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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9048/2024
oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio civile)
promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MUDU FRANCESCA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30/09/2025”
Per il P.M. “Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Albania in data Parte_1 Controparte_1
12/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 77, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 102/2025 del 29/11/2024, pubblicata in data 9/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Parte ricorrente nel termine perentorio assegnato ha fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 49 c.p.c., insistendo nelle sue istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte resistente, visto l'art. 473-bis 49 c.p.c. pronuncia, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di provvedere alle incombenze di legge;
Nulla sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9048/2024
oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio civile)
promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MUDU FRANCESCA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 30/09/2025”
Per il P.M. “Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Albania in data Parte_1 Controparte_1
12/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 77, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 23/05/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 102/2025 del 29/11/2024, pubblicata in data 9/01/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Parte ricorrente nel termine perentorio assegnato ha fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 49 c.p.c., insistendo nelle sue istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte resistente, visto l'art. 473-bis 49 c.p.c. pronuncia, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di provvedere alle incombenze di legge;
Nulla sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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