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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
Reg. Sent. Lav.
Cron.
N° Reg. Gen. Lav.
F.A.
REPUBBLICA ITALIANA Addì
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del
Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 1311 R.G.L. 2025,
promossa
DA
n.q. di erede di Parte 1 Persona 1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSA GERACI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Palermo, Via
IC IS 13; Per
Ricorrente
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio FALQUI CAO e
Marina OL, giusta procure generali richiamate in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO: PENSIONE AI SUPERSTITI
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il difetto di giuridizione dell'A.G.O. sulla controversia, essendo la stessa devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini e con le modalità previste dall'art. 59 L. 69/2009.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/01/2025, Parte 1 n.q. di erede di Per 1
[...] ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale l' CP_1, per ottenere il riconoscimento dei ratei della pensione di reversibilità spettanti alla madre, in conseguenza del decesso del marito, già dipendente del Ministero del Tesoro e pensionato di invalidità
per servizio di guerra.
L' CP 1 si è costituito con memoria difensiva, eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo la giurisdizione devoluta alla Corte dei Conti, posto che il marito della
Per 1 era dipendente dello Stato, cosicchè il relativo trattamento pensionistico era a carico del bilancio pubblico.
All'udienza del 5/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa
è stata posta in decisione.
E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dalla difesa dell' CP 1
La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha,
invero, affermato il principio secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della
Corte dei Conti, a norma del R.D. n. 1214 del 1934, art. 3 comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (v. Cass. S.U. nn° 11849/16; 573/03, 1149/2000, 10149/98, 190/97).
Infatti per quanto concerne le pretese relative al trattamento pensionistico pubblico, la domanda rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice unico delle pensioni la cui cognizione, ai sensi del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (e del D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, art. 1, comma 2, - Codice di giustizia contabile, in vigore dal 7 ottobre 2016), ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico, come nel caso di specie, costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale o causa petendi in base al quale va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione (ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 3 gennaio 2024, n. 122) - e quindi anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto (Cons. Stato sez. II, 11 maggio
2022, n. 3721; Cass. civ., SS.UU., 12 giugno 2019, n. 15747; Corte dei Conti, III Sezione
Appello, sentenza n. 99/2021 del 17 marzo 2021).
Nel caso di specie, il presupposto del credito dell Pt 1 è costituito dall'accertamento del diritto della propria madre alla pensione di Persona 1
reversibilità del marito, che rappresenta un elemento identificativo del petitum sostanziale e determina la devoluzione della controversia al giudice contabile, in quanto posta a carico dello Stato ( CP 2 Pubblica INPDAP).
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo la giurisdizione sulla controversia attribuita alla Corte dei Conti.
La natura ed il complessivo atteggiarsi della vicenda processuale integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 5/11/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
Sezione Lavoro
N°
Reg. Sent. Lav.
Cron.
N° Reg. Gen. Lav.
F.A.
REPUBBLICA ITALIANA Addì
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del
Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 1311 R.G.L. 2025,
promossa
DA
n.q. di erede di Parte 1 Persona 1
rappresentata e difesa dall'Avv. ROSA GERACI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Palermo, Via
IC IS 13; Per
Ricorrente
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio FALQUI CAO e
Marina OL, giusta procure generali richiamate in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO: PENSIONE AI SUPERSTITI
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato
SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara il difetto di giuridizione dell'A.G.O. sulla controversia, essendo la stessa devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nei termini e con le modalità previste dall'art. 59 L. 69/2009.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/01/2025, Parte 1 n.q. di erede di Per 1
[...] ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale l' CP_1, per ottenere il riconoscimento dei ratei della pensione di reversibilità spettanti alla madre, in conseguenza del decesso del marito, già dipendente del Ministero del Tesoro e pensionato di invalidità
per servizio di guerra.
L' CP 1 si è costituito con memoria difensiva, eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo la giurisdizione devoluta alla Corte dei Conti, posto che il marito della
Per 1 era dipendente dello Stato, cosicchè il relativo trattamento pensionistico era a carico del bilancio pubblico.
All'udienza del 5/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa
è stata posta in decisione.
E' fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dalla difesa dell' CP 1
La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha,
invero, affermato il principio secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della
Corte dei Conti, a norma del R.D. n. 1214 del 1934, art. 3 comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (v. Cass. S.U. nn° 11849/16; 573/03, 1149/2000, 10149/98, 190/97).
Infatti per quanto concerne le pretese relative al trattamento pensionistico pubblico, la domanda rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice unico delle pensioni la cui cognizione, ai sensi del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (e del D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, art. 1, comma 2, - Codice di giustizia contabile, in vigore dal 7 ottobre 2016), ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico, come nel caso di specie, costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale o causa petendi in base al quale va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione (ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 3 gennaio 2024, n. 122) - e quindi anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto (Cons. Stato sez. II, 11 maggio
2022, n. 3721; Cass. civ., SS.UU., 12 giugno 2019, n. 15747; Corte dei Conti, III Sezione
Appello, sentenza n. 99/2021 del 17 marzo 2021).
Nel caso di specie, il presupposto del credito dell Pt 1 è costituito dall'accertamento del diritto della propria madre alla pensione di Persona 1
reversibilità del marito, che rappresenta un elemento identificativo del petitum sostanziale e determina la devoluzione della controversia al giudice contabile, in quanto posta a carico dello Stato ( CP 2 Pubblica INPDAP).
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo la giurisdizione sulla controversia attribuita alla Corte dei Conti.
La natura ed il complessivo atteggiarsi della vicenda processuale integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 5/11/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti