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Sentenza breve 29 gennaio 2026
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00100 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00002/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Tomasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Bulloni 33;
contro
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00002/2026 REG.RIC.
- del provvedimento di “D.A.C.U.R.” avente n. -OMISSIS-.Prev./D.A.C.U.R. emesso in data 16.10.2025 dal Questore della Provincia di Brescia, notificato al ricorrente mediante consegna a mani in data 2.11.2025, con il quale si vietava “a -OMISSIS-, sopra generalizzato, nella fascia oraria 16:00 sino alle ore 6:00 del giorno seguente e per la durata di anni 2 (due) dalla notifica del presente provvedimento, l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze (ad eccezione del mero transito) ai locali di
TUTTI i pubblici esercizi, di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, presenti nel territorio del Comune di Castelcovati (BS)”;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che
-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di cd. D.AC.UR. con cui la Questura di
Brescia gli ha vietato “nella fascia oraria 16:00 sino alle ore 6:00 del giorno seguente
e per la durata di anni 2 (due) dalla notifica del presente provvedimento, l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze (ad eccezione del mero transito) ai locali di TUTTI i pubblici esercizi, di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, presenti nel N. 00002/2026 REG.RIC.
territorio del Comune di Castelcovati (BS)”, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; il provvedimento, che richiama l'art. 13 bis D.L. 14/2017, si basa su quanto accaduto nella tarda serata del 26.9.2025, allorquando, dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine presso il pubblico esercizio “-OMISSIS-”, sito nel centro di Castelcovati, il ricorrente, “in manifesto stato di alterazione psicofisica”, avrebbe “assunto un atteggiamento ostile e non collaborativo…rifiutando inizialmente di fornire i propri documenti o di declinare le generalità”, brandito la propria cintura “come arma impropria e minacciando i militari” e, dopo la messa in all'interno della volante di servizio, ne avrebbe causato il danneggiamento di alcune parti interne, con conseguente deferimento in stato di arresto del -OMISSIS- all'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (artt. 337, 635 comma 2 e 651 c.p.), cui avevano fatto seguito la convalida della misura precautelare e l'applicazione degli arresti domiciliari;
Rilevato che in data 23.1.2026 la Questura di Brescia ha depositato una nota, dando atto di aver provveduto il giorno precedente a revocare il provvedimento gravato, in considerazione della sopravvenienza costituita dalla sentenza penale di assoluzione del ricorrente da parte del Tribunale di Brescia per i fatti posti a suo fondamento; con nota del 26.1.2026 il difensore del ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite in ragione dell'erronea valutazione dei fatti in sede di emissione del provvedimento gravato; all'udienza camerale del 28.1.2026 il Collegio ha riservato la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; N. 00002/2026 REG.RIC.
ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto; le spese di lite vengono compensate nella misura di un quarto, venendo per la restante parte poste a carico dell'Amministrazione in base al principio della soccombenza virtuale e liquidazione nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente i tre quarti delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00002/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00100 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00002/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Tomasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Bulloni 33;
contro
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00002/2026 REG.RIC.
- del provvedimento di “D.A.C.U.R.” avente n. -OMISSIS-.Prev./D.A.C.U.R. emesso in data 16.10.2025 dal Questore della Provincia di Brescia, notificato al ricorrente mediante consegna a mani in data 2.11.2025, con il quale si vietava “a -OMISSIS-, sopra generalizzato, nella fascia oraria 16:00 sino alle ore 6:00 del giorno seguente e per la durata di anni 2 (due) dalla notifica del presente provvedimento, l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze (ad eccezione del mero transito) ai locali di
TUTTI i pubblici esercizi, di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, presenti nel territorio del Comune di Castelcovati (BS)”;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Premesso che
-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di cd. D.AC.UR. con cui la Questura di
Brescia gli ha vietato “nella fascia oraria 16:00 sino alle ore 6:00 del giorno seguente
e per la durata di anni 2 (due) dalla notifica del presente provvedimento, l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze (ad eccezione del mero transito) ai locali di TUTTI i pubblici esercizi, di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, presenti nel N. 00002/2026 REG.RIC.
territorio del Comune di Castelcovati (BS)”, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia; il provvedimento, che richiama l'art. 13 bis D.L. 14/2017, si basa su quanto accaduto nella tarda serata del 26.9.2025, allorquando, dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine presso il pubblico esercizio “-OMISSIS-”, sito nel centro di Castelcovati, il ricorrente, “in manifesto stato di alterazione psicofisica”, avrebbe “assunto un atteggiamento ostile e non collaborativo…rifiutando inizialmente di fornire i propri documenti o di declinare le generalità”, brandito la propria cintura “come arma impropria e minacciando i militari” e, dopo la messa in all'interno della volante di servizio, ne avrebbe causato il danneggiamento di alcune parti interne, con conseguente deferimento in stato di arresto del -OMISSIS- all'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (artt. 337, 635 comma 2 e 651 c.p.), cui avevano fatto seguito la convalida della misura precautelare e l'applicazione degli arresti domiciliari;
Rilevato che in data 23.1.2026 la Questura di Brescia ha depositato una nota, dando atto di aver provveduto il giorno precedente a revocare il provvedimento gravato, in considerazione della sopravvenienza costituita dalla sentenza penale di assoluzione del ricorrente da parte del Tribunale di Brescia per i fatti posti a suo fondamento; con nota del 26.1.2026 il difensore del ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite in ragione dell'erronea valutazione dei fatti in sede di emissione del provvedimento gravato; all'udienza camerale del 28.1.2026 il Collegio ha riservato la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; N. 00002/2026 REG.RIC.
ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto; le spese di lite vengono compensate nella misura di un quarto, venendo per la restante parte poste a carico dell'Amministrazione in base al principio della soccombenza virtuale e liquidazione nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione a rimborsare al ricorrente i tre quarti delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00002/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN CC
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.