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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3304/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10/05/1994, con il patrocinio dell'avv. AGOSTONI DAVIDE, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
e (C.F. ), nata in [...] Controparte_2 C.F._3
il 17/03/1985, con il patrocinio dell'avv. MANDELLI STEFANO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTI con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale del minore (C.F. Controparte_3 Per_1
nato in [...] il [...]; C.F._4
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: ricorso ex art. 240 c.c.
Data della decisione: 27.11.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per le parti resistenti congiuntamente (nota congiunta del 12.6.2025):
“accertare che la Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
domiciliata a Lecco (LC) via U. Bassi n. 9, C.F. è madre biologica del minore C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. costituendo pertanto il Per_1 C.F._4
rapporto di filiazione madre – figlio.
In conseguenza accertare che la Sig.ra nata a [...]_2
il 17/03/1985, C.F. , domiciliata a CE (CO) in via della Libertà n. 46, C.F._3
c/o il di CE (CO) ed il Sig. nato a [...]_4 Controparte_1
il 05/01/1997, C.F. , domiciliato a CE (CO) in via della Libertà n. 46, C.F._2
c/o il di CE (CO), non sono rispettivamente madre e padre biologici del minore CP_4
nato in [...] in data [...], C.F. Per_1 C.F._4
In conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del minore, di costituire giudizialmente l'atto di nascita del minore, come prescritto dall'art. 28 co. 3 D.P.R. n. 396/2000, ordinando anche la rettifica dei dati anagrafici del minore nato in Libia in [...]_1
05/03/2021, in WANDJI nato a [...] in data [...], con relativa Per_2 attribuzione del corretto codice fiscale.”
Per la curatrice speciale:
“✓ accertare che la Sig.ra nata a [...] il [...], C.f. Parte_1
, è madre del minore nato in [...], il [...], C.f. C.F._5 Per_1
C.F._4
✓ in conseguenza, accertare che la Sig.ra nata a [...]_2
d'Avorio) il 17/03/1985, C.F. , domiciliata a CE (CO) in via della C.F._3
Libertà n. 46, c/o il di CE (CO) ed il Sig. nato a [...]_4 Controparte_1
(Costa d'Avorio) il 05/01/1997, C.F. , domiciliato a CE (CO) in via C.F._2
della Libertà n. 46, c/o il di CE (CO), non sono rispettivamente madre e padre CP_4
biologici del minore nato in [...] in data [...], C.F. Per_1 C.F._4
2 ✓ per l'effetto, costituire il rapporto di filiazione madre / figlio, conseguentemente ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del minore, di costituire giudizialmente l'atto di nascita del minore, come prescritto dall'art. 28, comma 3 Dpr n. 396/2000, ordinando anche la rettifica dei dati del minore come sopra identificato in nato a IL (Libia) in [...] [...], con relativa attribuzione del corretto codice fiscale.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
− con ricorso depositato in data 24.10.2024, ha riferito di essere madre Parte_1
del minore nato l'[...] dalla relazione con il compagno Controparte_5 [...]
(deceduto), di aver conosciuto i resistenti sulle coste africane in procinto Persona_3
di partire per l'Europa, con i quali ha instaurato un'amicizia, e di aver affidato loro il bambino poiché impossibilitata a imbarcarsi con la coppia;
che sbarcati a Lampedusa il 9.4.2023, i resistenti hanno dichiarato che il minore – con il nome fittizio di nato in [...] il Per_1
5.3.2021– era loro figlio e lo hanno cresciuto come tale d'accordo con la ricorrente, con la quale sono sempre rimasti in contatto telefonico;
la ricorrente è successivamente riuscita a giungere in
Italia nel settembre 2023 e si è messa immediatamente in contatto con i resistenti tramite i servizi sociali, iniziando nuovamente a frequentare il figlio ed instaurando con lui un rapporto filiale grazie all'aiuto degli operatori sociali. La ricorrente pertanto ha chiesto all'intestato Tribunale di provvedere in via preliminare ed urgente alla nomina di un curatore speciale per il minore, nonché all'autorizzazione ex art. 473 bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, alla collocazione provvisoria del minore presso di sé; nel merito, ha domandato di accertare che propria maternità biologica, costituendo il rapporto di filiazione madre-figlio e ordinando la rettifica dei dati anagrafici del minore;
− si è aperto pertanto subprocedimento RG 3304-1/2024, all'interno del quale, con provvedimento di integrazione del contraddittorio del 4.11.2024, è stata nominata curatrice speciale del minore l'avv. Maria Ester Bonafè, che si è costituita in giudizio in data 15.1.2025;
− con memoria difensiva del 20.1.2025 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
i quali -confermando la ricostruzione dei fatti come offerta dalla Controparte_2
controparte- hanno integralmente aderito alle domande di parte ricorrente;
− acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e sentite le parti all'udienza del
27.3.2025, con ordinanza emessa in data 27.3.2025 il Giudice ha disposto il collocamento immediato del minore, con le opportune cautele di accompagnamento e sostegno psicologico,
3 presso la Sig.ra risultante madre biologica dal test salivare in atti, presso il centro SAI Pt_1 facente capo alla Cooperativa L'Arcobaleno, sito in Lecco, disponendo l'archiviazione del sub procedimento;
− con ordinanza emessa in data 27.3.2025 all'interno del procedimento principale, è stata disposta
TU genetica volta ad accertare la maternità della ricorrente nei confronti del minore, nominando il dott. Persona_4
− l'elaborato peritale è stato depositato in data 29.10.2025, previa integrazione del quesito come formulato da tutte le parti e disposto in data 19.6.2025;
− le parti hanno precisato le proprie conclusioni congiunte con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.11.2025; la causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Preliminarmente, dal punto di vista istruttorio, osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice relatore. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Nel merito, la domanda principale svolta dalla ricorrente -a cui i resistenti e la curatrice speciale si sono associati- risulta fondata e deve pertanto essere accolta.
Rileva al riguardo il Collegio che dagli accertamenti genetici svolti dal nominato TU (dott.
è emersa una piena compatibilità genetica tra il profilo del minore e quello relativo a Per_4
, a differenza di quella emersa tra il bambino e i resistenti. Parte_1
Ed invero, Dal confronto diretto dei profili genetici ottenuti è emerso che il minore non è Per_1
figlio biologico di e di Persona_5 Controparte_1
Al contrario è emersa una piena compatibilità genetica tra il profilo di e quello relativo Per_1
a . Parte_1
Dal calcolo biostatistico effettuato sui profili risultati compatibili tra loro, emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di maternità (probabilità di maternità =99,99999999993%); in altre parole è possibile affermare che è il figlio biologico di . Per_1 Parte_1
(cfr. TU, pag. 10).
Le conclusioni a cui è giunto il TU risultano pienamente condivisibili, atteso che si fondano su esami tecnico-scientifici della cui correttezza non vi è motivo di dubitare.
A tal riguardo occorre chiarire che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento giudiziale della paternità naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione
4 ed hanno pertanto un valore decisivo e non solo meramente integrativo di risultanze altrimenti acquisite (cfr. Cass. Civ. n. 10007/2008).
Risulta dunque provato che il minore non è figlio dei signori Per_1 Persona_5
e di
[...] Controparte_1
Risulta altresì dimostrato che la signora è la madre biologica del minore Parte_1
Per_1
Deve essere infine accolta la domanda formulata dalle parti di rettifica dei dati anagrafici del minore, non avendo ancora il minore costruito la propria identità e la propria personalità intorno alle generalità attuali, attesa la tenera età del medesimo.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza, il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 12641 del 26/05/2006).
Il Collegio ritiene pertanto di dover disporre la formazione dell'atto di nascita del minore, con indicazione delle sue corrette generalità, con conseguente accoglimento del ricorso come richiesto dalle parti e in dispositivo dettagliato.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e attesa la comunanza delle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA che il minore nato in [...] il [...], non è figlio biologico Per_1 di nato in [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; CP_2
5 2. DICHIARA che , nata in [...] il [...], è la Parte_1
madre biologica del minore nato in [...] il [...]; Per_1
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore (attualmente
CE) di procedere alla formazione e trascrizione dell'atto di nascita del minore, come prescritto dall'art. 28, comma 3 D.P.R. n. 396/2000, nel modo che segue: cognome) (nome), nato a [...] in data [...]; CP_5 Per_2
nome della madre: cognome) (nome) Pt_1 Parte_1
4. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta, ai sensi dell'art. 101 D.P.R. 396/2000, il presente decreto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE per gli adempimenti di competenza;
5. SPESE di lite e di ctu interamente compensate.
Così deciso in data 27.11.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott. Alessandro D'Aniello GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3304/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
10/05/1994, con il patrocinio dell'avv. AGOSTONI DAVIDE, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
e (C.F. ), nata in [...] Controparte_2 C.F._3
il 17/03/1985, con il patrocinio dell'avv. MANDELLI STEFANO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTI con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale del minore (C.F. Controparte_3 Per_1
nato in [...] il [...]; C.F._4
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: ricorso ex art. 240 c.c.
Data della decisione: 27.11.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per le parti resistenti congiuntamente (nota congiunta del 12.6.2025):
“accertare che la Sig.ra nata a [...] il [...], Parte_1
domiciliata a Lecco (LC) via U. Bassi n. 9, C.F. è madre biologica del minore C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. costituendo pertanto il Per_1 C.F._4
rapporto di filiazione madre – figlio.
In conseguenza accertare che la Sig.ra nata a [...]_2
il 17/03/1985, C.F. , domiciliata a CE (CO) in via della Libertà n. 46, C.F._3
c/o il di CE (CO) ed il Sig. nato a [...]_4 Controparte_1
il 05/01/1997, C.F. , domiciliato a CE (CO) in via della Libertà n. 46, C.F._2
c/o il di CE (CO), non sono rispettivamente madre e padre biologici del minore CP_4
nato in [...] in data [...], C.F. Per_1 C.F._4
In conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del minore, di costituire giudizialmente l'atto di nascita del minore, come prescritto dall'art. 28 co. 3 D.P.R. n. 396/2000, ordinando anche la rettifica dei dati anagrafici del minore nato in Libia in [...]_1
05/03/2021, in WANDJI nato a [...] in data [...], con relativa Per_2 attribuzione del corretto codice fiscale.”
Per la curatrice speciale:
“✓ accertare che la Sig.ra nata a [...] il [...], C.f. Parte_1
, è madre del minore nato in [...], il [...], C.f. C.F._5 Per_1
C.F._4
✓ in conseguenza, accertare che la Sig.ra nata a [...]_2
d'Avorio) il 17/03/1985, C.F. , domiciliata a CE (CO) in via della C.F._3
Libertà n. 46, c/o il di CE (CO) ed il Sig. nato a [...]_4 Controparte_1
(Costa d'Avorio) il 05/01/1997, C.F. , domiciliato a CE (CO) in via C.F._2
della Libertà n. 46, c/o il di CE (CO), non sono rispettivamente madre e padre CP_4
biologici del minore nato in [...] in data [...], C.F. Per_1 C.F._4
2 ✓ per l'effetto, costituire il rapporto di filiazione madre / figlio, conseguentemente ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del minore, di costituire giudizialmente l'atto di nascita del minore, come prescritto dall'art. 28, comma 3 Dpr n. 396/2000, ordinando anche la rettifica dei dati del minore come sopra identificato in nato a IL (Libia) in [...] [...], con relativa attribuzione del corretto codice fiscale.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
− con ricorso depositato in data 24.10.2024, ha riferito di essere madre Parte_1
del minore nato l'[...] dalla relazione con il compagno Controparte_5 [...]
(deceduto), di aver conosciuto i resistenti sulle coste africane in procinto Persona_3
di partire per l'Europa, con i quali ha instaurato un'amicizia, e di aver affidato loro il bambino poiché impossibilitata a imbarcarsi con la coppia;
che sbarcati a Lampedusa il 9.4.2023, i resistenti hanno dichiarato che il minore – con il nome fittizio di nato in [...] il Per_1
5.3.2021– era loro figlio e lo hanno cresciuto come tale d'accordo con la ricorrente, con la quale sono sempre rimasti in contatto telefonico;
la ricorrente è successivamente riuscita a giungere in
Italia nel settembre 2023 e si è messa immediatamente in contatto con i resistenti tramite i servizi sociali, iniziando nuovamente a frequentare il figlio ed instaurando con lui un rapporto filiale grazie all'aiuto degli operatori sociali. La ricorrente pertanto ha chiesto all'intestato Tribunale di provvedere in via preliminare ed urgente alla nomina di un curatore speciale per il minore, nonché all'autorizzazione ex art. 473 bis.15 c.p.c., anche inaudita altera parte, alla collocazione provvisoria del minore presso di sé; nel merito, ha domandato di accertare che propria maternità biologica, costituendo il rapporto di filiazione madre-figlio e ordinando la rettifica dei dati anagrafici del minore;
− si è aperto pertanto subprocedimento RG 3304-1/2024, all'interno del quale, con provvedimento di integrazione del contraddittorio del 4.11.2024, è stata nominata curatrice speciale del minore l'avv. Maria Ester Bonafè, che si è costituita in giudizio in data 15.1.2025;
− con memoria difensiva del 20.1.2025 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
i quali -confermando la ricostruzione dei fatti come offerta dalla Controparte_2
controparte- hanno integralmente aderito alle domande di parte ricorrente;
− acquisita la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e sentite le parti all'udienza del
27.3.2025, con ordinanza emessa in data 27.3.2025 il Giudice ha disposto il collocamento immediato del minore, con le opportune cautele di accompagnamento e sostegno psicologico,
3 presso la Sig.ra risultante madre biologica dal test salivare in atti, presso il centro SAI Pt_1 facente capo alla Cooperativa L'Arcobaleno, sito in Lecco, disponendo l'archiviazione del sub procedimento;
− con ordinanza emessa in data 27.3.2025 all'interno del procedimento principale, è stata disposta
TU genetica volta ad accertare la maternità della ricorrente nei confronti del minore, nominando il dott. Persona_4
− l'elaborato peritale è stato depositato in data 29.10.2025, previa integrazione del quesito come formulato da tutte le parti e disposto in data 19.6.2025;
− le parti hanno precisato le proprie conclusioni congiunte con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.11.2025; la causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Preliminarmente, dal punto di vista istruttorio, osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice relatore. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Nel merito, la domanda principale svolta dalla ricorrente -a cui i resistenti e la curatrice speciale si sono associati- risulta fondata e deve pertanto essere accolta.
Rileva al riguardo il Collegio che dagli accertamenti genetici svolti dal nominato TU (dott.
è emersa una piena compatibilità genetica tra il profilo del minore e quello relativo a Per_4
, a differenza di quella emersa tra il bambino e i resistenti. Parte_1
Ed invero, Dal confronto diretto dei profili genetici ottenuti è emerso che il minore non è Per_1
figlio biologico di e di Persona_5 Controparte_1
Al contrario è emersa una piena compatibilità genetica tra il profilo di e quello relativo Per_1
a . Parte_1
Dal calcolo biostatistico effettuato sui profili risultati compatibili tra loro, emergono indicazioni decisive a favore dell'ipotesi di maternità (probabilità di maternità =99,99999999993%); in altre parole è possibile affermare che è il figlio biologico di . Per_1 Parte_1
(cfr. TU, pag. 10).
Le conclusioni a cui è giunto il TU risultano pienamente condivisibili, atteso che si fondano su esami tecnico-scientifici della cui correttezza non vi è motivo di dubitare.
A tal riguardo occorre chiarire che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento giudiziale della paternità naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l'esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione
4 ed hanno pertanto un valore decisivo e non solo meramente integrativo di risultanze altrimenti acquisite (cfr. Cass. Civ. n. 10007/2008).
Risulta dunque provato che il minore non è figlio dei signori Per_1 Persona_5
e di
[...] Controparte_1
Risulta altresì dimostrato che la signora è la madre biologica del minore Parte_1
Per_1
Deve essere infine accolta la domanda formulata dalle parti di rettifica dei dati anagrafici del minore, non avendo ancora il minore costruito la propria identità e la propria personalità intorno alle generalità attuali, attesa la tenera età del medesimo.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza, il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 12641 del 26/05/2006).
Il Collegio ritiene pertanto di dover disporre la formazione dell'atto di nascita del minore, con indicazione delle sue corrette generalità, con conseguente accoglimento del ricorso come richiesto dalle parti e in dispositivo dettagliato.
Le spese di lite, incluse quelle di ctu, possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e attesa la comunanza delle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA che il minore nato in [...] il [...], non è figlio biologico Per_1 di nato in [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nata in [...] il [...]; CP_2
5 2. DICHIARA che , nata in [...] il [...], è la Parte_1
madre biologica del minore nato in [...] il [...]; Per_1
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore (attualmente
CE) di procedere alla formazione e trascrizione dell'atto di nascita del minore, come prescritto dall'art. 28, comma 3 D.P.R. n. 396/2000, nel modo che segue: cognome) (nome), nato a [...] in data [...]; CP_5 Per_2
nome della madre: cognome) (nome) Pt_1 Parte_1
4. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta, ai sensi dell'art. 101 D.P.R. 396/2000, il presente decreto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE per gli adempimenti di competenza;
5. SPESE di lite e di ctu interamente compensate.
Così deciso in data 27.11.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi
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