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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P,IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2489/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 18/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000010 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4245/2025 depositato il
02/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.r.l., esercente l'attività di magazzini frigoriferi per conto terzi, ha impugnato la sentenza della CGT di Caserta n. 2489/04/2024 che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 40402 000 000 10 emesso dalla Publiservizi S.r.l. per il
Comune di Gricignano di Aversa per omesso versamento IMU 2018.
Ha eccepito l'erroneità della sentenza in tema di sanzioni per violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico (primo motivo) e per la condanna al pagamento delle spese di lite, data l'incertezza normativa (secondo motivo).
Non si è costituita la Publiservizi.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante ha insistito sull'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni con l'annualità 2017 per la quale pende il ricorso in Corte di cassazione. La CGT di Caserta ha disatteso l'istanza perché per l'annualità 2017 non era pendente un giudizio. L'appellante ha prodotto la documentazione relativa alla pendenza del giudizio innanzi alla Corte di cassazione solo in questo grado, in violazione dell'art. 58 d. lgs. n. 546 del 1992 (oggi art. 112 d.lgs. n. 175 del 2024). Allo stato, non si è in grado di apprezzare la sussistenza dei presupposti di applicazione del cumulo. Peraltro, dalla stessa prospettazione difensiva secondo cui il versamento dell'IMU, almeno nel 2018, era stato carente, si desume che non ricorrerebbe l'ipotesi del cumulo. Secondo la giurisprudenza, infatti, il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Cass. n. 8148 del 2019, Rv. 653340 - 01).
L'appellante ha poi sostenuto che non avrebbe dovuto subire la condanna alle spese perché vi era un'incertezza normativa culminata nel d.lgs. n. 87 del 2024 che ha escluso il cumulo giuridico per i tributi locali dal 1° settembre 2024. Tale deduzione, che attiene alla successione delle leggi nel tempo, non incide, però, sul regolamento delle spese che segue invece la soccombenza.
L'appello va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese per questo grado, stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 711/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P,IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2489/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 18/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000010 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4245/2025 depositato il
02/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la Ricorrente_1 S.r.l., esercente l'attività di magazzini frigoriferi per conto terzi, ha impugnato la sentenza della CGT di Caserta n. 2489/04/2024 che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 40402 000 000 10 emesso dalla Publiservizi S.r.l. per il
Comune di Gricignano di Aversa per omesso versamento IMU 2018.
Ha eccepito l'erroneità della sentenza in tema di sanzioni per violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico (primo motivo) e per la condanna al pagamento delle spese di lite, data l'incertezza normativa (secondo motivo).
Non si è costituita la Publiservizi.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante ha insistito sull'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni con l'annualità 2017 per la quale pende il ricorso in Corte di cassazione. La CGT di Caserta ha disatteso l'istanza perché per l'annualità 2017 non era pendente un giudizio. L'appellante ha prodotto la documentazione relativa alla pendenza del giudizio innanzi alla Corte di cassazione solo in questo grado, in violazione dell'art. 58 d. lgs. n. 546 del 1992 (oggi art. 112 d.lgs. n. 175 del 2024). Allo stato, non si è in grado di apprezzare la sussistenza dei presupposti di applicazione del cumulo. Peraltro, dalla stessa prospettazione difensiva secondo cui il versamento dell'IMU, almeno nel 2018, era stato carente, si desume che non ricorrerebbe l'ipotesi del cumulo. Secondo la giurisprudenza, infatti, il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Cass. n. 8148 del 2019, Rv. 653340 - 01).
L'appellante ha poi sostenuto che non avrebbe dovuto subire la condanna alle spese perché vi era un'incertezza normativa culminata nel d.lgs. n. 87 del 2024 che ha escluso il cumulo giuridico per i tributi locali dal 1° settembre 2024. Tale deduzione, che attiene alla successione delle leggi nel tempo, non incide, però, sul regolamento delle spese che segue invece la soccombenza.
L'appello va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese per questo grado, stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese