez. T., 24 maggio 2022, n. 16684; Cass., Sez. T. 23 gennaio 2024, n. 2305).
L'accoglimento del ricorso giustifica la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, ridotti del 50% in ragione della non particolare della controversia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'anno di imposta 2019; accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla nel resto l'atto impugnato;
condanna gli enti soccombenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 284,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.