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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4076/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Lazzaretto N. 24 95024 Acireale CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058307170000 TASSA AUTO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058307170000 TASSE AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti. Resistente/Appellato: ade insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 16.4.2024, depositato il 9.5.2025 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
29320210058307170000, notificata il 2.3.2024, con la quale è stato richiesto il pagamento di €. 654,50 per tassa auto, anni 2014 e 2015, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha sgravato il ruolo relativo all'anno
2014, mentre ha prodotto, per quanto riguarda la tassa auto 2015, la copia della raccomandata, con la quale è stato notificato l'avviso di accertamento, da cui risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso solo limitatamente alla tassa auto, anno d'imposta 2015.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte prende atto dello sgravio del ruolo relativo alla tassa auto 2014. Detto ciò, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento va accolta. L'Agenzia delle Entrate ha depositato la copia della busta della raccomanda A.R., contenente l'avviso di accertamento, da cui risulta che la notifica si è perfezionata per “compiuta giacenza.
Non è stata, però, prodotta la copia dell'avviso di ricevimento della CAD che “[…] costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982 […]”( Cass. Sez. Unite, n. 10012/2021).
Ne consegue che, poiché manca la prova del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto e ciò costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, il ricorso va accolto quanto al restante ruolo relativo alla tassa auto 2015, restando assorbito ogni altro motivo di impugnazione.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere quanto alla tassa auto 2014 e accoglie il ricorso quanto alla tassa auto 2015.
Condanna l'agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Irripetibili nei confronti di ADER stante l'esito del giudizio.
Così deciso a Catania il 28 gennaio 2026.
Il Giudice
IO CC
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4076/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Lazzaretto N. 24 95024 Acireale CT
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058307170000 TASSA AUTO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058307170000 TASSE AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti. Resistente/Appellato: ade insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 16.4.2024, depositato il 9.5.2025 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
29320210058307170000, notificata il 2.3.2024, con la quale è stato richiesto il pagamento di €. 654,50 per tassa auto, anni 2014 e 2015, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha sgravato il ruolo relativo all'anno
2014, mentre ha prodotto, per quanto riguarda la tassa auto 2015, la copia della raccomandata, con la quale è stato notificato l'avviso di accertamento, da cui risulta che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso solo limitatamente alla tassa auto, anno d'imposta 2015.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte prende atto dello sgravio del ruolo relativo alla tassa auto 2014. Detto ciò, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento va accolta. L'Agenzia delle Entrate ha depositato la copia della busta della raccomanda A.R., contenente l'avviso di accertamento, da cui risulta che la notifica si è perfezionata per “compiuta giacenza.
Non è stata, però, prodotta la copia dell'avviso di ricevimento della CAD che “[…] costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982 […]”( Cass. Sez. Unite, n. 10012/2021).
Ne consegue che, poiché manca la prova del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto e ciò costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, il ricorso va accolto quanto al restante ruolo relativo alla tassa auto 2015, restando assorbito ogni altro motivo di impugnazione.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere quanto alla tassa auto 2014 e accoglie il ricorso quanto alla tassa auto 2015.
Condanna l'agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 150,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Irripetibili nei confronti di ADER stante l'esito del giudizio.
Così deciso a Catania il 28 gennaio 2026.
Il Giudice
IO CC