Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 161
CS
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata interpretazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 – Legittima salvaguardia delle gestioni autonome esistenti prima del 2008 senza necessità di consenso dell’Autorità d’ambito

    Il Collegio ritiene che il rinvio all’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 debba intendersi con riferimento alla sua formulazione modificata dal d.lgs. n. 4/2008, che richiede il possesso di entrambi i requisiti: gestione diretta dell’intero servizio idrico integrato e consenso dell’Autorità d’ambito competente. Si discosta da un precedente orientamento della Sezione.

  • Rigettato
    Sussistenza del consenso per silentium dell’Autorità d’ambito

    Si esclude che il silenzio assenso operi in materia di ambiente e salute pubblica, come previsto dall’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. L’adesione alla gestione accentrata è obbligatoria, e le deroghe sono tassative.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti di utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico

    I rilievi sostanziali dell’Autorità d’ambito non sono superati dalle deduzioni formali del Comune. Le perdite idriche sono ritenute non efficienti. L’assenza delle autorizzazioni allo scarico e al prelievo è un dato di fatto non compatibile con una gestione efficiente. La completa applicazione dei criteri ARERA non è adeguatamente comprovata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 161
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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