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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2989/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso dp.catanzaro@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - IS - AR
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 745/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 2
e pubblicata il 07/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190004269125000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Il Dr Difensore_2 si rimette alle memorie depositate e chiede l'accoglimento
La dr.ssa Nominativo_1 si rimette e chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla notifica della cartella di pagamento n. 03020190004269125000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sul modello Unico 2015 per l'anno d'imposta 2014. Con tale atto, l'Ufficio recuperava un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
(ex L. 296/2006) ritenuto indebitamente compensato o non spettante, per un importo complessivo di euro
514.233,48, comprensivo di sanzioni e interessi,.
La società contribuente impugnava l'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AR, eccependo, tra l'altro, l'inesistenza della pretesa, la violazione dell'art. 36-bis e il difetto di motivazione della cartella. I giudici di prime cure, con sentenza n. 745/2020, accoglievano il ricorso rilevando che la dicitura
"omesso o carente versamento" non integrava un'adeguata motivazione della pretesa fiscale, impedendo al contribuente di comprendere le ragioni del recupero del credito d'imposta,.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso tale decisione. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 2537/2022, rigettava il gravame erariale, confermando l'annullamento della cartella, ma basando la decisione su una diversa ratio decidendi: riteneva illegittimo l'uso della procedura automatizzata ex art. 36-bis, affermando che il disconoscimento del credito implicasse valutazioni giuridiche richiedenti un formale avviso di recupero.
L'Ufficio ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21902/2024, accoglieva il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR con rinvio. I Giudici di Legittimità stabilivano che, nel caso di specie, il controllo non derivava da questioni interpretative sulla spettanza del credito (già concesso nel
2008), ma da discrepanze tra i dati dichiarati e quelli dell'Anagrafe Tributaria (segnatamente, l'utilizzo in compensazione di un importo superiore al credito residuo risultante dalle precedenti dichiarazioni), rendendo legittimo il ricorso alla procedura ex art. 36-bis,,.
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La parte privata sostiene che, fermo restando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione sulla procedibilità ex art. 36-bis, permangano i vizi originali dell'atto impositivo già rilevati dalla CTP, in particolare il difetto di motivazione e l'inesistenza della pretesa, su cui si sarebbe formato un giudicato interno o che comunque devono essere riesaminati nel giudizio di rinvio,. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il rigetto della riassunzione e la conferma della legittimità della cartella, invocando anche l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità favorevoli all'Ufficio per annualità successive.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. è fondato e merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, questo Collegio prende atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 21902/2024, secondo cui la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 è astrattamente legittima quando il recupero del credito d'imposta derivi, come nel caso de quo, da un mero riscontro cartolare di discrepanze tra i dati dichiarati e quelli risultanti all'Anagrafe
Tributaria, senza che siano necessarie indagini interpretative complesse sulla spettanza dell'agevolazione,.
Tuttavia, la legittimità procedurale dello strumento utilizzato (art. 36-bis) non sana automaticamente i vizi intrinseci dell'atto notificato, segnatamente sotto il profilo della motivazione, vizio che era stato il fondamento della decisione favorevole alla società nel primo grado di giudizio e che la parte contribuente ha legittimamente riproposto in questa sede di rinvio, non essendo stato tale aspetto oggetto di specifica censura o annullamento da parte del Giudice di Legittimità,.
La sentenza di primo grado (CTP AR n. 745/2020) aveva annullato la cartella di pagamento ritenendo che la causale "omesso o carente versamento" fosse inidonea a spiegare le ragioni del disconoscimento di un credito d'imposta compensato. Questo Collegio condivide tale impostazione. Sebbene la Cassazione abbia chiarito che il controllo scaturiva da discrepanze numeriche (credito utilizzato superiore a quello disponibile in Anagrafe Tributaria), tale specifica contestazione non emergeva con la dovuta chiarezza dal contenuto della cartella di pagamento impugnata.
Nel sistema tributario, l'atto impositivo deve porre il contribuente nella condizione di comprendere immediatamente il petitum e la causa petendi della pretesa. Nel caso di specie, a fronte di una complessa situazione di crediti d'imposta pluriennali derivanti da investimenti in aree svantaggiate (L. 296/2006) – per i quali vi era stato un nulla osta originario dell'Agenzia delle Entrate di Pescara – la mera dicitura
"omesso o carente versamento" risulta criptica e contraddittoria. Essa evoca un mancato pagamento di imposte dichiarate, mentre nella sostanza l'Ufficio intendeva contestare l'utilizzo di un credito in misura superiore alle risultanze dell'Anagrafe Tributaria. Tale opacità motivazionale ha leso il diritto di difesa del contribuente, costretto a intuire le ragioni del recupero solo attraverso le difese processuali dell'Ufficio o ricostruzioni ex post, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Va peraltro osservato che la difesa della società ha documentato come, per le annualità precedenti (2011,
2012, 2013), vi siano state pronunce o comportamenti dell'Amministrazione (annullamenti in autotutela, definizioni agevolate) che, seppur non costituenti giudicato esterno in senso tecnico per l'anno 2014 come correttamente eccepito dall'Ufficio, confermano la complessità della ricostruzione del credito spettante e l'effettiva esistenza del diritto all'agevolazione a monte,. Ciò rafforza la necessità che l'atto di recupero, anche se emesso ex art. 36-bis, fosse sorretto da una motivazione puntuale e intelligibile circa il calcolo del
"credito residuo", motivazione che nella cartella impugnata è mancata.
Pertanto, pur ottemperando al dictum della Cassazione sulla validità formale della procedura ex art. 36-bis, la cartella deve essere annullata per il vizio di motivazione già correttamente rilevato dal primo giudice. Ne consegue che il ricorso in riassunzione va accolto e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impugnato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'esito complessivo della controversia e l'accoglimento delle ragioni sostanziali della società contribuente giustificano la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto del valore della controversia (euro 340.108,00 per il solo tributo) e dell'attività difensiva svolta, si liquidano le spese per i tre gradi di giudizio liquidate in Euro 22.800,00 (Euro ventiduemilaottocento/00) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in riassunzione, conferma la sentenza di primo grado, spese come in motivazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2989/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso dp.catanzaro@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - IS - AR
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 745/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 2
e pubblicata il 07/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190004269125000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Il Dr Difensore_2 si rimette alle memorie depositate e chiede l'accoglimento
La dr.ssa Nominativo_1 si rimette e chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dalla notifica della cartella di pagamento n. 03020190004269125000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sul modello Unico 2015 per l'anno d'imposta 2014. Con tale atto, l'Ufficio recuperava un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
(ex L. 296/2006) ritenuto indebitamente compensato o non spettante, per un importo complessivo di euro
514.233,48, comprensivo di sanzioni e interessi,.
La società contribuente impugnava l'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di AR, eccependo, tra l'altro, l'inesistenza della pretesa, la violazione dell'art. 36-bis e il difetto di motivazione della cartella. I giudici di prime cure, con sentenza n. 745/2020, accoglievano il ricorso rilevando che la dicitura
"omesso o carente versamento" non integrava un'adeguata motivazione della pretesa fiscale, impedendo al contribuente di comprendere le ragioni del recupero del credito d'imposta,.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso tale decisione. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 2537/2022, rigettava il gravame erariale, confermando l'annullamento della cartella, ma basando la decisione su una diversa ratio decidendi: riteneva illegittimo l'uso della procedura automatizzata ex art. 36-bis, affermando che il disconoscimento del credito implicasse valutazioni giuridiche richiedenti un formale avviso di recupero.
L'Ufficio ricorreva per Cassazione. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21902/2024, accoglieva il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR con rinvio. I Giudici di Legittimità stabilivano che, nel caso di specie, il controllo non derivava da questioni interpretative sulla spettanza del credito (già concesso nel
2008), ma da discrepanze tra i dati dichiarati e quelli dell'Anagrafe Tributaria (segnatamente, l'utilizzo in compensazione di un importo superiore al credito residuo risultante dalle precedenti dichiarazioni), rendendo legittimo il ricorso alla procedura ex art. 36-bis,,.
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La parte privata sostiene che, fermo restando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione sulla procedibilità ex art. 36-bis, permangano i vizi originali dell'atto impositivo già rilevati dalla CTP, in particolare il difetto di motivazione e l'inesistenza della pretesa, su cui si sarebbe formato un giudicato interno o che comunque devono essere riesaminati nel giudizio di rinvio,. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il rigetto della riassunzione e la conferma della legittimità della cartella, invocando anche l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità favorevoli all'Ufficio per annualità successive.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. è fondato e merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, questo Collegio prende atto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio n. 21902/2024, secondo cui la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 è astrattamente legittima quando il recupero del credito d'imposta derivi, come nel caso de quo, da un mero riscontro cartolare di discrepanze tra i dati dichiarati e quelli risultanti all'Anagrafe
Tributaria, senza che siano necessarie indagini interpretative complesse sulla spettanza dell'agevolazione,.
Tuttavia, la legittimità procedurale dello strumento utilizzato (art. 36-bis) non sana automaticamente i vizi intrinseci dell'atto notificato, segnatamente sotto il profilo della motivazione, vizio che era stato il fondamento della decisione favorevole alla società nel primo grado di giudizio e che la parte contribuente ha legittimamente riproposto in questa sede di rinvio, non essendo stato tale aspetto oggetto di specifica censura o annullamento da parte del Giudice di Legittimità,.
La sentenza di primo grado (CTP AR n. 745/2020) aveva annullato la cartella di pagamento ritenendo che la causale "omesso o carente versamento" fosse inidonea a spiegare le ragioni del disconoscimento di un credito d'imposta compensato. Questo Collegio condivide tale impostazione. Sebbene la Cassazione abbia chiarito che il controllo scaturiva da discrepanze numeriche (credito utilizzato superiore a quello disponibile in Anagrafe Tributaria), tale specifica contestazione non emergeva con la dovuta chiarezza dal contenuto della cartella di pagamento impugnata.
Nel sistema tributario, l'atto impositivo deve porre il contribuente nella condizione di comprendere immediatamente il petitum e la causa petendi della pretesa. Nel caso di specie, a fronte di una complessa situazione di crediti d'imposta pluriennali derivanti da investimenti in aree svantaggiate (L. 296/2006) – per i quali vi era stato un nulla osta originario dell'Agenzia delle Entrate di Pescara – la mera dicitura
"omesso o carente versamento" risulta criptica e contraddittoria. Essa evoca un mancato pagamento di imposte dichiarate, mentre nella sostanza l'Ufficio intendeva contestare l'utilizzo di un credito in misura superiore alle risultanze dell'Anagrafe Tributaria. Tale opacità motivazionale ha leso il diritto di difesa del contribuente, costretto a intuire le ragioni del recupero solo attraverso le difese processuali dell'Ufficio o ricostruzioni ex post, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
Va peraltro osservato che la difesa della società ha documentato come, per le annualità precedenti (2011,
2012, 2013), vi siano state pronunce o comportamenti dell'Amministrazione (annullamenti in autotutela, definizioni agevolate) che, seppur non costituenti giudicato esterno in senso tecnico per l'anno 2014 come correttamente eccepito dall'Ufficio, confermano la complessità della ricostruzione del credito spettante e l'effettiva esistenza del diritto all'agevolazione a monte,. Ciò rafforza la necessità che l'atto di recupero, anche se emesso ex art. 36-bis, fosse sorretto da una motivazione puntuale e intelligibile circa il calcolo del
"credito residuo", motivazione che nella cartella impugnata è mancata.
Pertanto, pur ottemperando al dictum della Cassazione sulla validità formale della procedura ex art. 36-bis, la cartella deve essere annullata per il vizio di motivazione già correttamente rilevato dal primo giudice. Ne consegue che il ricorso in riassunzione va accolto e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha annullato l'atto impugnato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'esito complessivo della controversia e l'accoglimento delle ragioni sostanziali della società contribuente giustificano la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto del valore della controversia (euro 340.108,00 per il solo tributo) e dell'attività difensiva svolta, si liquidano le spese per i tre gradi di giudizio liquidate in Euro 22.800,00 (Euro ventiduemilaottocento/00) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in riassunzione, conferma la sentenza di primo grado, spese come in motivazione.