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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO SC TI Presidente dott. EN ID DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2082/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Giuseppe Daniele Starace Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
con l'avv. Harald Bonura
[...]
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 870/2024 del Tribunale del lavoro di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Velletri in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto nella data del 7 novembre 2019 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2019 9070179218 000
Pag. 1 di 12 con la quale l' , per quanto di rilievo ai fini del presente Controparte_2 giudizio gli aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 24.404,77 in forza di cinque cartelle di pagamento emesse per crediti vantati dalla
[...] geometri liberi così meglio indicate: Controparte_1 CP_1
1. n. 097 2000 0463927120 000, in ipotesi notificata il 25 gennaio 2001, a titolo di contributi per il 2000, dell'importo di € 3.902,05
2. n. 097 2005 0202279615 000, in ipotesi notificata il 7 ottobre 2005, a titolo di contributi per il 2004, dell'importo di € 5.091,09
3. n. 097 2006 0196587889 000, in ipotesi notificata il 28 dicembre 2006, a titolo di contributi per il 2005, dell'importo di € 4.907,68
4. n. 097 2007 0322920890 000, in ipotesi notificata il 24 ottobre 2007, a titolo di contributi per il 2006, dell'importo di € 4.943,21
5. n. 097 2008 0244438678 000, in ipotesi notificata il 21 novembre 2008, a titolo di contributi per il 2007, dell'importo di € 5.560,74.
Esponeva dunque il di avere esercitato l'attività professionale di geometra e di Parte_1 essere stato pertanto iscritto alla relativa Cassa professionale fino al 1996, anno nel quale aveva cessato la sua attività, dandone formale comunicazione al suo ordine professionale e riconsegnando il sigillo;
che nell'anno 1998 era stato iscritto alla previdenza obbligatoria dell'allora atteso che era stato assunto con rapporto di lavoro CP_3 subordinato alle dipendenze di che vane erano state tutte le Parte_2 sollecitazioni inviate all'ordine professionale al fine di ottenere la sua cancellazione dall'albo e dalla cassa, di guisa che nel 2009 era stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un tale provvedimento;
che il Tribunale di Roma aveva dunque emesso ordinanza datata 5 gennaio 2010 con la quale aveva ordinato alla geometri di provvedere alla sua CP_1 cancellazione, alla luce delle numerose richieste in tal senso e della titolarità di altro rapporto previdenziale, incompatibile con l'iscrizione alla cassa stessa.
Premessa la competenza del giudice del lavoro e l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento in questione nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt.
615 e 618-bis c.p.c., deduceva dunque l'infondatezza delle pretese avanzate dalla CP_1 geometri siccome successive alla data del 1° ottobre 1998, quando egli non era più iscritto all'albo professionale;
né egli aveva più esercitato la professione di geometra, non
Pag. 2 di 12 sussistendo alcun nesso tra il titolo posseduto e l'attività lavorativa svolta in favore di nel campo della cinematografia;
eccepiva, inoltre, la prescrizione Parte_2 dei presunti crediti, stante il decorso del termine quinquennale tra la pretesa data di notificazione delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, in assenza di atti interruttivi intermedi;
evidenziava, infine, la responsabilità degli enti resistenti ai sensi dell'art. 96
c.p.c. attesi i vari solleciti inviati nel tempo e atteso il tenore del provvedimento giudiziario in precedenza ricordato.
Sulla base di tanto concludeva con richiesta di “in via principale e nel merito: accertare
e dichiarare non dovuti i crediti di cui alla cartella esattoriale n.
09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000; n. 09720060196587889/000; n.
09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000 e sottese all'avviso di intimazione n. 09720199070179218/000 per le motivazioni indicate nel presente atto e, per l'effetto dichiarare non dovuto da parte del signor in favore delle Parte_1 odierne resistenti i relativi crediti;
in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze, accertare e dichiarare prescritti i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000;
n. 09720060196587889/000; n. 09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000
e sottese all'avviso di intimazione n. 09720199070179218/000 per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto dichiarare non dovuto da parte del signor in Parte_1 favore delle odierne resistenti i relativi crediti”; vinte le spese, da distrarsi.
Costituito il contraddittorio, si costituiva solamente la
[...] evidenziando in primo luogo l'irrilevanza Controparte_1 della richiamata ordinanza cautelare rispetto alle pretese oggetto del giudizio alla luce della maturata decadenza dall'impugnativa ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 46/1999 rilevata dallo stesso giudice della cautela e della inattitudine del provvedimento citato ad acquisire natura di cosa giudicata;
eccepiva, inoltre, l'inosservanza del termine previsto dallo stesso articolo per l'impugnativa dell'intimazione di pagamento e deduceva di avere compiuto numerosi atti interruttivi della prescrizione, producendo la relativa documentazione;
quanto al merito delle proprie pretese, evidenziava che trattavasi di contribuzione minima, dovuta per via della mera iscrizione all'albo professionale fino all'anno 2008.
L restava invece contumace. Controparte_2
Pag. 3 di 12 Istruita in forma documentale, anche tramite l'avvenuta esibizione a cura dell'agente della riscossione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento censurate, la causa era decisa con la sentenza n. 870/2024, depositata il 24 maggio 2024, che dichiarava inammissibile il ricorso condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segnatamente, il Tribunale evidenziava che l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 700 c.p.c. aveva disposto la cancellazione del dall'albo del geometri, ma non in maniera retroattiva;
che l'iscrizione alla cassa Parte_1 professionale risulta automatica per effetto dell'iscrizione all'albo, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità; che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata erano state ritualmente notificate;
che i termini di prescrizione erano stati interrotti tramite i solleciti di pagamento inviati dalla nelle date dell'11 CP_1 gennaio 2012, del 3 dicembre 2012, del 28 ottobre 2013, del 18 luglio 2015, del 23 novembre 2016, del 9 ottobre 2017, e del 28 giugno 2018; che il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs n. 46/1999 per proporre opposizione non era stato osservato, atteso che essa era stata presentata solo il 15 febbraio 2020 a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento risalente al 7 novembre 2019.
Con atto depositato il 24 luglio 2024 il interponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza citata.
A sostegno, con un primo motivo (rubricato §. 1/A) ribadiva di non essere più iscritto all'albo professionale fin dal 1996 e di non avere più esercitato da tale data l'attività professionale di geometra, di guisa che era insussistente qualsiasi obbligo di iscrizione alla cassa, ciò che era documentato dalla sua assunzione alle dipendenze di
[...] fin dal lontano 1998. In particolare, deduceva che la sua cancellazione Parte_2 dall'albo – e conseguentemente dalla – aveva avuto concreta decorrenza dal 1996 CP_1
e non già dal 2008, come erroneamente opinato dal primo giudice, non trovando applicazione alla sua situazione le delibere della n. 123/2009 e n. 124/2009 in tema CP_1 di cancellazione in quanto successive;
lamentava la violazione dell'allora vigente art. 1 della legge n. 37/1967 nel punto in cui prevedeva quale causa ostativa all'iscrizione alla cassa la coesistenza con altre forme di previdenza obbligatoria, circostanza riconosciuta anche nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; evidenziava dunque l'irrilevanza della normativa successiva al 1996 e al 1998 per via della sua iscrizione all'allora incompatibile con l'iscrizione alla Cassa CP_3
Pag. 4 di 12 geometri, in disparte la considerazione per la quale egli non aveva più esercitato la professione, nemmeno in forma saltuaria.
Con una seconda doglianza (rubricata §. 1/B) censurava il rigetto della propria eccezione di prescrizione ponendo in evidenza la sua irrinunciabilità da parte degli enti previdenziali e che “una volta spirato il termine di prescrizione in materia previdenziale, anche in caso di successiva notifica di un atto di intimazione e anche in caso di inerzia del contribuente, la pretesa avanzata dall'Ente emittente e dall'Agente della Riscossione, deve comunque ritenersi, per Legge, prescritta, laddove sia comunque decorso il termine quinquennale, tra un atto e l'altro, e al di là della notifica di eventuali atti successivi al maturamento della prescrizione”. In particolare
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 1, notificata il 25 gennaio
2001, deduceva che nessun atto interruttivo era stato dimostrato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 2, notificata il 7 ottobre
2005, rilevava che la aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione CP_1 solo l'11 gennaio 2012 a termine estintivo già maturato fin dall'8 ottobre 2010
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 3, notificata il 28 dicembre
2006, rilevava che la aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione CP_1 solo l'11 gennaio 2012 a termine estintivo già maturato fin dal 29 dicembre 2011
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 4, notificata il 24 ottobre
2007, rilevava che la aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione CP_1 solo il 3 dicembre 2012 a termine estintivo già maturato fin dal 25 ottobre 2012
“e come lo stesso discorso potesse essere fatto anche per quanto attiene i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720080244438678/000”, specie alla luce della rilevabilità di ufficio della prescrizione e del rilievo che solo l'agente della riscossione avrebbe potuto compiere validi atti interruttivi.
Con un terzo motivo (rubricato §. 2) contestava la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso evidenziando di avere agito in opposizione all'esecuzione con azione di accertamento negativo del credito per resistere ad un atto della riscossione, con la conseguenza che essa non era assoggettata a termini di decadenza a mente dell'art. 615, comma primo, c.p.c.
Pag. 5 di 12 Con un quarto motivo (rubricato §. 3) impugnava la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, sottolineandone anche l'erroneità alla luce dell'errata individuazione del valore della causa, pari a € 24.404,77 e non già a € 46.033,15 – corrispondente a quello di tutte le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, anche quelle non oggetto del presente giudizio – come opinato dal primo giudice, richiedendone la riduzione anche nel caso della denegata ipotesi di rigetto della presente impugnativa nel merito.
Sulla base di tali argomentazioni concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “in via principale, accertare e dichiarare non dovuti i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000; n.
09720060196587889/000; n. 09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000 e sottese all'avviso di intimazione n. 097 20199070179218/000 per le motivazioni indicate nel presente atto e negli atti del giudizio di primo grado e per l'effetto dichiarare non dovuti i relativi crediti da parte del signor in favore delle odierne parti Parte_1 appellate;
- In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istante, accertare e dichiarare prescritti i crediti di cui alle cartelle esattoriali n. 09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000; n.
09720060196587889/000; n. 09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000 e sottese all'avviso di intimazione n. 097 20199070179218/000 per le ragioni di cui al presente atto e negli atti del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare non dovuti, da parte del signor in favore degli odierni appellati, i relativi crediti”; Parte_1 il tutto, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio si costituiva la sostenendo la CP_1 correttezza della decisione impugnata, della quale ha richiesto la conferma, e l'infondatezza del gravame, del quale ha richiesto il rigetto.
L è restata contumace anche in questo grado di Controparte_2 giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei sensi segnati dalla seguente motivazione.
Pag. 6 di 12 I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi alla ammissibilità dell'azione proposta nelle forme della opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615 e 618-bis c.p.c. (non soggetta a termine di decadenza), e non già nel termine perentorio di quaranta giorni individuato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs n. 46/1999 per l'opposizione a ruolo.
Al fine di individuare la corretta qualificazione giuridica dell'azione, occorre comprendere se i fatti allegati e dimostrati dall'odierno appellante rientrino tra quelli che consentono la proponibilità, in funzione recuperatoria, di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nonostante il decorso dei termini per l'esercizio dell'azione di cui al citato art. 24, comma 5, del d.lgs n. 46/1999.
Come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46/1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal d.l. n. 78/2010, art. 30, comma 1, convertito con legge n. 122/2010, dal d.P.R. n. 602/1973
e dal d.lgs n. 112/1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
n. 16425/2019; Cass. n. 6704/2016; Cass. n. 594/2016; Cass. n. 24215/2009), segnatamente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (si veda in proposito, Cass. n.
8791/2025).
Si evidenzia, ancora, come a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente possa quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse
Pag. 7 di 12 finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata, con opposizione non soggetta a termine di decadenza;
ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (così,
Cass. n. 18256/2020).
Nel caso che ci occupa, occorre evidenziare che, con riguardo alla dedotta non debenza dei contributi, l'azione proposta nelle forme della opposizione all'esecuzione ex artt. 615
e 618-bis c.p.c. è correttamente da qualificarsi come inammissibile, costituendo una contestazione in ordine al merito della pretesa contributiva, non rientrante tra i casi che ne ammettono il “recupero” ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che l'odierno appellante avrebbe dovuto tempestivamente contestare nelle forme della opposizione a norma dell'art. 24, commi 5 e 6, del d.lgs n. 46/1999, atteso che nessuna censura riguardo alla ritualità delle cartelle di pagamento è stata sollevata.
Tuttavia, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere complessivamente inammissibile il ricorso proposto, in quanto ha mancato di adeguatamente considerare la dedotta prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale e, per questi, dall'agente della riscossione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione al ruolo nel termine perentorio previsto dal citato art. 24, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito, come la prescrizione, intervenuti successivamente alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far accertare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (Cass. n. 28889/2023; Cass. n. 41226/2021).
L'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618-bis c.p.c., proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/1999, appare, inoltre, trovare fondamento nel principio di indisponibilità della prescrizione in materia contributivo-
Pag. 8 di 12 previdenziale, alla luce del quale il contribuente non può versare i contributi previdenziali prescritti e, ove li abbia versati, ha diritto alla loro ripetizione.
Nonostante la cartella di pagamento o l'avviso di addebito contenenti pretese contributive debbano essere opposti entro il termine di quaranta giorni, e secondo un granitico orientamento giurisprudenziale questo termine è perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo e a garantire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. n. 18145/2012; Cass. n. 8931/2011; principio ribadito anche dalla
Corte cost. n. 111/2007, la quale ha affermato che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un ente pubblico di formare unilateralmente un titolo esecutivo ove al destinatario sia concessa la possibilità di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far valere le proprie ragioni), sarebbe illogico e contrario ai principi di economia processuale non consentire alla parte intimata di utilizzare il rimedio generale della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., al fine di far accertare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla formazione del titolo, ma anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione. Non ammettere siffatta azione determinerebbe l'imposizione di un obbligo per il contribuente di pagamento di un debito ripetibile, in quanto già prescritto anteriormente alla manifestazione di volontà dell'ente riscossore di recuperare le somme dovute.
L'eccezione di prescrizione va pertanto esaminata.
Parte appellante ha eccepito, sin dal primo grado, la maturazione della prescrizione successiva alla formazione del titolo e allegato i dati relativi al tempo intercorso tra la notifica delle cartelle di pagamento contestate e la notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
In particolare, giova ricordare che l'avviso di intimazione n. 097 2019 9070179218/000 oggetto di opposizione nell'odierno giudizio è stato notificato in data 7 novembre 2019; che le cartelle ad esso sottese sono state notificate rispettivamente: n. 097 2000
0463927120/000, in data 25 gennaio 2001; n. 097 2005 0202279615/000, in data 7 ottobre
2005; n. 097 2006 0196587889/000, in data 28 dicembre 2006; n. 097 2007
0322920890/000, in data 24 ottobre 2007; infine, n. 097 2008 0244438678/000, in data
21 novembre 2008. Emerge, dunque, ictu oculi come tra la notifica di ciascuna cartella e l'intimazione di pagamento funzionale alla riscossione dei crediti vantati siano decorsi
Pag. 9 di 12 più di cinque anni. Il termine prescrizionale in questione, trattandosi di materia contributivo-previdenziale, è infatti quinquennale, non potendosi fare applicazione in questo frangente della previsione di cui all'art. 2953 c.c. non essendosi in presenza di un provvedimento giurisdizionale. Una cartella di pagamento non impugnata, nonostante determini la cristallizzazione della pretesa creditoria, non costituisce invero atto equiparabile a una pronuncia giurisdizionale dotata del carattere della definitività.
Occorre tuttavia verificare se sussistano nella specie validi atti intermedi idonei a interrompere il decorso di detto termine prescrizionale.
Va premesso che la parte appellante non ha censurato neppure la ritualità della notificazione degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla contestati solo CP_1 perché il ritiene che essi fossero ormai esclusivamente riservati all'agente della Parte_1 riscossione. Tale argomentazione non ha tuttavia fondamento in quanto l'ente previdenziale, come chiarito da ultimo da SS.UU. n. 7514/2022, è il titolare del credito, pienamente legittimato all'esercizio di atti volti alla sua tutela, ricoprendo l'agente della riscossione solo la veste di adiectus, deputato alla percezione delle somme mandate in riscossione.
Tanto chiarito, con riguardo alla cartella di pagamento n. 097 2000 0463927120/000, notificata in data 25 gennaio 2001, non emergono dalla produzione documentale effettuata dalle parti atti interruttivi successivi alla sua notifica, con la conseguenza che i crediti in essa contenuti sono da ritenere prescritti già alla data del 26 gennaio 2006.
Con riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0202279615/000, notificata in data 7 ottobre 2005, emerge la sussistenza di un primo sollecito di pagamento notificato con raccomandata prodotta in atti dall'ente previdenziale in data 11 gennaio
2012 e di un successivo sollecito risalente al 18 luglio 2015. Il primo atto non appare tuttavia idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale nella specie già maturato fin dalla data dell'8 ottobre 2010.
Analogamente, in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2006 0196587889/000 notificata in data 28 dicembre 2006, sebbene la abbia prodotto in atti la CP_1 raccomandata con cui ha notificato all'odierno appellante un primo sollecito in data 11 gennaio 2012 e un successivo sollecito del 23 novembre 2016, il primo atto che si riscontra non appare idoneo ad interrompere la prescrizione, già maturata fin dalla data del 29 dicembre 2011.
Pag. 10 di 12 Con riguardo ai crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 097 2007 0322920890/000 notificata in data 24 ottobre 2007, si rileva la sussistenza di un primo sollecito di pagamento notificato con raccomandata prodotta in atti dall'ente previdenziale in data 3 dicembre 2012 e un successivo sollecito del 9 ottobre 2017. Il primo atto non appare tuttavia idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, nella specie già maturato alla data del 25 ottobre 2012.
Viceversa, al contrario di quanto sostenuto dall'odierno appellante, in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 097 2008 0244438678/000, notificata in data 21 novembre 2008, mette conto osservare come la geometri abbia prodotto in atti la CP_1 raccomandata n. 200158101300001487 notificata in data 28 ottobre 2013 e il successivo sollecito del 28 giugno 2018, atti interruttivi idonei a scongiurare la maturazione del termine di prescrizione, da collocarsi al 22 novembre 2013 e successivamente al 28 ottobre 2018, cui è seguita la notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 097 2008 0244438678/000 non risulta dunque prescritto.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata soltanto in parte, dovendosi dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi previdenziali portati nelle sole cartelle n. 097 2000 0463927120/000; n. 097 2005 0202279615/000; n. 097 2006
0196587889/000; n. 097 2007 0322920890/000.
Con riguardo all'ultimo motivo, con cui l'odierno appellante ha censurato il capo della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese, anche tale doglianza è fondata in parte qua, avendo il giudice di prime cure errato nella individuazione del valore della causa, atteso che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era stata limitata dal a cinque cartelle delle sette in essa riportate, è pari all'importo di € 24.404,77, Parte_1 non già a quello di € 46.033,15 che costituiva l'ammontare complessivo di tutti gli atti in essa contenuti.
Tuttavia, ritiene la Corte che alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto il solo parziale accoglimento delle domande formulate dal radicalmente infondate Parte_1 in riferimento al merito delle pretese, si giustifichi l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 24 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n.
870/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n. 097 2000 0463927120/000; n. 097 2005
0202279615/000; n. 097 2006 0196587889/000; n. 097 2007 0322920890/000;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN ID DE TO SC TI
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO SC TI Presidente dott. EN ID DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2082/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Giuseppe Daniele Starace Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
con l'avv. Harald Bonura
[...]
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 870/2024 del Tribunale del lavoro di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Velletri in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto nella data del 7 novembre 2019 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2019 9070179218 000
Pag. 1 di 12 con la quale l' , per quanto di rilievo ai fini del presente Controparte_2 giudizio gli aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 24.404,77 in forza di cinque cartelle di pagamento emesse per crediti vantati dalla
[...] geometri liberi così meglio indicate: Controparte_1 CP_1
1. n. 097 2000 0463927120 000, in ipotesi notificata il 25 gennaio 2001, a titolo di contributi per il 2000, dell'importo di € 3.902,05
2. n. 097 2005 0202279615 000, in ipotesi notificata il 7 ottobre 2005, a titolo di contributi per il 2004, dell'importo di € 5.091,09
3. n. 097 2006 0196587889 000, in ipotesi notificata il 28 dicembre 2006, a titolo di contributi per il 2005, dell'importo di € 4.907,68
4. n. 097 2007 0322920890 000, in ipotesi notificata il 24 ottobre 2007, a titolo di contributi per il 2006, dell'importo di € 4.943,21
5. n. 097 2008 0244438678 000, in ipotesi notificata il 21 novembre 2008, a titolo di contributi per il 2007, dell'importo di € 5.560,74.
Esponeva dunque il di avere esercitato l'attività professionale di geometra e di Parte_1 essere stato pertanto iscritto alla relativa Cassa professionale fino al 1996, anno nel quale aveva cessato la sua attività, dandone formale comunicazione al suo ordine professionale e riconsegnando il sigillo;
che nell'anno 1998 era stato iscritto alla previdenza obbligatoria dell'allora atteso che era stato assunto con rapporto di lavoro CP_3 subordinato alle dipendenze di che vane erano state tutte le Parte_2 sollecitazioni inviate all'ordine professionale al fine di ottenere la sua cancellazione dall'albo e dalla cassa, di guisa che nel 2009 era stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un tale provvedimento;
che il Tribunale di Roma aveva dunque emesso ordinanza datata 5 gennaio 2010 con la quale aveva ordinato alla geometri di provvedere alla sua CP_1 cancellazione, alla luce delle numerose richieste in tal senso e della titolarità di altro rapporto previdenziale, incompatibile con l'iscrizione alla cassa stessa.
Premessa la competenza del giudice del lavoro e l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento in questione nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt.
615 e 618-bis c.p.c., deduceva dunque l'infondatezza delle pretese avanzate dalla CP_1 geometri siccome successive alla data del 1° ottobre 1998, quando egli non era più iscritto all'albo professionale;
né egli aveva più esercitato la professione di geometra, non
Pag. 2 di 12 sussistendo alcun nesso tra il titolo posseduto e l'attività lavorativa svolta in favore di nel campo della cinematografia;
eccepiva, inoltre, la prescrizione Parte_2 dei presunti crediti, stante il decorso del termine quinquennale tra la pretesa data di notificazione delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, in assenza di atti interruttivi intermedi;
evidenziava, infine, la responsabilità degli enti resistenti ai sensi dell'art. 96
c.p.c. attesi i vari solleciti inviati nel tempo e atteso il tenore del provvedimento giudiziario in precedenza ricordato.
Sulla base di tanto concludeva con richiesta di “in via principale e nel merito: accertare
e dichiarare non dovuti i crediti di cui alla cartella esattoriale n.
09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000; n. 09720060196587889/000; n.
09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000 e sottese all'avviso di intimazione n. 09720199070179218/000 per le motivazioni indicate nel presente atto e, per l'effetto dichiarare non dovuto da parte del signor in favore delle Parte_1 odierne resistenti i relativi crediti;
in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze, accertare e dichiarare prescritti i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000;
n. 09720060196587889/000; n. 09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000
e sottese all'avviso di intimazione n. 09720199070179218/000 per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto dichiarare non dovuto da parte del signor in Parte_1 favore delle odierne resistenti i relativi crediti”; vinte le spese, da distrarsi.
Costituito il contraddittorio, si costituiva solamente la
[...] evidenziando in primo luogo l'irrilevanza Controparte_1 della richiamata ordinanza cautelare rispetto alle pretese oggetto del giudizio alla luce della maturata decadenza dall'impugnativa ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 46/1999 rilevata dallo stesso giudice della cautela e della inattitudine del provvedimento citato ad acquisire natura di cosa giudicata;
eccepiva, inoltre, l'inosservanza del termine previsto dallo stesso articolo per l'impugnativa dell'intimazione di pagamento e deduceva di avere compiuto numerosi atti interruttivi della prescrizione, producendo la relativa documentazione;
quanto al merito delle proprie pretese, evidenziava che trattavasi di contribuzione minima, dovuta per via della mera iscrizione all'albo professionale fino all'anno 2008.
L restava invece contumace. Controparte_2
Pag. 3 di 12 Istruita in forma documentale, anche tramite l'avvenuta esibizione a cura dell'agente della riscossione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento censurate, la causa era decisa con la sentenza n. 870/2024, depositata il 24 maggio 2024, che dichiarava inammissibile il ricorso condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segnatamente, il Tribunale evidenziava che l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 700 c.p.c. aveva disposto la cancellazione del dall'albo del geometri, ma non in maniera retroattiva;
che l'iscrizione alla cassa Parte_1 professionale risulta automatica per effetto dell'iscrizione all'albo, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità; che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata erano state ritualmente notificate;
che i termini di prescrizione erano stati interrotti tramite i solleciti di pagamento inviati dalla nelle date dell'11 CP_1 gennaio 2012, del 3 dicembre 2012, del 28 ottobre 2013, del 18 luglio 2015, del 23 novembre 2016, del 9 ottobre 2017, e del 28 giugno 2018; che il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs n. 46/1999 per proporre opposizione non era stato osservato, atteso che essa era stata presentata solo il 15 febbraio 2020 a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento risalente al 7 novembre 2019.
Con atto depositato il 24 luglio 2024 il interponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la sentenza citata.
A sostegno, con un primo motivo (rubricato §. 1/A) ribadiva di non essere più iscritto all'albo professionale fin dal 1996 e di non avere più esercitato da tale data l'attività professionale di geometra, di guisa che era insussistente qualsiasi obbligo di iscrizione alla cassa, ciò che era documentato dalla sua assunzione alle dipendenze di
[...] fin dal lontano 1998. In particolare, deduceva che la sua cancellazione Parte_2 dall'albo – e conseguentemente dalla – aveva avuto concreta decorrenza dal 1996 CP_1
e non già dal 2008, come erroneamente opinato dal primo giudice, non trovando applicazione alla sua situazione le delibere della n. 123/2009 e n. 124/2009 in tema CP_1 di cancellazione in quanto successive;
lamentava la violazione dell'allora vigente art. 1 della legge n. 37/1967 nel punto in cui prevedeva quale causa ostativa all'iscrizione alla cassa la coesistenza con altre forme di previdenza obbligatoria, circostanza riconosciuta anche nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; evidenziava dunque l'irrilevanza della normativa successiva al 1996 e al 1998 per via della sua iscrizione all'allora incompatibile con l'iscrizione alla Cassa CP_3
Pag. 4 di 12 geometri, in disparte la considerazione per la quale egli non aveva più esercitato la professione, nemmeno in forma saltuaria.
Con una seconda doglianza (rubricata §. 1/B) censurava il rigetto della propria eccezione di prescrizione ponendo in evidenza la sua irrinunciabilità da parte degli enti previdenziali e che “una volta spirato il termine di prescrizione in materia previdenziale, anche in caso di successiva notifica di un atto di intimazione e anche in caso di inerzia del contribuente, la pretesa avanzata dall'Ente emittente e dall'Agente della Riscossione, deve comunque ritenersi, per Legge, prescritta, laddove sia comunque decorso il termine quinquennale, tra un atto e l'altro, e al di là della notifica di eventuali atti successivi al maturamento della prescrizione”. In particolare
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 1, notificata il 25 gennaio
2001, deduceva che nessun atto interruttivo era stato dimostrato prima della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 2, notificata il 7 ottobre
2005, rilevava che la aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione CP_1 solo l'11 gennaio 2012 a termine estintivo già maturato fin dall'8 ottobre 2010
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 3, notificata il 28 dicembre
2006, rilevava che la aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione CP_1 solo l'11 gennaio 2012 a termine estintivo già maturato fin dal 29 dicembre 2011
• quanto alla cartella di pagamento supra indicata al n. 4, notificata il 24 ottobre
2007, rilevava che la aveva dimostrato di avere interrotto la prescrizione CP_1 solo il 3 dicembre 2012 a termine estintivo già maturato fin dal 25 ottobre 2012
“e come lo stesso discorso potesse essere fatto anche per quanto attiene i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720080244438678/000”, specie alla luce della rilevabilità di ufficio della prescrizione e del rilievo che solo l'agente della riscossione avrebbe potuto compiere validi atti interruttivi.
Con un terzo motivo (rubricato §. 2) contestava la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso evidenziando di avere agito in opposizione all'esecuzione con azione di accertamento negativo del credito per resistere ad un atto della riscossione, con la conseguenza che essa non era assoggettata a termini di decadenza a mente dell'art. 615, comma primo, c.p.c.
Pag. 5 di 12 Con un quarto motivo (rubricato §. 3) impugnava la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, sottolineandone anche l'erroneità alla luce dell'errata individuazione del valore della causa, pari a € 24.404,77 e non già a € 46.033,15 – corrispondente a quello di tutte le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, anche quelle non oggetto del presente giudizio – come opinato dal primo giudice, richiedendone la riduzione anche nel caso della denegata ipotesi di rigetto della presente impugnativa nel merito.
Sulla base di tali argomentazioni concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “in via principale, accertare e dichiarare non dovuti i crediti di cui alla cartella esattoriale n. 09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000; n.
09720060196587889/000; n. 09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000 e sottese all'avviso di intimazione n. 097 20199070179218/000 per le motivazioni indicate nel presente atto e negli atti del giudizio di primo grado e per l'effetto dichiarare non dovuti i relativi crediti da parte del signor in favore delle odierne parti Parte_1 appellate;
- In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istante, accertare e dichiarare prescritti i crediti di cui alle cartelle esattoriali n. 09720000463927120/000; n. 09720050202279615/000; n.
09720060196587889/000; n. 09720070322920890/000 e n. 09720080244438678/000 e sottese all'avviso di intimazione n. 097 20199070179218/000 per le ragioni di cui al presente atto e negli atti del giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare non dovuti, da parte del signor in favore degli odierni appellati, i relativi crediti”; Parte_1 il tutto, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio si costituiva la sostenendo la CP_1 correttezza della decisione impugnata, della quale ha richiesto la conferma, e l'infondatezza del gravame, del quale ha richiesto il rigetto.
L è restata contumace anche in questo grado di Controparte_2 giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei sensi segnati dalla seguente motivazione.
Pag. 6 di 12 I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto relativi alla ammissibilità dell'azione proposta nelle forme della opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615 e 618-bis c.p.c. (non soggetta a termine di decadenza), e non già nel termine perentorio di quaranta giorni individuato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs n. 46/1999 per l'opposizione a ruolo.
Al fine di individuare la corretta qualificazione giuridica dell'azione, occorre comprendere se i fatti allegati e dimostrati dall'odierno appellante rientrino tra quelli che consentono la proponibilità, in funzione recuperatoria, di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nonostante il decorso dei termini per l'esercizio dell'azione di cui al citato art. 24, comma 5, del d.lgs n. 46/1999.
Come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46/1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal d.l. n. 78/2010, art. 30, comma 1, convertito con legge n. 122/2010, dal d.P.R. n. 602/1973
e dal d.lgs n. 112/1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
n. 16425/2019; Cass. n. 6704/2016; Cass. n. 594/2016; Cass. n. 24215/2009), segnatamente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (si veda in proposito, Cass. n.
8791/2025).
Si evidenzia, ancora, come a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente possa quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse
Pag. 7 di 12 finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata, con opposizione non soggetta a termine di decadenza;
ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (così,
Cass. n. 18256/2020).
Nel caso che ci occupa, occorre evidenziare che, con riguardo alla dedotta non debenza dei contributi, l'azione proposta nelle forme della opposizione all'esecuzione ex artt. 615
e 618-bis c.p.c. è correttamente da qualificarsi come inammissibile, costituendo una contestazione in ordine al merito della pretesa contributiva, non rientrante tra i casi che ne ammettono il “recupero” ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che l'odierno appellante avrebbe dovuto tempestivamente contestare nelle forme della opposizione a norma dell'art. 24, commi 5 e 6, del d.lgs n. 46/1999, atteso che nessuna censura riguardo alla ritualità delle cartelle di pagamento è stata sollevata.
Tuttavia, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere complessivamente inammissibile il ricorso proposto, in quanto ha mancato di adeguatamente considerare la dedotta prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale e, per questi, dall'agente della riscossione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione al ruolo nel termine perentorio previsto dal citato art. 24, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito, come la prescrizione, intervenuti successivamente alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far accertare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (Cass. n. 28889/2023; Cass. n. 41226/2021).
L'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 618-bis c.p.c., proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/1999, appare, inoltre, trovare fondamento nel principio di indisponibilità della prescrizione in materia contributivo-
Pag. 8 di 12 previdenziale, alla luce del quale il contribuente non può versare i contributi previdenziali prescritti e, ove li abbia versati, ha diritto alla loro ripetizione.
Nonostante la cartella di pagamento o l'avviso di addebito contenenti pretese contributive debbano essere opposti entro il termine di quaranta giorni, e secondo un granitico orientamento giurisprudenziale questo termine è perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo e a garantire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (Cass. n. 18145/2012; Cass. n. 8931/2011; principio ribadito anche dalla
Corte cost. n. 111/2007, la quale ha affermato che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un ente pubblico di formare unilateralmente un titolo esecutivo ove al destinatario sia concessa la possibilità di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far valere le proprie ragioni), sarebbe illogico e contrario ai principi di economia processuale non consentire alla parte intimata di utilizzare il rimedio generale della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., al fine di far accertare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla formazione del titolo, ma anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione. Non ammettere siffatta azione determinerebbe l'imposizione di un obbligo per il contribuente di pagamento di un debito ripetibile, in quanto già prescritto anteriormente alla manifestazione di volontà dell'ente riscossore di recuperare le somme dovute.
L'eccezione di prescrizione va pertanto esaminata.
Parte appellante ha eccepito, sin dal primo grado, la maturazione della prescrizione successiva alla formazione del titolo e allegato i dati relativi al tempo intercorso tra la notifica delle cartelle di pagamento contestate e la notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
In particolare, giova ricordare che l'avviso di intimazione n. 097 2019 9070179218/000 oggetto di opposizione nell'odierno giudizio è stato notificato in data 7 novembre 2019; che le cartelle ad esso sottese sono state notificate rispettivamente: n. 097 2000
0463927120/000, in data 25 gennaio 2001; n. 097 2005 0202279615/000, in data 7 ottobre
2005; n. 097 2006 0196587889/000, in data 28 dicembre 2006; n. 097 2007
0322920890/000, in data 24 ottobre 2007; infine, n. 097 2008 0244438678/000, in data
21 novembre 2008. Emerge, dunque, ictu oculi come tra la notifica di ciascuna cartella e l'intimazione di pagamento funzionale alla riscossione dei crediti vantati siano decorsi
Pag. 9 di 12 più di cinque anni. Il termine prescrizionale in questione, trattandosi di materia contributivo-previdenziale, è infatti quinquennale, non potendosi fare applicazione in questo frangente della previsione di cui all'art. 2953 c.c. non essendosi in presenza di un provvedimento giurisdizionale. Una cartella di pagamento non impugnata, nonostante determini la cristallizzazione della pretesa creditoria, non costituisce invero atto equiparabile a una pronuncia giurisdizionale dotata del carattere della definitività.
Occorre tuttavia verificare se sussistano nella specie validi atti intermedi idonei a interrompere il decorso di detto termine prescrizionale.
Va premesso che la parte appellante non ha censurato neppure la ritualità della notificazione degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla contestati solo CP_1 perché il ritiene che essi fossero ormai esclusivamente riservati all'agente della Parte_1 riscossione. Tale argomentazione non ha tuttavia fondamento in quanto l'ente previdenziale, come chiarito da ultimo da SS.UU. n. 7514/2022, è il titolare del credito, pienamente legittimato all'esercizio di atti volti alla sua tutela, ricoprendo l'agente della riscossione solo la veste di adiectus, deputato alla percezione delle somme mandate in riscossione.
Tanto chiarito, con riguardo alla cartella di pagamento n. 097 2000 0463927120/000, notificata in data 25 gennaio 2001, non emergono dalla produzione documentale effettuata dalle parti atti interruttivi successivi alla sua notifica, con la conseguenza che i crediti in essa contenuti sono da ritenere prescritti già alla data del 26 gennaio 2006.
Con riguardo ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0202279615/000, notificata in data 7 ottobre 2005, emerge la sussistenza di un primo sollecito di pagamento notificato con raccomandata prodotta in atti dall'ente previdenziale in data 11 gennaio
2012 e di un successivo sollecito risalente al 18 luglio 2015. Il primo atto non appare tuttavia idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale nella specie già maturato fin dalla data dell'8 ottobre 2010.
Analogamente, in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2006 0196587889/000 notificata in data 28 dicembre 2006, sebbene la abbia prodotto in atti la CP_1 raccomandata con cui ha notificato all'odierno appellante un primo sollecito in data 11 gennaio 2012 e un successivo sollecito del 23 novembre 2016, il primo atto che si riscontra non appare idoneo ad interrompere la prescrizione, già maturata fin dalla data del 29 dicembre 2011.
Pag. 10 di 12 Con riguardo ai crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 097 2007 0322920890/000 notificata in data 24 ottobre 2007, si rileva la sussistenza di un primo sollecito di pagamento notificato con raccomandata prodotta in atti dall'ente previdenziale in data 3 dicembre 2012 e un successivo sollecito del 9 ottobre 2017. Il primo atto non appare tuttavia idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, nella specie già maturato alla data del 25 ottobre 2012.
Viceversa, al contrario di quanto sostenuto dall'odierno appellante, in relazione ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 097 2008 0244438678/000, notificata in data 21 novembre 2008, mette conto osservare come la geometri abbia prodotto in atti la CP_1 raccomandata n. 200158101300001487 notificata in data 28 ottobre 2013 e il successivo sollecito del 28 giugno 2018, atti interruttivi idonei a scongiurare la maturazione del termine di prescrizione, da collocarsi al 22 novembre 2013 e successivamente al 28 ottobre 2018, cui è seguita la notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 097 2008 0244438678/000 non risulta dunque prescritto.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata soltanto in parte, dovendosi dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi previdenziali portati nelle sole cartelle n. 097 2000 0463927120/000; n. 097 2005 0202279615/000; n. 097 2006
0196587889/000; n. 097 2007 0322920890/000.
Con riguardo all'ultimo motivo, con cui l'odierno appellante ha censurato il capo della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese, anche tale doglianza è fondata in parte qua, avendo il giudice di prime cure errato nella individuazione del valore della causa, atteso che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era stata limitata dal a cinque cartelle delle sette in essa riportate, è pari all'importo di € 24.404,77, Parte_1 non già a quello di € 46.033,15 che costituiva l'ammontare complessivo di tutti gli atti in essa contenuti.
Tuttavia, ritiene la Corte che alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto il solo parziale accoglimento delle domande formulate dal radicalmente infondate Parte_1 in riferimento al merito delle pretese, si giustifichi l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 24 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n.
870/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n. 097 2000 0463927120/000; n. 097 2005
0202279615/000; n. 097 2006 0196587889/000; n. 097 2007 0322920890/000;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN ID DE TO SC TI
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
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